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title: "Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali"
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# Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali

## Art. 1 Competenze sulla formazione {#art_1}

1Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), tramite un suo
responsabile, assume la direzione strategica e il coordinamento nello sviluppo delle competenze e
della formazione, necessarie per lo svolgimento delle funzioni e delle cariche previste dall’articolo
2.
2Attraverso mandati interni, la SEL si avvale della collaborazione del Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport, Istituto della formazione continua (IFC) per l’organizzazione, la gestione
e la direzione didattica dei corsi di formazione di base e continua. La SEL può inoltre far capo ad
altri istituti formativi.
3La SEL è coadiuvata dalla Commissione di cui all’articolo 6.

## Art. 2 Campo d’applicazione {#art_2}

1Il presente regolamento si applica allo sviluppo delle competenze e alla formazione di
base e continua di:
a) funzionari comunali, consortili e patriziali;
b) politici comunali, consortili e patriziali.
2Per la formazione dei segretari comunali è applicabile il regolamento sulla formazione di base e
continua dei segretari comunali.

## Art. 3 {#art_3}

…4

## Art. 4 Finanziamento {#art_4}

Di regola i corsi, dedotti i sussidi federali e cantonali, come pure i contributi delle
associazioni professionali interessate, si autofinanziano con le tasse d’iscrizione.

## Art. 5 Corpo insegnante {#art_5}

L’IFC designa i docenti dei corsi di formazione, riservato l’articolo 7.
Capitolo secondo
Commissioni7
Commissione per lo sviluppo delle competenze e la formazione nel settore degli enti locali
1 Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
2 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2002,
195.
3 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009,
474.
4 Art. abrogato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
5 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
6 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
7 Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU
2009, 474.
181.310

## Art. 6 {#art_6}

1Su proposta della Sezione degli enti locali, il Consiglio di Stato nomina la Commissione
per lo sviluppo delle competenze e la formazione nel settore degli enti locali e ne designa il
presidente.
2Nella Commissione sono rappresentati:
a) i comuni;
b) i patriziati;
c) le associazioni di categoria professionale dei funzionari comunali;
d) la SEL.
Il Consiglio di Stato stabilisce il numero dei membri della Commissione.
3La SEL assume il coordinamento della Commissione e ne garantisce il supporto amministrativo.
L’lFC partecipa alle sedute della Commissione con ruolo consultivo per gli aspetti di sua
competenza.
4La Commissione:
a) discute e promuove strategie e temi attinenti allo sviluppo delle competenze e alla formazione
per lo svolgimento delle funzioni e delle cariche;
b) è informata sui corsi di formazione di base e continua e sui relativi programmi.

## Art. 7 Commissione di formazione dei segretari comunali {#art_7}

Per i corsi di diploma cantonale per funzionari dell’amministrazione comunale, la
Commissione di formazione dei segretari comunali in base al regolamento sulla formazione di base
e continua dei Segretari comunali è sentita:
a) sui regolamenti d’esame dei corsi;
b) per la scelta dei docenti;
c) sui casi particolari di ammissione ai corsi.
Art. 8-13 …10
Capitolo terzo
Disposizioni finali11
Regolamenti e commissioni d’esame
Art. 1412 1Le condizioni di ammissione agli esami, la relativa procedura e organizzazione sono
disciplinate dai regolamenti relativi alle singole funzioni di cui all’articolo 2, emanati dal Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (DFP).
2La DFP designa le relative commissioni d’esame secondo le disposizioni dei regolamenti del
capoverso 1.

## Art. 15 {#art_15}

…13

## Art. 16 Norma abrogativa {#art_16}

È abrogato il regolamento sulla formazione e sull’abilitazione alla carica di segretario
comunale del 28 giugno 1988.

## Art. 17 Disposizione transitoria della modifica del 17 maggio 2023 {#art_17}

Le modifiche non si applicano ai corsi di diploma iniziati prima della loro entrata in vigore.

## Art. 18 Entrata in vigore {#art_18}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.15
8 Art. reintrodotto dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009,
474.
9 Art. reintrodotto dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009,
474.
10 Art. abrogati dal R 28.10.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 474.
11 Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
12 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
13 Art. abrogato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
14 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
15 Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.
181.310
Pubblicato nel BU 2001, 130.
