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title: "Legge di espropriazione"
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# Legge di espropriazione

## Art. 1 Campo di applicazione della legge {#art_1}

1La presente legge regola l’occupazione temporanea o l’acquisizione della proprietà
fondiaria, di diritti reali o di diritti personali relativi ai fondi in vista della attuazione di opere di interesse
pubblico.
2La legge è inoltre applicabile a tutti i casi in cui una restrizione legale della proprietà abbia
conseguenze equivalenti a quelle di una espropriazione.
3Sono riservate le disposizioni di leggi speciali cantonali e federali.

## Art. 2 Legittimazione {#art_2}

1Il diritto d’espropriazione per opere di pubblica utilità spetta al Cantone nonché ai Comuni
nell’ambito della loro giurisdizione.
2Il Cantone può conferire il diritto di espropriazione agli altri enti di diritto pubblico ed ai Comuni per
opere fuori della loro giurisdizione.
3Il conferimento del diritto d’espropriazione ad un ente privato può avvenire solo se il richiedente provi
l’esistenza di un interesse pubblico importante. Il conferimento può essere soggetto alla prestazione di
garanzie.

## Art. 3 Autorità competente {#art_3}

1Il Consiglio di Stato è competente a conferire il diritto d’espropriazione giusta i cpv. 2 e 3
dell’art. 2 ed è tenuto a sentire il preavviso del Municipio del Comune ove si prevede di costruire
l’opera.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3…
4I ricorsi devono essere proposti entro trenta giorni dall’intimazione, rispettivamente dalla
pubblicazione della risoluzione sul Foglio ufficiale; la procedura è retta dalla legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013.2

## Art. 4 Scopo della espropriazione {#art_4}

Il diritto d’espropriazione può in particolare essere esercitato:
a) per la costruzione, la trasformazione, la manutenzione, l’ampliamento e l’esercizio di un’opera;
b) per l’estrazione di materiali da costruzione, occorrenti per l’esecuzione di un’opera di pubblica
utilità, qualora non sia possibile ottenerli altrimenti che a condizioni particolarmente onerose;
c) per il trasporto e il deposito del materiale necessario all’opera;
d) per l’attuazione di misure necessarie alla tutela di determinati interessi pubblici.
1 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34; precedente modifica: BU 1978,
125.
2 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477.
e) per la formazione di depositi di materiali di scavo o di discariche di materiali di demolizioni con
l’acquisto della proprietà oppure di servitù perpetue o temporanee; in quest’ultimo caso,
l’espropriato può chiedere la estensione della espropriazione giusta l’art. 5.3

## Art. 5 Ampliamento a richiesta dell’espropriato {#art_5}

1Qualora sia prevista un’espropriazione parziale di diritti relativi a fondi costituenti una unità
economica e ciò abbia per effetto di impedire o comunque di rendere difficile l’esercizio dei diritti
residui secondo la loro destinazione, l’espropriato può chiedere l’espropriazione totale.
2L’espropriato che ha ottenuto l’ampliamento dell’espropriazione può rinunciarvi entro 20 giorni dalla
fissazione definitiva dell’indennità.

## Art. 6 Ampliamento a richiesta dell’espropriante {#art_6}

1Qualora sia prevista un’espropriazione parziale e l’indennità dovuta per il deprezzamento
della parte residua appaia superiore ad un terzo del valore della stessa, l’espropriante può chiedere
l’espropriazione totale.
2La richiesta deve essere presentata al momento della discussione sulla indennità, esigendo una
duplice stima ossia una stima sia del valore venale, sia del deprezzamento della parte residua.
3L’espropriante dovrà dichiarare la sua scelta entro 20 giorni dalla fissazione definitiva delle indennità.
4L’espropriazione totale non può essere concessa, qualora l’espropriato rinunci a pretendere la
frazione dell’indennità di deprezzamento superiore al terzo del valore della parte residua.

## Art. 7 Rinuncia all’espropriazione {#art_7}

1Entro 3 mesi dall’intimazione del giudizio definitivo sull’ammontare dell’indennità
l’espropriante ha la facoltà di rinunciare all’espropriazione mediante la notifica scritta all’espropriato.
2Tale facoltà non è data qualora l’espropriante abbia ottenuto ed esercitato l’anticipata immissione in
possesso.
3L’espropriante è tenuto a rifondere agli interessati un’equa indennità per le spese giustificate avute in
corso di procedura.
4La domanda va proposta entro il termine perentorio di 6 mesi dalla notifica della rinuncia davanti
all’autorità di stima.
5È riservato il risarcimento del danno derivante dal divieto di atti di disposizione a seguito del bando
d’espropriazione (art. 33 e 34).

## Art. 8 Atti preparatori {#art_8}

1Gli atti preparatori indispensabili alla progettazione di opere per le quali può essere chiesta
l’espropriazione, quali gli accessi, i transiti, i rilievi planimetrici, i picchettamenti, le misurazioni, i
sondaggi e simili, devono essere notificati per iscritto al proprietario almeno cinque giorni prima
d’essere iniziati e non possono essere eseguiti contro la sua volontà senza l’autorizzazione del
Consiglio di Stato. Sono riservati i casi nei quali, per il carattere eccezionale degli atti preparatori e per
la loro particolare e grave incidenza sui diritti dell’espropriato, deve essere aperta una procedura
espropriativa.6
2Per l’esecuzione degli atti preparatori è inoltre necessaria l’autorizzazione preventiva del Consiglio di
Stato, qualora il diritto d’espropriazione a’sensi dell’art. 2 cpv. 2 e 3 non sia stato ancora conferito.
3…7
4I danni derivanti dagli atti preparatori devono essere integralmente risarciti.
5L’istanza di risarcimento va proposta davanti al Tribunale di espropriazione entro un anno dal
compimento degli atti preparatori.
Capitolo II
Indennità
3 Lett. introdotta dalla L 13.3.1991; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 23.
4 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
5 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
6 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 562.
7 Cpv. abrogato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 562.

## Art. 9 Principio {#art_9}

L’espropriazione ha luogo mediante piena indennità.

## Art. 10 Natura della indennità {#art_10}

1L’indennità deve essere di regola corrisposta in denaro sotto forma di capitale.
2L’ente espropriante può sostituire in tutto o in parte la prestazione in denaro con un’equivalente
prestazione in natura segnatamente nei seguenti casi:
a) per la razionale rettifica dei confini;
b) per la sostituzione dei beni già destinati ad uso pubblico;
c) per garantire l’esercizio di un’azienda agricola;
d) per mantenere le vie di comunicazione o le condotte;
e) per compensare diritti d’acqua.
3Le prestazioni in natura possono essere imposte all’espropriato solo se i suoi interessi o quelli di
eventuali creditori ipotecari siano sufficientemente tutelati.
4L’assegnazione di un fondo a titolo di indennità in natura non può tuttavia essere imposta senza il
consenso dell’espropriato e dei creditori aventi diritti di pegno sul fondo espropriato, i cui crediti non
siano rimborsati.

## Art. 11 Elementi della indennità {#art_11}

L’indennità deve comprendere tutti i pregiudizi derivanti all’espropriato in seguito alla
estinzione o alla limitazione dei suoi diritti e segnatamente:
a) l’intero valore venale del diritto espropriato;
b) nel caso di espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi inoltre,
l’importo di cui il valore venale della frazione residua viene diminuito;
c) il corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall’espropriato, in quanto siano prevedibili, nel corso
ordinario delle cose, come conseguenza dell’espropriazione.

## Art. 12 Determinazione del valore venale {#art_12}

1Nella stima del valore venale si deve tener conto della possibilità di un miglior uso del
fondo.
2Non è tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni di valore derivanti dall’opera dell’espropriante.
3Se l’espropriazione libera l’espropriato da oneri speciali, il corrispettivo di tali oneri deve essere
dedotto.

## Art. 13 Asportazione di parti costitutive {#art_13}

Fino all’entrata in possesso dell’espropriante l’espropriato può asportare o rivendicare
l’asportazione delle parti costitutive e degli accessori del fondo, per i quali non viene indennizzato,
purchè ciò sia possibile senza pregiudizio per il diritto espropriato. In caso di disaccordo decide
inappellabilmente il presidente del Tribunale d’espropriazione.

## Art. 14 Computo dei diritti e degli oneri {#art_14}

1Nella stima del valore venale di un fondo si deve tener conto delle servitù attive e passive
attinenti al fondo nel momento del deposito dei piani.
2Se nel registro fondiario sono annotati diritti di prelazione, ricupero o compera, dal valore venale è
dedotto l’importo dell’indennità da corrispondere ai titolari di tali diritti in conformità all’art. 16 cpv. 1,
qualora e nella misura in cui al riconoscimento di quei diritti e della relativa indennità corrisponda una
svalutazione del fondo.
3I titolari di diritti di pegno immobiliare o di oneri fondiari antecedenti per grado ai diritti sopra
menzionati possono chiedere, qualora e nella misura in cui subiscano un pregiudizio, che non sia
tenuto conto di quelli inscritti o annotati senza il loro consenso.
4Per i diritti di usufrutto è applicabile l’art. 17 della presente legge.

## Art. 15 Computo in caso di espropriazione parziale {#art_15}

Nel caso di espropriazione parziale si dovrà tener conto anche del danno derivante dalla
perdita o dalla diminuzione dei vantaggi influenti sul valore venale, che la frazione residua avrebbe con
ogni probabilità conservato senza l’espropriazione.

## Art. 16 Indennità per servitù e per diritti personali {#art_16}

1I titolari delle servitù espropriate e i titolari di diritti personali annotati nel registro fondiario
vengono integralmente risarciti dal danno derivante dalla limitazione o dalla estinzione dei loro diritti
(art. 56) nella misura che non vi si oppongano le pretese dei titolari di diritti di grado anteriore (art. 14
cpv. 3).
2I conduttori e gli affittuari possono, anche se i loro diritti non sono annotati nel registro fondiario,
chiedere il risarcimento del danno loro derivante dalla estinzione anticipata dei contratti conclusi prima
dell’inizio della procedura espropriativa.
3Per i diritti di usufrutto è applicabile l’art. 17 della presente legge.
Diritti di pegno immobiliare, oneri

## Art. 17 fondiari e usufrutti Surrogazione {#art_17}

1Verso i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti risponde, in
luogo della cosa espropriata, l’indennità dovuta al proprietario, in conformità del Codice Civile. I titolari
anzidetti sono legittimati a far valere a titolo proprio le loro pretese.
2Gli usufruttuari possono inoltre pretendere a titolo proprio il risarcimento del danno loro derivante dalla
sottrazione dell’oggetto dell’usufrutto.

## Art. 18 Esclusione della indennità {#art_18}

Pretese derivanti da atti di disposizione illeciti o abusivi compiuti durante il bando di
espropriazione senza il consenso dell’espropriante o pretese create al solo scopo di ottenere un
risarcimento non danno diritto a nessuna indennità.
Momento determinante

## Art. 19 per la valutazione dell’indennità {#art_19}

Ai fini della valutazione dell’indennità di espropriazione è determinante il momento
dell’anticipata immissione in possesso (art. 51). Se non v’è presa di possesso anticipata, sarà
determinante il momento dell’emanazione della decisione di stima da parte del Tribunale
d’espropriazione.
Capitolo III
Pubblicazione degli atti

## Art. 20 Inizio della procedura espropriativa {#art_20}

1L’Ente esecutore di un’opera per la quale è dato il diritto d’espropriazione dà inizio alla
procedura mediante la pubblicazione degli atti e la loro trasmissione al Tribunale di espropriazione.
2Il Tribunale ne ordina la pubblicazione presso la Cancelleria dei comuni ove è previsto di eseguire
l’opera. Copia degli atti viene depositata presso l’Ufficio dei registri.

## Art. 21 Contenuto degli atti {#art_21}

Gli atti d’espropriazione devono comprendere:
a. una relazione sull’opera;
b. un progetto del quale risultino la natura, l’ubicazione, l’estensione e il costo dell’opera;
c. un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall’espropriazione e le eventuali
rettifiche di confini;
d. una tabella d’espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di
essi i titolari dei diritti espropriandi, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e la superficie
oggetto di espropriazione;
e. le offerte di indennità.

## Art. 22 Casi speciali {#art_22}

Se la pubblica utilità è già stata sanzionata in precedenza sulla base di norme speciali il
presidente del Tribunale d’espropriazione può autorizzare l’espropriante a presentare solo una
relazione succinta sull’opera e un progetto di massima senza l’indicazione dei costi.
8 Art. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 159.

## Art. 23 Picchettamenti e modinature {#art_23}

1Prima della pubblicazione degli atti, le modificazioni dello stato dei luoghi conseguenti
all’opera devono essere segnate sul terreno mediante picchettamenti e modine.
2Il presidente del Tribunale d’espropriazione può esonerare l’espropriante, completamente o
parzialmente, dagli obblighi suddetti, quando si tratti di espropriazioni di interi fondi.
3Ove un interessato ne faccia richiesta, il presidente del Tribunale d’espropriazione può ordinare
all’espropriante di stabilire dei profili, quando non riesca altrimenti facile di rendersi conto delle
conseguenze che derivano dall’opera.
Durata dell’esposizione

## Art. 24 Avviso e termine per le notificazioni {#art_24}

1Gli atti rimangono esposti presso le Cancellerie dei Comuni interessati per la durata di
trenta giorni a far tempo dalla data della pubblicazione.
2Viene preliminarmente pubblicato un avviso nel quale si rende noto il periodo di esposizione, si
indicano gli atti esposti e si diffidano gli interessati a notificare per iscritto al Tribunale di
espropriazione, entro il termine stesso:
a) le opposizioni all’espropriazione;
b) le domande intese ad ottenere modificazioni dei piani;
c) le domande d’ampliamento dell’espropriazione;
d) le pretese d’indennità.9
3L’avviso deve richiamare l’attenzione sulle norme degli art. 26 e 33 cpv. 1 della presente legge, dei
quali sarà citato il testo.
4Le pubblicazioni avvengono nel Foglio ufficiale e all’albo comunale.

## Art. 25 Avviso personale {#art_25}

1L’avviso prescritto dall’art. 24 deve essere intimato ai titolari di diritti espropriandi figuranti
nei pubblici registri o altrimenti noti.
2All’avviso personale deve essere unito un estratto della tabella d’espropriazione concernente i fondi e
i diritti del destinatario.
3Per gli interessati che ricevono l’avviso personale dopo la pubblicazione, il termine per le notificazioni
decorre dall’intimazione dell’avviso.

## Art. 26 Conduttori ed affittuari {#art_26}

Ricevuto l’avviso di espropriazione, i locatori di stabili o terreni espropriati hanno l’obbligo di
darne immediata comunicazione ai loro conduttori o affittuari e di disdire i contratti per il più prossimo
termine utile.

## Art. 27 Omissione della pubblicazione {#art_27}

1Se trattasi di occupazione temporanea oppure se l’espropriazione concerne un numero
limitato di persone, tutte note, e i diritti da espropriare sono di poca importanza, è sufficiente
l’intimazione dell’avviso personale e dell’estratto della tabella di espropriazione agli interessati.
2Si può pure prescindere dalla pubblicazione in caso di parziale modifica dei piani dopo la
pubblicazione degli atti, come pure in caso di espropriazioni necessarie ai fini della manutenzione di
opere pubbliche esistenti.
3Competente ad autorizzare l’omissione della pubblicazione è il presidente del Tribunale
d’espropriazione.

## Art. 28 Notificazione delle richieste dell’espropriato {#art_28}

1Le opposizioni all’espropriazione, le domande di modificazione dei piani e le pretese
d’indennità dei titolari dei diritti di cui è chiesta l’espropriazione devono essere notificate per iscritto ed
in due copie al Tribunale di espropriazione.
9 Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
10 Art. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282; precedente modifica: BU 1978,
125.
2L’opposizione all’espropriazione e la domanda di modificazione dei piani devono essere motivate;
esse non dispensano dalla notificazione delle pretese per l’indennità.

## Art. 29 Diritti non soggetti a notificazione {#art_29}

1Non è necessaria la notificazione da parte dei titolari di diritti di pegno e di oneri fondiari
gravanti un fondo espropriando.
2La notificazione dei diritti d’usufrutto è necessaria solo qualora al titolare derivi un danno dalla
sottrazione del fondo oggetto dell’usufrutto.

## Art. 30 Stima d’ufficio {#art_30}

Qualora i diritti da espropriare siano accertati nella rispettiva tabella o siano notori, essi
vengono stimati d’ufficio anche se non sono stati notificati da parte degli interessati.

## Art. 31 Notificazioni tardive {#art_31}

1Le richieste notificate tardivamente (art. 24 e 25) sono tenute in considerazione solo se
l’inosservanza del termine non sia imputabile al richiedente.
2Le notificazioni tardive devono essere fatte al più tardi entro trenta giorni dalla cessazione
dell’impedimento.
3Le opposizioni all’espropriazione non possono in nessun caso essere presentate ad opera iniziata.

## Art. 32 Pretese d’indennità tardive {#art_32}

1Le pretese d’indennità possono essere presentate anche dopo il termine d’esposizione e
dopo la procedura di stima:
a) se l’interessato prova che egli o il suo rappresentante sono stati nell’impossibilità di far valere la
pretesa;
b) se l’interessato prova di aver saputo solo più tardi dell’esistenza di un suo diritto, o se
l’espropriante pretende di sottrarre un diritto non contemplato negli atti;
c) se si manifesta nel corso della costruzione dell’opera o dopo il compimento della stessa un danno
che non era prevedibile o non lo era in tale misura al momento del deposito dei piani.
2Il diritto di notificare pretese di indennità tardiva è perento tre mesi dopo il momento in cui il titolare del
diritto espropriato ha avuto conoscenza della proponibilità delle pretese.

## Art. 33 Bando di espropriazione {#art_33}

1Dal giorno della pubblicazione del deposito degli atti (art. 24), rispettivamente dal giorno
dell’intimazione dell’avviso personale in caso di omissione della pubblicazione (art. 27) non sono più
consentiti, ai titolari dei diritti di cui è chiesta l’espropriazione, atti di disposizione tali da rendere più
gravosa l’espropriazione.
2L’espropriante è legittimato a chiedere la menzione della pubblica utilità e l’annotazione di una
restrizione della facoltà di disporre a registro fondiario, provando l’avvenuto deposito degli atti.

## Art. 34 Danno derivante dal bando {#art_34}

1L’espropriante deve risarcire integralmente il danno derivante dal bando di espropriazione.
2L’esistenza e l’importanza del danno vengono stabilite insieme con l’indennità di espropriazione.
Capitolo IV
Autorità e procedura di stima
Tribunale di espropriazione:

## Art. 35 organizzazione11 {#art_35}

1È istituito il Tribunale di espropriazione, con sede a Lugano e avente giurisdizione
sull’intero territorio del Cantone; esso è presieduto da un magistrato.
2Il Tribunale è composto dal presidente, da due supplenti e da dodici periti, eletti dal Gran Consiglio.13
11 Nota marginale modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
12 Art. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
13 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19.
3I requisiti di elezione del presidente e dei supplenti corrispondono a quelli fissati dall’art. 17 cpv. 1
della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria; è eleggibile quale perito ogni cittadino
attivo del Cantone, ad eccezione dei membri del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e delle autorità
giudiziarie e dei dipendenti delle amministrazioni cantonali e federale; i periti devono appartenere ai
diversi gruppi professionali ed avere le conoscenze necessarie in materia di stima.14
4Al Tribunale di espropriazione sono assegnati un segretario giurista e un segretario, nominati dal
Consiglio di Stato.

## Art. 36 Funzionamento15 {#art_36}

1Il Tribunale di espropriazione giudica con tre membri: il presidente e due periti da esso
designati.16
2Il collegio giudicante viene costituito per ciascuna procedura mediante decreto presidenziale.17
3Qualora si manifesti presso il Tribunale di espropriazione un aggravio di lavoro di carattere durevole,
tale da pregiudicarne la regolare attività e da non garantire l’evasione delle procedure pendenti entro
un termine ragionevole, il presidente può devolverne una parte ai supplenti.18
4Il Consiglio di Stato emana un regolamento circa le ulteriori supplenze e l’organizzazione in genere
del Tribunale di espropriazione; fissa pure per regolamento le indennità per i supplenti e i periti.19
5...20

## Art. 37 Competenze del Tribunale21 {#art_37}

1Il Tribunale di espropriazione decide:22
a) sulle indennità d’espropriazione;
b) sulle domande di ampliamento dell’espropriazione;
c) sulle opposizioni all’espropriazione e sulle domande di modificazione dei piani;
d) sulle domande di risarcimento derivanti da rinuncia all’espropriazione e del bando di
espropriazione;
e) sul risarcimento dei danni derivanti da atti preparatori;
f) sull’immissione anticipata, in possesso e sulle richieste relative;
g) su tutte le altre questioni che la legge federale deferisce al suo giudizio.23.
2L’esecutività delle decisioni sull’immissione anticipata in possesso è regolata dall’art. 5324.

## Art. 38 Competenze del presidente {#art_38}

1Il presidente del Tribunale di espropriazione decide:25
a) sulla proponibilità di notificazioni tardive;
b) sull’esenzione dall’obbligo di pubblicazione degli atti d’espropriazione;
c) sulle domande di retrocessione e le richieste relative;
d) la chiusura della procedura di stima nei casi dell’articolo 43;
e) su tutte le altre questioni che la legge deferisce al giudizio del presidente.
2Il presidente, qualora lo ritenga utile, può sostituire la propria competenza con quella del collegio
giudicante a’ sensi dell’art. 36.
3Nei casi di cui alle lettere b) e d) la decisione è definitiva.
14 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 258; precedente modifica: BU 2006,
233.
15 Nota marginale modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
16 Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
17 Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
18 Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
19 Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
20 Cpv. abrogato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282; introdotto dalla L 25.2.1985 - BU
1985, 167.
21 Nota marginale modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
22 Frase modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
23 Lett. modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282; precedente modifica: BU 1978,
125.
24 Cpv. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
25 Frase modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.

## Art. 39 Espropriazione materiale {#art_39}

1Le pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell’espropriazione materiale,
devono essere fatte valere entro il termine di 10 anni dal giorno in cui è entrato in vigore il
provvedimento dal quale si vogliono far derivare le pretese26.
2La notificazione delle pretese deve essere trasmessa all’ente a favore del quale la restrizione legale
della proprietà è stata sancita. Può essere validamente sostituita da una notificazione diretta al
Tribunale d’espropriazione.
3Ove le pretese siano in tutto o in parte contestate il presidente del Tribunale d’espropriazione è tenuto
su richiesta di una delle parti ad avviare la procedura di stima.
4Il Tribunale d’espropriazione decide se ricorrono gli estremi dell’espropriazione materiale e, dato il
caso, sull’indennità d’espropriazione.
5Il pagamento d’indennità per espropriazione materiale è menzionato a registro fondiario27 .

## Art. 40 Inizio della procedura di stima {#art_40}

La procedura di stima viene avviata dal presidente del tribunale con la citazione per avviso
pubblico ad una udienza di conciliazione non appena trascorso il termine di pubblicazione degli atti.

## Art. 41 Udienza di conciliazione {#art_41}

1All’udienza di conciliazione vengono citati l’espropriante e gli espropriati. In caso di
mancata comparsa di un espropriato, la citazione viene ripetuta una sola volta.
2Nell’avviso pubblico di citazione si avvertono i titolari noti di diritti di pegno immobiliare, di oneri
fondiari e di usufrutti che potranno prender parte alla discussione sull’indennità e che - in caso di
mancata comparsa - gli accordi conclusi in sede di conciliazione saranno vincolanti per loro.
3Gli interessati che compaiono come rappresentanti di una comunione espropriata o i terzi che
rappresentano un espropriato devono presentare una procura.

## Art. 42 Discussione verbale {#art_42}

1All’udienza si discutono le opposizioni all’espropriazione, le domande di modificazione dei
piani e le pretese d’indennità.
2Dell’udienza sarà steso un verbale indicante le parti comparse e le loro dichiarazioni.

## Art. 43 Accordi - Requisiti {#art_43}

1Ogni accordo tra ente espropriante ed espropriato intervenuto dopo il deposito degli atti di
espropriazione per essere valido deve essere stipulato in forma scritta e comunicato al presidente del
Tribunale d’espropriazione, che ne fa annotazione in un apposito registro e chiude la procedura,
riservato il cpv. 1 dell’articolo 44.
2Una comunicazione scritta dell’espropriato, diretta al tribunale di espropriazione, di adesione
incondizionata alle offerte d’indennità allegate ai piani di espropriazione (art. 21) vale come accordo.
3Gli accordi conclusi all’udienza di conciliazione vengono inclusi nel verbale.

## Art. 44 Accordi - Effetti {#art_44}

1Un accordo vincola pure i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d’usufrutti
a cui esso provoca una perdita, solo se gli stessi ne sono stati informati personalmente mediante
avviso del presidente del tribunale e se non hanno chiesto a quest’ultimo, entro il termine di trenta
giorni, che la procedura di stima segua il suo corso.
2Ogni accordo concluso dopo il deposito dei piani d’espropriazione rimane soggetto alla disciplina della
presente legge segnatamente per quanto attiene all’esecuzione ed ha forza di decisione.

## Art. 45 Sospensione della procedura di stima {#art_45}

1Se l’udienza di conciliazione non permette di togliere una opposizione all’espropriazione o
una domanda di modifica dei piani, la procedura di stima rimane sospesa limitatamente al caso del
ricorrente fino alla decisione di tali questioni.
26 Cpv. modificato dalla L 21.3.1988; in vigore dal 6.5.1988 - BU 1988, 133.
27 Cpv. modificato dalla L 21.3.1988; in vigore dal 6.5.1988 - BU 1988, 133.
28 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
2Se è da prevedere che l’opposizione possa essere accolta o che si giunga a notevoli modificazioni del
piano, che interessano altri espropriati, l’udienza di conciliazione può essere sospesa totalmente o
parzialmente fino a che le opposizioni siano composte.
3La sospensione può essere negata se la pubblica utilità è già stata sanzionata in una precedente
procedura in base a norme speciali (art 22).
4Il decreto di sospensione è definitivo; il Tribunale d’espropriazione e, in sede di ricorso il Tribunale
cantonale amministrativo, lo possono tuttavia revocare su richiesta dell’ente espropriante.
5La decisione sull’indennità di espropriazione può solo essere emanata se esiste un giudizio definitivo
sull’opposizione alla espropriazione e sulla domanda di modifica dei piani.

## Art. 46 Diritti contestati {#art_46}

1Ove sia contestata l’esistenza o il contenuto del diritto su cui si fonda una determinata
pretesa, il Tribunale d’espropriazione assegna all’espropriante un termine per introdurre azione avanti
il giudice civile, con la comminatoria che in caso di inosservanza del termine stesso il diritto si riterrà
riconosciuto.
2Qualora fosse concessa l’anticipata immissione in possesso o se una delle parti ne facesse richiesta,
il Tribunale d’espropriazione procede alla stima eventuale del diritto contestato.
3Per la valutazione definitiva dell’indennità di espropriazione con oggetto il diritto contestato è
determinante, in deroga all’art. 19, la data della intimazione del giudizio civile di ultima istanza. Gli
interessi dal giorno dell’anticipata immissione in possesso sono però conteggiati sull’indennità stimata
come al cpv. 2 del presente articolo.
4La contestazione di un diritto non sospende la procedura di stima con oggetto le altre pretese.

## Art. 47 Istruzione. Massima ufficiale {#art_47}

1Il Tribunale d’espropriazione ha facoltà indagatoria nell’assunzione delle prove. L’istruzione
è diretta dal presidente.
2Il Tribunale non è vincolato dalle domande di prova delle parti.

## Art. 48 Scambio di allegati scritti {#art_48}

1Il presidente del Tribunale d’espropriazione può ordinare che le parti procedano a uno
scambio di allegati per l’esposizione delle loro ragioni e l’indicazione dei mezzi probatori.
2La posizione di attore spetta all’espropriante, salvo nel caso di espropriazione materiale.
3Prima della decisione il Tribunale d’espropriazione tiene un’udienza finale di discussione orale tra le
parti, con facoltà di presentare delle conclusioni scritte.

## Art. 49 Intimazione della decisione {#art_49}

1La decisione del Tribunale d’espropriazione deve essere motivata e notificata alle parti.
Nel fissare l’importo dell’indennità, il Tribunale di espropriazione non è vincolato dalle conclusioni delle
parti.
2L’intimazione deve avvenire al più tardi entro 30 giorni dalla decisione.

## Art. 50 Ricorso {#art_50}

1Contro le decisioni del Tribunale d’espropriazione o del suo presidente è dato ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo, il quale apprezza liberamente il fatto e il diritto.
2Sono eccettuate le decisioni espressamente dichiarate come definitive dalla presente legge.
3Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dall’intimazione della decisione e secondo le norme
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.32
Capitolo V
Anticipata immissione in possesso
Requisiti
29 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
30 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
31 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
32 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

## Art. 51 {#art_51}

1L’espropriante può chiedere l’immissione in possesso prima della stima e prima del
pagamento dell’indennità, qualora renda verosimile che un ritardo nell’inizio dei lavori sarebbe di
pregiudizio all’opera. Fintanto che sulle opposizioni all’espropriazione e sulle domande di modifica dei
piani non sia stata presa alcuna decisione esecutiva, l’immissione in possesso può essere tuttavia
data solo nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili qualora esse venissero
successivamente ammesse.34
2L’istanza deve essere inoltrata al Tribunale di espropriazione e non potrà essere accolta se non dopo
un sopralluogo e udito l’espropriato.
3L’autorizzazione è accordata sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare la
domanda d’indennità o che questo esame possa essere reso possibile da disposizioni ordinate dal
Tribunale d’espropriazione (fotografie, schizzi, ecc.).

## Art. 52 Acconti, garanzie e interessi {#art_52}

1L’espropriato ha il diritto di chiedere, a sua scelta, il versamento di adeguati acconti o la
prestazione di garanzie. In casi particolari gli acconti e le garanzie possono essere combinati.
2L’entità degli acconti e delle garanzie è stabilita dal Tribunale d’espropriazione con prudente riguardo
alla presumibile indennità di espropriazione.
3Dalla data dell’anticipata immissione in possesso decorrono gli interessi al saggio usuale
sull’indennità definitiva.

## Art. 53 Esecutività {#art_53}

I decreti relativi all’anticipata immissione in possesso sono immediatamente esecutivi, ma
appellabili al Tribunale cantonale amministrativo; il presidente dell’autorità di ricorso ne può
sospendere l’esecutività in via provvisionale.
Capitolo VI
Esecuzione

## Art. 54 Esigibilità della indennità {#art_54}

1L’indennità d’espropriazione diventa esigibile decorsi venti giorni dalla sua fissazione
definitiva. A partire da questa data è dovuto l’interesse legale di mora sull’indennità stessa. È riservato
quanto è detto all’art. 52, cpv. 3.
2Se a tale data non è ancora compiuta la misurazione definitiva, sarà pagato un importo pari al 90%
dell’indennità determinata in base alle misure risultanti dai piani depositati, salvo restando l’esito della
misurazione definitiva.
3Gli interessi cessano di decorrere dal momento in cui la somma è stata messa a disposizione degli
aventi diritto.

## Art. 55 Versamento dell’indennità {#art_55}

1Le indennità d’espropriazione per un diritto reale limitato costituito sopra un fondo e per il
deprezzamento di frazioni residue devono essere versate agli aventi diritto dall’ente espropriante,
tramite l’Ufficio del registro fondiario nel cui circondario si trova il fondo.
2Le indennità per altri pregiudizi e quelle assegnate ai conduttori o affituari possono essere versate
direttamente agli aventi diritto.

## Art. 56 Effetti del pagamento {#art_56}

1Mediante il pagamento dell’indennità l’espropriante acquista il diritto oggetto
dell’espropriazione.
2Salvo accordo contrario tra gli interessati, i diritti reali limitati e i diritti personali annotati a registro
fondiario gravanti il fondo espropriato si estinguono col pagamento dell’indennità, anche qualora non
siano stati notificati in sede di pubblicazione degli atti. Resta riservata ai titolari di tali diritti la facoltà di
chiedere l’espropriazione tardiva.
33 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
34 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 562.
35 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.

## Art. 57 Iscrizione al registro fondiario {#art_57}

1L’iscrizione a registro fondiario dell’acquisto del diritto avviene dopo il versamento
dell’indennità e la misurazione definitiva.
2Tale iscrizione può essere ordinata dal presidente del Tribunale d’espropriazione anche prima della
misurazione definitiva, se l’espropriante dimostra un interesse e offre sufficienti garanzie per
l’adempimento delle proprie prestazioni.

## Art. 58 Ripartizione {#art_58}

1L’indennità al proprietario espropriato non può essere versata se non con il consenso dei
titolari di diritti reali limitati o diritti personali annotati sul medesimo fondo.
2In mancanza di accordo tra gli interessati l’Ufficio del registro fondiario deferisce la decisione delle
contestazioni al Tribunale di espropriazione il quale decide inappellabilmente. Fino a che essa non sia
stata emanata, la ripartizione rimane sospesa.
3Fino alla decisione delle contestazioni l’indennità rimane depositata presso la Banca dello Stato,
fruttando interessi al saggio usuale, salvo diverso accordo tra le parti.

## Art. 59 Aggiornamento del registro fondiario {#art_59}

Effettuata la ripartizione l’ente espropriante provvede a proprie spese alle necessarie
modificazioni, cancellazioni, rettifiche o annullamenti dei titoli di pegno presso i competenti uffici dei
registri.

## Art. 60 Tasse {#art_60}

Non possono essere richieste tasse di mutazione della proprietà in seguito ad
espropriazione, eccettuati i casi di espropriazione promossi da un ente privato; possono essere
riscosse delle tasse di cancelleria, che sono a carico dell’espropriante.
Capitolo VII
Retrocessione di diritti espropriati

## Art. 61 Presupposti {#art_61}

1L’espropriato che non vi abbia rinunciato con dichiarazione scritta può pretendere la
retrocessione di un diritto sottrattogli, previo rimborso dell’indennità ricevuta e di un’eventuale indennità
di deprezzamento, nei seguenti casi:
a) quando, decorso il termine di 5 anni dall’acquisto da parte dell’espropriante, il diritto in questione
non sia stato utilizzato allo scopo previsto;
b) quando il diritto espropriato in vista dell’ampliamento futuro di un’opera non sia stato utilizzato a
tale scopo entro il termine di 10 anni dall’acquisto;
c) quando il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per cui
l’espropriazione è stata concessa.
2Qualora sia stato chiesto ed ottenuto l’ampliamento dell’espropriazione, il diritto alla retrocessione può
essere esercitato solo in rapporto all’intero oggetto dell’espropriazione.
3Sono riservate le norme sull’attuazione dei piani regolatori.

## Art. 62 Legittimazione {#art_62}

1La retrocessione del diritto espropriato può essere richiesta dall’espropriato o dai suoi
eredi.
2Ove sia espropriata soltanto una parte di un fondo o una servitù prediale, l’espropriato o i suoi eredi
possono pretendere la retrocessione soltanto se siano ancora proprietari della parte residua o del
fondo dominante.
Alienazione o diversa destinazione

## Art. 63 dell’oggetto dell’espropriazione {#art_63}

1Qualora l’espropriante intenda alienare il diritto espropriato o adibirlo ad uno scopo diverso
da quello per cui l’espropriazione è stata concessa, deve darne avviso a chi è legittimato a chiedere la
retrocessione. Se questi si oppone alle intenzioni dell’espropriante, deve fare corrispondente
36 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
notificazione all’espropriante stesso o al Tribunale di espropriazione entro 30 giorni dall’avviso. La
mancata notificazione equivale a rinuncia.
2L’espropriante è tenuto al risarcimento del danno derivante dalla omissione della notificazione qualora
essa abbia per conseguenza l’impossibilità di far valere giustificati diritti giusta le norme del presente
Capitolo.

## Art. 64 Opposizione all’alienazione {#art_64}

In caso di opposizione all’alienazione l’ente espropriante deve concedere la retrocessione
del diritto espropriato.

## Art. 65 Opposizione a diversa destinazione {#art_65}

1L’opposizione può essere rimossa, se l’espropriante prova che la diversa destinazione non
lede gli interessi dell’espropriato e se la nuova opera è manifestamente d’interesse pubblico.
2Il presidente del Tribunale d’espropriazione decide inappellabilmente sull’opposizione. Se l’accoglie,
l’espropriante è tenuto a iniziare entro 6 mesi una nuova procedura di espropriazione o altrimenti a
concedere la retrocessione.

## Art. 66 Prescrizione {#art_66}

1Nel caso dell’art. 61 cpv. 1 lett. a) e b) il diritto di chiedere la retrocessione si prescrive
entro un anno dal verificarsi del fatto che dà luogo al diritto stesso.
2Nel caso dell’art. 61 cpv. 1 lett. c) il diritto si prescrive invece entro un anno dal momento in cui
l’avente diritto ne ha avuto conoscenza, e in ogni caso in cinque anni dall’alienazione o dalla diversa
destinazione.

## Art. 67 Procedura {#art_67}

La domanda di retrocessione è inoltrata al Tribunale d’espropriazione. Il presidente del
Tribunale convoca le parti ad una udienza di conciliazione e, in caso di mancato accordo, decide sulla
domanda stessa e sull’importo da restituire, riservato l’art. 38 cpv. 2.
Capitolo VIII
Disposizioni diverse

## Art. 68 Vigilanza {#art_68}

Il Tribunale d’appello esercita la vigilanza sul Tribunale di espropriazione.

## Art. 69 Regolamento d’esecuzione {#art_69}

Il Consiglio di Stato emana un regolamento d’esecuzione della presente legge.

## Art. 70 Norme generali di procedura {#art_70}

Per quanto la presente legge non dispone diversamente, è applicabile la legge sulla
procedura amministrativa del 24 settemrbe 2013.
Art. 71 ...39

## Art. 72 Esecuzione di prestazioni in natura {#art_72}

L’esecuzione di prestazioni in natura e di misure reali ordinate dal Tribunale
d’espropriazione o pattuite tra le parti viene attuata secondo la procedura esecutiva del Codice di
procedura civile.
Spese di procedura e ripetibili
37 Art. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
38 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU 1978,
125.
39 Art. abrogato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.

## Art. 73 {#art_73}

1Le spese di procedura di regola sono interamente a carico dell’ente espropriante, che è
tenuto a versare all’espropriato un’equa indennità a titolo di ripetibili.
2Qualora le pretese dell’espropriato fossero manifestamente infondate o esagerate il Tribunale
d’espropriazione può ripartire le spese tra le parti e negare le ripetibili.
Capitolo IX
Disposizioni transitorie e finali

## Art. 74 Procedure pendenti {#art_74}

1Le procedure pendenti davanti al Tribunale cantonale amministrativo sono proseguite
secondo la legge precedente.
2I criteri di determinazione dell’indennità e tutte le altre disposizioni della presente legge sono
applicabili anche alle espropriazioni in corso, in quanto non sia già stata effettuata la convocazione
davanti alla Commissione distrettuale d’espropriazione (art. 32 della legge precedente).
Unificazione dei Tribunali di espropriazione
Art. 74a40 Entro tre mesi dall’entrata in vigore della riforma che istituisce il Tribunale di espropriazione
unificato, il Gran Consiglio procede all’elezione del Presidente, dei supplenti e dei periti.

## Art. 75 Disposizioni abrogate {#art_75}

1Con la presente legge è abrogata la legge di espropriazione del 16 gennaio 1940, salvo il
Capitolo VI.
2Il termine di 10 anni di cui all’art. 39 cpv. 1 della presente legge decorre dalla sua entrata in vigore per
tutti i vincoli preesistenti41.

## Art. 76 Modificazioni di leggi esistenti {#art_76}

Gli articoli 2 del decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio
del 16 gennaio 1940; 23 e 24 della legge sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle
rive dei laghi del 20 novembre 1961; 14 e 16 della legge sulla costruzione, sulla manutenzione e
sull’uso delle strade cantonali del 17 gennaio 1951 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
A. Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali
e del paesaggio
Art. 242
B. Legge sulla delimitazione delle acque pubbliche
e la protezione delle rive dei laghi
Art. 2343
Art. 2444
C. Legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull’uso
delle strade cantonali
Art. 1445

## Art. 77 Art. 1646 {#art_77}

L’art. 1 cifra 3 della legge sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954 è modificato
come segue:
40 Art. introdotto dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
41 Cpv. introdotto dalla L 21.3.1988; in vigore dal 6.5.1988 - BU 1988, 133.
42 Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
43 Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
44 Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
45 Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
46 Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
47 Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.

## Art. 78 Entrata in vigore {#art_78}

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.48
Pubblicata nel BU 1971, 460.
48 Entrata in vigore: 1° aprile 1972 - BU 1971, 460.
