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title: "Decreto esecutivo concernente la prestazione di un deposito a titolo di garanzia per gli esercizi pubblici che fungono da attività accessoria all’interno di un locale erotico"
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# Decreto esecutivo concernente la prestazione di un deposito a titolo di garanzia per gli esercizi pubblici che fungono da attività accessoria all’interno di un locale erotico

## Art. 1 Oggetto {#art_1}

Il presente decreto esecutivo regola le condizioni e le modalità alternative e sussidiarie
all’obbligo di stipulazione di un contratto assicurativo per le conseguenze derivanti dalla responsabilità
civile previsto dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear), per gli
esercizi pubblici che fungono da attività accessoria all’interno di un locale erotico ai sensi della legge
sull’esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst).

## Art. 2 Condizioni {#art_2}

1L’attività di esercizio pubblico deve figurare quale attività accessoria all’interno
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della LProst.
2L’impossibilità di disporre di una copertura per la responsabilità civile deve essere comprovata.

## Art. 3 Deposito a titolo di garanzia {#art_3}

1Gli esercizi pubblici che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 2, in alternativa alla
copertura assicurativa per responsabilità civile, possono fornire un deposito a titolo di garanzia.
2L’importo minimo del deposito è di 25'000 franchi. Se vi è il rischio che la copertura non risulti
sufficiente, l’importo può essere aumentato.
3L’importo è versato al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale, in
contanti, su un apposito conto.

## Art. 4 Procedura di liberazione e di restituzione {#art_4}

1L’eventuale liberazione può essere effettuata soltanto a favore di terzi che hanno diritto
al pagamento per eventuali danni subiti previo il consenso della persona che ha fornito la cauzione
o sulla base di una sentenza cresciuta in giudicato.
2Se la cauzione o parti di essa sono liberate a favore di terzi, l’autorità competente può esigere che
la persona che l’ha fornita riversi, totalmente o parzialmente, la somma liberata.
3La restituzione della cauzione può essere concessa sei mesi dopo la scadenza o la revoca
dell’autorizzazione o dopo la presentazione di un attestato che comprovi la sottoscrizione di
un’assicurazione per responsabilità civile ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera e Lear.

## Art. 5 Entrata in vigore {#art_5}

Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente1.
Pubblicato nel BU 2023, 110.
1 Entrata in vigore: 17 marzo 2023 - BU 2023, 110.
