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title: "Regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri"
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# Regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri

## Art. 1 Composizione della Commissione {#art_1}

La Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri (in seguito: Commissione),
organo consultivo del Consiglio di Stato, si compone di almeno 5 membri, ma al massimo di 10
membri.

## Art. 2 Competenze {#art_2}

La Commissione, segnatamente:
– sostiene e promuove i Programmi federali e cantonali in materia di integrazione, di prevenzione
della discriminazione e di lotta al razzismo;
– valuta la situazione integrativa e le aspettative della popolazione in materia di integrazione degli
stranieri;
– formula proposte volte a migliorare la comprensione, la conoscenza e il rispetto reciproci, e
l’incontro tra le differenti comunità degli stranieri presenti sul territorio cantonale e tra gli indigeni
e gli stranieri;
– esprime la propria valutazione sulla possibile evoluzione della politica di integrazione;
– appoggia il Servizio per l’integrazione degli stranieri nella realizzazione dei suoi obiettivi;
– preavvisa, a titolo consultivo, il Programma cantonale di integrazione;
– presenzia alle manifestazioni delle principali comunità degli stranieri, come pure alle
manifestazioni concernenti l’integrazione, la prevenzione della discriminazione e la lotta al
razzismo.

## Art. 3 Deliberazioni {#art_3}

1La Commissione può deliberare validamente solo se alla seduta è presente la
maggioranza dei membri.
2Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti è determinante il voto
del Presidente.

## Art. 4 Consulenti esterni {#art_4}

La Commissione, per discutere e deliberare su temi specifici, può convocare e far
partecipare alle riunioni consulenti esterni particolarmente cogniti della materia.

## Art. 5 Collisione di interesse {#art_5}

Un membro della Commissione non può essere presente al voto su contributi finanziari
che riguardano il suo personale interesse e/o quello dell’ente, dell’associazione o della comunità
che rappresenta.

## Art. 6 Presenze {#art_6}

Ogni membro della Commissione ha il dovere di presenziare alle riunioni regolarmente
convocate. I membri che, per un periodo di un anno, mancano troppo frequentemente e in modo
continuo alle sedute, senza valide giustificazioni, possono essere destituiti e sostituiti dal Consiglio
di Stato.
Segretariato
1 Ingresso modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 166.
2 Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.
3 Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.
143.250

## Art. 7 {#art_7}

Il Servizio per l’integrazione degli stranieri, in collaborazione con il Presidente:
– prepara le riunioni, convocate su ordine del Presidente;
– redige il verbale e il rapporto annuale;
– cura la presentazione formale dei progetti cantonali;
– predispone e segue la procedura di ottenimento dei sussidi;
– verifica l’attuazione dei progetti sostenuti dalla Confederazione e dal Cantone.

## Art. 8 Rapporto {#art_8}

La Commissione consegna entro fine febbraio al Consiglio di Stato il rapporto annuale
sulla sua attività e sulla situazione integrativa in atto.

## Art. 9 Norme complementari {#art_9}

Per il resto, l’attività della Commissione è disciplinata dalle norme del regolamento
concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del
Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

## Art. 10 Norma abrogativa {#art_10}

È abrogato il regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri
e la lotta contro il razzismo dell’11 maggio 2004.

## Art. 11 Entrata in vigore {#art_11}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Pubblicato nel BU 2011, 507.
4 Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.
