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title: "2.2.8 Ordinanza municipale concernente l'impiego di apparecchi blocca ruota per veicoli a motore del 16 luglio 2020"
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# 2.2.8 Ordinanza municipale concernente l'impiego di apparecchi blocca ruota per veicoli a motore del 16 luglio 2020

## Art. 1 Disposizioni generali {#art_1}

La presente Ordinanza disciplina l'uso, da parte della Polizia Città di Lugano,
degli apparecchi per immobilizzare i veicoli a motore denominati "Blocca
ruota Sheriff" (in seguito: apparecchi).
CAPITOLO 11

## Art. 2 Impiego {#art_2}

Autorizzazione
L'impiego degli apparecchi è subordinato all'ottenimento de[['autorizzazione
da parte del capo gruppo esterno 0, in caso di sua assenza, del suo sostituto.

## Art. 3 {#art_3}

Casistica
1 Limpiego degli apparecchi è previsto, in particolare, quando:
a. il veicolo presenta difetti o danni tali da mettere in pericolo la sicurezza
stradale (blocco tecnico) o da risultare inidoneo alla circolazione stradale;
b. il veicolo è oggetto di furto e, previo coordinamento con la Polizia
cantonale, lo stesso non può essere immediatamente rimosso;
c. il veicolo, oggetto di procedura contrawenzionale, risulta intestato ad una
persona giuridica e, previo accertamenti, non è stato possibile
determinare il conducente che ha commesso l'infrazione;
d. il fermo del veicolo avviene su ordine di un'autorità cantonale o federale;
e. il veicolo risulta privo della necessaria copertura assicurativa RC;
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Città di Lugano Ordinanza 2.2.8
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f. il veicolo viene lasciato su[['area pubblica, privo delle necessarie targhe di
polizia;
g. vi sono fondati indizi per ritenere che il veicolo non venga utilizzato
conformemente a[[e norme sulla circolazione oppure che venga utilizzato
per scopi illeciti;
h. il conducente si rivela incapace, per ragioni legali o personali
(mancanza/ritiro della licenza, alcool, spossatezza, ecc.), di condurre il
veicolo ed una terza persona non può assumerne immediatamente la
guida (blocco cautelativo);
i. il conducente residente all'estero ha commesso una o più infrazioni alle
norme sulla circolazione stradale per cui è comminata una
contrawenzione maggiore o uguale a CHF 100.--, oppure ha
ripetutamente commesso tali infrazioni accumulando arretrati in ragione di
almeno CHF 100.--.
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chiavi d'avviamento del veicolo ad una terza persona e non ci sono
concreti indizi che egli si possa mettere nuovamente alla guida.
3 Lmpiego di cui alla lettera i. è escluso se il proprietario del veicolo rende
immediatamente verosimile la sua estraneità ai fatti.
È escluso Puso degli apparecchi su aree di proprietà privata.
CAPITOLO Ili

## Art. 4 Procedura {#art_4}

Responsabilità
1 Il CP gruppo o il suo sostituto sono responsabili della procedura di
impiego e di sblocco degli apparecchi.
2 Durante l'impiego degli apparecchi le chiavi rimangono a disposizione del
capo gruppo alfine di permettere l'immediato sblocco del veicolo.

## Art. 5 {#art_5}

Blocco del veicolo
Prima di impiegare l'apparecchio, il responsabile controlla lo stato del
veicolo e rileva eventuali danni già presenti mediante rapporto e
documentazione fotografica, che dovranno essere trasmessi al Comando.
2 Lapparecchio deve essere applicato alla ruota anteriore sinistra (lato
conducente) e un nastro di avviso deve essere fissato alla portiera del
veicolo (lato conducente).
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avviso, allo scopo di rendere ulteriormente attento il conducente del
prowedimento adottato.
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Città di Lugano Ordinanza 2.2.8

## Art. 6 www.lugano.ch {#art_6}

Sblocco del veicolo
]] capo gruppo o il suo sostituto sbloccano il veicolo, su richiesta del
conducente o del detentore, quando sono decaduti i motivi di cui all'art.
3.
AI momento dello sblocco il conducente o il detentore deve sottoscrivere
una dichiarazione di ricevuta attestante avvenuta consegna del veicolo e
lo stato dello stesso.

## Art. 7 {#art_7}

Tassa amministrativa
La tassa amministrativa a copertura delle spese per la procedura di impiego
degli apparecchi è disciplinata dall'art. 5 cpv. 4 let. a) dellOrdinanza
municipale di applicazione del regolamento sulle tasse per le prestazioni
particolari della Polizia comunale del 25 maggio 2016.
CAPITOLO IV

## Art. 8 Disposizioni finali {#art_8}

Abrogazione ed entrata in vigore
La presente Ordinanza abroga e sostituisce quella dell'11 gennaio 2006. Essa
entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione agli albi comunali,
riservati eventuali ricorsi ai sensi de[['art. 208 LOC.
Per il Municipio
11 Sindaco 11 Segretario
Av. M. Borradori R. Bregy
Risoluzione municipale de[ 16 luglio 2020.
Pubblicata agli albi comunali ne[ periodo compreso 17 agosto e i[ 16 settembre
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