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title: "Regolamento della Commissione d’esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati"
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# Regolamento della Commissione d’esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati

## Art. 1 {#art_1}

La Commissione svolge i compiti assegnatile dalla Costituzione e dalla legge, secondo
la procedura fissata in questo regolamento.
Essa elabora e aggiorna il proprio regolamento e nomina il Presidente.
Funge da Segretario il Segretario generale del Gran Consiglio.
Il recapito della Commissione è presso il suo Segretario.

## Art. 2 {#art_2}

I candidati a una funzione di magistrato che partecipano al concorso pubblico, pubblicato
nel Foglio ufficiale a cura della Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio, devono
documentare l’adempimento dei requisiti fissati dalla legge per la singola carica.
Essi devono inoltre presentare un estratto del casellario giudiziale e un curriculum vitae
accompagnato da atti attestanti la loro formazione giuridica, i loro eventuali lavori scientifici, la loro
esperienza professionale e la loro eventuale partecipazione a cariche pubbliche.

## Art. 3 {#art_3}

La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogniqualvolta il Gran
Consiglio debba procedere all’elezione di un magistrato per la quale è previsto il suo intervento. La
Commissione non interviene per i candidati già in carica nella funzione prevista dal concorso.
Per l’elezione dei giudici del Tribunale d’appello, la Commissione accerta presso la presidenza quale
funzione dovrà essere ricoperta.
Ricevuti dalla Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio gli atti di pubblicazione del bando di
concorso e quelli attinenti alle nuove candidature, il Segretario provvede a inviarli in copia a ciascun
membro della Commissione.

## Art. 4 {#art_4}

Prima di convocare i singoli candidati, la Commissione può effettuare un esame
preliminare delle candidature e stabilire le modalità e l’ordine delle audizioni.
Ogni candidato è sentito singolarmente. La Commissione lo ascolta particolarmente sulla sua
formazione giuridica, sulle sue esperienze professionali e sui motivi per i quali egli intende entrare
nella magistratura e coprire la carica sottoposta a concorso. Se necessario procede ad un esame
sulle sue conoscenze giuridiche in relazione alla carica per cui si candida.
La Commissione assume tutte le informazioni e le consulenze che ritiene necessarie per la
valutazione del candidato.

## Art. 5 {#art_5}

La valutazione del candidato avviene in funzione della sua idoneità a coprire la carica
messa a concorso. A questo riguardo verranno prese segnatamente in considerazione la personalità
del candidato, la sua formazione e le specializzazioni, la sua esperienza professionale e la sua
capacità a svolgere con serietà ed efficacia l’attività di magistrato.
La valutazione si conclude con una decisione della Commissione. La decisione è presa a
maggioranza, ritenuto che in caso di impedimenti la Commissione può deliberare alla presenza di
almeno tre dei suoi membri.

## Art. 6 {#art_6}

Le decisioni della Commissione sono riportate in un rapporto scritto e motivato, che si
riferisce alle singole candidature, per ciascuna delle quali viene espressa una valutazione
circostanziata sull’eleggibilità e l’idoneità del candidato a coprire la carica messa a concorso e a
svolgere la funzione prevista.
177.415

## Art. 7 {#art_7}

Il rapporto della Commissione, che vale come preavviso per l’Autorità di elezione
riguardo a ogni nuova candidatura, viene quindi trasmesso alla Commissione giustizia e diritti del
Gran Consiglio.
Una copia del preavviso, per la parte che lo concerne, è trasmessa al candidato.

## Art. 8 {#art_8}

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del
Cantone Ticino. Esso abroga quello del 23 giugno 2000 ed entra immediatamente in vigore.1
Pubblicato nel BU 2019, 353.
1 Entrata in vigore: 11 ottobre 2019 - BU 2019, 353.
