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title: "Regolamento concernente il servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera"
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# Regolamento concernente il servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera

## Art. 1 Scopo {#art_1}

Allo scopo di assicurare e promuovere la qualità del latte (bovino, caprino e ovino)
commerciale presso i produttori e i centri collettori come pure del latte e dei latticini nei centri di
lavorazione, è istituito il Servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera (in seguito
SICL).

## Art. 2 Competenza {#art_2}

1L’esecuzione dell’Ordinanza federale concernente l’assicurazione della qualità e il
controllo di qualità nell’economia lattiera del 7 dicembre 1998 (OQL) è affidata al Dipartimento
delle finanze e dell’economia (in seguito Dipartimento).
2Il SICL è gestito in collaborazione fra il Dipartimento e le organizzazioni lattiere.

## Art. 3 Compiti {#art_3}

1Il SICL svolge i compiti fissati e impostigli dalla legislazione federale in materia e
segnatamente dall’OQL.
2Il SICL può assumere dei mandati di diritto pubblico e di diritto privato nonché svolgere attività
commerciali a pagamento se di interesse generale per il settore.

## Art. 4 Commissione di vigilanza {#art_4}

1Il Consiglio di Stato nomina ogni 4 anni la Commissione di vigilanza, composta di 9
membri al massimo, di cui 3 proposti dalla LATI, 1 dalla STEA e 1 dalla Federazione consorzi
allevamento caprini e ovini. La Commissione è presieduta da un rappresentante del Cantone.
2La Commissione di vigilanza è responsabile dell’adeguata strutturazione del SICL dal profilo del
personale tecnico e organizzativo come pure delle questioni finanziarie.
3La Commissione di vigilanza è competente per la nomina del personale del SICL.
4La Commissione può emanare istruzioni sulla gestione del SICL.

## Art. 5 Obbligo di informare {#art_5}

1Il SICL trasmette al Laboratorio cantonale le informazioni concernenti le infrazioni che
interessano la legislazione in materia di derrate alimentari.
2Il SICL informa l’Ufficio federale di veterinaria e il Laboratorio cantonale nel caso in cui l’azienda,
per la quale è stato sospeso il numero di ammissione, non abbia regolarizzato, entro i termini
prescritti, l’irregolarità denunciata.
3Il SICL informa l’Ufficio del veterinario cantonale se sospetta la presenza di gravi problemi
sanitari nell’effettivo, gravi violazioni della legislazione sulla protezione degli animali o la presenza
di epizoozie.

## Art. 6 Finanziamento {#art_6}

Il SICL presenta al Dipartimento, entro il 15 aprile di ogni anno, la richiesta per
l’ottenimento del sussidio cantonale e federale, corredata dal conto consuntivo dell’anno
precedente come pure dal preventivo dell’anno per cui si chiede il sussidio.

## Art. 7 Tasse {#art_7}

1Per le analisi e le ispezioni supplementari vengono prelevate delle tasse, secondo il
principio di copertura delle spese.
917.250
2Le tasse sono fissate dalla commissione di vigilanza e sono a carico del committente.
3Le prestazioni di consulenza sono retribuite applicando le tariffe orarie e forfetarie per trasferta
previste dall’articolo 123 del Regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre 2003.

## Art. 8 Misure amministrative {#art_8}

In caso di infrazione il SICL adotta le misure amministrative previsti dall’OQL.

## Art. 9 Ricorsi {#art_9}

1Contro i provvedimenti amministrativi del SICL è data facoltà di opposizione al SICL
entro 10 giorni.
2Contro le decisioni su opposizione del SICL è data facoltà di ricorsi all’Ufficio federale di
veterinaria entro 30 giorni.

## Art. 10 Abrogazione {#art_10}

Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento
concernente il Servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera del 16 settembre 1997.

## Art. 11 Entrata in vigore {#art_11}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra immediatamente in vigore.1
Pubblicato nel BU 2004, 327.
1 Entrata in vigore: 17 settembre 2004 - BU 2004, 327.
