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title: "Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione"
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# Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione

## Art. 1 Scopi {#art_1}

Le presenti direttive disciplinano il riconoscimento e l’organizzazione dei corsi
d’istruzione per la tenuta dei cani delle razze soggette ad autorizzazione.

## Art. 2 Obbligo di riconoscimento {#art_2}

1Il corso può essere tenuto unicamente dopo aver ottenuto il necessario
riconoscimento da parte dell’Ufficio del veterinario cantonale (UVC).
2Il riconoscimento è concesso quando sia i requisiti concernenti la formazione degli istruttori sia i
requisiti concernenti i contenuti dei corsi fissati dalla presente direttiva sono soddisfatti.
CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO

## Art. 3 Istruttori {#art_3}

I corsi cantonali devono essere tenuti personalmente da:
a) istruttori riconosciuti dall’Ufficio federale di veterinaria (istruttori OPAn) con tre anni di
esperienza professionale;
b) veterinari comportamentalisti;
c) istruttori con formazione accademica nel campo dell’etologia.

## Art. 4 Contenuti del corso {#art_4}

I contenuti del corso devono comprendere:
a) attenzione: il detentore deve essere in grado di ottenere l’attenzione del cane;
b) inibizione al morso e gioco: il cane deve aver acquisito l’inibizione del morso e controllarsi nel
gioco;
c) condotta al guinzaglio: il detentore deve poter camminare con il cane legato al guinzaglio
senza farsi tirare dal cane;
d) condotta senza guinzaglio: il cane deve seguire il detentore al piede anche se non è legato al
guinzaglio;
e) richiamo del cane: il detentore deve essere in grado di richiamare il cane con successo in
ogni situazione;
f) comandi di base: «seduto»; «terra»: il cane deve conoscere le posizioni di base ed eseguirle
su ordine del detentore;
g) separazione controllata: il cane deve mantenere la posizione richiesta dal detentore;
h) indifferenza a persone estranee: il cane non deve avere reazioni aggressive e il detentore
deve riuscire a mantenere il controllo del cane se il cane incontra persone sconosciute in
bicicletta o a piedi;
i) approccio con altri cani: il cane non deve avere reazioni aggressive e il detentore deve
riuscire a mantenere il controllo del cane se il cane incontra altri cani;
j) manipolazione del cane: il detentore deve poter manipolare il cane e mettergli la museruola;
k) lettura microchip: il cane deve permettere facilmente la lettura del microchip.
Metodo
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## Art. 5 {#art_5}

1Durante il corso deve essere utilizzato il metodo di educazione gentile. Non è
ammesso in nessun caso l’utilizzo di metodi o strumenti coercitivi.
2Ogni istruttore può lavorare al massimo con 5 cani.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

## Art. 6 Iscrizione {#art_6}

L’iscrizione avviene direttamente presso la società cinofila organizzatrice. Il corso può
essere frequentato anche da cani non soggetti all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art. 14
Legge sui cani.

## Art. 7 Attestato di frequenza {#art_7}

1Al termine del corso la società cinofila organizzatrice deve rilasciare un attestato di
frequenza al detentore del cane che indichi segnatamente:
a) le generalità del detentore;
b) il numero di microchip del cane;
c) la sede del corso;
d) il nome dell’istruttore responsabile del cane;
e) il periodo di frequenza del corso.
2Il certificato di presenza è rilasciato nei casi in cui il binomio cane-proprietario abbia frequentato
l’intero corso.
3Il certificato può essere rilasciato anche nei casi in cui per giustificati motivi il binomio caneproprietario abbia frequentato unicamente il 90% delle lezioni dell’intero corso.
4La società che organizza il corso deve tenere un registro dei partecipanti per almeno 5 anni.

## Art. 8 Costi {#art_8}

Il prezzo del corso è stabilito dalla società cinofila.
DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 9 Entrata in vigore {#art_9}

Le presenti direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entrano immediatamente in vigore.1
Pubblicato nel BU 2010, 161.
1 Entrata in vigore: 27 aprile 2010 - BU 2010, 161.
