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title: "Regolamento per un modello unico di tariffa"
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provisions: 12
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# Regolamento per un modello unico di tariffa

## Art. 1 Scopo {#art_1}

Il presente regolamento definisce i criteri formali a cui devono attenersi, nella loro
struttura, le tariffe per la fornitura di energia elettrica all’utente.

## Art. 2 Principi {#art_2}

1Le tariffe per la fornitura di energia elettrica all’utente devono essere trasparenti,
semplici e formulate in modo comprensibile.
2Gli elementi che fanno stato per la fatturazione devono essere facilmente controllabili da parte
dell’utente.

## Art. 3 Categorie {#art_3}

1Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di suddividere l’utenza in categorie e
sottocategorie di potenza e/o secondo le finalità del prelievo: economia domestica, industria,
commercio, agricoltura, ecc.
2I prezzi devono essere uniformi per tutti gli utenti della medesima categoria.

## Art. 4 Contratti speciali {#art_4}

1Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di concludere contratti speciali, riservato
l’art. 35 lettera e), cifra 3 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP).
2Su richiesta scritta i Comuni interessati possono ottenere la lista degli utenti del proprio territorio
con cui sono stati conclusi dei contratti speciali.

## Art. 5 Unità di misura {#art_5}

1Nei tariffari, fatta riserva di eventuali casi speciali, vengono utilizzate le seguenti unità
di misura:
a) tensione V (volt)
b) intensità di corrente A (ampère)
c) potenza elettrica kW (chilowatt)
d) energia elettrica kWh (chilowattora)
e) energia reattiva kVarh (chilovarora)
f) fattore di potenza cosphi (coseno phi)

## Art. 6 Elementi tariffali di base {#art_6}

Ogni tariffario è costituito da quattro elementi di base:
a) tassa base, abbonamenti, noleggi
Sotto questa voce s’intendono i costi legati al contatore, ai servizi (di rete o altri) e quelli
indipendenti dal consumo (acconti, fatture, consulenza, informazione servizio di picchetto,
ecc.) di natura fissa e facilmente attribuibili ad ogni categoria di utenti in modo equo (ad es. in
fr./mese, fr./trimestre, fr./semestre, fr./prestazione).
b) prezzo dell’energia
Questa voce tariffale indica il prezzo dell’energia elettrica in cts/kWh per l’energia attiva, risp.
cts/kVarh per l’energia reattiva, nelle rispettive fasce orarie e stagionali scelte ed offerte al
distributore (ad es. non differenziata, giorno e notte, estate-inverno, ecc.).
c) prezzo della potenza
A seconda della categoria di utenti vi saranno nelle varie aziende strumenti fisici e metodi
diversi per esprimere questo elemento del tariffario (ad es. potenza abbonata, potenza
misurata, energia consumata durante determinate fasce orarie, ecc.).
d) contributi legali
181.210
Questo elemento tariffale è costituto dai vari contributi legali (ad es. privativa ai Comuni per la
distribuzione di energia elettrica) che devono figurare sulla fattura.

## Art. 7 Prezzo della potenza {#art_7}

1Il prezzo della potenza dev’essere in relazione alla potenza concessa (abbonata) e/o
misurata (prelevata).
2Nel caso di potenze limitate (ad es. economia domestica) il prezzo della potenza può essere
determinato da altri parametri purché di facile comprensione per l’utente (p.e. energia consumata
o taratura delle valvole d’entrata).
3Il prezzo della potenza tiene conto anche della caratteristica di consumo (prelievo) dell’utente.

## Art. 8 Differenziazioni temporali {#art_8}

Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di introdurre differenziazioni di prezzo sia
della potenza sia dell’energia, in funzione del periodo di utilizzazione dell’energia: differenziazioni
stagionali (come estate e inverno) e differenziazioni giornaliere (come tariffa alta e tariffa bassa).

## Art. 9 Forniture particolari {#art_9}

1Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di praticare tariffe particolari per forniture:
a) che sono limitate nel tempo (alimentazione di cantieri, ecc.);
b) che non giustificano una misurazione mediante contatore (cabine telefoniche, ecc.)
c) relative ad impegni convenzionali (illuminazione pubblica, ecc.).
2Nella convenzione di privativa devono essere specificati i principi che fanno stato per queste
tariffe, ed in particolare il tipo e la portata delle prestazioni in natura concesse dalle aziende al
Comune.

## Art. 10 Fatture {#art_10}

La fattura per la fornitura di energia elettrica deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) indicare esplicitamente a quale periodo di fornitura è riferita;
b) indicare lo stato iniziale e finale dei numeratori dell’apparecchio di misura;
c) indicare le quantità fatturate, i prezzi unitari e i prezzi globali;
d) indicare i contributi legali.

## Art. 11 Informazione dell’utenza {#art_11}

L’utente deve essere informato circa i tariffari tramite pubblicazione sul foglio ufficiale
oppure tramite invio degli stessi al momento della loro adozione e in occasione di ogni successiva
modifica.

## Art. 12 Entrata in vigore e termine di uniformazione {#art_12}

1Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra immediatamente in vigore.1
2Le aziende di distribuzione sono tenute ad uniformare alle presenti disposizioni i propri tariffari
entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento.
Pubblicato nel BU 2003, 507.
1 Entrata in vigore: 30 dicembre 2003 - BU 2003, 507.
