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title: "Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti"
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# Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti

## Art. 1 Scopo {#art_1}

Il presente decreto regola gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e
tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti.
Capitolo secondo
Autorità competenti e procedura

## Art. 2 Autorità competenti {#art_2}

1Le decisioni di concessione degli incentivi competono alla Sezione della protezione
dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS).
2Nell’applicazione del presente decreto la SPAAS può avvalersi di enti e specialisti esterni.
3Le autorità competenti possono pubblicare a scopo divulgativo dati statistici sugli oggetti incentivati
ai sensi del presente decreto.

## Art. 3 Procedura {#art_3}

1Le richieste per l'ottenimento degli incentivi di cui al presente decreto esecutivo devono
essere presentate alla SPAAS, complete di tutta la documentazione necessaria, mediante gli
appositi moduli disponibili nel sito internet www.ti.ch/incentivi. In particolare:
a) le richieste per incentivi di cui all’articolo 5 vanno inoltrate alla SPAAS tramite l’apposito
formulario al più tardi 30 giorni dopo la data della fattura dell’installazione, allegandone i
giustificativi;
b) le richieste per incentivi di cui all’articolo 6 soggiacciono alla concessione di una promessa di
versamento e vanno inoltrate alla SPAAS tramite l’apposito formulario prima dell’esecuzione
dei lavori, allegandone i giustificativi. La durata della promessa di incentivo è di 12 mesi, al
termine dei quali dovranno essere trasmessi alla SPAAS i giustificativi dell’esecuzione per
l’ottenimento dell’incentivo;
c) le richieste per incentivi di cui agli articoli 7 e 8 vanno inoltrate alla SPAAS tramite l’apposito
formulario al più tardi 30 giorni dopo l’immatricolazione del veicolo allegando copia della licenza
di circolazione.
2La priorità per la valutazione e l’evasione delle richieste d’incentivo, sono determinate dalla data
di inoltro del modulo di richiesta.
3La SPAAS può in ogni tempo richiedere informazioni supplementari direttamente all’istante oppure
a terzi.
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Capitolo terzo
Condizioni e ammontare degli incentivi

## Art. 4 Condizioni generali {#art_4}

1Il presente decreto esecutivo si applica unicamente per installazioni di ricarica ubicate
in Canton Ticino e/o veicoli immatricolati con targhe ticinesi acquistati, da persone fisiche residenti
in Ticino e da persone giuridiche con sede sociale in Ticino.
2Per quanto concerne le definizioni tecniche contenute nel presente decreto esecutivo si fa
riferimento al quaderno tecnico SIA 2060 “Infrastruttura per veicoli elettrici negli edifici”.
3Per la definizione dei generi di veicolo fanno stato le denominazioni ufficiali emanate dalla Sezione
della circolazione e indicate al punto 19 della licenza di circolazione.
4I Comuni sono esclusi dagli incentivi ai sensi del presente decreto esecutivo.
5L’ammontare dell’incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti
al netto di ulteriori incentivi.
6Gli incentivi di cui agli articoli 7 e 8 sono concessi unicamente all’ottenimento di una targa definitiva.
Sono pertanto esclusi veicoli con targhe temporanee.

## Art. 5 Stazione di ricarica per veicoli elettrici {#art_5}

1Per l’installazione di una stazione di ricarica senza gestione del carico per veicoli elettrici
a domicilio o presso datori di lavoro è concesso un incentivo forfettario di:
a) fr. 500.- per stazioni di ricarica monodirezionali (sia singole che doppie);
b) fr. 4'000.- per stazioni di ricarica bidirezionali.
2L’incentivo di cui al capoverso 1 è concesso a datori di lavoro solo se la stazione di ricarica è
destinata ad uso esclusivo del personale impiegato.1
3La stazione di ricarica deve essere fissata in modo permanente al muro o su di un supporto
dedicato.2
4La stazione di ricarica deve avere una potenza nominale minima di 3.7 kW ed essere conforme al
Modo 2, Modo 3 o al Modo 4 secondo il quaderno tecnico SIA 2060.3
5L’allacciamento alla rete elettrica deve essere eseguito a regola d’arte da un installatore elettricista
autorizzato e notificato al gestore di rete.

## Art. 6 Impianto di ricarica con gestione dinamica del carico {#art_6}

1Per l’installazione di un impianto di ricarica per veicoli elettrici a domicilio o presso
datori di lavoro, dotato di un sistema di gestione del carico centralizzato finalizzato al controllo delle
potenze di ricarica nei singoli punti di ricarica corrispondente al livello di equipaggiamento D, ready
to charge pronta per l’uso, secondo il quaderno tecnico SIA 2060, è concesso il seguente incentivo
forfettario:
– fr. 1'200.− a stazione di ricarica installata;
– fr. 4'000.− a stazione di ricarica bidirezionale installata.4
2L’incentivo di cui al capoverso 1 è concesso a datori di lavoro solo se l’impianto di ricarica è
destinato ad uso esclusivo del personale impiegato.
3Le stazioni di ricarica devono avere una potenza minima di 3.7 kW ed essere conformi al Modo 2,
Modo 3 o al Modo 4 secondo il quaderno tecnico SIA 2060.5
4L’allacciamento alla rete elettrica deve essere eseguito a regola d’arte da un installatore elettricista
autorizzato e notificato al gestore di rete.
Acquisto di motoveicoli, quadricicli e tricicli con propulsione totalmente elettrica

## Art. 7 {#art_7}

1Per l’acquisto di motoveicoli, motoleggere, quadricicli a motore, quadricicli leggeri a
motore o tricicli a motore con propulsione totalmente elettrica aventi una velocità massima per la
loro costruzione di almeno 45 km/h è concesso un incentivo forfettario di 1’000 franchi.6
2L’erogazione dell’incentivo di cui al capoverso 1 è vincolata all’acquisto del veicolo presso
concessionari o rivenditori in Ticino. Fanno eccezione i veicoli che non dispongono di concessionari
o rivenditori in Ticino. Sono esclusi veicoli acquistati al di fuori della Svizzera.7
1 Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.
2 Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.
3 Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.
4 Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.
5 Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.
6 Cpv. modificato dal DE 6.5.2026; in vigore dall’8.5.2026 - BU 2026, 145.
7 Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.
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3L’incentivo di cui al capoverso 1 è concesso unicamente alla prima immatricolazione in
Ticino di un veicolo mai immatricolato in precedenza, né in un altro cantone né all’estero.8
4In deroga al capoverso 3 la SPAAS si riserva la facoltà di concedere l’incentivo di cui al capoverso 1
per richieste inerenti motoveicoli, quadricicli o tricicli di dimostrazione di concessionari o rivenditori
con sede in Ticino. Veicoli di dimostrazione sono considerati tali solo se sono stati immatricolati da
meno di un anno e se hanno meno di 2'000 km.9
5Ogni richiedente (persona fisica o giuridica) può presentare al massimo una richiesta d’incentivo
ai sensi del presente articolo.
6L’ottenimento dell’incentivo vincola il richiedente a mantenere il veicolo immatricolato a proprio
nome per un periodo di almeno 12 mesi.
7L'incentivo di cui al presente articolo non è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8.
Messa fuori circolazione di un veicolo ad alte emissioni di CO2 e inquinanti

## Art. 8 {#art_8}

1Per la messa fuori circolazione di un'automobile dotata di motore a combustione interna,
con codice di emissione B04 o inferiore, è concesso l'incentivo seguente:
– fr. 2'000. – in caso di immatricolazione di una nuova automobile ibrida con codice di emissione
B6a o superiore, oppure
– fr. 4'000. – in caso di immatricolazione di una nuova automobile totalmente elettrica o a celle a
combustibile, con codice di emissione A24 rispettivamente A27.10
2Per la messa fuori circolazione di motoveicoli, motoleggere, quadricicli a motore, quadricicli leggeri
a motore o tricicli a motore aventi una velocità massima per la loro costruzione di almeno 45 km/h
immatricolati prima del 1° gennaio 2005 è concesso l'incentivo seguente:
– fr. 1'000.− in caso di immatricolazione di nuovi motoveicoli, motoleggere, quadricicli a motore,
quadricicli leggeri a motore o tricicli a motore aventi una velocità massima per la loro
costruzione di almeno 45 km/h con codice di emissione C05 o superiore, oppure
– fr. 2'000.− in caso di immatricolazione di nuovi motoveicoli, motoleggere, quadricicli a motore,
quadricicli leggeri a motore o tricicli a motore con propulsione totalmente elettrica aventi una
velocità massima per la loro costruzione di almeno 45 km/h.11
3Gli incentivi di cui ai capoversi 1 e 2 sono concessi unicamente se sono date cumulativamente le
seguenti condizioni:
– il richiedente figurava come detentore del veicolo nella licenza di circolazione per almeno gli
ultimi 2 anni prima della sua messa fuori circolazione;
– il veicolo messo fuori circolazione è stato immatricolato con targhe ticinesi per almeno 3 mesi
all'anno nel corso degli ultimi 2 anni prima della sua messa fuori circolazione;
– il veicolo messo fuori circolazione deve essere rottamato o ceduto a terzi. In nessun caso il
veicolo potrà essere rimesso in circolazione in Svizzera;
– il nuovo veicolo non è mai stato immatricolato in precedenza né in Ticino, né in un altro cantone
né all'estero;
– il nuovo veicolo è acquistato presso concessionari o rivenditori con sede in Ticino. Fanno
eccezione i veicoli che non dispongono di concessionari o rivenditori in Ticino. Sono esclusi
veicoli acquistati al di fuori della Svizzera.12
4In deroga al capoverso 3 la SPAAS si riserva la facoltà di concedere l’incentivo per l'acquisto di veicoli
di dimostrazione di concessionari o rivenditori con sede in Ticino. Veicoli di dimostrazione sono
considerati tali solo se sono stati immatricolati da meno di un anno e:
– per le automobili: se hanno meno di 5'000 km;
– per i motoveicoli, motoleggere, quadricicli a motore, quadricicli leggeri a motore o tricicli a
motore aventi una velocità massima per la loro costruzione di almeno 45 km/h: se hanno meno
di 2'000 km.13
5Ogni richiedente (persona fisica o giuridica) può presentare al massimo una richiesta d’incentivo
ai sensi del capoverso 1 e una ai sensi del capoverso 2.
6L’ottenimento dell’incentivo vincola il richiedente a mantenere il nuovo veicolo immatricolato a
proprio nome per un periodo di almeno 12 mesi.
8 Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.
9 Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.
10 Cpv. modificato dal DE 11.12.2024; in vigore dal 13.12.2024 - BU 2024, 326.
11 Cpv. modificato dal DE 6.5.2026; in vigore dall’8.5.2026 - BU 2026, 145; precedente modifica: BU 2023,
298.
12 Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.
13 Cpv. modificato dal DE 6.5.2026; in vigore dall’8.5.2026 - BU 2026, 145; precedente modifica: BU 2023,
298.
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Capitolo quarto
Disposizioni finali

## Art. 9 Abrogazione {#art_9}

Il decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento degli incentivi per
l’acquisto di automobili totalmente elettriche e per l’installazione di stazioni di ricarica elettrica a
domicilio e presso datori di lavoro del 19 giugno 2019 è abrogato.

## Art. 10 Norme transitorie {#art_10}

1Le richieste di incentivo per automobili totalmente elettriche giusta l’articolo 5 del DE
2019, pendenti e presentate entro il 30 settembre 2022, sono decise sulla base di tale decreto
esecutivo.
2Le richieste di incentivo per stazioni di ricarica giusta l’articolo 6 del DE 2019 pendenti, sono decise
sulla base di tale decreto.

## Art. 11 Entrata in vigore {#art_11}

1Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente.14
2Esso decade con l’esaurimento del credito.
Pubblicato nel BU 2023, 74.
14 Entrata in vigore: 10 marzo 2023 - BU 2023, 74.
