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title: "Regolamento sulla protezione antincendio"
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# Regolamento sulla protezione antincendio

## Art. 1 Oggetto (art. 1 LPA) {#art_1}

Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge sulla protezione antincendio
del 14 dicembre 2022 (LPA).

## Art. 2 Prescrizioni antincendio (art. 2 cpv. 2 LPA) {#art_2}

1Le prescrizioni di protezione antincendio applicabili ai sensi della legge sono quelle
dichiarate vincolanti dal concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici
al commercio del 23 ottobre 1998 (CIOTC).
2In ambiti specifici sono pure applicabili le norme e le direttive emanate da associazioni professionali
riconosciute dall’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).
3In caso di contrasto fra diverse norme e direttive, fanno stato quelle che offrono il maggior grado
di sicurezza.
Capitolo secondo
Protezione in caso di nuove costruzioni, riattamenti o trasformazioni
Eccezioni all’obbligo di allestire il concetto di protezione antincendio e l’attestato di conformità

## Art. 3 antincendio (art. 3 cpv. 1 LPA) {#art_3}

1Il concetto di protezione antincendio e l’attestato di conformità non sono necessari per
gli interventi senza influenza sulla sicurezza antincendio.
2Possono influire sulla sicurezza antincendio, in particolare interventi che riguardano:
a) la compartimentazione tagliafuoco;
b) la presenza di vie di fuga e uscite di soccorso;
c) le distanze di sicurezza antincendio;
d) la presenza di materiali combustibili;
e) la presenza di liquidi refrigeranti infiammabili;
f) la presenza di evacuatori di fumo e calore;
g) la presenza di batterie ad accumulo;
h) locali con carico d’incendio elevato;
i) il cambio di destinazione.
3Di regola non influiscono sulla protezione antincendio:
a) lavori di ordinaria manutenzione, come la sostituzione dei servizi, installazioni o impianti tecnici
che non comportano un cambiamento del vettore o un aumento del consumo energetico;
b) sistemazioni esterne, opere di cinta, muri, piscine familiari, strade private, serre fisse, accessi
stradali;
c) deposito di materiali inerti, apertura di cave, scavi e colmate con materiale terroso;
d) sostituzione di serramenti, apertura di porte, finestre o vetrine, nonché la formazione di balconi;
e) tinteggio di edifici e impianti;
f) canalizzazioni e impianti per le acque di scarico.
Concetto di protezione antincendio in caso di riattazione, ampliamento, parziale demolizione o
trasformazione di costruzioni esistenti (art. 3 cpv. 1 LPA)
1 Art. modificato dal R 16.4.2025; in vigore dal 18.4.2025 - BU 2025, 84.
705.210

## Art. 4 {#art_4}

1In caso di riattamento, ampliamento, parziale demolizione o trasformazione di una
costruzione esistente, il concetto di protezione antincendio deve prevedere i provvedimenti
necessari per mantenere la conformità alle prescrizioni antincendio dell’intera costruzione.
2Per interventi che interessano solo una parte delimitata della costruzione, il proprietario può
presentare una perizia dalla quale risulti che il rischio residuo d’incendio dell’intera costruzione è
accettabile; il municipio ne prende atto.2
Collaudo dell’installazione di un impianto di rivelazione incendio o di spegnimento

## Art. 5 (art. 5 cpv. 1 LPA) {#art_5}

Il tecnico riconosciuto, prima di rilasciare il certificato di collaudo antincendio, deve
essere in possesso del rapporto di collaudo per l’installazione di un impianto di rivelazione incendio
o di spegnimento di prima ispezione rilasciato da una ditta abilitata secondo la norma ISO/IEC 17020
“Accreditamento degli organismi d’ispezione”.
Capitolo terzo
Protezione delle costruzioni esistenti

## Art. 6 Controlli periodici (art. 7 cpv. 2 e 3 LPA) {#art_6}

1Per gli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici che non dispongono del certificato
di collaudo antincendio deve essere presentata al Municipio una perizia attestante il rischio residuo
d’incendio accettabile.3
2I controlli ai sensi dell’articolo 7 della legge sono obbligatori, con le seguenti scadenze e per le
seguenti costruzioni:
a) ogni dieci anni per:
- edifici amministrativi;
- locali per il parcheggio di veicoli a motore con una superficie da 150 a 600 mq;
- locali di vendita con una superficie fino a 1'200 mq;
- locali con concentrazione di persone ridotta in cui possono trattenersi da 20 a 100 persone;
- edifici destinati ad attività di alloggio temporaneo (per es. alloggio turistico) da 7 a 19 posti
letto;
b) ogni cinque anni per:
- edifici destinati ad attività di alloggio (tipo a, b, c secondo l'articolo 13 della norma di
protezione antincendio dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio,
di seguito NA) che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più persone, in
particolare: ospedali, case di riposo, case di cura, alberghi, pensioni, colonie di vacanza,
attività di alloggio isolate per escursionisti di montagna, non completamente servite e
allacciate;
- edifici alti più di 30 m di altezza complessiva;
- edifici agricoli con un volume superiore a 3000 mc;
- negozi di vendita con superficie complessiva del compartimento tagliafuoco superiore a
1200 mq;
- locali con concentrazione di persone ridotta in cui possono trattenersi da 101 a 300 persone,
in particolare, sale multiuso, palestre e padiglioni espositivi, sale teatro, cinema e ristoranti;
- parcheggi con una superficie superiore a 600 mq;
- esercizi artigianali ed industriali;
- edifici scolastici, scuole dell’infanzia, strutture di custodia collettiva diurna;
c) ogni due anni per:
- locali o settori a rischio di esplosione;
- locali notturni, erotici e discoteche;
- locali pubblici e aperti al pubblico interrati;
- locali a grande concentrazione di persone in cui possono trattenersi più di 300 persone; in
particolare sale multiuso, palestre, padiglioni espositivi, sale, teatri, cinema, ristoranti e
luoghi di riunione simili.4
3I controlli devono assicurare almeno che:
a) le costruzioni siano utilizzate conformemente alla destinazione d’uso;
b) l'operatività dei dispositivi tecnici di protezione antincendio e delle installazioni tecniche sia
garantita e certificata;
c) il personale sia sensibilizzato e istruito nell’ambito antincendio;
2 Cpv. modificato dal R 16.4.2025; in vigore dal 18.4.2025 - BU 2025, 84.
3 Cpv. modificato dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124.
4 Cpv. modificato dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124.
705.210
d) gli impianti di combustione e di evacuazione del fumo vengano mantenuti in buono stato;
e) l’eventuale materiale combustibile sia depositato ad una distanza sufficiente da fonti di calore;
f) i residui di combustione, cenere, mozziconi e simili siano stoccati secondo le prescrizioni;
g) le vie di fuga verticali e orizzontali, le uscite di sicurezza siano accessibili liberamente e non
adibite ad altri usi;
h) i muri tagliafuoco, compartimenti tagliafuoco o serramenti antincendio siano esenti da difetti
funzionali visibili;
i) i dispositivi di spegnimento fissi e mobili siano accessibili, pronti all'uso e funzionanti;
j) carburanti o altre sostanze pericolose vengano conservati secondo le prescrizioni;
k) veicoli, attrezzi o macchine con motori a combustione siano stazionati e installati in modo
conforme alle prescrizioni.
4La documentazione antincendio (piani di intervento, schemi di principio, lista contatti) va tenuta
aggiornata.
5Il tecnico riconosciuto notifica al municipio l’avvenuto controllo. In caso di difetti dal profilo della
sicurezza antincendio, li segnala al proprietario, il quale è tenuto a porvi rimedio; in caso di difetti
gravi che comportano un rischio d’incendio non accettabile li segnala anche al municipio, che
verifica l’avvenuta eliminazione e ha facoltà di intervenire.5
6Il municipio tiene un elenco degli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici. L’elenco contiene
le indicazioni sui controlli effettuati, in particolare la data dell’ultimo controllo e la periodicità.6
7I controlli periodici degli impianti di rivelazione incendio o di spegnimento devono essere eseguiti
da ditte abilitate secondo la norma ISO/IEC 17020 secondo scadenziari definiti dalle direttive
specifiche.
Controllo visivo e pulizia degli impianti calorici a combustione (art. 9 LPA)

## Art. 7 {#art_7}

1Il controllo visivo e la pulizia degli impianti calorici a combustione (ovvero impianti
costituiti da un aggregato di combustione e da un impianto di evacuazione dei gas combusti) devono
essere eseguiti con la frequenza minima stabilita nell’allegato 1.
2Tale frequenza si riferisce ad un funzionamento non perturbato dell’impianto a combustione, per
un tempo di utilizzo ordinario e con un grado di sporcizia normalmente prevedibile.
3Qualora siano richieste due pulizie all’anno, almeno una deve essere eseguita nel periodo in cui
l’impianto è in funzione.
4Sono abilitati a eseguire il controllo visivo e la pulizia ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 della legge:
a) i detentori di un attestato federale di capacità (AFC) di spazzacamino;
b) per gli impianti alimentati a gas, gli spazzacamini con attestato AFC e in possesso dell’apposito
certificato rilasciato dalla Società Svizzera dell’industria del Gas e delle Acque (SSIGA).
5L’elenco degli spazzacamini abilitati con l’indicazione degli impianti sui quali possono operare, è
allestito e tenuto a giorno dai Servizi generali del Dipartimento del territorio ed è pubblicato su
internet. L’inserimento di un nominativo nell’elenco ha luogo su richiesta dell’interessato e previa
presentazione degli attestati e dei certificati richiesti. Ogni cambiamento dev’essere notificato entro
il termine di un mese.
6Lo spazzacamino abilitato è tenuto a:
a) controllare visivamente il buono stato di pulizia dell’impianto e se del caso procedere con la
sua pulizia;
b) segnalare al proprietario e al municipio eventuali inosservanze riscontrate dal profilo della
protezione antincendio;
c) smaltire le acque risultanti dalla pulizia delle caldaie come rifiuti speciali conformemente
all’ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) oppure pretrattarle; in tal caso il
loro scarico nella canalizzazione pubblica può avvenire solo previa autorizzazione della
Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS);
d) richiedere alla SPAAS l’assegnazione di un numero di esercizio aziendale quale fornitore di
rifiuti speciali (numero di esercizio VeVa) per lo smaltimento dei rifiuti speciali o altri rifiuti
soggetti a controllo conformemente ai disposti dell’OTRif.
7…7
8Per le prestazioni dello spazzacamino la tariffa massima applicabile è stabilita nell’allegato 2.
Sistema informatico cantonale degli impianti fissi (art. 10 cpv. 2 LPA)
5 Cpv. modificato dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124.
6 Cpv. reintrodotto dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124; precedente modifica: BU
2025, 84.
7 Cpv. non ancora in vigore - BU 2023, 352.
705.210

## Art. 8 {#art_8}

…8
Capitolo quarto
Organizzazione della protezione antincendio

## Art. 9 Responsabile della garanzia della qualità (art. 12 cpv. 1 e 2 LPA) {#art_9}

1Nell’ambito dei compiti stabiliti dalla legge il responsabile della garanzia della qualità
assicura che tutte le misure di garanzia della qualità imposte dalle prescrizioni antincendio siano
attuate correttamente.
2Per il ruolo di responsabile della garanzia della qualità fanno stato i requisiti professionali stabiliti
dalle prescrizioni antincendio, ritenuto che al minimo è richiesto quello di specialista antincendio
rilasciato da un ente accreditato secondo le norme SN EN ISO/IEC 17024 “Accreditamento di
organismi di certificazione di persone”.
3Per gli edifici alti complessivamente più di 30 m è richiesta la qualifica di esperto antincendio
rilasciato dall’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).
4Per ogni intervento che influisce sulle misure di protezione antincendio, compresi quelli non
sottoposti all’obbligo di allestire il concetto di protezione antincendio e l’attestato di conformità
antincendio, deve essere presente la figura del responsabile della garanzia della qualità.

## Art. 10 Tecnico riconosciuto (art. 13 cpv 3 e 4 LPA) {#art_10}

1Dispongono della qualifica di tecnico riconosciuto gli ingegneri e gli architetti abilitati alla
professione in base alla legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
del 24 marzo 2004, che esercitano da almeno tre anni nel campo dell’edilizia o della protezione
antincendio e che sono in possesso del diploma CFPA (Confederation of Fire Protection Association
Europe) e del certificato di specialista antincendio rilasciato da un ente accreditato secondo le norme
SN EN ISO/IEC 17024 o di esperto antincendio rilasciato dall’Associazione degli istituti cantonali di
assicurazione antincendio (AICAA).
2Sono richiesti requisiti superiori per il rilascio dell’attestato di conformità o certificato di collaudo dei
seguenti edifici e impianti con rischio accresciuto d’incendio:
a) edifici alti;
b) costruzioni in legno;
c) locali con grande concentrazione di persone;
d) negozi di vendita;
e) depositi a scaffalature alte;
f) edifici e impianti industriali e artigianali con q ≥ 1'000 MJ/m2;
g) locali e zone con rischio d’incendio o esplosione elevato;
h) edifici di alloggio di tipo a) e b) secondo la NA;
i) scuole, asili e asili nido;
j) edifici e impianti di proprietà di enti di diritto pubblico destinati al pubblico;
k) costruzioni con destinazione sconosciuta;
l) costruzioni con concetti alternativi in sostituzione ai concetti standard.
3I requisiti superiori sono i seguenti:
a) possesso del titolo di tecnico riconosciuto e del certificato di esperto antincendio AICAA;
b) per gli oggetti non classificabili nella lista di cui al capoverso 2 è richiesto il titolo di tecnico
riconosciuto, specialista o esperto antincendio;
c) per il rilascio dell’attestato di conformità o certificato di collaudo, il tecnico riconosciuto deve
essere in possesso di requisiti professionali almeno equivalenti al grado di garanzia della
qualità dell’oggetto da collaudare.
4Il tecnico riconosciuto non può essere attivo su oggetti per i quali è già coinvolto quale proprietario
o istante.
5Il tecnico riconosciuto è responsabile personalmente per la redazione dei documenti di sua
competenza.

## Art. 11 Commissione cantonale per la protezione antincendio {#art_11}

1La Commissione cantonale per la protezione antincendio (CCPA) è nominata dal
Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni ed è composta da un presidente e almeno otto
membri.9
8 Art. non ancora in vigore - BU 2023, 352.
9 Cpv. modificato dal R 28.1.2026; in vigore dal 30.1.2026 - BU 2026, 27; precedente modifica: BU 2026,
3.
705.210
1bisLa composizione della Commissione deve comprendere una maggioranza di membri esperti o
specialisti in protezione antincendio, e inoltre rappresentare i seguenti enti o associazioni:
- Associazione Svizzera d’Assicurazioni;
- Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio;
- Federazione Pompieri Ticino;
- Società Svizzera Specialisti per la Protezione antincendio e per la Sicurezza;
- Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana;
- Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino;
- Comuni.
Della stessa possono inoltre far parte rappresentanti del Dipartimento del territorio e del
Dipartimento delle finanze e dell’economia.10
1terI membri esperti o specialisti in protezione antincendio non sono soggetti alla limitazione della
durata del mandato ai sensi dell’articolo 1a del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di
lavoro e le rappresentanze presso gli enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.11
2In particolare la CCPA:
a) designa al suo interno i rappresentanti cantonali nei gremi specialistici federali e intercantonali;
b) promuove e coordina la formazione nell’ambito della protezione antincendio;
c) può emanare direttive e raccomandazioni;
d) verifica l’adempimento dei requisiti e decide l’iscrizione dei tecnici riconosciuti nell’elenco di cui
all’articolo 13 capoverso 3 della legge, cura la tenuta a giorno del medesimo e provvede alle
necessarie pubblicazioni;
e) coadiuva l’autorità cantonale nelle tematiche attinenti alla protezione antincendio e nei compiti
di vigilanza di cui all’articolo 15 della legge per quanto attiene alla protezione antincendio.12

## Art. 12 Abrogazione {#art_12}

Gli articoli 44a–44g del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre
1992 sono abrogati.
Il regolamento sugli impianti calorici a combustione del 26 ottobre 2016 è abrogato.

## Art. 13 Norme transitorie {#art_13}

1Gli spazzacamini che dispongono di un AFC rilasciato prima del 2015 che non
comprende la formazione per impianti alimentati automaticamente con combustibili solidi, quali ad
esempio pellets, trucioli e cippato, possono eseguire il controllo visivo e la pulizia di detti impianti a
condizione che abbiano conseguito il relativo certificato rilasciato dalla Società Cantonale
Spazzacamini Ticino (SCST).
2Sino all’entrata in vigore degli articoli 9 capoverso 3 e 10 della legge e degli articoli 7 capoversi 7
e 8 di questo regolamento, al termine di ogni intervento e al più tardi entro 30 giorni, lo spazzacamino
trasmette al municipio l’attestazione dell’avvenuto controllo visivo e della pulizia dell’impianto ai
sensi dell’articolo 9 della legge mediante l’apposito registro di controllo accessibile su internet e
gestito dalla SCST oppure per scritto mediante invio postale.
3Per gli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici che non dispongono di un certificato di collaudo
antincendio, la perizia attestante il rischio residuo d’incendio accettabile deve essere elaborata entro
il 31 dicembre 2027.13
4Il primo controllo periodico obbligatorio di cui all’articolo 6 capoverso 2 deve essere fatto:
- per le costruzioni di cui alla lettera a) entro il 31 dicembre 2034
- per le costruzioni di cui alla lettera b) entro il 31 dicembre 2029
- per le costruzioni di cui alla lettera c) entro il 31 dicembre 2027.14

## Art. 14 Entrata in vigore {#art_14}

1Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
2L’entrata in vigore degli articoli 7 capoverso 7 e 8 viene differita e sarà fissata successivamente.
Pubblicato nel BU 2023, 352.
10 Cpv. introdotto dal R 28.1.2026; in vigore dal 30.1.2026 - BU 2026, 27.
11 Cpv. introdotto dal R 28.1.2026; in vigore dal 30.1.2026 - BU 2026, 27.
12 Lett. modificata dal R 28.1.2026; in vigore dal 30.1.2026 - BU 2026, 27.
13 Cpv. modificato dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124.
14 Cpv. introdotto dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124.
705.210
Allegato 1
Numero minimo di controlli o pulizie
I Impianti a combustione destinati al riscaldamento di locali o di acqua sanitaria oppure alla
cottura di cibi (esclusi i fornelli a gas)
1 Impianti alimentati con combustibili solidi
1.1 Installazioni di riscaldamento primario due volte all’anno
1.2 Installazioni di riscaldamento secondario una volta all’anno*
2 Impianti alimentati con combustibili liquidi
2.1 Impianti ad evaporazione d’olio (stufe a nafta) due volte all’anno
2.2 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale ≤ 70 kW una volta all’anno
2.3 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale > 70 kW due volte all’anno
3 Impianti alimentati con combustibili gassosi
3.1 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale ≤ 70 kW una volta ogni due anni
3.2 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale > 70 kW una volta all’anno
3.3 Impianti con bruciatore atmosferico una volta ogni due anni
4 Impianti funzionanti con due combustibili i termini d’intervento indicati alle
cifre I.1, I.2 e I.3 sono applicabili
per analogia, in funzione della
durata di esercizio per ciascun
combustibile
*In caso di accensioni sporadiche la necessità di intervento è da concordare col proprietario, il suo
rappresentante o l’usufruttuario dell’impianto.
II Impianti a combustione professionali ed industriali
Si fa riferimento a impianti che non ricadono sotto la precedente classificazione, come gli
affumicatoi, le caldaie per la produzione di formaggi, i forni di pasticceria o di pizzeria, le caldaie a
vapore, i forni per la smaltatura, gli essiccatoi, ecc.
Gli intervalli d’intervento devono essere concordati con la direzione dell’impresa e attuati almeno
secondo la periodicità prevista alla cifra I.
Allegato 2
Tariffa massima applicabile per singolo intervento per le prestazioni dello spazzacamino
1 Condotto di evacuazione dei gas combusti
1.1 Condotto di evacuazione dei gas combusti fino a tre piani
Supplemento per ogni piano
fr. 25.00
fr. 3.00
1.2 Condotto di evacuazione dei gas combusti industriali a regia oraria
2 Stufe
2.1 Stufa a legna utilizzata per il riscaldamento di locali fr. 65.00
2.2 Stufa economica fr. 45.00
2.3 Stufa a pellet esclusi parti amovibili e motori fr. 85.00
2.4 Stufa a olio combustibile fr. 85.00
2.5 Stufa a olio combustibile automatica fr. 105.00
2.6 Caminetto compreso condotto d’evacuazione dei gas combusti
(lavoro eseguito assieme ad altri lavori di pulizia)
fr. 80.00
2.7 Caminetto compreso condotto d’evacuazione dei gas combusti
(considerato qual unico lavoro di pulizia)
fr. 100.00
2.8 Supplemento per smontaggio, pulizia e rimontaggio elementi;
pulizia parti meccaniche; prova di funzionamento
a regia oraria
3 Tubi di raccordo
3.1 Tubi di raccordo, al metro fr. 5.00
4 Riscaldamenti
4.1 Tariffa di base fr. 75.00
4.2 Fino a 150 kW, ogni kW fr. 1.00
4.3 Da 151 kW fino a 250 kW, ogni kW fr. 0.80
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4.4 Oltre 250 kW, ogni kW fr. 0.45
4.5 Trattamento chimico a regia oraria
4.6 Lavaggio chimico a regia oraria
4.7 Supplemento per smontaggio, pulizia e rimontaggio elementi;
pulizia parti meccaniche; prova di funzionamento
a regia oraria
5 Impianti artigianali a regia oraria
6 Lavori a regia oraria
6.1 Maestro spazzacamino fr. 110.00
6.2 Capo squadra fr. 100.00
6.3 Spazzacamino AFC fr. 85.00
6.4 Aiuto spazzacamino fr. 60.00
6.5 Apprendista 1° anno fr. 25.00
2° anno fr. 35.00
3° anno fr. 45.00
7 Lavori festivi e fuori orario
7.1 Sabato secondo contratto lavorativo aumento del 50%
7.2 Giorni festivi aumento del 100%
7.3 Lavori notturni (dalle ore 18.00 alle ore 06.00) aumento del 50%
8 Fatturazione minima il totale della fattura per un
intervento è al minimo di fr.
85.00
9 Spostamento nessun costo deve essere
fatturato al cliente
10 Notifica dell’avvenuto controllo e pulizia impianto tramite il
sistema informatico cantonale (SICIF)
fr. 2.00
