---
title: "Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale"
id: 62a31135-c87b-4695-9528-6b5bf251fdcf
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "701.110"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/399
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/62a31135-c87b-4695-9528-6b5bf251fdcf
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/20617/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 1f7bbd562aedb0c7ac0479aaa50b8ad2c9f8d69095ebf47e0c41040319aded87
provisions: 121
---

# Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale

## Art. 1 (art. 2 cpv. 3 LST) {#art_1}

1Il Consiglio di Stato esercita i compiti che gli assegna la legge e che questo regolamento
dettaglia.
2Il Dipartimento del territorio (DT, in seguito: Dipartimento) esercita i compiti che gli assegna questo
regolamento, in particolare:
a) la vigilanza sullo sviluppo territoriale del Cantone (art. 2 cpv. 3 LST) e
b) il coordinamento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni confinanti, delle Regioni
limitrofe e delle pianificazioni comunali fra di loro.
3La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (DSTM) elabora in particolare le decisioni sul
contributo cantonale ai piani regolatori intercomunali, a quelli dei Comuni aggregati e alle
pianificazioni che dipendono da progetti di valenza regionale o cantonale (art. 89 LST) e stabilisce i
contributi ai sensi dell’art. 98 cpv. 2 LST da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–.2

## Art. 2 Sezione dello sviluppo territoriale {#art_2}

1La Sezione dello sviluppo territoriale (SST, in seguito: Sezione) è il servizio competente
ai sensi dell’art. 31 della legge federale sullo sviluppo territoriale del 22 giugno 1979 (LPT).
2Essa prende le decisioni non attribuite per competenza ad altre autorità.
In particolare, la Sezione:
a) elabora le decisioni relative alla procedura di approvazione del piano direttore cantonale, dei
piani regolatori, dei piani particolareggiati e dei piani d’utilizzazione cantonali della LST;
b) raccoglie i preavvisi interni, per i quali può imporre termini e scadenze;
c) ha la facoltà, nel caso vi fossero preavvisi discordanti su aspetti pianificatori in sede di
elaborazione del piano direttore, di esame preliminare o approvazione di piani regolatori, piani
particolareggiati o piani d’utilizzazione cantonali, di ponderare gli interessi e di formulare la
proposta conclusiva all’attenzione del Dipartimento o del Consiglio di Stato, tenendo
segnatamente conto dei principi materiali della legislazione e dell’autonomia comunale;
d) elabora i progetti di decisione sui ricorsi in materia di piani regolatori e di piani particolareggiati,
integrandoli nell’atto di approvazione dei piani;
e) rappresenta lo Stato del Cantone Ticino presso tutte le istanze politiche e giudiziarie in ogni
vertenza attinente al piano direttore cantonale, ai piani regolatori, ai piani particolareggiati ed
ai piani d’utilizzazione cantonali della LST;
f) elabora il preavviso dipartimentale sulle zone di pianificazione comunali (art. 59 cpv. 1 LST);
g) decide il finanziamento dell’elaborazione ed attuazione dei piani previsti dalla LST (art. 88 LST);
elaborando in particolare le decisioni sul contributo cantonale ai piani regolatori intercomunali,
a quelli dei Comuni aggregati o alle pianificazioni che dipendono da progetti di valenza
regionale o cantonale (art. 89 lettere a) e b) LST) sino a fr. 100’000.–;
h) decide il finanziamento delle misure di valorizzazione e tutela del paesaggio (art. 112 LST) sino
a fr. 100’000.–;3
1 Titolo modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
2 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
3 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
i) elabora linee guida negli ambiti tematici disciplinati dalla legge sullo sviluppo territoriale, sentite
le cerchie interessate;4
j) gestisce il fondo cantonale per lo sviluppo centripeto;5
k) stabilisce i contributi ai sensi dell’art. 98 cpv. 2 LST sino a fr. 100’000.--.6
3La Sezione si compone dei seguenti quattro uffici:
a) Ufficio del piano direttore (UPD);
b) Ufficio della pianificazione locale (UPL);
c) Ufficio della natura e del paesaggio (UNP);
d) Ufficio dei beni culturali (UBC).

## Art. 3 Sezione della mobilità {#art_3}

La Sezione della mobilità è il servizio cui compete l’applicazione degli articoli da 51 a 62
di questo regolamento (posteggi privati).
Capitolo secondo
Obbligo di pianificare
Intervento del Consiglio di Stato in caso d’inadempienza del Comune

## Art. 4 (art. 3 cpv. 3 LST) {#art_4}

Il Consiglio di Stato, scaduto infruttuosamente il termine per l’adozione o per
l’uniformazione dei piani regolatori alla legge, al piano direttore, o a sue decisioni emanate in sede
d’approvazione, stabilisce una zona di pianificazione oppure fa allestire un piano regolatore, o una
variante dello stesso, a spese del Comune.

## Art. 5 Procedura {#art_5}

1Il Consiglio di Stato diffida il Comune, avvertendo che in caso d’ulteriore inadempienza
attuerà una misura sostitutiva.
2Se stabilisce una zona di pianificazione, esso applica gli articoli 57 ss. LST.
3Il Dipartimento allestisce il piano sostitutivo secondo la procedura dell’art. 26 LST e lo sottopone al
Comune con l’invito ad esprimersi entro un congruo termine.
4Se il Comune non provvede direttamente, il Dipartimento pubblica il piano applicando per analogia
l’art. 27 cpv. 2 LST.
5Le procedure di approvazione e di ricorso sono disciplinate dagli articoli da 28 a 30 LST.
Capitolo terzo
Informazione e partecipazione
Modalità dell’informazione

## Art. 6 (art. 4 LST) {#art_6}

1L’informazione deve essere adeguata all’importanza della pianificazione e alla cerchia
degli interessati.
2Costituiscono possibili modalità d’informazione:
a) la comunicazione sui quotidiani, sulle pagine web e all’albo comunale;
b) la serata informativa;
c) il deposito degli atti;
d) la spiegazione ad invito, se la cerchia degli interessati è ristretta e ben definita.
Modalità della partecipazione: pubblico deposito degli atti

## Art. 7 (art. 5 cpv. 2 LST) {#art_7}

1Gli atti sono depositati per un periodo di trenta giorni presso le cancellerie dei Comuni,
a disposizione della popolazione, degli enti e delle persone interessate dalla pianificazione.
2Il deposito degli atti è annunciato almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale
e nei quotidiani.
3Durante il periodo di deposito ogni persona fisica o giuridica e tutti gli enti o organismi interessati
dalla pianificazione possono presentare per scritto le loro osservazioni o proposte. In particolare:
a) i cittadini attivi e le persone giuridiche con sede nel Comune;
4 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2013,
145.
5 Lett. introdotta dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
6 Lett. introdotta dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
b) i proprietari di terreni;
c) le associazioni a scopo ideale o economico;
d) i Comuni limitrofi, gli altri Enti pubblici e gli Enti regionali di sviluppo.
Delega della procedura di partecipazione

## Art. 8 (art. 5 cpv. 3 LST) {#art_8}

1…
2La DSTM e i Municipi possono delegare la procedura ad altri enti, come le commissioni regionali
dei trasporti o altri organismi, quali quelli a cui è affidato il coordinamento della pianificazione
intercomunale.
Capitolo quarto
Tecnici qualificati
Requisiti di formazione dei tecnici qualificati

## Art. 9 (art. 6 LST) {#art_9}

1Dispongono delle qualifiche per l’elaborazione dei piani previsti dalla LST:
a) i possessori di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola
svizzera o estera equivalente, oppure da una scuola universitaria professionale o da una scuola
superiore svizzera o estera equivalente, e che hanno frequentato con successo un corso
specialistico di pianificazione del territorio in una scuola sopra citata o equivalente;
b) gli iscritti nel Registro A o B dei pianificatori del territorio (REG A o REG B).
2Per l’elaborazione dei piani di quartiere bastano i requisiti stabiliti dalla legge cantonale
sull’esercizio delle professioni di ingegnere ed architetto del 24 marzo 2004.

## Art. 10 Tecnici provenienti da fuori Cantone {#art_10}

1I tecnici provenienti da altri Cantoni o Stati, che intendono elaborare i piani previsti dalla
LST, sottostanno per analogia all’art. 9 di questo regolamento.
2Per i tecnici che provengono da Stati esteri la facoltà di elaborare tali piani, riservati gli accordi
internazionali stipulati dalla Confederazione, è subordinata alla garanzia della reciprocità e alla
dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.
3L’Ufficio della pianificazione locale decide in merito ai requisiti richiesti.

## Art. 11 Elenco dei tecnici qualificati {#art_11}

1Il Dipartimento allestisce e tiene aggiornato l’elenco dei tecnici qualificati.
2L’elenco indica nome, cognome, anno di nascita, titolo di studio, specializzazione, domicilio ed
indirizzo professionale del tecnico qualificato.
3Esso ha valenza informativa.
Capitolo quinto
Geodati
Piani informatizzati

## Art. 12 (art. 7 LST) {#art_12}

1La gestione dei geodati digitali relativi ai piani di utilizzazione è assicurata dall’Ufficio
della pianificazione locale (UPL).
2L’UPL gestisce l’infrastruttura informatica di gestione e archiviazione dei geodati digitali.
Portale cantonale di pubblicazione
(art. 7 LST)
Art. 12a9 1Il portale cantonale di pubblicazione è parte dell’infrastruttura cantonale di gestione e
archiviazione dei geodati; esso permette di gestire le procedure di adozione, pubblicazione ed
approvazione dei piani di utilizzazione in forma di geodati digitali.
2Lo stesso può essere usato per gestire gli atti relativi alla procedura di informazione e
partecipazione (art. 5 cpv. 2 LST, art. 7 RLST).
7 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2013,
145.
8 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedenti modifiche: BU 2013,
145; BU 2014, 475.
9 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
Qualità dei geodati digitali

## Art. 13 (art. 7 LST) {#art_13}

I geodati digitali adottati e pubblicati devono garantire una rappresentazione chiara e
univoca dei piani.
TITOLO II11
Strumenti della pianificazione territoriale
Capitolo primo
Piani
Sezione 1
Piano direttore cantonale
Valenza delle componenti formali

## Art. 14 (art. 9 LST) {#art_14}

Obiettivi pianificatori cantonali, schede e piani costituiscono la parte vincolante del piano
direttore; il rapporto esplicativo riveste carattere indicativo.
Contenuti
a) obiettivi pianificatori

## Art. 15 (art. 10 cpv. 1 LST) {#art_15}

1Gli obiettivi pianificatori esprimono gli orientamenti del Cantone e le sue scelte prioritarie
negli ambiti tematici patrimonio, rete urbana, mobilità e vivibilità.
2Essi sono codificati in forma di decreto legislativo.
b) schede

## Art. 16 (art. 10 cpv. 2 LST) {#art_16}

1Le schede attuano gli obiettivi pianificatori.
2Esse sono strutturate in provvedimenti (indirizzi, misure e compiti) a carattere vincolante e
situazioni, problemi, sfide, documenti di riferimento, a carattere informativo:
a) gli indirizzi esprimono gli orientamenti strategici della scheda, a lungo termine;
b) le misure concretizzano gli indirizzi con indicazioni più dettagliate e circoscritte;
c) i compiti stabiliscono competenze ed obblighi dei diversi livelli istituzionali e degli attori coinvolti.
Grado di consolidamento

## Art. 17 (art. 13 e 14 LST) {#art_17}

1Ad ogni scheda è assegnato un determinato grado di consolidamento:
a) i dati acquisiti riguardano provvedimenti consolidati, vincolanti per le autorità;
b) i risultati intermedi riguardano provvedimenti parzialmente consolidati, di cui le autorità devono
tener conto;
c) le informazioni preliminari riguardano provvedimenti dei quali sono noti pochi elementi, con
obbligo di informazione reciproca.
2Ai singoli provvedimenti di una scheda può essere assegnato un grado di consolidamento inferiore
a quello della scheda stessa.
c) piani

## Art. 18 (art. 10 cpv. 2 LST) {#art_18}

1I piani accompagnano le schede, visualizzando graficamente l’insieme dei
provvedimenti previsti.
2La carta di base è in scala 1:50.000.
3Essa può essere accompagnata da carte tematiche di carattere informativo.
d) programma d’attuazione

## Art. 19 (art. 10 cpv. 2 LST) {#art_19}

1Il programma d’attuazione indica i responsabili, i tempi e i mezzi per l’attuazione dei
provvedimenti contenuti in ogni scheda.
2Il Dipartimento elabora il programma d’attuazione, in forma di tabella.
10 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2014,
475.
11 Titolo modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
Procedura d’approvazione
Informazione e partecipazione

## Art. 20 (art. 11 e 14 LST) {#art_20}

1I progetti di obiettivi, schede di dato acquisito e piani sono depositati per un periodo di
trenta giorni presso le Cancellerie dei Comuni interessati e consultabili sul sito web del Cantone, a
disposizione della popolazione, degli enti e delle persone interessate dalla pianificazione.
2Per l’annuncio del deposito atti, la modalità della partecipazione e l’eventuale limitazione o delega
della procedura si applicano gli articoli 7 e 8 di questo regolamento.
3Le osservazioni o proposte pianificatorie sono trasmesse al Consiglio di Stato, il quale, se non le
recepisce, risponde mediante rapporto scritto.

## Art. 21 Compiti del Dipartimento {#art_21}

1Il Dipartimento cura l’elaborazione di obiettivi, schede e piani (articoli 12, 13 cpv. 1 e 14
LST) e allestisce il rapporto sulle osservazioni o proposte pianificatorie non recepite (art. 20 cpv. 3
RLST).
2Inoltre esso:
a) decide se esperire la procedura di partecipazione per le schede o singoli provvedimenti di
risultato intermedio e informazione preliminare (art. 14 cpv. 1 LST);
b) annuncia almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani la
pubblicazione delle schede di dato acquisito e dei piani e poi li pubblica (art. 13 cpv. 2 LST) per
garantire la facoltà di ricorso al Gran Consiglio;
c) trasmette al Consiglio federale obiettivi, schede e piani per approvazione (art. 15 cpv. 3 LST).
Entrata in vigore delle schede di dato acquisito e dei piani

## Art. 22 (art. 15 LST) {#art_22}

Le schede di dato acquisito e i piani entrano in vigore:
a) con il decorso inutilizzato del termine di ricorso al Gran Consiglio, oppure
b) in caso di ricorso al Gran Consiglio, con il decorso inutilizzato del termine di ricorso al Tribunale
federale, oppure
c) in caso di ricorso al Tribunale federale, con la sua decisione.
Effetti

## Art. 23 (art. 16 LST) {#art_23}

1Il piano direttore vincola segnatamente le seguenti autorità:
a) a livello federale, il Consiglio federale e l’Amministrazione;
b) a livello cantonale, il Consiglio di Stato, l’Amministrazione e il Gran Consiglio nell’esercizio di
attività d’incidenza territoriale;
c) a livello regionale e comunale gli Enti regionali di sviluppo, il Municipio, l’Amministrazione ed il
Legislativo.
2Con l’approvazione del Consiglio federale (art. 15 cpv. 3 LST) il piano direttore diventa vincolante
anche per i Cantoni vicini e la Confederazione.
3L’uniformazione degli atti pianificatori al piano direttore deve avvenire entro il termine stabilito dal
Consiglio di Stato (art. 16 cpv. 2 LST).
Adattamenti e aggiornamenti

## Art. 24 (art. 17 cpv. 2 e 3 LST) {#art_24}

1Sono adattamenti le modifiche importanti del piano direttore (art. 9 cpv. 2 LPT), come
l’elaborazione di una nuova scheda o il cambiamento sostanziale dei suoi contenuti vincolanti
(indirizzi, misure, compiti); essi seguono la procedura prevista per l’adozione.
2Sono aggiornamenti (art. 11 cpv. 3 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno
2000, OPT) le modifiche effettuate entro il margine operativo stabilito da indirizzi, misure o compiti
della scheda.
3Gli aggiornamenti sono decisi dal Consiglio di Stato, pubblicati sul Foglio ufficiale e comunicati
dall’Ufficio del piano direttore all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale.
Sezione 2
Piano regolatore
12 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
Studio di base

## Art. 25 (art. 18 cpv. 2 LST) {#art_25}

1I Municipi possono promuovere l’elaborazione di uno studio di base che stabilisce le
grandi opzioni di organizzazione territoriale del comparto interessato.
2Lo studio di base non soggiace alla procedura di informazione e partecipazione.
3L’elaborazione di studi di base che si riferiscono ad un comprensorio sovra comunale è affidata di
regola ad organi di conduzione istituiti dai Comuni mediante contratto di diritto pubblico.
4I Municipi approvano lo studio di base.
Piano delle zone

## Art. 26 (art. 20 LST) {#art_26}

1Il piano delle zone suddivide in zone di utilizzazione tutto il territorio comunale.
2Esso può prevedere anche elementi puntuali o lineari, di cui il regolamento edilizio definisce il
vincolo.
3…13
Elenco delle zone

## Art. 27 (art. 20 cpv. 2 e 3 LST) {#art_27}

Il piano delle zone ed il regolamento edilizio riprendono e precisano le seguenti zone:
I. Zona per l’abitazione
1La zona per l’abitazione è destinata in primo luogo all’abitazione.
2Si possono delimitare zone destinate esclusivamente all’abitazione o zone in cui sono ammesse
anche attività di produzione di beni e servizi, a condizione che le loro ripercussioni siano compatibili
con l’abitazione.
II. Zona per il lavoro
1La zona per il lavoro è destinata ad attività di produzione di beni e servizi.
2Il Comune può delimitare zone destinate esclusivamente o prevalentemente ad attività:
a) di produzione intensiva o non intensiva di beni;
b) di produzione intensiva o non intensiva di servizi;
c) di produzione intensiva o non intensiva di beni o di servizi.
3Sono ammesse costruzioni per attività di produzione di beni e servizi e per abitazioni
funzionalmente vincolate all’attività di produzione.
III. Zona degli spazi liberi
1La zona degli spazi liberi è destinata:
a) a strutturare gli insediamenti, ed in particolare a separare i comparti residenziali da quelli per il
lavoro o a separare le località;
b) a creare o conservare superfici libere dall’edificazione.
2Le costruzioni ammesse non devono compromettere lo scopo della zona.
IV. Zona per il tempo libero
La zona per il tempo libero è destinata allo sport ed alle attività di gioco e tempo libero (golf,
campeggi, eccetera).
V. Zona per scopi pubblici
La zona per scopi pubblici comprende i terreni necessari all’adempimento di compiti pubblici, attuali
o previsti, da parte di enti pubblici o persone del diritto privato che adempiono compiti pubblici.
VI. Zona di pericolo
1La zona di pericolo comprende i territori soggetti a pericoli naturali ai sensi della legge sui territori
soggetti a pericoli naturali.
2Sono ammesse costruzioni solo se sono adempiute le condizioni di sicurezza che richiede il grado
di pericolo accertato.
VII. Zona per estrazioni o discariche
La zona per estrazioni o discariche è destinata all’estrazione di materiali (pietra, ghiaia, sabbia,
argilla, eccetera), oppure al deposito e al riciclaggio di materiali (scarti edili, materiali di scavo,
eccetera).
VIII. Zona agricola
1La zona agricola è destinata a garantire a lungo termine la base dell’approvvigionamento
alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione
ecologica; deve essere tenuta per quanto possibile libera da costruzioni, in sintonia con le sue
differenti funzioni, e comprende:
13 Cpv. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
a) i terreni idonei alla coltivazione agricola necessari all’adempimento dei vari compiti
dell’agricoltura e fra questi, segnatamente, le superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) e
gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e foraggicoltura di prima e seconda priorità;
b) i terreni che, nell’interesse generale, devono essere coltivati dall’agricoltura.
2Si può delimitare una zona agricola intensiva (art. 16a cpv. 3 LPT) in base ai criteri vincolanti fissati
dal piano direttore.
IX. Zona di protezione
La zona di protezione è destinata a proteggere:
a) i comparti naturali d’importanza nazionale e cantonale ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 della legge
cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN) ed i comparti naturali, gli
elementi emergenti, i biotopi ed i geotopi ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LCN;
b) la molteplicità delle specie animali e vegetali mediante riserve forestali e genetiche ai sensi
dell’art. 23 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo);
c) i paesaggi che presentano contenuti o valori importanti ai sensi dell’art. 105 LST;14
d) i beni culturali immobili ai sensi degli articoli 20 e 22 cpv. 2 della legge sulla protezione dei beni
culturali del 13 maggio 1997.
X. Zona forestale
La zona forestale è delimitata e protetta conformemente alla legislazione sulle foreste.
XI. Zona di riserva
La zona di riserva comprende i terreni per i quali è incerta la futura destinazione pianificatoria.
XII. Zona senza destinazione specifica
La zona senza destinazione specifica comprende:
a) i terreni che non si prestano ad alcuna utilizzazione, segnatamente il terreno improduttivo;
b) i terreni prevalentemente edificati che non possono essere assegnati ad alcun’altra zona.
Piano dell’urbanizzazione

## Art. 28 (art. 21 LST) {#art_28}

1Il piano dell’urbanizzazione stabilisce la rete delle vie di comunicazione, cioè le strade,
i percorsi pedonali e i percorsi ciclabili, i posteggi pubblici per veicoli, motocicli e biciclette, le linee
d’arretramento e di costruzione e le alberature.15
2Il piano dell’urbanizzazione può stabilire la rete dei mezzi pubblici di trasporto, indicando in
particolare:
a) trasporti su rotaia: l’area ferroviaria e la stazione;
b) trasporti su gomma: la fermata;
c) trasporti aerei: l’area e la stazione aeroportuale;
d) trasporti su acqua: l’attracco e l’imbarcadero;
e) trasporti su filo: la stazione di partenza e d’arrivo, i piloni, l’asse della teleferica o funivia.
Programma d’urbanizzazione

## Art. 29 (art. 22 LST) {#art_29}

1Il programma d’urbanizzazione stabilisce per ogni zona e per ogni comparto da
urbanizzare, almeno il termine (art. 37 LST) e l’ordine entro il quale l’ente pubblico intende mettere
a disposizione le opere necessarie.
2La procedura del programma d’urbanizzazione è retta dagli articoli 36 LST e 45 di questo
regolamento.
3Il programma d’urbanizzazione vincola unicamente il Municipio.
4La Sezione elabora una linea guida sul piano e sul programma dell’urbanizzazione.
Regolamento edilizio

## Art. 30 (art. 23 LST) {#art_30}

1Riguardo al piano delle zone, il regolamento edilizio stabilisce:
1. La disciplina di dettaglio di ogni zona (precisazione della destinazione e dello scopo), in
particolare:
a) le attività e le costruzioni ammesse;
b) il regime applicabile alle costruzioni esistenti;
c) la destinazione prevalente;
d) i fondi soggetti ad espropriazione.
14 Lett. modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
15 Cpv. modificato dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 71; precedenti modifiche: BU 2013,
145; BU 2021, 373.
2. I parametri edificatori di ogni zona, in particolare altezze, distanze, indici di occupazione, di
sfruttamento o di edificabilità.
3. Le condizioni dell’uso o dell’edificazione della zona:
a) per tutelare la qualità della vita, a dipendenza di immissioni ambientali rilevate o presumibili;
b) per tutelare la sicurezza, a dipendenza del grado di pericolo naturale accertato.
4. L’inserimento delle costruzioni nel contesto territoriale (tipologia edilizia, materiali, linee di
arretramento o di allineamento) e le condizioni e le modalità d’esercizio e di sistemazione delle
zone per estrazioni o discariche.
5. Le regole riguardo ad impianti accessori, installazioni comuni, costruzioni sotterranee e
sistemazioni degli spazi esterni, in particolare:
a) la sistemazione e pavimentazione del suolo (segnatamente superfici verdi e di svago);
b) i posteggi privati non soggetti agli articoli 51 ss. di questo regolamento;
c) i contributi sostitutivi della formazione di posteggi e di superfici verdi e di svago;
d) gli accessi;
e) le opere di cinta e di sostegno e le regole riguardo alla manutenzione di costruzioni e terreni.
6. I vincoli di protezione del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.
7. I gradi di sensibilità al rumore per ogni zona.
8. Le condizioni per l’ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile:
a) per tutelare il carattere, la qualità e l’attrattività in particolare delle zone destinate
all’abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia
mobile;
b) per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a
salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.16
2Esso può inoltre stabilire:
1. vincoli particolari, come:
a) l’assoggettamento dei terreni a piano di quartiere o raggruppamento particellare;
b) le limitazioni per abitazioni primarie o secondarie;
c) i parametri edilizi minimi per lo sfruttamento dei fondi;
d) i vincoli per garantire il pubblico accesso alle rive dei laghi e dei corsi d’acqua;17
e) prescrizioni edilizie inerenti il criterio di sufficiente adattamento degli impianti solari al tetto
(art. 32a cpv. 2 OPT).18
2. nelle zone edificabili, distanze inferiori a quelle previste dagli articoli 155 ss. della legge di
applicazione e complemento del CCS (Lac) del 18 aprile 1911 per le piantagioni.
3Riguardo al piano dell’urbanizzazione, il regolamento edilizio stabilisce:
a) gli elementi del piano (i vincoli della rete delle vie di comunicazione);19
b) la gerarchia delle strade;
c) le linee d’arretramento;
d) i percorsi pedonali ed i percorsi ciclabili;
e) …;20
f) i posteggi pubblici;
esso può inoltre stabilire le alberature e la rete dei trasporti pubblici.
4La Sezione elabora una linea guida sul regolamento edilizio.
5Le norme del regolamento edilizio oggetto di modifica sono caricate sul portale cantonale di
pubblicazione.21
Rapporto di pianificazione

## Art. 31 (art. 24 LST) {#art_31}

1Il rapporto di pianificazione è un documento di analisi della situazione, di formulazione
degli obiettivi di sviluppo e di motivazione delle scelte del Comune; nella motivazione delle scelte
considera segnatamente le esigenze poste dal diritto federale riguardo alle superfici per
l’avvicendamento delle colture (art. 26 ss. OPT).
2Esso informa sui costi delle opere, le modalità del loro finanziamento e le priorità di realizzazione.
3La Sezione elabora una linea guida sul rapporto di pianificazione.
16 Cifra introdotta dal R 21.1.2015; in vigore dal 23.1.2015 - BU 2015, 12.
17 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
18 Lett. introdotta dal R 21.5.2014; in vigore dal 23.5.2014 - BU 2014, 283.
19 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
20 Lett. abrogata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
21 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
Procedura ordinaria
Piano d’indirizzo
a) natura

## Art. 32 (art. 25 cpv. 2 LST) {#art_32}

1Il piano d’indirizzo, concretizzando le opzioni indicate dallo studio di base, esprime gli
orientamenti ed i contenuti del piano regolatore in allestimento.
2…22
3Il piano va trasmesso su supporto informatico all’UPL; gli atti relativi alle varianti sono caricati sul
portale cantonale di pubblicazione.23

## Art. 33 b) componenti {#art_33}

1Il piano d’indirizzo si compone di un rapporto e di rappresentazioni grafiche:
a) il rapporto sintetizza studi, indagini di base ed il compendio dello stato dell’urbanizzazione;
espone obiettivi, indirizzi e opzioni di sviluppo; indica le aree oggetto d’analisi o di interventi
particolari; informa su eventuali conflitti con la pianificazione superiore o con quella dei Comuni
vicini e sulla avvenuta ponderazione degli interessi;
b) le rappresentazioni grafiche visualizzano gli indirizzi delle utilizzazioni e delle protezioni ed i
vincoli prospettati dal rapporto; esse sono di regola in scala 1:5000.
2La Sezione elabora una linea guida sul piano d’indirizzo.
Esame preliminare

## Art. 34 (art. 25 cpv. 3 LST) {#art_34}

1Il Dipartimento esperisce una verifica d’ordine generale sulla congruenza del piano
d’indirizzo o del progetto di piano regolatore con la pianificazione direttrice (compresi i piani settoriali
cantonali), la legislazione federale e cantonale e le pianificazioni dei Comuni vicini.
2Esso può formulare suggerimenti e proposte all’attenzione del Comune.
3Il Dipartimento svolge l’esame preliminare di regola entro tre mesi dalla trasmissione della
documentazione da parte del Municipio.

## Art. 35 Informazione partecipazione {#art_35}

1Per le modalità dell’informazione si applica l’art. 6 di questo regolamento.
2Il Municipio deposita il progetto di piano per un periodo di trenta giorni presso la cancelleria
comunale, a disposizione della popolazione, degli enti e delle persone interessate dalla
pianificazione.
3Per l’annuncio del deposito atti, la modalità della partecipazione e l’eventuale limitazione o delega
della procedura si applicano gli articoli 7 e 8 di questo regolamento.
Adozione e pubblicazione

## Art. 36 (art. 27 cpv. 1 e 2 LST) {#art_36}

1Il Municipio allega copia dell’esame preliminare all’incarto di piano regolatore da
sottoporre al legislativo.
1bisIl piano regolatore è adottato e pubblicato sotto forma di geodato digitale sul portale cantonale di
pubblicazione.24
2La pubblicazione dell’art. 27 cpv. 2 LST va effettuata dopo la crescita in giudicato della decisione
di adozione ai sensi della legge organica comunale (Loc) del 10 marzo 1987.
3La pubblicazione è annunciata almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e
sui quotidiani.25
4Sono provvedimenti ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LST i dezonamenti, i vincoli d’espropriazione, la
forte limitazione dell’uso del suolo.26
Trasmissione atti al Consiglio di Stato

## Art. 37 (art. 27 cpv. 3 LST) {#art_37}

1Con l’avvio della pubblicazione, il Municipio trasmette al Consiglio di Stato i seguenti
documenti:
22 Cpv. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
23 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
24 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
25 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
26 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
a) i piani (piano delle zone e dell’urbanizzazione);
b) il regolamento edilizio;
c) il programma d’urbanizzazione;
d) il rapporto di pianificazione;
e) gli studi di base e studi specialistici;
f) il messaggio municipale e il rapporto delle commissioni;
g) il verbale della seduta del legislativo.
2I piani ed il regolamento edilizio, che devono riportare gli eventuali emendamenti adottati dal
legislativo, sono sottoscritti conformemente all’art. 119 lett. d) della legge organica comunale del 10

## Art. 38 marzo 1987.27 {#art_38}

…28
Approvazione e rinvii

## Art. 39 (art. 29 cpv. 2 LST) {#art_39}

1Il Consiglio di Stato rinvia gli atti al Municipio indicandogli di allestire una variante e di
applicare:
a) la procedura ordinaria con esame preliminare in caso di revisione del piano regolatore o nei
casi previsti dall’art. 25 cpv. 2 LST;
b) la procedura ordinaria senza obbligo di esame preliminare negli altri casi;
c) la procedura semplificata nei casi dell’art. 34 LST.29
2Il Municipio trasmette la variante al Consiglio di Stato entro il termine indicato; l’Ufficio della
pianificazione locale può concedere una proroga.
3Il Consiglio di Stato fa pubblicare il dispositivo della decisione all’albo comunale e nel Foglio ufficiale
(art. 29 cpv. 3 LST).
4In caso di modifiche d’ufficio, i geodati digitali modificati e la decisione del Consiglio di Stato (ad
esclusione dell’esito dei ricorsi) sono pubblicati sul portale cantonale di pubblicazione.30
Effetti

## Art. 40 (art. 32 cpv. 2 LST) {#art_40}

Il Municipio può esercitare il diritto d’espropriazione segnatamente per:
a) le superfici di cui è prevista l’espropriazione nel piano delle zone (in particolare zona per il
tempo libero, zona per scopi pubblici e zona di protezione) e nel piano dell’urbanizzazione (in
particolare strade, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, posteggi pubblici);
b) i diritti reali necessari alla realizzazione di opere pubbliche, di cui il piano riporta l’opera e non
la superficie da espropriare.
Modifiche

## Art. 41 (art. 33 cpv. 2 LST) {#art_41}

È dato un notevole cambiamento delle circostanze quando sono cumulativamente
adempiute le seguenti condizioni:
a) il mutamento concerne criteri determinanti della pianificazione;
b) il mutamento è molto rilevante;
c) si rende necessario un adattamento del piano regolatore.
Procedura semplificata
Definizione

## Art. 42 (art. 34 cpv. 1 LST)31 {#art_42}

1La condizione del mutamento minimo del disciplinamento del suolo (lett. a) si riferisce
in particolare ai parametri edilizi (altezza massima, distanza dai confini, indice di sfruttamento, di
occupazione o di edificabilità) ed alle linee d’arretramento.
2Sono modifiche che comportano correzioni dei limiti di zona determinate da ragioni tecniche (34
lett. b LST):
a) la codifica del limite del bosco accertato a contatto con la zona edificabile;
27 Cpv. modificato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.
28 Art. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
29 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
30 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
31 Nota marginale modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
b) le rettifiche di incongruenze o errori manifestamente dovuti a sviste;
c) le rettifiche derivanti dalla trasposizione dei piani regolatori in forma di geodati digitali.32
3Per il calcolo dei 3000 mq dell’art. 34 lett. c LST si considera la sola area oggetto di modifica.33
Procedura

## Art. 43 (art. 35 cpv. 1 e 2 LST) {#art_43}

1Il Municipio annuncia la pubblicazione della procedura semplificata almeno cinque
giorni prima agli albi comunali e sul Foglio ufficiale e avvisa personalmente, ai sensi dell’art. 27 cpv.
2 LST, i proprietari di terreni interessati dalla modifica.
2Il Consiglio di Stato verifica in particolare l’adempimento delle condizioni dell’art. 34 LST e la
congruenza con il piano regolatore e con il diritto superiore; esso stabilisce, se del caso, forma ed
entità del compenso agricolo di cui all’art. 13 cpv. 1 della legge sulla conservazione del territorio
agricolo del 19 dicembre 1989.

## Art. 44 {#art_44}

…35
Urbanizzazione
Procedura del programma d’urbanizzazione

## Art. 45 (art. 36 LST) {#art_45}

1Il Municipio elabora il programma d’urbanizzazione (articoli 22 LST e 29 RLST)
fondandosi sul compendio dello stato dell’urbanizzazione (inventario delle zone edificabili non
costruite o ancora poco edificate, art. 31 OPT) e coordinandolo con il piano dell’urbanizzazione ed
il piano finanziario.
2Esso annuncia la pubblicazione del programma d’urbanizzazione almeno cinque giorni prima
all’albo comunale e sul Foglio ufficiale e poi lo pubblica per informazione e partecipazione.
3Sono in particolare da considerare interessati i proprietari dei fondi inclusi nel perimetro del
programma d’urbanizzazione, che possono avvalersi delle facoltà dell’art. 19 cpv. 3 LPT.
4La decisione municipale d’adozione o di modifica del programma d’urbanizzazione non è
impugnabile; essa va trasmessa per conoscenza al Dipartimento.
Partecipazione dei privati al finanziamento dell’urbanizzazione

## Art. 46 (art. 37 cpv. 2 LST) {#art_46}

I privati contribuiscono al finanziamento dell’urbanizzazione tramite contributi di miglioria
per le opere di urbanizzazione (strade, elettrodotti, acquedotti, gasdotti ecc., articolo 3 capoverso 1
lett. a della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990, LCMI) e contributi di costruzione per
gli impianti di evacuazione e depurazione delle acque (articoli 22 e seguenti della legge sulla
gestione delle acque del 21 gennaio 2025, LGA).
Mancato rispetto del programma d’urbanizzazione

## Art. 47 (art. 38 LST) {#art_47}

1Il proprietario fondiario interessato può chiedere al Municipio di accertare il mancato
rispetto del programma d’urbanizzazione, comunicando di voler provvedere da sè all’urbanizzazione
dei fondi oppure di anticipare i costi.
2Il Municipio ed il proprietario fondiario stipulano un contratto di diritto pubblico che stabilisce almeno
le modalità d’esecuzione dei lavori (scelta del progettista da parte del proprietario, direzione lavori,
contratti d’appalto, durata e termine dei lavori), le condizioni per l’allacciamento dei vicini, il riscatto
delle opere e il trasferimento di diritti e obblighi al Comune, in particolare il rimborso delle spese al
privato dedotto il contributo di miglioria a suo carico (art. 38 lett. a LST).
3Nel caso di solo anticipo dei costi d’urbanizzazione (art. 38 lett. b LST), il Comune è proprietario
delle opere sin dall’inizio e il contratto di diritto pubblico si limita a stabilire il capitale da anticipare,
il momento del rimborso e l’interesse dovuto dal Comune su tale capitale anticipato, dedotto il
contributo di miglioria a carico del privato.
32 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
33 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
34 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
35 Art. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2013,
145.
36 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 192.
Anticipo dell’urbanizzazione

## Art. 48 (art. 39 LST) {#art_48}

1Il proprietario fondiario interessato può chiedere al Municipio di anticipare la
realizzazione delle opere d’urbanizzazione rispetto al programma, assumendo preventivamente i
relativi costi.
2Il Municipio ed il proprietario stipulano un contratto di diritto pubblico che stabilisce l’importo ed il
momento del rimborso del capitale anticipato.
Norme d’interesse cantonale o sovracomunale
Vincoli per opere sovracomunali

## Art. 49 (art. 40 LST) {#art_49}

La Sezione chiede l’iscrizione nel piano regolatore di vincoli per opere sovracomunali,
indicandone in particolare il beneficiario.

## Art. 50 Spazi riservati alle acque {#art_50}

1Il piano delle zone fissa gli spazi riservati alle acque, giusta gli art. 36a della legge
federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) e art. 41a e 41b dell’ordinanza
sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC).
2…
3…
4…
5La Sezione elabora una linea guida sugli spazi riservati alle acque.
Posteggi privati

## Art. 51 (art. 42 e 43 LST) {#art_51}

1Gli articoli da 51 a 62 costituiscono il regolamento cantonale posteggi privati.
2Tali norme hanno lo scopo di definire il numero di posteggi privati necessari nei casi di nuove
costruzioni, riattazioni importanti e cambiamenti di destinazione che implicano un cambiamento
sostanziale dei parametri di riferimento per il calcolo dei posteggi.
3Esse si applicano a tutte le costruzioni, ad eccezione di quelle destinate all’abitazione, nei Comuni
elencati nell’allegato 1.38
4…39

## Art. 52 Definizioni {#art_52}

1Sono posteggi privati quelli al servizio di una specifica costruzione (edificio o impianto),
che possono essere di uso esclusivo o di uso comune.
2Il fabbisogno massimo di riferimento corrisponde al fabbisogno teorico di posteggi di un edificio o
di una zona nell’ipotesi che siano unicamente serviti da trasporti individuali motorizzati (articoli 53 -
56).40
3Il numero di posteggi necessari corrisponde all’offerta di posteggi da mettere a disposizione
dell’utente.
4Esso è inferiore o uguale al fabbisogno massimo di riferimento e si calcola riducendo tale fabbisogno in
funzione della qualità del servizio di trasporto pubblico (articoli 59-60) o di situazioni particolari (art. 61),
oppure mediante valutazione del singolo caso (art. 61a).41
Fabbisogno massimo di riferimento

## Art. 53 a) per contenuti industriali e artigianali {#art_53}

Tipologia di attività Destinazione dei posteggi Fabbisogno massimo di riferimento
37 Art. modificato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.
38 Cpv. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU
2014, 195; BU 2015, 16.
39 Cpv. abrogato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2015, 16.
40 Cpv. modificato dal R 20.1.2015; in vigore dal 18.12.2014 - BU 2015, 16; precedente modifica: BU 2014,
195.
41 Cpv. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236.
42 Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2015, 16.
Industria a bassa densità di
posti di lavoro e logistica
Ospiti - Clienti - Personale 0.6 posteggi / 100 mq SUL
Industria e artigianato Ospiti - Clienti - Personale 1 posteggio/100 mq SUL

## Art. 54 b) per contenuti amministrativi {#art_54}

Destinazione dei posteggi Fabbisogno massimo di riferimento
Ospiti - Clienti - Personale 2.5 posteggi/100 mq SUL

## Art. 55 c) per contenuti commerciali (vendita) {#art_55}

Tipo di superficie Destinazione posteggi Fabbisogno massimo di
riferimento
Negozi singoli (SUL ≤ 500 mq) Ospiti - Clienti - Personale 4 posteggi/100 mq SUL
Generi
alimentari
Ospiti - Clienti - Personale 8 posteggi/100 mq SULNegozi singoli e
piccoli centri
commerciali
(500 mq < SUL
≤ 5000 mq)
Altri generi Ospiti - Clienti - Personale 4 posteggi/100 mq SUL
Grandi negozi o centri
commerciali (SUL > 5000 mq)
Ospiti - Clienti - Personale Necessario studio specifico
1I valori della tabella devono essere ridotti se la clientela ha la possibilità di utilizzare posteggi al
servizio di altri tipi di contenuti o posteggi pubblici situati nelle immediate vicinanze.
2I posteggi riservati al personale devono essere demarcati in modo distinto da quelli per ospiti e
clienti.

## Art. 56 d) altri contenuti {#art_56}

Il calcolo del fabbisogno massimo di riferimento per altri contenuti, non residenziali, si
effettua applicando i parametri della norma SN 640 281 dell’Unione dei professionisti svizzeri della
strada (VSS).
e) posteggi per fornitori e veicoli di servizio
Art. 56a46 In tutti i casi di cui agli articoli 53, 54, 55 e 56, eventuali posteggi riservati ai fornitori e ai
veicoli di servizio sono stabiliti in base alle reali necessità e vanno costruiti separatamente e
demarcati adeguatamente.

## Art. 57 Numero di posteggi necessari {#art_57}

Per la determinazione del numero di posteggi necessari occorre tener conto:
a) della categoria della fermata del trasporto pubblico;
b) del livello di qualità del servizio di trasporto pubblico.

## Art. 58 a) categoria della fermata {#art_58}

1La Sezione della mobilità classifica le fermate del trasporto pubblico in categorie da I a
III, in base al tipo di trasporto pubblico e all’intervallo tra una corsa e l’altra (elenco fermate in FU).47
2Essa trasmette ai Comuni l’elenco delle fermate di trasporto pubblico classificate secondo le
rispettive categorie.
b) qualità del servizio di trasporto pubblico; piano tecnico
43 Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2015, 16.
44 Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2014, 228; BU 2015, 16.
45 Art. modificato dal R 20.1.2015; in vigore dal 18.12.2014 - BU 2015, 16; precedente modifica: BU 2014,
195.
46 Art. introdotto dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236.
47 Cpv. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU
2014, 195; BU 2015, 16.

## Art. 59 {#art_59}

1La qualità del servizio di trasporto pubblico a disposizione di un edificio o di una zona è
classificata in livelli da A a C, in base alla raggiungibilità e alla categoria della fermata, secondo la
tabella seguente:
Livello di qualità del servizio di trasporto pubblico (TP)
Raggiungibilità della fermata (distanza in metri)Categoria di
fermata fino a 500 m 500 - 1000 m
I A B
II B C
III C -
2La Sezione della mobilità, sulla base di una proposta del Municipio, può elaborare un piano tecnico
che suddivide il territorio comunale in settori corrispondenti al livello di qualità del trasporto pubblico;
essa fruisce di un margine di apprezzamento per tener conto degli ostacoli (naturali o artificiali) che
comportano un prolungamento dei percorsi a piedi, garantendo una razionale suddivisione in settori.

## Art. 60 c) determinazione del numero di posteggi necessari {#art_60}

1La tabella che segue esprime il numero di posteggi necessari in percentuale rispetto al
fabbisogno massimo di riferimento.
Livello di qualità del servizio
trasporto pubblico
Posteggi necessari /
fabbisogno massimo di riferimento
A 35 - 50%
B 50 - 70%
C 70 - 100%
2Per posteggi destinati a contenuti industriali o artigianali (art. 53), amministrativi (art. 54) e a scuole
(art. 56) sono da applicare i valori più restrittivi.
3Per i posteggi destinati a stabilimenti con lavoro a turni è possibile applicare i valori meno restrittivi
a dipendenza dell’effettiva offerta di trasporto pubblico all’inizio e della fine dei turni.
4Valori più restrittivi rispetto a quelli indicati possono essere applicati in combinazione con un piano
di mobilità per gli spostamenti generati dai contenuti della costruzione.
5Restano riservate norme comunali più restrittive a tutela del paesaggio o per motivi di mobilità e
protezione dell’ambiente.

## Art. 61 Ulteriori riduzioni per situazioni particolari {#art_61}

Si possono praticare ulteriori riduzioni del numero dei posteggi necessari nei seguenti
casi particolari:
a) se nel comparto in cui si trovano i posteggi la rete stradale è già prossima alla saturazione;50
b) se il posteggio o traffico generato dai posteggi provoca situazioni di pericolo;
c) se sono presenti paesaggi o beni culturali che un inventario cantonale o federale definisce;
d) in ossequio alle disposizioni in materia di protezione dell’ambiente (legge federale sulla
protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPamb) e ordinanze d’applicazione);
e) in ossequio a disposizioni amministrative di polizia.
Grandi stabilimenti e scuole di livello terziario
Art. 61a51 1Nel caso di grandi stabilimenti con oltre 100 posti di lavoro e di scuole di livello terziario,
il numero di posteggi necessari è stabilito in base ad un’attenta valutazione del singolo caso, tenuto
conto dell’applicazione di un adeguato piano di mobilità per gli spostamenti generati dai contenuti
della costruzione.
2In ogni caso non possono essere superati i parametri relativi al fabbisogno massimo stabiliti dalla
norma SN 640 281 dell’Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS) e le percentuali rispetto
al fabbisogno massimo di riferimento di cui all’art. 60.

## Art. 62 Divieto di posteggi privati indipendenti da costruzioni; uso comune {#art_62}

1Il Municipio può autorizzare posteggi unicamente se questi sono al servizio di
costruzioni; l’autorizzazione è soggetta a condizione risolutiva nella licenza edilizia.
48 Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2015, 16.
49 Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU 2014,
195; BU 2015, 16.
50 Lett. modificata dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU
2014, 195; BU 2015, 16.
51 Art. introdotto dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236.
2Il Municipio e la Sezione della mobilità devono verificare la possibilità di uso comune di posteggi
destinati ad altri contenuti (sovrapposizione d’utenza o uso in fasce orarie differenti) o la possibilità
di utilizzare posteggi pubblici esistenti nelle immediate vicinanze.
Sezione 3
Piano d’utilizzazione cantonale
Componenti

## Art. 63 (art. 44 cpv. 3 LST) {#art_63}

Per le componenti fanno stato gli articoli da 19 a 24 LST e da 26 a 31 RLST, che si
applicano per analogia.
Procedura
a) informazione e partecipazione

## Art. 64 (art. 45 LST) {#art_64}

1Il Dipartimento comunica al Gran Consiglio, ai Comuni ed agli enti regionali per lo
sviluppo interessati l’avvio dei lavori di elaborazione del piano d’utilizzazione cantonale; la
comunicazione al Gran Consiglio può avvenire anche solo verbalmente.
2Esso deposita il progetto di piano presso le cancellerie dei Comuni interessati; per l’annuncio del
deposito atti e il diritto alla partecipazione si applica l’art. 7 capoversi 2 e 3 di questo regolamento.
3Le osservazioni o proposte pianificatorie sono da indirizzare al Consiglio di Stato; il Dipartimento
le esamina nell’ambito dell’elaborazione del piano.

## Art. 65 b) approvazione e pubblicazione {#art_65}

1Il piano di utilizzazione cantonale è adottato e pubblicato sotto forma di geodato digitale.
2La pubblicazione è annunciata almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e
sui quotidiani.
3Il piano di utilizzazione cantonale è in seguito pubblicato per trenta giorni sul portale cantonale di
pubblicazione.
Menzione a registro

## Art. 66 (art. 48 cpv. 3 LST) {#art_66}

La Sezione menziona a registro fondiario l’esistenza del piano d’utilizzazione per ogni
singolo fondo.
Effetti

## Art. 67 (art. 49 LST) {#art_67}

1Per gli effetti e le modifiche fanno stato gli articoli 32 e 33 LST e 40 e 41 RLST, che si
applicano per analogia.
2La decisione di approvazione del piano istruisce i Comuni riguardo alle eventuali procedure da
applicare al piano regolatore.

## Art. 68 Modifiche di poco conto53 {#art_68}

1Per le modifiche di poco conto si applicano per analogia gli articoli 34 LST e 42 RLST.
2Il Dipartimento elabora la modifica di poco conto e la trasmette al Consiglio di Stato.
3Il Consiglio di Stato la approva.

## Art. 69 {#art_69}

…54
Sezione 4
Piano particolareggiato
Approvazione

## Art. 70 (art. 52 cpv. 2 LST) {#art_70}

1Il piano particolareggiato è adottato e pubblicato sotto forma di geodato digitale.
52 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
53 Nota marginale modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
54 Art. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
55 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
2Se il piano particolareggiato è previsto nel piano regolatore, questo deve definire almeno gli obiettivi
della pianificazione particolareggiata, la destinazione del comparto ed i parametri edificatori (indici,
altezza, distanze).
Procedura d’approvazione del piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire
a) esame preliminare; informazione e partecipazione

## Art. 71 (art. 53 cpv. 2 lett. b LST) {#art_71}

Il progetto di piano particolareggiato, presentato dal Municipio al Dipartimento per
l’esame preliminare (art. 25 LST) ed alla popolazione per l’informazione e partecipazione (art. 26
LST), deve essere corredato, per conoscenza, dalla documentazione relativa alla domanda di
costruzione almeno a livello di progetto di massima.
b) adozione

## Art. 72 (art. 53 cpv. 2 lett. c e 27 cpv. 1 LST) {#art_72}

Il progetto di piano particolareggiato, presentato per adozione al legislativo comunale
(art. 27 LST), deve essere corredato dalla documentazione relativa alla domanda di costruzione,
che deve adempiere alle prescrizioni dell’art. 4 cpv. 2 della legge edilizia cantonale del 13 marzo
1991 (LE) e degli articoli 8 cpv. 1, 9 lett. a,b,c,d,e,f, 11, 12 lett. a,b,d,e e 15 del regolamento
d’applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE).
c) pubblicazione

## Art. 73 (art. 53 cpv. 2 lett. c LST) {#art_73}

1Il Municipio pubblica il piano particolareggiato adottato e la documentazione relativa alla
domanda di costruzione secondo le prescrizioni degli articoli 27 cpv. 2 LST e 6 cpv. 2 e cpv. 3 LE.
2La documentazione relativa alla domanda di costruzione deve adempiere alle prescrizioni degli
articoli 9 lett. g, h, i, l, 10, 12 lett. c ed f, 13 e 14 RLE.

## Art. 73a {#art_73a}

…56
e) rimedi di diritto

## Art. 74 (art. 53 cpv. 2 lett. d LST) {#art_74}

1Contro il piano particolareggiato è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni
dalla scadenza del termine di pubblicazione; contro il rilascio dell’autorizzazione a costruire è data
facoltà di opposizione al Consiglio di Stato nel medesimo termine.
2La legittimazione a interporre ricorso contro il piano particolareggiato è retta dall’art. 28 LST. La
legittimazione ad opporsi al rilascio dell’autorizzazione a costruire è retta dall’art. 8 LE.
f) altre varianti di progetto

## Art. 75 (art. 53 cpv. 2 lett. f LST)58 {#art_75}

Per le varianti di progetto che non coinvolgono il piano particolareggiato si applica l’art.
16 LE.
Sezione 5
Piano di quartiere
Requisiti del piano regolatore

## Art. 76 (art. 54 cpv. 3 LST) {#art_76}

1Il piano regolatore deve contenere i requisiti qualitativi minimi, che dipendono dagli
obiettivi e dai contenuti che il Comune vuole incentivare mediante il piano di quartiere.
2I parametri edilizi minimi e massimi sono le prescrizioni riguardanti le altezze, le distanze e gli indici.
3La Sezione elabora una linea guida sul piano di quartiere.
Componenti
(art. 54 cpv. 2 LST)
56 Art. abrogato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2014,
475.
57 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2014,
475.
58 Nota marginale modificata dal R 21.10.2014; in vigore dal 24.10.2014 - BU 2014, 475.

## Art. 77 {#art_77}

1La relazione tecnica esprime gli obiettivi progettuali, i dati quantitativi ed i concetti
paesaggistici, architettonici ed urbanistici del progetto per quanto attiene alle volumetrie degli edifici,
alla sistemazione degli spazi esterni ed alle relazioni viarie e funzionali con il paesaggio circostante.
2I piani di progetto mostrano in forma grafica i contenuti del piano di quartiere, in particolare le
volumetrie e le quote altimetriche degli edifici previsti, le superfici ad uso collettivo e le loro
destinazioni, quelle a verde, le piazze ed i parchi gioco con il loro arredo, l’organizzazione
infrastrutturale, le strade interne con i parcheggi e le rampe d’accesso alle autorimesse sotterranee,
i percorsi pedonali interni ed i raccordi con il sistema viario esterno al quartiere.
3Il modello plastico garantisce la lettura delle dimensioni spaziali e funzionali del progetto e ne
evidenzia le interrelazioni.
Procedura d’approvazione
a) elaborazione

## Art. 78 (art. 55 cpv. 1 LST) {#art_78}

1Il piano di quartiere è elaborato dai proprietari che detengono i due terzi della superficie
soggetta a vincolo, o con il loro consenso; esso è presentato al più tardi al momento dell’inoltro
della domanda per la prima costruzione.
2Sono modifiche minori quelle che non incidono in misura apprezzabile sull’impostazione generale
del piano e non travalicano l’ambito della singola componente.
3Il Municipio ed il Dipartimento possono richiedere ogni completazione degli atti utile al giudizio.
b) attuazione

## Art. 79 (art. 55 cpv. 3 LST) {#art_79}

1In caso di opposizione alla realizzazione del piano, i proprietari che detengono i due
terzi della superficie vincolata possono chiedere al Consiglio di Stato il conferimento del diritto
d’espropriazione.
2Il Consiglio di Stato concede il diritto d’espropriare solo se sussiste un interesse pubblico
importante alla realizzazione del piano di quartiere.59
Sezione 660
Piano cantonale con autorizzazione a costruire
Edifici e impianti d’interesse cantonale e regionale
(art. 55a LST)
Art. 79a61 Sono edifici e impianti d’interesse cantonale o regionale in particolare gli istituti pubblici,
gli impianti del settore dell’energia, gli impianti di smaltimento dei rifiuti, gli impianti per la gestione
delle acque (approvvigionamento e smaltimento), le sistemazioni dei corsi d’acqua.
Procedura
Art. 79abis621Nell’applicazione per analogia degli articoli da 17-23, 25 e 26 della legge sulle strade
del 23 marzo 1983, si considerano le peculiarità del caso di specie, come in particolare le
caratteristiche delle opere previste o l’eventuale mancanza di espropriazione.
2La divisione che promuove il piano cantonale con autorizzazione a costruire:
a) elabora il progetto di piano cantonale con autorizzazione a costruire;
b) assicura un’adeguata informazione e partecipazione della popolazione e delle persone
interessate per la componente pianificatoria del piano, per quanto necessario con la
collaborazione dell’Ufficio della pianificazione locale ed eventuali altri servizi interessati;
c) cura la procedura tendente al suo finanziamento;
d) raccoglie i necessari preavvisi interni (per i quali può imporre termini e scadenze) e prende
posizione sugli stessi;
e) allestisce l’incarto di pubblicazione e richiede l’autorizzazione alla pubblicazione del piano.
3La Sezione amministrativa immobiliare del Dipartimento del territorio (di seguito SAI) verifica i
presupposti per l’autorizzazione a pubblicare il piano e trasmette al Dipartimento la relativa proposta
di decisione.
4Il Dipartimento autorizza la pubblicazione del piano.
59 Cpv. modificato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.
60 Sezione introdotta dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
61 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
62 Art. modificato dal R 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 381; precedente modifica: BU 2023,
283.
5La SAI pubblica il piano e, in collaborazione con l’Ufficio giuridico, istruisce la procedura di
approvazione formulando, per conto del Dipartimento, la proposta di decisione sul piano, sulle
opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modifica.
6Prima della decisione di approvazione la SAI può tenere degli esperimenti di conciliazione.
7Il Cantone è rappresentato dalla SAI e dall’Ufficio giuridico per quanto attiene l’approvazione dei
piani cantonali con autorizzazione a costruire e le relative procedure ricorsuali.
Forma e contenuto
(art. 55b LST)
Art. 79b63 1In funzione e a seconda delle opere previste, il piano cantonale si compone in
particolare:
a) del piano dell’utilizzazione sotto forma di geodato digitale;64
b) di una relazione tecnica;65
c) di planimetrie, piante, prospetti e sezioni in scala per una completa descrizione delle opere
previste;
d) di una valutazione degli effetti sull’ambiente, completa di perizie specialistiche che ne
dimostrino la conformità con il diritto applicabile;
e) di un’analisi, in caso di demolizioni, sulla presenza di sostanze nocive e delle modalità di
smaltimento previste;
f) di una verifica degli aspetti energetici e climatici;
g) di un piano di smaltimento delle acque;
h) di un piano di urbanizzazione con l’indicazione degli accessi e degli allacciamenti alle
infrastrutture;
i) di un’analisi sull’inserimento urbanistico e paesaggistico;
j) di un piano della sistemazione finale.
2Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si richiamano, al fine di chiarire
in modo esaustivo il genere delle opere previste, i contenuti della LE e del rispettivo regolamento.
3Per la sistemazione dei corsi d’acqua, il piano specifica:
a) la situazione attuale, le caratteristiche del bacino imbrifero, l’idrologia, le verifiche idrauliche, i
pericoli naturali e i deficit di sicurezza, lo stato ecomorfologico del corso d’acqua e i potenziali
di valorizzazione;
b) la pianificazione dei provvedimenti (interventi tecnici e strutturali, manutenzione, spazio
riservato alle acque);
c) la situazione dei pericoli dopo l’intervento;
d) il preventivo e il piano di finanziamento.
Sezione 766
Applicazione delle disposizioni federali in materia di approvvigionamento energetico67
Principio
Art. 79c68 Sono autorizzati mediante la procedura di piano cantonale con autorizzazione a
costruire (di seguito piano):
a) i grandi impianti fotovoltaici giusta l’art. 71a della legge federale sull’energia del 30 settembre
2016 (LEne);
b) le centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l’allegato 2 della legge
sull’approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LAEI);
c) gli impianti di interesse nazionale per l’impiego di energie rinnovabili secondo gli art. 12 cpv. 2
e 13 cpv. 1 LEne.
Informazione e partecipazione della popolazione, consultazione del Comune
63 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
64 Lett. modificata dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
65 Lett. modificata dal R 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 381; precedente modifica: BU 2023,
283.
66 Sezione introdotta dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
67 Titolo modificato dal R 2.4.2025; in vigore dal 4.4.2025 - BU 2025, 80.
68 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 21.11.2025 - BU 2025, 304; precedenti modifiche: BU
2023, 283; BU 2025, 80.
Art. 79cbis69 1Per gli impianti di interesse nazionale di cui all’art. 79c lett. c RLST, l’istante, in
collaborazione con la SAI assicura un’adeguata informazione e partecipazione della popolazione.
2I Comuni interessati sono sentiti tempestivamente; l’approvazione del piano non è subordinata al
loro accordo.
Istanza
Art. 79d70 L’istante presenta alla SAI il progetto di piano, accompagnato almeno da:
a) una relazione sull’opera;
b) planimetrie, piante, prospetti e sezioni in scala adeguata per comprendere natura e genere
dell’opera ed i suoi impatti;
c) per gli impianti di interesse nazionale di cui all’art. 79c lett. c, un piano dell’utilizzazione sotto
forma di geodato digitale;
d) un piano con l’indicazione degli accessi e degli allacciamenti alle infrastrutture;
e) il rapporto dell’impatto sull’ambiente (RIA) nei casi in cui è richiesto l’esame dell’impatto
sull’ambiente;
f) per i grandi impianti fotovoltaici giusta l’art. 79c lett. a, una perizia relativa alla produzione di
elettricità annua attesa e alla produzione di elettricità attesa nel semestre invernale;
g) la richiesta di ulteriori autorizzazioni cantonali eventualmente necessarie;
h) la richiesta del conferimento del diritto di espropriazione ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 e 3 della legge
di espropriazione dell’8 marzo 1971;
i) una relazione sulle modalità di ripristino del terreno in seguito alla dismissione dell’impianto.
Pubblicazione e notifiche
Art. 79e71 1Previo avviso sul foglio ufficiale, la SAI pubblica il piano presso le cancellerie dei comuni
dove è previsto d’eseguire l’impianto, per 30 giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può
prenderne conoscenza.
2Le mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti all’opera devono essere indicate sul terreno, per
quanto possibile, con modine che definiscano almeno il perimetro dell’intervento.
3La SAI provvede alle notifiche di cui all’art. 9h capoverso 1 lettera a, b e c dell’ordinanza sull’energia
del 1° novembre 2017 (OEn).
Opposizioni
Art. 79f72 1Nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare
opposizione al piano presso il Consiglio di Stato; sono pure legittimati a formulare opposizione i
Comuni interessati dall’opera e le associazioni aventi un’importanza nazionale che esistono da più
di 10 anni e che si occupano per statuto della protezione dell’ambiente, del paesaggio, della
conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.
2Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.
3L’opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile.
Approvazione dell’impianto73
Art. 79g74 1Il Consiglio di Stato approva il piano e decide simultaneamente sulle opposizioni, sulle
ulteriori autorizzazioni cantonali richieste e sul conferimento del diritto di espropriazione.75
2La decisione è immediatamente esecutiva; il ricorso non ha effetto sospensivo.

## Art. 79h {#art_79h}

…76
Capitolo secondo
Salvaguardia della pianificazione
69 Art. introdotto dal R 19.11.2025; in vigore dal 21.11.2025 - BU 2025, 304.
70 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 21.11.2025 - BU 2025, 304; precedente modifica: BU
2023, 283.
71 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 21.11.2025 - BU 2025, 304; precedenti modifiche: BU
2023, 283, 381; BU 2025, 80.
72 Art. introdotto dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
73 Nota marginale modificata dal R 2.4.2025; in vigore dal 4.4.2025 - BU 2025, 80.
74 Art. introdotto dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 283.
75 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 21.11.2025 - BU 2025, 304; precedente modifica: BU
2025, 80.
76 Art. abrogato dal R 2.4.2025; in vigore dal 4.4.2025 - BU 2025, 80; precedente modifica: BU 2023, 283.
Zona di pianificazione
a) scopo e definizione

## Art. 80 (art. 58 LST) {#art_80}

1La zona di pianificazione è uno strumento conservativo che mira ad evitare che la
pianificazione in atto o in allestimento sia ostacolata da un uso del territorio in contrasto con il suo
indirizzo.
2Il Consiglio di Stato stabilisce, su istanza del Dipartimento, in particolare zone di pianificazione a
salvaguardia degli obiettivi pianificatori del piano direttore o degli obiettivi sanciti dalle disposizioni
generali della LPT (principi pianificatori) e della LST (art. 1 cpv. 2).
b) scheda descrittiva

## Art. 81 (art. 58 LST) {#art_81}

1La scheda descrittiva illustra motivi, contenuti, scopi, effetti e durata della zona di
pianificazione.
2Essa non disciplina nel dettaglio l’assetto del terreno vincolato.
c) avviso

## Art. 82 (art. 59 LST) {#art_82}

Prima di adottare una zona di pianificazione, i Municipi devono chiedere l’avviso scritto
del Dipartimento e il Consiglio di Stato quello dei Municipi interessati.
d) proroga

## Art. 83 (art. 60 LST) {#art_83}

1Il Municipio o il Dipartimento devono presentare istanza di proroga al Consiglio di Stato,
almeno sessanta giorni prima della scadenza della zona di pianificazione (art. 60 cpv. 2 LST).
2L’autorità che richiede la proroga deve dimostrare:
a) una seria intenzione pianificatoria;
b) una costante attività durante il periodo di validità della zona di pianificazione.
Decisione sospensiva e blocco edilizio

## Art. 84 (art. 62 e 63 LST) {#art_84}

1Uno studio pianificatorio è considerato in atto quando esiste un progetto sommario di
piano, che consente di valutare l’incidenza della domanda di costruzione sul piano.
2Una domanda di costruzione è in contrasto con uno studio pianificatorio in atto, quando
l’esecuzione dell’opera intralcerebbe o comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi dello
stesso, segnatamente nel caso di:
a) costruzioni su terreni riservati a costruzioni d’interesse pubblico (scuole, ospedali, cimiteri,
strade, eccetera);
b) nel caso di uno sfruttamento del suolo incompatibile con la destinazione prevista, oppure di
superamento sostanziale dell’indice di sfruttamento.
3Differenze nelle altezze, nelle distanze e nell’indice di occupazione non giustificano, di regola, la
sospensiva, tranne nel caso di grave contrasto con il contenuto del progetto di piano o d’imminenza
della pubblicazione dello stesso.
4La decisione dipartimentale di sospensione sulla domanda di costruzione è elaborata dai servizi
generali del Dipartimento.
Capitolo terzo
Edificabilità dei fondi
Sezione 1
Principio ed eccezioni
Autorizzazione edilizia: terminologia

## Art. 85 (art. 65 e 70 LST) {#art_85}

1Sono costruzioni ai sensi della LST gli edifici e impianti del diritto federale (art. 22 LPT).
2Per edificazione si intende:
a) la realizzazione di costruzioni ex novo;
b) la ricostruzione o costruzione sostitutiva di edifici demoliti o distrutti.
3Per trasformazione si intende:
a) la modifica - sia sostanziale che semplice - di una costruzione, dal punto di vista architettonico
o dell’aspetto esterno;
b) l’ampliamento;
c) il cambiamento di destinazione.
4Sono rustici gli edifici che per origine, forma, struttura e materiali appartengono all’edilizia rurale
tradizionale (art. 70 cpv. 3 LST).
Eccezioni nelle zone edificabili
a) costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto

## Art. 86 (art. 66 LST) {#art_86}

1Sono lavori di manutenzione quelli che prevengono il deperimento di una costruzione,
senza comportare interventi sulla sua struttura o sulla sua sostanza.
2Nel caso di costruzioni non conformi alla zona (art. 66 cpv. 2 lett. b LST), il Municipio può
autorizzare una trasformazione se:
a) è oggettivamente indispensabile ai fini di un ulteriore uso della costruzione;
b) sono rispettate tutte le norme di piano regolatore, segnatamente indici, distanze e altezze;
c) il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e
l’interesse dei vicini.
3Nel caso di costruzioni non conformi ad altre norme edilizie, il Municipio può autorizzare la
trasformazione se:
a) non incide sull’aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone l’identità in misura
significativa o comunque tale da consolidare i momenti di contrasto con il nuovo diritto;
b) il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e
l’interesse dei vicini.77
Eccezioni di diritto cantonale fuori delle zone edificabili
a) edifici non abitati

## Art. 87 (art. 69 LST) {#art_87}

Sono riservate disposizioni di diritto federale direttamente applicabili (art. 24d cpv. 1 bis
LPT).
b) edifici tipici del paesaggio (art. 39 cpv. 2 OPT)

## Art. 88 (art. 70 cpv. 2 e 3 LST) {#art_88}

1La scheda P3 “Paesaggi con edifici e impianti degni di protezione” del piano direttore
definisce i criteri in base ai quali valutare il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici
tipici.
2Il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP) dell’11
maggio 2010 delimita in modo uniforme i paesaggi sull’intero territorio cantonale.
3L’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili designa, tra l’altro, gli edifici rurali
tradizionali (rustici) definiti meritevoli di conservazione.
Menzione a registro fondiario
(art. 71 LST)
Art. 88a78 Per l’iscrizione della menzione a registro fondiario è competente il Servizio che ne ha
fatto la richiesta nell’ambito della procedura di autorizzazione a costruire.
Sezione 2
Generatori di traffico
Definizioni

## Art. 89 (art. 72 cpv. 1 LST) {#art_89}

1Oltre alle costruzioni elencate all’art. 72 cpv. 1 LST, si considerano grandi generatori
di traffico anche altre costruzioni a forte affluenza di visitatori come i centri espositivi e fieristici e gli
stadi integrati in una struttura multifunzionale.
2Non si considerano grandi generatori di traffico:
a) le infrastrutture sportive al servizio di realtà locali;
b) gli eventi che si svolgono saltuariamente.
Stima del traffico indotto
(art. 72 cpv. 2 LST)
77 Cpv. modificato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.
78 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.

## Art. 90 {#art_90}

1L’istante in licenza può dimostrare che la costruzione progettata genera un traffico
giornaliero medio inferiore a 1000 movimenti, mediante una perizia che indichi:
a) il numero dei dipendenti e l’organizzazione dei turni;
b) la stima del numero di clienti/visitatori, in base al piano di finanziamento della costruzione;
c) l’organizzazione delle forniture;
d) la stima dei tempi di permanenza media dei diversi utenti;
e) la stima dei movimenti veicolari in entrata ed uscita, la loro distribuzione oraria e giornaliera
sull’arco della settimana;
f) il numero, l’ubicazione, la destinazione ed il tipo di gestione dei posteggi.
2La stima del traffico indotto deve basarsi sul confronto con situazioni analoghe verificatesi a livello
cantonale e, subordinatamente, a livello nazionale.
3La Sezione della mobilità ed il Municipio possono misurare il traffico generato da grandi generatori
di traffico con apparecchi elettronici e rilievi manuali; i dati raccolti sono trattati unicamente in forma
statistica.
Concentrazione di piccole e medie costruzioni commerciali

## Art. 91 (art. 72 cpv. 3 LST) {#art_91}

Fra più costruzioni commerciali, che singolarmente non adempiono i requisiti del grande
generatore di traffico, sussiste in particolare una stretta connessione funzionale se i progetti delle
costruzioni si completano o possono completarsi a vicenda, in modo da dover essere considerati,
dal profilo gestionale, come un’unità.
Partecipazione del proprietario alle spese

## Art. 92 (art. 74 cpv. 2 lett. b e 75 cpv. 2 LST) {#art_92}

1La partecipazione del proprietario alle spese è stabilita in base al beneficio tratto dalla
sua costruzione.
2Il Municipio stabilisce la partecipazione del proprietario per le spese a carico del Comune e il
Dipartimento per quelle a carico del Cantone.
3Sono in particolare spese di costruzione delle infrastrutture quelle relative alla rete stradale,
pedonale, ciclabile e dei trasporti pubblici con le rispettive fermate; sono spese d’esercizio
segnatamente quelle del servizio bus o di semaforizzazione.
4Sono in particolare spese di sistemazione urbanistica quelle di riqualifica dello spazio pubblico
(arredo o alberature).
TITOLO III
Strumenti di politica fondiaria e promozionale
Capitolo primo
Politica fondiaria
Sezione 1
Ricomposizione particellare
Principi essenziali della permuta generale (art. 83a LRPT) e procedura di piano regolatore

## Art. 93 (art. 78 cpv. 3 LST) {#art_93}

1La procedura di permuta generale è disciplinata dall’art. 94 a della legge sul
raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT); il Municipio funge da ente
esecutore.
2Il progetto di piano regolatore da sottoporre al Consiglio comunale o all’Assemblea (art. 27 cpv. 1
LST) deve indicare i seguenti elementi della permuta generale:
a) il perimetro interessato dalla permuta;
b) le superfici da acquisire tramite deduzione collettiva (gratuita o onerosa) e da destinare ad
opere di interesse pubblico (strade, posteggi, aree di svago, eccetera);
c) il concetto di riattribuzione dei fondi da permutare.
3…79
Sezione 2
Acquisizione di terreni e zona edificabile d’interesse comunale
Acquisizione e sistemazione di terreni
(art. 79 LST)
79 Cpv. abrogato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.

## Art. 94 {#art_94}

1Il contributo è concesso alle seguenti condizioni:
a) crescita in giudicato della decisione di stanziamento del credito d’acquisizione e di sistemazione
da parte del legislativo comunale;
b) crescita in giudicato di un adeguato vincolo pianificatorio di pubblica utilità e
c) iscrizione a Registro fondiario di una servitù personale a favore dello Stato.
2Nello stabilire l’ammontare del contributo si tiene conto:
a) dell’ottenimento di sussidi da parte di altri enti;
b) della capacità finanziaria del Comune (IFF) e
c) dell’interesse generale e della qualità dell’intervento.
3Il Cantone può richiedere la restituzione del contributo in caso di utilizzo non conforme allo scopo
previsto dalla legge.
4Fanno stato le competenze decisionali in materia finanziaria.
Zona edificabile d’interesse comunale
a) definizioni

## Art. 95 (art. 80 LST) {#art_95}

Sono attività di produzione non intensiva di beni quelle che non presentano una marcata
incidenza sul territorio e sull’ambiente.
Regolamento della zona edificabile d’interesse comunale

## Art. 96 (art. 87 LST) {#art_96}

La Sezione elabora una linea guida sul regolamento della zona edificabile d’interesse
comunale.
Sezione 381
Garanzia della disponibilità di terreni edificabili
Garanzia della disponibilità di terreni edificabili
a) termine per l’edificazione
(art. 87a LST)
Art. 96a82 Il termine impartito al proprietario per edificare il fondo non può essere superiore a dieci
anni.
b) attuazione
(art. 87b LST)
Art. 96b83 In caso di mancato accordo, la chiusura della negoziazione è comunicata al proprietario
con lettera raccomandata.
TITOLO IV
Finanziamento della pianificazione84
Capitolo primo85
Norme generali
Contributo cantonale alle spese della pianificazione locale

## Art. 97 (art. 89 lett. b LST) {#art_97}

1Il contributo cantonale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli articoli
8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.
2Il contributo è calcolato di principio in base ai seguenti parametri:
a) piani regolatori intercomunali
forza finanziaria contributo
fino a 30 punti 30%
da 120 punti 10%
b) progetti di valenza regionale o cantonale
forza finanziaria contributo
80 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
81 Sezione introdotta dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
82 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
83 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
84 Titolo modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
85 Capitolo modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
fino a 30 punti 50%
da 120 punti 10%
3I valori intermedi sono stabiliti proporzionalmente.
4Sono di valenza regionale o cantonale in particolare:
a) i progetti relativi agli indirizzi delle schede R7 (poli di sviluppo economico), R8 (grandi generatori
di traffico) e P7 (laghi e rive lacustri);
b) i progetti relativi alle schede da M2 a M5 (piani regionali dei trasporti e programmi
d’agglomerato) e da R2 a R5 (concetti d’organizzazione territoriale) del piano direttore,
segnatamente i nodi intermodali e le riqualifiche di comparti strategici.
Contributo comunale

## Art. 98 (art. 91 LST)86 {#art_98}

1Il contributo comunale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli articoli
8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.
2Il contributo comunale è calcolato in particolare in base ai seguenti parametri:
a) schede comprensoriali della pianificazione direttrice
forza finanziaria contributo
fino a 30 punti 10%
da 120 punti 30%
b) piani di utilizzazione cantonale
forza finanziaria contributo
fino a 30 punti 10%
da 120 punti 50%
3I valori intermedi sono stabiliti proporzionalmente.
Capitolo secondo87
Compensazione di vantaggi e svantaggi derivanti dalla pianificazione
Sezione 188
Norme generali
Plusvalore di massima
Art. 98a89 1Dopo l’esame preliminare dipartimentale secondo l’art. 25 cpv. 3 LST, il Municipio può
elaborare una stima di massima del plusvalore per l’intero comparto interessato dalla misura
pianificatoria.
2Esso può allegare la stima di massima agli atti della misura pianificatoria.
Scambio e doveri di informazione
Art. 98b90 1L’Ufficio della pianificazione locale trasmette all’Ufficio dei registri e all’Ufficio delle
domande di costruzione copia della risoluzione d’approvazione della misura pianificatoria che
ingenera il plusvalore.
2Su richiesta del Municipio, l’Ufficio di statistica mette a disposizione le informazioni della banca dati
delle transazioni immobiliari, necessarie al perito incaricato per eseguire il calcolo del plusvalore; la
procedura di accesso ai dati è retta dall’art. 129c del regolamento concernente la legge sul registro
fondiario (RLRF) del 1 aprile 1998.
3Gli Uffici dei registri comunicano ai Municipi interessati le compravendite avvenute riguardo a
terreni soggetti al contributo di plusvalore, conformemente all’art. 41 RLRF.
4Il notaio informa le parti dell’esistenza di un’ipoteca legale iscritta a garanzia del pagamento del
contributo di plusvalore.
Debitore del contributo
(art. 94 cpv. 1 LST)
Art. 98c91 Il debitore del contributo di plusvalore è il proprietario del terreno al momento dell’entrata
in vigore della misura pianificatoria.
86 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
87 Capitolo modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
88 Sezione modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
89 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
90 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
91 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
Sezione 292
Calcolo del plusvalore e del contributo
Estimo peritale
(art. 95 cpv. 1 e 2 LST)
Art. 98d93 1Dopo l’entrata in vigore della misura pianificatoria dell’art. 93 cpv. 1 LST, il Municipio
incarica un perito di procedere al calcolo del plusvalore e del contributo per ogni singolo terreno
avvantaggiato.
2Il perito calcola il plusvalore applicando di principio il metodo statistico-comparativo; per ogni caso
di estimo redige una relazione che indica i criteri di calcolo applicati e le motivazioni.
3Resta riservato l’art. 5 cpv. 1 quater LPT.
Decisione sul contributo
(art. 95 cpv. 2 e 3, 97 cpv. 2, 100 LST)
Art. 98e94 1Nella decisione sul contributo il Municipio stabilisce il plusvalore e l’ammontare del
contributo dovuto, con l’indicazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al momento della
decisione.
2Contro la decisione sul contributo è dato reclamo al Municipio; contro la decisione su reclamo sono
dati i rimedi di diritto dell’art. 95 cpv. 3 LST.
3Il Municipio notifica la decisione al proprietario del terreno e chiede all’Ufficio dei registri l’iscrizione
dell’ipoteca legale a garanzia del contributo (art. 183a cpv. 2 della legge di applicazione e
complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911).
Sezione 395
Esenzione
Enti esenti
(art. 96 LST)
Art. 98f96 1Sono altri enti pubblici esenti dal contributo giusta l’art. 96 LST i Patriziati, i Consorzi e
le Parrocchie, nonché l’Azienda cantonale dei rifiuti, l’Ente ospedaliero cantonale, l’Azienda elettrica
ticinese, la Banca dello Stato del Cantone Ticino, le organizzazioni turistiche regionali, e l’Università
della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) in
quanto istituzioni autonome del diritto cantonale.
2Non soggiacciono inoltre al contributo gli enti autonomi del diritto comunale ai sensi dell’art. 193c
Loc.
Sezione 497
Prelievo del contributo di plusvalore
Decisione di prelievo
(art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 3 LST)
Art. 98g98 1Dopo la crescita in giudicato della licenza edilizia o l’iscrizione a registro fondiario della
vendita del terreno, il Municipio decide il prelievo del contributo.
2Per la decisione di prelievo fa stato il contributo stabilito ai sensi dell’art. 98e, aggiornato all’indice
nazionale dei prezzi al consumo e dedotto il contributo eventualmente pagato in base all’art. 11 della
legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989.
3Contro la decisione di prelievo è dato reclamo al Municipio; contro la decisione su reclamo sono
dati i rimedi di diritto dell’art. 95 cpv. 3 LST.
Scadenza del credito, termine e facilitazioni di pagamento
Art. 98h99 1Il credito relativo al contributo di plusvalore scade con la notifica della decisione di
prelievo.
92 Sezione introdotta dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
93 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
94 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
95 Sezione introdotta dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
96 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
97 Sezione introdotta dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
98 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
99 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
2Il contributo viene pagato entro trenta giorni dalla sua scadenza.
3Qualora il pagamento del contributo entro il termine stabilito costituisse un grave rigore per il
debitore, il Municipio può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali.
Riscossione forzata
Art. 98i100 1Se, nonostante diffida, il contributo di plusvalore non è stato pagato, il Municipio procede
in via esecutiva.
2Nella procedura di esecuzione, le decisioni cresciute in giudicato esplicano gli stessi effetti di una
decisione giudiziaria esecutiva.
Radiazione dell’ipoteca
(art. 100 LST)
Art. 98k101 Ad avvenuto pagamento, il Municipio chiede all’Ufficio dei registri la radiazione
dell’iscrizione dell’ipoteca legale (art. 183e della legge di applicazione e complemento del Codice
civile svizzero del 18 aprile 1911).
Sezione 5102
Riversamento al Cantone e impiego del contributo
Riversamento al Cantone
(art. 98 cpv. 1 LST)
Art. 98l103 Il Municipio procede, entro 30 giorni dall’incasso, al conteggio e al versamento al
Cantone della sua quota parte di contributo.
Fondo cantonale per lo sviluppo centripeto
a) per i casi di espropriazione materiale
(art. 98a LST)
Art. 98m104 1L’accesso al Fondo cantonale per i casi di espropriazione materiale ai sensi dell’art.
98a cpv. 4 LST è ammesso unicamente in presenza di una sentenza cresciuta in giudicato emessa
da un tribunale.
2La richiesta di contributo deve essere inoltrata al Consiglio di Stato dal Municipio entro cinque anni
dalla decisione cresciuta in giudicato, pena la perenzione del diritto.
3Il contributo versato al Municipio corrisponde al 50% dell’importo stabilito dalla sentenza, escluse
tasse, spese di giustizia e ripetibili.
b) per interventi di valorizzazione territoriale e del paesaggio
(art. 98a LST)
Art. 98n105 1L’accesso al Fondo cantonale per contributi destinati a interventi di valorizzazione
territoriale e del paesaggio avviene sulla base di progetti concreti di riqualifica degli spazi pubblici
(arredo urbano, alberature, creazione e sistemazione di spazi verdi, ecc.) e sulla base di progetti di
paesaggio ai sensi dell’art. 107 LST e 103 e 106 RLST.
2I promotori dei progetti inoltrano richiesta al Consiglio di Stato per il tramite del Comune o dei
Comuni interessati.
3Il contributo è stabilito in base al tipo di intervento, alla capacità finanziaria del beneficiario ed alla
disponibilità dei relativi crediti.
c) rapporto sull’utilizzo
(art. 98a LST)
Art. 98o106 Il rapporto che illustra come sono utilizzati i proventi del contributo è allestito a scadenza
quadriennale.
TITOLO V
100 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
101 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
102 Sezione introdotta dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
103 Art. introdotto dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
104 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2015,
490.
105 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
106 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
Paesaggio
Capitolo primo
Obiettivi e principi
Definizioni

## Art. 99 (art. 102 LST)107 {#art_99}

1Per la definizione di paesaggio fa stato la Convenzione europea sul Paesaggio del 20
ottobre 2000.
2Valgono inoltre i seguenti concetti:
a) la varietà è determinata dalla molteplicità dei paesaggi che interessano il territorio;
b) la qualità è data dall’autenticità e dalla coerenza d’insieme delle singole componenti che
costituiscono il paesaggio;
c) il carattere corrisponde alla tipicità di un paesaggio, cioè all’insieme delle caratteristiche che lo
differenziano da altri paesaggi.
Principi operativi: inserimento ordinato e armonioso

## Art. 100 (art. 104 cpv. 2 LST)108 {#art_100}

Una costruzione è inserita nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa quando si
integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le
caratteristiche dei luoghi.
Capitolo secondo
Misure
Sezione 1
Misure di tutela
Paesaggi con contenuti e valori importanti
a) classificazione e inventari

## Art. 101 (art. 105 LST)109 {#art_101}

1Sono paesaggi con contenuti e valori importanti:
a) i paesaggi di particolare qualità per l’armonia della loro composizione;
b) i paesaggi di rilevanza storica o simbolica;
c) i paesaggi di particolare rilevanza naturalistica.
2La Sezione elabora l’inventario dei paesaggi d’importanza cantonale, definendo gli obiettivi e le
modalità della conservazione.
3L’importanza cantonale di un paesaggio è data dalla combinazione di valore, rappresentatività,
dimensione ed unicità.
4Chi opera un intervento sui paesaggi inventariati deve tener conto nella misura massima possibile
dei valori segnalati.
b) tutela

## Art. 102 (art. 106 LST)110 {#art_102}

1Il Cantone tutela i paesaggi d’importanza cantonale con il piano cantonale
d’utilizzazione o con i piani regolatori; i Comuni tutelano quelli d’interesse locale con il piano
regolatore.
2Cantone e Comuni stabiliscono zone di protezione che definiscono gli obiettivi, le regole d’uso del
suolo ed i provvedimenti di gestione attiva (articoli 20 cpv. 2 LST e 27 RLST).
Sezione 2
Misure di valorizzazione
Progetto di paesaggio comprensoriale
a) contenuti

## Art. 103 (art. 107 cpv. 1 e 2 LST)111 {#art_103}

1Il progetto di paesaggio comprensoriale si articola in due fasi:
107 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
108 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
109 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
110 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
111 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
a) lettura e valutazione del paesaggio;
b) formulazione di obiettivi e misure di valorizzazione.
2La lettura e valutazione del paesaggio comprende almeno:
a) l’analisi storica della sua evoluzione;
b) la descrizione degli elementi che lo compongono ed il loro modo di porsi in relazione;
c) la descrizione delle tendenze evolutive e dei fattori che le condizionano;
d) l’individuazione dei punti di fragilità e quelli di forza;
e) la descrizione delle potenzialità e delle minacce;
3Gli obiettivi e le misure di valorizzazione riguardano in particolare:
a) gli interventi di recupero e promozione della qualità degli spazi urbani;
b) la promozione integrata di percorsi ed aree per lo svago;
c) la valorizzazione di corsi d’acqua e rive dei laghi;
d) l’arredo del paesaggio;
e) la promozione della biodiversità;
f) gli interventi a favore del patrimonio storico e culturale;
g) la gestione agricola e forestale.
b) ripartizione dei compiti fra Comuni e Cantone

## Art. 104 (art. 108 LST)112 {#art_104}

1I Comuni fungono di regola da promotori del progetto di paesaggio comprensoriale.
2I promotori coinvolgono tutti gli attori interessati e segnatamente la popolazione, sin dalle prime
fasi.
3Il Cantone elabora la lettura e valutazione del paesaggio (art. 103 cpv. 2 RLST) informando i
Comuni coinvolti.
4Inoltre esso:
a) collabora con i Comuni all’elaborazione degli obiettivi e delle misure di valorizzazione;
b) coordina i progetti di paesaggio dei diversi comprensori e assume, in via eccezionale, la
funzione di promotore, quando esistano evidenti interessi cantonali.

## Art. 105 c) attuazione {#art_105}

1Le parti coinvolte nel progetto di paesaggio possono sottoscrivere mediante contratto
di diritto pubblico l’impegno ad attuare gli obiettivi e le misure di valorizzazione decisi.
2Le misure sono attuate in base alle rispettive leggi settoriali.
Progetto di paesaggio locale

## Art. 106 (art. 107 cpv. 2 LST)113 {#art_106}

1Il progetto di paesaggio locale si distingue da quello comprensoriale, in particolare per
la scala considerata.
2Il Comune o il Patriziato fungono di regola da promotori; eventualmente anche associazioni o
gruppi d’interesse.
Applicazione del principio dell’inserimento ordinato ed armonioso

## Art. 107 (art. 109 LST)114 {#art_107}

1Per autorizzazione a costruire si intende la decisione con cui l’autorità autorizza
l’edificazione o la trasformazione di una costruzione, ad esempio la licenza edilizia (art. 1 LE), il
progetto stradale (art. 16 legge sulle strade del 25 marzo 1983), il piano di quartiere (art. 55 LST) o
il piano cantonale con autorizzazione a costruire (art. 55a LST).115
1bisPer paesaggi di importanza federale si intendono quelli dell’inventario federale dei paesaggi, siti
e monumenti naturali (IFP), escluse le zone edificabili; per insediamenti di importanza nazionale si
intendono quelli dell’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza
nazionale (ISOS) limitatamente ai perimetri edificati e ai gruppi edilizi con categoria di rilievo A e
AB.116
2Sono progetti che comportano un impatto paesaggistico significativo (art. 99 cpv. 1 lett. c LST):
a) i piani di quartiere e le domande di costruzione per la loro attuazione;117
112 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
113 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
114 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
115 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
116 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
117 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
b) quelli che comportano un intervento su una superficie superiore ai 2000 m2;118
c) quelli riguardanti edifici in pendio articolati sulla verticale o case torri;119
d) quelli che risultano estranei alle caratteristiche dei luoghi segnatamente per aspetto, forma,
dimensione, colore o tipologia costruttiva.
3I Comuni possono richiedere il parere del Cantone (art. 109 LST) con richiesta scritta al momento
della trasmissione degli atti della domanda di costruzione al Dipartimento.120
Sezione 3
Organizzazione e commissione del paesaggio

## Art. 108 Sezione dello sviluppo territoriale {#art_108}

La Sezione elabora linee guida su temi di paesaggio.

## Art. 109 Ufficio natura e paesaggio {#art_109}

1L’Ufficio natura e paesaggio esprime un giudizio di qualità paesaggistica:
a) sugli strumenti della pianificazione territoriale (piano regolatore, piano d’utilizzazione cantonale,
piano particolareggiato, piano di quartiere, progetto stradale cantonale, piano cantonale con
autorizzazione a costruire e progetto di sistemazione dei corsi d’acqua);121
b) su singoli progetti (domanda di costruzione, progetto stradale comunale, progetto di bonifica,
dissodamento, notifiche, ecc.);
c) sui progetti di paesaggio comprensoriali e locali.
2L’Ufficio redige un preavviso, tenendo conto della normativa cantonale in materia di paesaggio e
del parere della Commissione del paesaggio, nei casi in cui questa è interpellata (art. 112 RLST).
3Esso collabora inoltre, con la consulenza della Commissione, all’allestimento dell’inventario dei
paesaggi d’interesse cantonale (art. 101 cpv. 2 RLST) e delle linee guida sui temi di paesaggio (art.
108 RLST).
4L’Ufficio natura e paesaggio è il servizio ufficiale incaricato della protezione del paesaggio ai sensi
dell’art. 25 cpv. 2 LPN e art. 26 cpv. 1 OPN.122
Commissione del paesaggio
a) funzione

## Art. 110 (art. 110 cpv. 1 LST)123 {#art_110}

La Commissione del paesaggio esplica funzioni di consulenza verso l’Ufficio natura e
paesaggio.
b) composizione

## Art. 111 (art. 110 cpv. 2 e 3 LST)124 {#art_111}

1La Commissione è composta da sette a nove membri in modo da garantire una
rappresentanza interdisciplinare di esperti in materia di paesaggio, provenienti dagli ambiti della
geografia, dell’architettura, della pianificazione territoriale, dell’urbanistica e delle scienze
ambientali.
2Occorre anche garantire, nel limite del possibile, una adeguata rappresentanza dei contesti urbani
e di quelli montani.
c) compiti

## Art. 112 (art. 111 LST)125 {#art_112}

1La Commissione esprime un giudizio di qualità paesaggistica su strumenti pianificatori
e progetti di grande rilevanza territoriale.126
2Il presidente, d’intesa con l’Ufficio natura e paesaggio, coordina le attività della Commissione, ne
dirige le sedute e la rappresenta nei contatti interni ed esterni all’Amministrazione cantonale.
118 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
119 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
120 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
121 Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
122 Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
123 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
124 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
125 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
126 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.

## Art. 113 Piattaforma paesaggio {#art_113}

1La piattaforma paesaggio è un organo interdipartimentale istituito dal Consiglio di Stato:
a) per agevolare l’informazione reciproca e coordinare l’azione dei servizi coinvolti in materia di
paesaggio;
b) in particolare per coordinare le prese di posizione e le decisioni di carattere finanziario a
sostegno di progetti di paesaggio.
2All’interno della piattaforma sono attivi i seguenti servizi:
– la Sezione dello sviluppo territoriale;
– la Sezione forestale;
– la Sezione dell’agricoltura;
– l’Ufficio dello sviluppo economico;
– la Sezione degli enti locali;
– l’Ufficio della natura e del paesaggio;
– l’Ufficio dei beni culturali;
– l’Ufficio dei corsi d’acqua;
– l’Ufficio delle bonifiche e del catasto;
– Ticino Turismo.
Capitolo terzo
Finanziamento
Contributo comunale per la tutela di oggetti d’importanza cantonale

## Art. 114 (art. 113 cpv. 2 LST)127 {#art_114}

1Il contributo comunale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli articoli
8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.
2Il contributo comunale è calcolato in particolare in base ai seguenti parametri:
forza finanziaria contributo massimo
debole 10%
media 15%
forte 25%
Contributo cantonale per la tutela di oggetti d’importanza locale e per la valorizzazione

## Art. 115 (art. 114 e 115 cpv. 1 LST)128 {#art_115}

1Il contributo cantonale per gli oggetti d’importanza locale è stabilito in base all’indice di
forza finanziaria (IFF) degli articoli 8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale
del 25 giugno 2002.
2Il contributo ai Comuni è calcolato in particolare in base ai seguenti parametri:
forza finanziaria contributo massimo
debole 50%
media 35%
forte 20%
3Il contributo cantonale per la valorizzazione è stabilito in base agli obiettivi fissati, al tipo e
all’efficacia degli interventi, alla garanzia di mantenimento nel tempo degli effetti prodotti,
all’organizzazione e al finanziamento garantito dal promotore.
TITOLO VI
Norme transitorie e finali
Tecnici qualificati

## Art. 116 (art. 118 LST)130 {#art_116}

I tecnici qualificati già riconosciuti ai sensi dell’art. 8 della legge cantonale d’applicazione
della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) possono
elaborare i piani previsti dalla LST.
Antenne per la telefonia mobile
127 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
128 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.
129 Art. modificato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 145.
130 Nota marginale modificata dal R 4.11.2015; in vigore dal 6.11.2015 - BU 2015, 490.

## Art. 117 {#art_117}

1I Comuni provvedono ad adottare le disposizioni di cui all’art. 30 cpv. 1 cifra 8 entro
dieci anni.
2…132
3…133
4…134

## Art. 118 Piano di quartiere facoltativo {#art_118}

Le norme d’attuazione di piano regolatore in vigore o già adottate e pubblicate dal
legislativo, che contemplano un piano di quartiere facoltativo ed enunciano chiari requisiti di qualità
paesaggistica, architettonica ed urbanistica vanno uniformate al nuovo diritto entro il 31 dicembre
2013.
Geodati
Art. 118a135 1L’adozione di atti pianificatori cartacei è possibile fino al 31 dicembre 2022.
2L’Ufficio della pianificazione locale certifica che il geodato digitale relativo al piano regolatore, al
piano particolareggiato e al piano di utilizzazione cantonale adottati in forma cartacea sono conformi
al piano approvato dal Consiglio di Stato, rispettivamente dal Gran Consiglio.
3Per le procedure in corso di approvazione di piano regolatore, di piano particolareggiato e di piano
di utilizzazione cantonale tale certificazione è conferita dal Consiglio di Stato.
4I piani regolatori e i piani particolareggiati approvati in forma cartacea possono essere inoltrati per
certificazione fino al 31 dicembre 2022.

## Art. 119 Entrata in vigore {#art_119}

Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Pubblicato nel BU 2011, 621.
Allegato 1136: Comuni soggetti al regolamento cantonale posteggi privati (art. 51)
Comune Sezione
Distretto di Mendrisio
Balerna
Castel San Pietro Castel San Pietro
Chiasso Chiasso
Chiasso Pedrinate
Coldrerio
Maroggia
Mendrisio Mendrisio
Mendrisio Capolago
Mendrisio Genestrerio
Mendrisio Ligornetto
Mendrisio Rancate
Morbio Inferiore
Novazzano
Riva San Vitale
Stabio
Vacallo
Distretto di Lugano
Agno
131 Art. modificato dal R 21.1.2015; in vigore dal 23.1.2015 - BU 2015, 12.
132 Cpv. annullato dalla sentenza 8.12.2015 del Tribunale federale; in vigore dal 8.12.2015 - BU 2017,
157.
133 Cpv. annullato dalla sentenza 8.12.2015 del Tribunale federale; in vigore dal 8.12.2015 - BU 2017,
157.
134 Cpv. annullato dalla sentenza 8.12.2015 del Tribunale federale; in vigore dal 8.12.2015 - BU 2017,
157.
135 Art. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
136 Allegato modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 236; precedenti modifiche: BU
2014, 228; BU 2015, 16.
Bedano
Bioggio Bioggio
Cadempino
Canobbio
Caslano
Comano
Collina d’Oro Gentilino
Collina d’Oro Montagnola
Cureglia
Grancia
Gravesano
Lamone
Lugano Lugano
Lugano Barbengo
Lugano Breganzona
Lugano Cadro
Lugano Castagnola
Lugano Davesco Soragno
Lugano Gandria
Lugano Pambio Noranco
Lugano Pazzallo
Lugano Pregassona
Lugano Viganello
Magliaso
Manno
Massagno
Melide
Melano
Mezzovico-Vira
Monteceneri Rivera
Monteceneri Sigirino
Muzzano
Paradiso
Ponte Tresa
Porza
Pura
Savosa
Sorengo
Torricella-Taverne
Vezia
Distretto di Locarno
Ascona
Brione s/Minusio
Brissago
Cugnasco Gerra Cugnasco
Cugnasco Gerra Gerra
Gambarogno Contone
Gambarogno Magadino
Gordola
Lavertezzo
Locarno
Losone
Minusio
Muralto
Orselina
Ronco s/Ascona
Tenero-Contra
Distretto di Bellinzona
Bellinzona
Cadenazzo Cadenazzo
Arbedo-Castione
Camorino
Giubiasco
Gudo
Monte Carasso
Sant’Antonino
Sementina
Distretto della Riviera
Biasca
Claro
Cresciano
Osogna
