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title: "Regolamento della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato"
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# Regolamento della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato

## Art. 1 Scopo e oggetto {#art_1}

Il presente regolamento precisa:
a) il campo di applicazione della legge;
b) l’informazione del pubblico (informazione attiva);
c) il diritto di accesso ai documenti ufficiali (informazione passiva);
d) le relative procedure e gli emolumenti.
Campo di applicazione personale

## Art. 2 (art. 2 LIT) {#art_2}

Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato che svolgono compiti d’interesse
pubblico sono soggette alla legge secondo il suo art. 2 cpv. 1 lett. e solo per la parte della
rispettiva organizzazione e attività che è in relazione con l’adempimento di un compito pubblico.
Campo di applicazione materiale

## Art. 3 (art. 1, 21 e 22 LIT) {#art_3}

1La legge disciplina l’informazione del pubblico e l’accesso ai documenti ufficiali
dell’attività amministrativa corrente.
2L’accesso ai documenti ufficiali definitivamente archiviati è disciplinato dalla legge
sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 e dal diritto speciale.
3La tutela, la gestione e la conservazione dei documenti ufficiali dell’attività amministrativa
corrente sono disciplinati dalla legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 e
dal diritto speciale, tenendo conto dei principi della legge sull’informazione e sulla trasparenza
dello Stato del 15 marzo 2011.
4Le autorità competenti possono emanare disposizioni specifiche in applicazione di tali normative.
Capitolo secondo
Informazione del pubblico
Modalità di diffusione delle informazioni su Internet

## Art. 4 (art. 5 cpv. 1 e 4 e art. 7 LIT) {#art_4}

1Riservato il diritto speciale, le autorità informano la popolazione e i media nelle
modalità seguenti:
a) pubblicano su Internet le informazioni sugli ambiti e sugli affari importanti che rientrano nella
loro sfera di competenza;
b) mettono a disposizione ulteriori informazioni che agevolano la ricerca di documenti, sempre
che questo non comporti un dispendio sproporzionato.
2L’autorità competente pubblica al più presto su Internet i documenti ufficiali d’interesse generale o
ritenuti importanti, se:
a) ciò non comporta un dispendio sproporzionato; e
b) la pubblicazione su Internet non è contraria ad alcuna disposizione legale.
Altre modalità di diffusione

## Art. 5 (art. 5 e 7 LIT) {#art_5}

Le autorità definiscono le modalità di diffusione dell’informazione della popolazione e
dei media mediante comunicati e conferenze stampa e altri strumenti di divulgazione.
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Rimedi giuridici

## Art. 6 (art. 5 segg. LIT) {#art_6}

Contro le decisioni dell’autorità responsabile è dato ricorso secondo le norme della
legge sulla procedura amministrativa e del diritto speciale.
Capitolo terzo
Diritto di accesso ai documenti ufficiali
Documenti non ufficiali

## Art. 7 (art. 8 cpv. 2 LIT) {#art_7}

1Per documento destinato a scopo personale si intende ogni informazione a scopo di
servizio, utilizzata esclusivamente dal suo autore o da un numero ristretto di persone quale mezzo
ausiliario, come appunti o copie di lavoro di documenti.
2Per documento utilizzato per scopi commerciali si intende ogni informazione fornita da un’autorità
dietro compenso, comprese le informazioni che servono direttamente all’elaborazione di un
prodotto.
Caratteristiche dei documenti ufficiali

## Art. 8 (art. 8 cpv. 1 e 3 LIT) {#art_8}

1I documenti sono considerati ufficiali ai sensi della legge:
a) indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta,
filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate;
b) indipendentemente dalla circostanza che essi esprimano fatti o giudizi di valore.
2L’elaborazione di un documento è considerata terminata quando esso è presentato nella sua
versione definitiva, ovvero, in particolare:
a) quando è stato firmato, vistato o confezionato in modo da ragionevolmente dedurne il
carattere definitivo; oppure
b) quando è stato trasmesso definitivamente al destinatario, segnatamente a titolo di
informazione o per presa di posizione o decisione.
Documenti ufficiali esclusi dal diritto di accesso

## Art. 9 (art. 3 e 4 cpv. 2 LIT) {#art_9}

1Sono escluse dal diritto di accesso istituito dalla legge le seguenti categorie di
documenti:
a) i documenti archiviati a tempo indeterminato ai sensi della legge sull’archiviazione e sugli
archivi pubblici del 15 marzo 2011;
b) le cartelle sanitarie o cliniche, ai sensi della legge sulla promozione della salute e il
coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 e della legge sull’assistenza sociopsichiatrica del
2 febbraio 1999;
c) le decisioni e le sentenze emesse dalle autorità giudiziarie e le decisioni del Consiglio di Stato
quale autorità di ricorso;
d) le note e le valutazioni di scolari e studenti;
e) gli atti del personale;
f) i certificati di assicurazione di previdenza professionale;
2Sono riservate le disposizioni del diritto speciale federale e cantonale che, dichiarando
confidenziali determinati documenti ufficiali, prevedono condizioni specifiche per il loro accesso.
3Rimane altresì riservato l’accesso a simili documenti per scopi pianificatori, scientifici, statistici e
di ricerca, conformemente alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9
marzo 1987 e della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009.
Uguaglianza del diritto di accesso

## Art. 10 (art. 9 LIT) {#art_10}

1L’accesso a un documento ufficiale accordato a una persona deve essere concesso a
qualsiasi altro richiedente nella stessa misura, con gli stessi contenuti e nella stessa modalità.
2Sono riservati i diritti di accesso alle informazioni da parte delle autorità secondo il diritto speciale.
Modalità dell’accesso
a) Assistenza al richiedente

## Art. 11 (art. 9 cpv. 1 e art. 13 LIT) {#art_11}

1L’autorità informa in modo adeguato il richiedente in merito ai documenti ufficiali
disponibili che riguardano la sua richiesta e lo assiste nel suo intento, per quanto ciò non comporti
un onere lavorativo sproporzionato.
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2Se i documenti ufficiali sono disponibili su Internet oppure sono contenuti in una pubblicazione
ufficiale accessibile a tutti, l’autorità può limitarsi a comunicare al richiedente i riferimenti necessari
al loro reperimento.
3L’autorità non è tenuta né a tradurre i documenti ufficiali che possono essere consultati secondo
la legge né a spiegarne il contenuto.
b) Consultazione sul posto

## Art. 12 (art. 9 cpv. 2 LIT) {#art_12}

1La consultazione ha luogo presso l’autorità competente per il disbrigo della domanda
di accesso ai documenti ufficiali richiesti.
2L’autorità può limitarsi ad autorizzare il richiedente a consultare una copia del documento
ufficiale.
3L’identità del richiedente può essere verificata mediante la presentazione di un documento
d’identità.
c) Consegna di una copia

## Art. 13 (art. 9 cpv. 2 e 3 LIT) {#art_13}

Su domanda del richiedente, l’autorità allestisce e consegna una copia di un
documento ufficiale, a condizione che l’atto di riproduzione non danneggi il documento e il
richiedente ne sopporti le spese.
Protezione della sfera privata e dei dati personali

## Art. 14 (art. 10 cpv. 1 lett. e LIT) {#art_14}

1L’accesso a un documento ufficiale suscettibile di ledere la personalità, la sfera privata
e i dati personali di terzi, può essere eccezionalmente accordato se, previa individuazione e
ponderazione degli interessi in gioco, prevale l’interesse pubblico alla trasparenza.
2L’interesse pubblico alla trasparenza può prevalere quando:
a) la pubblicazione risponde a un particolare e urgente bisogno di informazione da parte del
pubblico, in particolare in seguito a nuovi eventi;
b) la pubblicazione serve a tutelare interessi pubblici specifici, segnatamente l’ordine pubblico, la
sicurezza o la salute pubblica;
c) la persona, la cui sfera privata potrebbe essere lesa dalla pubblicazione, ha un rapporto di
diritto o di fatto con una delle autorità sottoposte alla legge, dalla quale ricava vantaggi
considerevoli.
Capitolo quarto
Procedura d’accesso
Contenuto della domanda

## Art. 15 (art. 13 LIT) {#art_15}

1Per domanda presentata in forma scritta si intende per principio anche la domanda
inoltrata tramite fax o posta elettronica, a condizione che il richiedente sia identificabile.
2La domanda di accesso può essere presentata sulla base dei modelli ufficiali messi a
disposizione dalle autorità.
3La domanda deve contenere indicazioni sufficienti per permettere all’autorità di identificare il
documento ufficiale richiesto. Se ragionevolmente esigibile, il richiedente è tenuto a indicare in
particolare:
a) i dati generalmente ottenibili che permettono di identificare chiaramente un documento, quali
la data di allestimento, il titolo e il riferimento;
b) un preciso lasso di tempo;
c) l’autorità che ha allestito il documento;
d) l’ambito in questione.
4L’autorità può invitare il richiedente a precisare la sua domanda.
5Se il richiedente non fornisce entro 10 giorni le indicazioni complementari necessarie per
l’identificazione del documento richiesto, la sua domanda è inammissibile. L’autorità informa il
richiedente sulle conseguenze del mancato rispetto del termine impartito.
Domanda abusiva

## Art. 16 (art. 13 LIT) {#art_16}

La domanda di accesso è inammissibile se è abusiva, ossia se è manifestamente
insensata o di contenuto querulomane, oppure se il richiedente perturba deliberatamente il
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funzionamento dell’attività amministrativa o chiede in modo ripetuto la comunicazione di un
documento che ha già potuto consultare in base alla legge o in altro modo.
Domanda che richiede un
trattamento particolarmente dispendioso

## Art. 17 (art. 15 cpv. 2 lett. a LIT) {#art_17}

Una domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso quando l’autorità
non è in grado di trattarla con le risorse materiali e personali di cui dispone senza compromettere
considerevolmente l’adempimento di altri compiti.
Autorità responsabile della presa di posizione

## Art. 18 (art. 15 cpv. 1 LIT) {#art_18}

1Se un documento ufficiale è stato elaborato da più autorità, la presa di posizione è
rilasciata dall’autorità responsabile.
2Se la domanda di accesso riguarda più documenti che concernono la stessa pratica e che sono
stati allestiti o ricevuti da diverse autorità sottoposte alla legge, la presa di posizione è rilasciata
dall’autorità responsabile.
3Se la responsabilità è condivisa in ugual misura tra più autorità, se non è palese o se non è stata
assegnata ad alcuna autorità, le autorità interessate determinano tra di loro l’autorità responsabile
della presa di posizione. Quest’ultima prende posizione d’intesa con le altre autorità interessate.
4Se un documento è stato allestito su mandato di un’altra autorità, quest’ultima deve essere
consultata prima della presa di posizione.
Capitolo quinto
Mediazione
Commissione di mediazione

## Art. 19 (art. 17 LIT) {#art_19}

1Un membro e un supplente della Commissione indipendente di mediazione devono
disporre di una formazione specializzata in mediazione conforme ai criteri riconosciuti sul piano
svizzero dagli organismi di mediazione e di qualifiche e attitudini specifiche in materia di
mediazione amministrativa.
2La Commissione esamina se l’autorità ha agito in modo lecito e opportuno nel trattare la
domanda.
3La Commissione o una sua delegazione sente i partecipanti alla procedura di mediazione e tenta
di pervenire a una soluzione. Se lo ritiene opportuno, sottopone alle parti delle proposte. La
procedura può essere scritta o orale.
4La Commissione può attribuire la preparazione e l’esecuzione del suo mandato in un caso
specifico a una sua delegazione. Quest’ultima provvede a un’adeguata e tempestiva informazione
dei suoi membri.
Esame della domanda di mediazione

## Art. 20 (art. 18 LIT) {#art_20}

La Commissione di mediazione esamina la domanda e conclude la procedura il più
presto possibile, tenendo conto delle sue particolarità, delle difficoltà di trattamento e della
complessità delle questioni giuridiche, tecniche o politiche che essa solleva.
Obbligo di collaborare

## Art. 21 (art. 18 LIT) {#art_21}

1Non appena è stata presentata una domanda di mediazione, la Commissione ne
informa l’autorità interessata e le impartisce un termine per:
a) completare, se necessario, la motivazione della sua presa di posizione;
b) trasmetterle i documenti necessari;
c) comunicarle il nome della persona autorizzata a rappresentarla nella mediazione.
2Il richiedente e il terzo che è stato consultato secondo l’art. 14 della legge possono farsi
rappresentare. In caso di procedura orale, essi devono comparire personalmente.
3Nella procedura orale, l’autorità deve essere rappresentata da un suo funzionario dirigente o da
un funzionario specialmente incaricato con potere decisionale sull’oggetto della mediazione.
4Le parti sono tenute a contribuire al rispetto del termine entro cui deve svolgersi la mediazione e
a collaborare alla ricerca di un accordo.
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5Se le parti rifiutano di partecipare alla ricerca di un accordo o se ritardano la procedura di
mediazione in modo abusivo, la Commissione può constatare l’insuccesso della mediazione.
Comunicazione della conclusione della procedura

## Art. 22 (art. 18 cpv. 5 e 7 LIT) {#art_22}

1Nella comunicazione scritta, la Commissione menziona in particolare il diritto dei
partecipanti alla procedura di mediazione di chiedere all’autorità responsabile l’emanazione di una
decisione secondo l’art. 19 della legge e il termine a loro disposizione.
2La comunicazione non deve contenere alcun tipo di informazione che potrebbe ledere gli
interessi tutelati dall’art. 10 della legge.
Informazione della Commissione da
parte delle autorità

## Art. 23 (art. 19 cpv. 3 e art. 20 LIT) {#art_23}

Le autorità responsabili e le autorità di ricorso trasmettono alla Commissione di
mediazione una copia delle proprie decisioni, nella misura in cui il relativo oggetto sia stato
sottoposto a una procedura di mediazione conclusasi senza successo.
Capitolo sesto
Emolumenti
Principio di gratuità

## Art. 24 (art. 16 LIT) {#art_24}

Le procedure di consultazione dei documenti, di mediazione e di decisione sono
gratuite. È riservato l’art. 25.
Riscossione di un emolumento

## Art. 25 (art. 16 LIT) {#art_25}

1Se sono effettuate delle riproduzioni o se l’accesso a un documento comporta oneri
amministrativi di una certa importanza è percepito un emolumento secondo la tariffa fissata
nell’allegato al presente regolamento.
2È data facoltà agli organi e alle autorità di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. d ed e della legge di stabilire
tariffe inferiori.
3Un onere amministrativo è considerato di una certa importanza se l’esame della domanda
d’accesso e la preparazione dei documenti ufficiali per l’accesso eccedono una mezz’ora.
4L’autorità che intende percepire un emolumento ne informa immediatamente il richiedente e gli
comunica il presumibile importo.
5Il richiedente può sottoporre l’ammontare presumibile dell’emolumento alla procedura di
mediazione secondo l’art. 18 della legge.
6Se la mediazione non è domandata o se non ha successo, il richiedente può chiedere all’autorità
responsabile l’emanazione di una decisione debitamente motivata sull’ammontare
dell’emolumento. Sono applicabili per analogia gli art. 19 e 20 della legge.
Capitolo settimo
Consulenza per la trasparenza e valutazione
Consulenza per la trasparenza

## Art. 26 (art. 23 LIT) {#art_26}

1La Cancelleria dello Stato è il centro di competenze in materia di trasparenza.
2Essa designa al proprio interno un Servizio di consulenza per la trasparenza che ha il compito di:
a) coordinare a livello cantonale l’attuazione uniforme della legge, in collaborazione con
l’Incaricato cantonale della protezione dei dati, l’Archivio di Stato e il Centro dei sistemi
informativi;
b) assicurare e promuovere l’informazione del pubblico e delle autorità sottoposte alla legge;
c) offrire consulenza e coordinare la formazione delle autorità sottoposte alla legge.1

## Art. 27 {#art_27}

…2
1 Cpv. modificato dal R 22.3.2017; in vigore dal 24.3.2017 - BU 2017, 55.
2 Art. abrogato dal R 22.3.2017; in vigore dal 24.3.2017 - BU 2017, 55.
162.110
Valutazione

## Art. 28 (art. 24 LIT) {#art_28}

1Ogni autorità comunica annualmente al Cancelliere dello Stato:
a) il numero di domande di accesso che le sono state presentate durante l’anno;
b) il numero di domande accettate, respinte o parzialmente respinte.
2Il Cancelliere dello Stato definisce le modalità di comunicazione di tali informazioni.
Capitolo ottavo
Disposizioni finali

## Art. 29 Entrata in vigore {#art_29}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.
Pubblicato nel BU 2012, 429.
ALLEGATO
(art. 25)
Tariffa degli emolumenti in franchi
Prestazione Franchi
1. Riproduzioni
Fotocopia formato A4 o A3
– da foglio singolo normale fino a A3, in bianco/nero, per pagina 0.50
– da foglio singolo normale fino a A3, a colori, per pagina 2.–
– da formati speciali, fogli rilegati o da originali di qualità scadente, per pagina 2.–
Copia elettronica (se i documenti non sono già disponibili in forma elettronica)
– allestita e trasmessa online da foglio singolo fino a A3, per pagina 0.50
– allestita e trasmessa online da formati speciali, fogli rilegati o originali di qualità scadente, per
pagina 2.–
Copia elettronica memorizzata su supporto elettronico
leggibile da una macchina, oltre al prezzo per pagina
– per CD-ROM, DVD o supporti analoghi 35.–
Riproduzioni di foto, film 16 o 35 mm registrati su videocassetta o altri formati su CD-ROM,
DVD o supporti analoghi (effettuati da ditte esterne) secondo l’offerta
2. Esame e preparazione dei documenti ufficiali per la concessione dell’accesso
– Tempo di lavoro per l’esame e la preparazione dei documenti ufficiali, all’ora, esclusa la prima
mezz’ora 60.–
3. Spese di spedizione
– Spese per l’invio postale delle riproduzioni spese effettive
