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title: "Legge sulla gestione delle acque"
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provisions: 102
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# Legge sulla gestione delle acque

## Art. 1 Oggetto e campo di applicazione {#art_1}

1La presente legge disciplina la gestione delle acque e in particolare la protezione della
loro qualità, il loro utilizzo, la loro sistemazione e la protezione dai pericoli che esse possono
generare.
2Essa si applica a tutte le acque presenti sul territorio del Cantone attuando e completando le
disposizioni della legislazione federale in materia di protezione delle acque, di utilizzazione delle
forze idriche e di sistemazione dei corpi d’acqua.

## Art. 2 Scopi e principi {#art_2}

1Le acque sono gestite in modo integrato allo scopo di:
a) mantenere e migliorarne la qualità;
b) assicurare un loro utilizzo sostenibile, che garantisca degli adeguati deflussi e nel contempo un
approvvigionamento idrico sicuro come pure il soddisfacimento dei bisogni dell’agricoltura,
dell’industria e di quelli legati alla politica energetica;
c) preservare e migliorare i corpi d’acqua, ripristinando e valorizzando le loro funzioni ecologiche,
paesaggistiche e sociali, salvaguardando la loro fruibilità e garantendo la sicurezza delle
persone, del territorio e dei beni importanti.
2La gestione integrata considera il bacino idrografico e preserva, nel limite del possibile, il ciclo
naturale dell’acqua.
Capitolo secondo
Strumenti di gestione delle acque

## Art. 3 Norme comuni {#art_3}

1Il Consiglio di Stato disciplina le procedure relative agli strumenti di gestione delle
acque.
2Gli strumenti di gestione delle acque sono elaborati in base allo sviluppo territoriale e allo stato
della tecnica. Qualora abbiano effetti prolungati nel tempo, essi sono riesaminati e se del caso
rielaborati secondo le scadenze stabilite dal Consiglio di Stato.
3Il geodato digitale ha valenza giuridica ed è prevalente rispetto al supporto cartaceo per i piani
pubblicati, adottati e, ove previsto, approvati in forma di geodati.

## Art. 4 Piano cantonale della gestione delle acque {#art_4}

1Il piano cantonale della gestione delle acque (di seguito PCGA) stabilisce gli indirizzi e
i piani d’azione della gestione integrata delle acque in modo coordinato con le altre politiche
settoriali.
2Esso è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni
interessate.
3Gli indirizzi e le misure di rilevante incidenza territoriale che scaturiscono dallo stesso sono integrati
nelle schede del piano direttore.

## Art. 5 Catasto delle acque e inventario dei prelievi {#art_5}

1Il Consiglio di Stato allestisce e tiene aggiornati il catasto delle acque e l’inventario dei
prelievi.
2Il catasto delle acque indica a scopo informativo:
a) i corsi d’acqua e le sorgenti;
b) i laghi;
c) gli acquiferi rilevanti.
3Nell’inventario dei prelievi sono iscritti i prelievi di acque conformemente alle disposizioni del diritto
federale. Tutte le autorizzazioni e concessioni di prelievo sono riportate nell’inventario dalle autorità
che le hanno emanate oppure su richiesta del beneficiario.

## Art. 6 Piani per la protezione delle acque {#art_6}

1Il piano dei settori di protezione delle acque, che suddivide il territorio in comparti a
seconda dei pericoli per le acque superficiali e sotterranee, è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti
i Comuni e gli altri enti pubblici interessati.
2Il piano di protezione delle acque sotterranee (di seguito PPAS) indica le zone di protezione delle
acque sotterranee e stabilisce le misure di protezione nonché le limitazioni dei diritti di proprietà per
ogni captazione a uso potabile di acqua sotterranea d’interesse pubblico o impianto d’alimentazione
degli acquiferi d’interesse pubblico. Esso è elaborato e attuato dal beneficiario o dal proprietario
della captazione o dell’impianto, al quale, se del caso, il Consiglio di Stato conferisce il diritto di
espropriazione. Il PPAS è in ogni caso adottato dall’Assemblea o dal Consiglio comunale ed è
approvato dal Consiglio di Stato.
3Il piano delle aree di protezione delle acque sotterranee indica le aree che rivestono importanza
per il futuro sfruttamento e l’alimentazione degli acquiferi ed è adottato dal Consiglio di Stato sentiti
i Comuni e gli altri enti pubblici interessati.
Piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia

## Art. 7 {#art_7}

1Il piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia (di seguito
PSTAG) delimita le aree idonee all’utilizzo di tale energia in funzione della protezione delle acque
sotterranee. Di principio queste aree non comprendono le zone di protezione delle acque
sotterranee.
2Esso è allestito e adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e le
organizzazioni interessate.

## Art. 8 Piani dello smaltimento delle acque {#art_8}

1Il piano regionale di smaltimento delle acque (di seguito PRS) è adottato dal Consiglio
di Stato, sentiti i Comuni, quando le misure di protezione delle acque in vigore in questi ultimi devono
essere armonizzate fra loro al fine di garantire un’adeguata protezione delle acque in una
determinata regione e idrologicamente unitaria. Esso vincola il Cantone, i Comuni, i Consorzi e gli
enti che svolgono compiti di interesse pubblico.
2Il piano generale di smaltimento delle acque (di seguito PGS) specifica per ogni Comune gli impianti
necessari a un’adeguata protezione delle acque nonché a un appropriato smaltimento delle acque
di scarico sull’intero territorio comunale.
3Il PGS è allestito dal Municipio, che lo pubblica per 30 giorni, durante i quali ogni cittadino del
Comune e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo può presentare osservazioni.
Il PGS è in seguito sottoposto al preavviso del Dipartimento e adottato dall’Assemblea o dal
Consiglio comunale. Il preavviso del Dipartimento è vincolante. Il Consiglio di Stato dettaglia la
procedura; per modifiche di secondaria importanza può prevedere una procedura semplificata, non
soggetta all’adozione dell’Assemblea o del Consiglio comunale.
4Se i Comuni non adempiono al loro obbligo, il Consiglio di Stato può adottare misure sostitutive.
5I Comuni possono allestire un PGS sovracomunale per favorire la gestione integrata delle acque
in una regione limitata e idrograficamente unitaria e qualora le circostanze lo esigano, segnatamente
per motivi finanziari e/o ambientali. Per gli stessi motivi l’allestimento di questo piano può essere
imposto dal Consiglio di Stato. Il PGS sovracomunale integra e sostituisce, in tutto o in parte, i PGS
comunali.

## Art. 9 Piani dell’approvvigionamento idrico {#art_9}

1Il piano cantonale dell’approvvigionamento idrico (di seguito PCAI) è adottato dal
Consiglio di Stato con il coinvolgimento dei Comuni e stabilisce, in modo vincolante per il Cantone,
i Comuni e gli altri enti pubblici, i prelievi e gli impianti di interesse generale destinati
all’approvvigionamento idrico. In particolare esso indica:
–i Comuni che vi devono far capo;
–gli impianti pubblici necessari ad assicurare l’approvvigionamento idrico e il loro grado di priorità;
–un programma di attuazione degli impianti;
–gli enti pubblici tenuti alla loro realizzazione;
–un piano finanziario.
2Il piano generale dell’acquedotto (di seguito PGA) indica gli impianti destinati ad assicurare
l’approvvigionamento idrico sul territorio comunale. La sua adozione e la sua modifica
presuppongono l’allestimento di un rapporto sullo stato dell’approvvigionamento idrico comunale; la
procedura segue per analogia quella prevista per il PGS ed è dettagliata dal Consiglio di Stato.

## Art. 10 Piani delle sistemazioni dei corpi d’acqua {#art_10}

1Il Consiglio di Stato adotta un piano delle rivitalizzazioni che stabilisce, su scala
cantonale, i tratti d’acqua da rivitalizzare, il tipo di misure di rivitalizzazione e le priorità per
l’attuazione delle stesse; esso contiene inoltre i dati riguardanti:
–lo stato ecomorfologico delle acque;
–gli impianti situati nello spazio riservato alle acque;
–il potenziale ecologico e l’importanza paesaggistica delle acque.
2Il piano dei risanamenti è adottato dal Consiglio di Stato e indica, secondo i disposti del diritto
federale, i tratti d’acqua da risanare dal profilo:
–dei deflussi residuali;
–dei deflussi discontinui;
–del bilancio in materiale detritico;
–della libera migrazione dei pesci.
3Il piano dei risanamenti può essere allestito per singoli comprensori ed è vincolante per le autorità.
Autorizzazioni e concessioni

## Art. 11 a) competenze {#art_11}

Salvo diversa disposizione, le decisioni sulle domande di autorizzazione o di
concessione competono al Consiglio di Stato.

## Art. 12 b) durata {#art_12}

Di regola le autorizzazioni hanno una durata massima di venti anni e le concessioni di
quaranta. Mediante regolamento il Consiglio di Stato può, per specifici utilizzi, stabilire delle durate
massime inferiori.

## Art. 13 c) modifica, revoca e trasferimento {#art_13}

1Per motivi di interesse pubblico, le autorizzazioni possono essere modificate o revocate
in ogni tempo e senza indennità. Salvo diversa disposizione della legge o dell’atto stesso, la modifica
o la revoca delle concessioni sono possibili per motivi di interesse pubblico e previo versamento di
una piena indennità al beneficiario.
2Le autorizzazioni o le concessioni possono essere revocate in ogni tempo e senza indennità se
sono state ottenute con indicazioni inveritiere o se il beneficiario non si attiene alle disposizioni legali
o alle condizioni cui sono state sottoposte.
3Il loro trasferimento a terzi può avvenire unicamente con il consenso preventivo dell’autorità che le
ha rilasciate.

## Art. 14 d) estinzione {#art_14}

1Le autorizzazioni e le concessioni si estinguono alla scadenza della loro durata o per la
rinuncia del beneficiario.
2Le autorità che le hanno rilasciate possono inoltre dichiararle decadute se:
a) il beneficiario lascia trascorrere inutilmente i termini stabiliti dall’atto di autorizzazione o
concessione, segnatamente per la presentazione delle garanzie finanziarie, per la costruzione
o per la messa in esercizio degli impianti in esso previsti, a meno che, secondo le circostanze,
ragioni d’equità non ne giustifichino una proroga;
b) il beneficiario interrompe l’esercizio per due anni e non lo riattiva entro un termine adeguato
impartitogli dall’autorità;
c) nonostante diffida dell’autorità, egli si rende colpevole di grave contravvenzione a doveri
essenziali.
3In caso di estinzione dell’autorizzazione o della concessione il beneficiario è tenuto a eseguire, a
proprie spese e secondo le indicazioni dell’autorità, tutte le opere atte a ristabilire la situazione
preesistente e garantire il buon regime delle acque nonché le funzioni del corpo d’acqua interessato.
Salvo diversa disposizione della presente legge o delle relative norme di applicazione, l’autorità
competente può nondimeno ordinare la conservazione totale o parziale delle opere eseguite dal
beneficiario dell’autorizzazione o dal concessionario procedendo alla loro espropriazione.

## Art. 15 e) responsabilità {#art_15}

1Il beneficiario dell’autorizzazione o della concessione è responsabile di qualsiasi danno
legato all’esercizio dei diritti autorizzati o concessionati.
2Restano in ogni caso riservati i diritti dei terzi.
Capitolo terzo
Qualità delle acque
Sezione 1
Edifici, impianti ed interventi con effetti sulla qualità delle acque

## Art. 16 Obbligo di approvazione dei progetti {#art_16}

1La costruzione e la trasformazione di edifici o impianti nonché l’attuazione di interventi
e provvedimenti con effetti sulla qualità delle acque sono subordinati all’approvazione dei relativi
progetti da parte del Cantone.
2Restano in ogni caso riservate le competenze della Confederazione.

## Art. 17 Esercizio, manutenzione e responsabilità {#art_17}

1I detentori degli edifici e degli impianti di cui all’articolo 16 ne assicurano un’adeguata
gestione, un controllo regolare e una manutenzione conforme allo stato della tecnica facendo capo
a personale adeguatamente formato.
2Essi sono responsabili per qualsiasi danno alle persone, alle cose o all’ambiente in relazione
all’utilizzo di tali edifici o impianti.
3Per gli impianti pubblici l’esercizio e la manutenzione sono attuati sotto la vigilanza del Consiglio di
Stato. L’esercizio e la manutenzione degli impianti privati sono soggetti alla vigilanza dei municipi.
Sezione 2
Impianti di smaltimento delle acque di scarico

## Art. 18 Impianti pubblici {#art_18}

1I Comuni o i Consorzi realizzano gli impianti di smaltimento delle acque di scarico, in
particolare gli impianti di depurazione e le canalizzazioni, conformemente alle norme del diritto
federale e cantonale, al PRS e al PGS, sia esso comunale o sovracomunale.
2Il Consiglio di Stato, sulla base del PRS o del PGS, oppure se ragioni d'interesse pubblico lo
esigono, può obbligare i Comuni o i Consorzi:
a) a costruire, entro un termine adeguato, delle stazioni centrali di depurazione e le necessarie
canalizzazioni pubbliche;
b) ad allacciarsi a impianti esistenti o ad accettare l'allacciamento di terzi.

## Art. 19 Impianti privati {#art_19}

1Il Consiglio di Stato o il Municipio possono, per motivi di protezione qualitativa delle
acque, imporre ai proprietari di edifici o impianti l’obbligo di realizzare degli impianti comuni di
smaltimento.
2Essi possono pure obbligare i proprietari ad allacciarsi a impianti privati esistenti o i detentori di
impianti privati ad accettare l'allacciamento di terzi contro versamento di un adeguato indennizzo. In
caso di mancato accordo fra le parti, quest’ultimo è stabilito dal Tribunale delle espropriazioni.

## Art. 20 Allacciamenti {#art_20}

1L’obbligo di allacciamento alle canalizzazioni pubbliche o agli impianti privati è
disciplinato dal diritto federale.
2Tali allacciamenti sono realizzati dai proprietari delle costruzioni o degli impianti assoggettati
all’obbligo, nel rispetto del PGS e a loro spese.
Sezione 3
Finanziamento degli impianti pubblici di smaltimento delle acque di scarico

## Art. 21 In generale {#art_21}

1I costi di costruzione, di manutenzione, di esercizio, di risanamento e di sostituzione
degli impianti di cui all’articolo 18 sono finanziati mediante:
a) contributi di costruzione;
b) sussidi;
c) tasse per l’utilizzo degli impianti.
2Il PGS contiene un piano d’azione e di finanziamento delle opere pubbliche da esso previste.
3Nel piano finanziario ai sensi della legislazione sui Comuni, il finanziamento dei costi ai sensi del
capoverso 1 è indicato separatamente.
Contributi di costruzione

## Art. 22 a) soggetti {#art_22}

Sono soggetti all’imposizione di contributi i proprietari di fondi o i titolari di diritti di
superficie ubicati all’interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche al momento della loro
notifica oppure, nel caso di adeguamenti del contributo provvisorio o di prelievo di contributi
successivi, quando si realizzano le condizioni materiali di tali adeguamenti o prelievi.

## Art. 23 b) calcolo {#art_23}

1La quota di prelievo dei contributi non può essere inferiore al 60% né superiore all’80%
delle spese d'investimento nette necessarie alla realizzazione degli impianti comunali indicati nel
PGS e realizzati dopo il 31 dicembre 1968 nonché alla partecipazione in quelli consortili. Essa è
stabilita dall'Assemblea o dal Consiglio comunale di regola nell’ambito dell’adozione del PGS.
2I contributi sono calcolati in proporzione al valore di stima dei fondi o dei diritti reali limitati
appartenenti ai soggetti all’imposizione e complessivamente non possono superare il 3% di tale
valore in vigore al momento della notifica.

## Art. 24 c) contributi provvisori {#art_24}

1Il Municipio avvia la procedura di prelievo dei contributi provvisori entro tre anni
dall’approvazione del PGS. Essi sono calcolati sulla base del costo preventivo degli impianti.
2Il Municipio può prelevare più contributi provvisori e può avviare procedure di prelievo per singoli
comprensori definiti nel PGS.
3Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio, il
Municipio adegua il singolo contributo provvisorio all’incremento del valore di stima determinato
dall’intervento edile.

## Art. 25 d) contributi definitivi {#art_25}

1I contributi sono determinati definitivamente dal Municipio entro venti anni
dall’approvazione del PGS sulla base del costo consuntivo degli impianti previsti nello stesso.
2Qualora le opere non fossero terminate, i contributi definitivi sono calcolati sulla base del
consuntivo parziale e del preventivo aggiornato.

## Art. 26 e) contributo successivo {#art_26}

1Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un
edificio, il Municipio preleva un contributo successivo, calcolato sull'aumento del valore di stima
determinato dall'intervento edile.
2In tale evenienza, non fa stato il limite massimo di prelievo stabilito dall’articolo 23 capoverso 1,
ritenuto che non può essere in ogni caso superato il limite del costo effettivo per il Comune.

## Art. 27 f) adeguamenti in base agli abitanti equivalenti {#art_27}

Il singolo contributo deve essere aumentato o diminuito quando esiste una manifesta
divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli abitanti equivalenti.

## Art. 28 g) procedura {#art_28}

1Il Municipio notifica le proprie decisioni sui contributi agli interessati e decide sugli
eventuali reclami.
2Le decisioni su reclamo sono impugnabili entro trenta giorni mediante ricorso al Tribunale delle
espropriazioni, il quale esamina liberamente i fatti e il diritto. Se il valore litigioso non supera i 5'000
franchi, la decisione è emanata dal Presidente del Tribunale come giudice unico.
3Il reclamo e il ricorso non sospendono l'esigibilità del contributo.

## Art. 29 h) esigibilità {#art_29}

1Il contributo è dovuto in dieci rate annuali esigibili dalla data d’inizio dei lavori. Per
importi sino a 5'000 franchi il Municipio può esigere il pagamento in una sola rata.
2Sull’ammontare del contributo è dovuto un interesse del 2%. In caso di pagamento anticipato
parziale o totale, l’interesse corrispondente non viene conteggiato.
3Il contributo complessivo oppure le sue singole rate si prescrivono in dieci anni.

## Art. 30 i) garanzie {#art_30}

1A garanzia del pagamento del contributo il Comune beneficia di un’ipoteca legale a
carico del fondo soggetto all’imposizione.
2L’ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e sussiste senza necessità di
iscrizione nel registro fondiario. Il suo mantenimento è comunque subordinato all’iscrizione a registro
fondiario entro un anno dal giudizio definitivo sull’ammontare del contributo.
Sussidi cantonali

## Art. 31 a) oggetto {#art_31}

1Il Cantone sussidia la pianificazione e la realizzazione degli impianti pubblici di
smaltimento delle acque, siano essi comunali o consortili.
2In particolare sono sussidiabili i costi per:
a) l’allestimento dei PGS;
b) la costruzione degli impianti;
c) il potenziamento e l’adeguamento degli impianti allo stato della tecnica.
3Le spese di esercizio e di manutenzione come pure quelle di rifacimento delle opere che hanno già
beneficiato di sussidi non sono sussidiate.

## Art. 32 b) ammontare {#art_32}

1I sussidi ammontano al massimo all’80% dei costi sussidiabili e tengono conto della
capacità finanziaria dei destinatari. Qualora un determinato costo sia pure oggetto di sussidi federali,
il sussidio cantonale è ridotto fintanto che l’ammontare complessivo corrisponda all’anzidetta quota
massima.
2Il Consiglio di Stato definisce le percentuali di sussidio.

## Art. 33 c) competenze e procedura {#art_33}

1La concessione dei sussidi è subordinata all’approvazione del progetto ai sensi
dell’articolo 16 e, per le opere comunali, alla notifica dei contributi conformemente all’articolo 24.
2Per le spese di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera b e c i sussidi sono versati dopo il collaudo
dell’impianto e l’approvazione dei consuntivi di spesa.

## Art. 34 Tasse per l’utilizzo degli impianti {#art_34}

1A copertura dei costi complessivi di esercizio, controllo, manutenzione, degli interessi
passivi e di ammortamento degli impianti pubblici di smaltimento delle acque, i Comuni sono tenuti
a prelevare una tassa.
2La tassa è dovuta dai proprietari e dai beneficiari di diritti di superficie dei fondi allacciati alla
canalizzazione pubblica.
3Essa è composta da una tassa base, che copra la totalità o una parte dei costi fissi, nonché da una
tassa variabile che copra almeno il 20% dei costi complessivi, e sia proporzionata all’intensità
dell’uso degli impianti.
Capitolo quarto
Utilizzo delle acque
Sezione 1
Norme generali

## Art. 35 Obbligo di autorizzazione o concessione {#art_35}

Ogni prelievo o utilizzo delle acque pubbliche superficiali o sotterranee che eccede l’uso
comune è subordinato al rilascio di un’autorizzazione o di una concessione da parte del Cantone.

## Art. 36 Criteri e condizioni {#art_36}

1L'utilizzo delle acque è autorizzato o concesso nel rispetto dei seguenti criteri:
a) protezione dell’ambiente, dei corpi d’acqua e del paesaggio;
b) utilizzo parsimonioso della risorsa acqua;
c) efficienza dello sfruttamento energetico;
d) efficacia della lotta contro gli incendi;
e) utilizzo per produzione agroalimentare.
2A meno che l’atto di autorizzazione o concessione non disponga altrimenti, nei periodi di grave
penuria d’acqua o in caso di emergenza, il Consiglio di Stato può ridurre temporaneamente e senza
indennità la quantità di acqua autorizzata o concessionata.
Sezione 2
Approvvigionamento idrico

## Art. 37 Limiti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni {#art_37}

1Il prelievo di acque destinato all’uso alimentare è soggetto ad autorizzazione se da un
singolo corpo d’acqua vengono prelevati meno di cinquanta litri al minuto. I prelievi maggiori
richiedono il rilascio di una concessione.
2Per le captazioni di interesse pubblico di acque sotterranee, i punti di prelievo devono essere inclusi
in una zona di protezione delle acque sotterranee approvata con decisione cresciuta in giudicato.
3In casi di emergenza, quali siccità, guasti agli impianti e simili, la facoltà di prelevare più di
cinquanta litri al minuto può essere data mediante autorizzazione e anche con punti di prelievo non
conformi a quanto indicato al capoverso 2.

## Art. 38 Prelievi di acque pubbliche {#art_38}

1I prelievi di acque pubbliche per l’attuazione dei compiti di approvvigionamento di cui
all’articolo 81 capoverso 2 lettera b sono oggetto di concessione.
2Tali prelievi possono essere concessi soltanto se risultano conformi al PCAI o al PGA e sono attuati
mediante impianti realizzati secondo l’articolo 41.
Tasse per il consumo

## Art. 39 a) cantonali {#art_39}

1L’utilizzo a scopo commerciale dell’acqua potabile può essere assoggettato a una tassa
cantonale stabilita nel regolamento e compresa tra un minimo di 10 centesimi ed un massimo di 2
franchi il metro cubo, in funzione della quantità e del genere di utilizzo.
2Qualora un Comune applichi una tassa comunale supplementare ai sensi dell’articolo 40 capoverso
4, al Cantone spetta una quota compresa tra il 5 e il 20% dei relativi proventi.
3Per le autorizzazioni e le concessioni della durata superiore a cinque anni, le tasse possono essere
adeguate in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo.
4Per altri usi non è prelevata una tassa di consumo.

## Art. 40 b) comunale {#art_40}

1Per il consumo di acqua i Comuni prelevano una tassa che copra i costi complessivi di
esercizio, controllo, manutenzione, degli interessi passivi e di ammortamento degli impianti pubblici
necessari per l’approvvigionamento idrico.
2La tassa è composta da una tassa base, che copra la totalità o parte dei costi fissi, e da una tassa
sul consumo, rilevato di regola con appositi contatori, che copra almeno il 20% dei costi complessivi.
3È possibile prevedere una differenziazione in base al tipo d’uso e al quantitativo, il quale dev’essere
rilevato con appositi contatori.
4In caso di consumo di acqua proveniente da acquedotti comunali a scopo commerciale, con
l’accordo del Cantone i Comuni possono prelevare delle tasse supplementari.
Impianti per l’approvvigionamento idrico

## Art. 41 a) realizzazione {#art_41}

Gli impianti per l’approvvigionamento idrico sono realizzati dai Comuni o da altri enti
pubblici conformemente ai piani regolatori comunali, al PCAI e al PGA. Il Consiglio di Stato emana
le relative prescrizioni tecniche.

## Art. 42 b) sussidi cantonali {#art_42}

1Il Cantone sussidia le opere di interesse sovracomunale definite dal PCAI. In casi
particolari e giustificati il Cantone può accordare sussidi anche per opere di interesse generale
definite dal PGA di singoli Comuni, per i quali l’onere finanziario risultasse manifestamente
sproporzionato.
2I sussidi sono compresi tra il 10 e il 60% dei costi e tengono conto della capacità finanziaria dei
destinatari.
3Il Consiglio di Stato precisa i costi sussidiabili e definisce le percentuali di sussidio.
Sezione 3
Sfruttamento termico delle acque e della geotermia

## Art. 43 Obbligo di autorizzazione o concessione {#art_43}

1Lo sfruttamento termico delle acque è soggetto ad autorizzazione. Nella misura in cui
la geotermia non rientra nella proprietà privata, il suo sfruttamento richiede il rilascio di
un’autorizzazione. Lo sfruttamento della geotermia profonda è assoggettato all’obbligo di
concessione.
2Lo sfruttamento termico delle acque sotterranee e quello della geotermia sono ammessi soltanto
se il punto di perforazione è situato in un’area per lo sfruttamento termico delle acque e della
geotermia ai sensi del PSTAG (art. 7) e se è possibile escludere qualsiasi pericolo per le falde
freatiche. I relativi impianti devono inoltre rispettare le distanze dai confini dei fondi stabilite dal
Consiglio di Stato.
3Per lo sfruttamento termico delle acque e lo sfruttamento della geotermia assoggettato all’obbligo
di autorizzazione o concessione è prelevata una tassa stabilita dal Consiglio di Stato tra un minimo
di 30 franchi ed un massimo di 100 franchi per kW di potenza termica massima utilizzabile.
4Il Consiglio di Stato indica i criteri secondo i quali la geotermia non rientra nella proprietà privata.
Esso può inoltre fissare una soglia minima di potenza per lo sfruttamento termico come pure
eventuali casi di esenzione della tassa.
Sezione 4
Utilizzo della forza idrica

## Art. 44 Sfruttamento in proprio e concessione {#art_44}

1L’utilizzo delle acque pubbliche per la produzione di energia idroelettrica ha luogo
mediante lo sfruttamento in proprio da parte del Cantone tramite l’Azienda elettrica ticinese (AET).
2In caso di rinuncia, l’utilizzo avviene mediante concessione secondo le norme della presente legge.

## Art. 45 Competenze {#art_45}

1La rinuncia allo sfruttamento in proprio delle acque di cui all’articolo 44 nonché il rilascio
di concessioni sono di competenza del Gran Consiglio se la potenza lorda media supera i 1.5 MW.
Negli altri casi la competenza spetta al Consiglio di Stato.
2Qualora più impianti formino un’unità funzionale e geografica, ai fini dell’applicazione del capoverso
1 essi sono da considerare nel loro insieme.
Beneficiari delle concessioni
a) impianti esistenti e nuovi impianti con potenza lorda media superiore a 1.5 MW

## Art. 46 {#art_46}

1La concessione per impianti esistenti con una potenza lorda media superiore a 1.5 MW
può essere rilasciata soltanto a:
a) enti pubblici ticinesi;
b) soggetti con partecipazione interamente pubblica ticinese (Cantone ed enti locali), nei quali il
Cantone detenga la maggioranza assoluta della partecipazione.
2Per nuovi impianti con una potenza lorda media superiore a 1.5 MW la concessione può essere
rilasciata solo a soggetti con partecipazione interamente pubblica ticinese (Cantone ed enti locali),
nei quali il Cantone detenga la maggioranza assoluta della partecipazione.
3Durante il periodo della concessione è escluso il trasferimento di quote di partecipazione a terzi
che non rientrano nel novero dei capoversi 1 e 2.
b) impianti esistenti e nuovi impianti con potenza lorda media compresa tra 50 kW e 1.5 MW inclusi

## Art. 47 {#art_47}

Concessioni per impianti, esistenti e nuovi, con una potenza lorda media compresa tra
50 kW e 1.5 MW inclusi possono essere rilasciate solo a:
a) enti pubblici ticinesi;
b) soggetti con partecipazione maggioritaria pubblica ticinese (Cantone ed enti locali);
c) soggetti con partecipazione esclusiva degli utenti del comprensorio, che non prevedano una
remunerazione del capitale investito e che destinino a enti pubblici ticinesi l’eventuale utile
conseguito.
c) impianti esistenti e nuovi con potenza lorda media inferiore a 50 kW

## Art. 48 {#art_48}

Concessioni per impianti esistenti e nuovi con potenza lorda media inferiore a 50 kW
possono essere rilasciate anche a privati.

## Art. 49 d) impianti che interessano la Confederazione e altri Cantoni {#art_49}

Rimane riservata l’applicazione di norme speciali se:
a) la concessione è rilasciata a soggetti a cui partecipano imprese di trasporto e di comunicazione
che beneficiano del diritto di appropriazione delle acque per scopi della Confederazione sancito
dal diritto federale;
b) la concessione viene rilasciata in relazione ad impianti per lo sfruttamento di acque di più
Cantoni.

## Art. 50 Rilascio della concessione {#art_50}

1L’autorità preposta al rilascio della concessione decide sentiti i Comuni direttamente
toccati dal prelievo.
2La concessione viene accordata in base ad una ponderazione degli interessi contrapposti,
privilegiando l’approvvigionamento elettrico del Cantone.
3L’atto di concessione definisce inoltre le modalità di produzione per un uso razionale e una
valorizzazione delle acque pubbliche, da realizzarsi in stretta collaborazione con AET, per evitare la
creazione di poli di produzione alternativi.

## Art. 51 Contenuto della concessione {#art_51}

1Nell’atto di concessione vengono stabilite le condizioni per la tutela dei pubblici interessi
e dei diritti acquisiti di terzi.
2L’atto di concessione determina almeno la durata della stessa, il quantitativo di acqua prelevato, il
deflusso residuale minimo garantito, il tempo e il modo della sua captazione, le specifiche per il
sistema idraulico dell’impianto, l’uso e la restituzione dell’acqua, gli spurghi e gli svuotamenti degli
impianti, le garanzie da prestarsi, le tasse ed il canone da corrispondere.

## Art. 52 Deflusso residuale minimo {#art_52}

1Il deflusso residuale minimo deve di principio garantire una regimazione idrologica
modulata sull’arco dell’anno, conservare una produttività biologica adeguata nei corsi d’acqua
piscicoli particolarmente pregiati e la conservazione delle funzioni ecologiche delle acque come pure
dell’aspetto paesaggistico all’interno di paesaggi particolarmente meritevoli, in particolare quello
delle cascate.
2Deroghe sono possibili nel caso di recupero energetico della forza idrica dell’acqua che alimenta
impianti che dispongono di un’autorizzazione o concessione, a condizione che ciò non determini un
incremento del prelievo.
3Sulla base del piano dei risanamenti, il Consiglio di Stato ordina i risanamenti ai sensi dell’articolo
80 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc).

## Art. 53 Espropriazione {#art_53}

1La concessione crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni ed
imposizioni necessarie per la costruzione degli impianti e delle opere connesse.
2Il diritto di espropriazione si estende anche agli impianti già esistenti che sono d’ostacolo ad una
più razionale e più intensiva utilizzazione del corso d’acqua cui si riferisce la concessione.

## Art. 54 Modifiche {#art_54}

1Tutte le modifiche della concessione devono essere notificate, quelle essenziali devono
essere approvate dall’autorità concedente.
2Le modifiche non sono considerate essenziali se non sono modificati il diritto di utilizzazione delle
acque e le prestazioni convenute fra le parti.

## Art. 55 Rinnovo della concessione {#art_55}

1Qualora sia al beneficio di una concessione rilasciata dal Gran Consiglio, dieci anni
prima della scadenza della concessione, il concessionario deve manifestare l’intenzione di chiedere
il rinnovo della concessione. L’autorità concedente deve esprimersi entro due anni sulla volontà di
accordare la concessione e sulle condizioni generali della stessa.
2Il rilascio della concessione è subordinato al versamento da parte del concessionario a favore del
Cantone di un’indennità per la rinuncia alla riversione degli impianti.

## Art. 56 Riscatto {#art_56}

1Al momento del rilascio della concessione il Cantone può riservarsi il diritto di riscatto
conformemente alla legislazione federale sull’utilizzo delle forze idriche.
2Il riscatto può essere esercitato solo quando sono trascorsi i due terzi della durata della
concessione. Esso deve essere notificato con almeno cinque anni di anticipo.

## Art. 57 Riversione {#art_57}

1Alla scadenza della concessione il Cantone esercita il suo diritto di riversione
conformemente a quanto stabilito dalla legislazione federale sull’utilizzo delle forze idriche.
2Il Cantone può rinunciare allo sfruttamento in proprio solo quando non vi ostino motivi di pubblica
utilità, in generale quando non siano pregiudicati gli interessi cantonali. In questo caso sono
applicabili gli articoli 46 e 47.

## Art. 58 Tasse di concessione {#art_58}

1Per il rilascio, il rinnovo, la modifica ed il trasferimento di concessioni il Cantone ha la
facoltà di percepire una tassa unica, il cui importo è fissato nell’atto di concessione.
2Salvo disposizioni contrarie, questa tassa è esigibile entro trenta giorni dalla crescita in giudicato.
3Salvo disposizioni contrarie, la tassa non può superare il valore corrispondente all’ammontare di
quattro canoni annui.
4Gli importi versati restano in ogni caso acquisiti al Cantone anche se la concessione si estingue o
viene dichiarata decaduta anticipatamente.
Canone

## Art. 59 a) calcolo {#art_59}

1Per il calcolo del canone d’acqua fa stato la potenza lorda media calcolata sulla base
delle portate utilizzabili e dei salti utilizzabili.
2È considerato come salto utilizzabile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel
corpo d’acqua.
3Viene considerata come portata utilizzabile, la quantità d’acqua disponibile in virtù della concessione,
nella misura in cui questa non superi la capacità degli impianti autorizzati.

## Art. 60 b) competenza {#art_60}

1Nei limiti stabiliti dalla legislazione federale il canone d’acqua è fissato dal Consiglio di
Stato.
2In caso di modifica dei valori massimi del canone d’acqua stabiliti dalla legislazione federale, il
Consiglio di Stato è competente per gli adeguamenti del canone.

## Art. 61 c) riscossione {#art_61}

1Dal momento in cui il primo gruppo comincia a produrre energia in modo regolare, il
concessionario è tenuto a versare il canone al Cantone. In seguito il canone è pagato
anticipatamente nel mese di gennaio per l’anno in corso ed è automaticamente adeguato sulla base
delle eventuali modifiche della legislazione federale in materia.
2Per potenze lorde medie superiori a 3 MW, il concessionario può domandare che la tassa annua
nei primi due anni sia limitata alla potenza realmente utilizzata, purché questa non sia superiore alla
metà della potenza lorda media disponibile.
3Dopo dieci anni dal rilascio della concessione il Consiglio di Stato, d’ufficio o su richiesta del
concessionario, ha facoltà in ogni momento di rivedere i quantitativi utilizzati per il calcolo del canone
e di variarli se ciò risulta giustificato.
Sezione 5
Altri utilizzi

## Art. 62 Altri utilizzi {#art_62}

1In caso di utilizzo a scopo agricolo occorre un’autorizzazione se da un singolo corpo
d’acqua vengono prelevati meno di 300 litri al minuto e una concessione per prelievi maggiori. Per
gli altri utilizzi (pompaggio per l’accumulo di energia, industriale, piscicolo, a scopo di svago o simili)
i limiti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni sono stabiliti in base all’articolo 37 capoverso 1.
2L’utilizzo a scopo agricolo è gratuito mentre le tasse cantonali per gli altri utilizzi sono commisurate
in funzione dello scopo e del dimensionamento del prelievo, ritenuto un minimo di 150 franchi e un
massimo annuo di 300 franchi per prelievi fino a 300 litri al minuto, e un minimo di 30 franchi e un
massimo di 60 franchi per ogni litro al secondo in più. In casi particolari tali tasse possono essere
stabilite in base al consumo entro un minimo di 0.10 franchi ed un massimo di 2 franchi il metro
cubo.
Capitolo quinto
Sistemazioni dei corpi d’acqua e protezione dai pericoli
Sezione 1
Norme generali

## Art. 63 Principi di intervento {#art_63}

1Le sistemazioni dei corpi d’acqua e la protezione dai pericoli che l’acqua può generare
sono attuate conformemente alle pertinenti legislazioni.
2Esse tengono conto della funzione ecologica dei corpi d’acqua. In particolare, nell’ambito della loro
attuazione, la conformazione naturale dei corpi d’acqua dev’essere rispettata o ricostruita per
quanto possibile.
3Di principio tali interventi devono permettere che i corpi d’acqua:
a) servano da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate;
b) conservino in larga misura e ripristinino ove possibile le interazioni fra le acque superficiali e
quelle sotterranee;
c) sviluppino una vegetazione ripuale consona al luogo.

## Art. 64 Proprietari rivieraschi {#art_64}

1I proprietari rivieraschi sono tenuti a tollerare il passaggio sui loro fondi come pure
l’utilizzo degli stessi qualora sia dato un interesse preponderante generale oppure un interesse
particolare di un terzo per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
2Salvo urgenza, gli stessi proprietari devono essere informati preventivamente. In ogni caso i loro
interessi sono tenuti in debita considerazione.
Sezione 2
Spazio riservato alle acque

## Art. 65 Determinazione ed effetti {#art_65}

1Lo spazio riservato alle acque ai sensi della legislazione federale è determinato dai piani
di utilizzazione comunali o cantonali. Per i grandi corsi d’acqua designati come tali dal Consiglio di
Stato la sua determinazione compete al Cantone.
2In caso di corsi d’acqua coperti il piano di utilizzazione può definire uno spazio riservato alle acque
o uno spazio tecnico minimo da rispettare tramite delle linee d’arretramento.
3Salvo esplicita deroga del Consiglio di Stato, l’accesso allo spazio riservato alle acque non è
consentito:
a) ai mezzi motorizzati, ad eccezione dei veicoli addetti alla manutenzione;
b) per attività comportanti danneggiamenti ai corpi d’acqua.
Sezione 3
Manutenzione e sistemazioni

## Art. 66 Manutenzione {#art_66}

1Il Consiglio di Stato definisce gli obiettivi della manutezione ordinaria e straordinaria dei
corpi d’acqua.
2I Comuni o i terzi delegati ai sensi dell’articolo 81 capoverso 3 allestiscono un piano di
manutenzione per ogni corpo d’acqua. Il Consiglio di Stato può assoggettare il piano di
manutenzione all’obbligo di approvazione cantonale e può imporre ai Comuni o ai terzi delegati
l’adozione degli interventi stabiliti dallo stesso.
3Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere preventivamente approvati dal
Consiglio di Stato.
Sistemazioni

## Art. 67 a) in generale {#art_67}

1Le sistemazioni sono soggette all’obbligo di approvazione del progetto conformemente
alla legislazione pianificatoria ed edilizia.
2Per i risanamenti degli effetti pregiudizievoli alle acque legati all’utilizzo della forza idrica il
destinatario dell’ordine di risanamento si sostituisce all’ente pubblico nella progettazione e nella
realizzazione.

## Art. 68 b) rivitalizzazioni {#art_68}

Gli interventi di rivitalizzazione sono realizzati conformemente al piano delle
rivitalizzazioni di cui all’articolo 10 capoverso 1.

## Art. 69 c) protezione contro le piene {#art_69}

1I provvedimenti di protezione contro le piene devono rispettare le esigenze di sicurezza
e di tutela ambientale in funzione dell’utilizzo del territorio interessato.
2La realizzazione e l’esercizio di sistemi di misurazione e di sistemi di allarme a complemento o in
alternativa a interventi tecnici di sistemazione sono considerati dei provvedimenti di protezione
contro le piene.
Sezione 4
Estrazioni e immissioni di materiali

## Art. 70 Obbligo di autorizzazione o concessione {#art_70}

1Nella misura in cui sono ammesse dal diritto federale e da questa legge, l’estrazione di
materiali inerti e l’immissione di materiali di scavo non inquinato nei corsi d’acqua e nei laghi
necessitano di un’autorizzazione o di una concessione rilasciata dal Cantone.
2Per le estrazioni e le immissioni di poca entità, dal profilo della durata o dei quantitativi di materiale,
è sufficiente un’autorizzazione. Le attività più importanti come pure quelle a scopo commerciale
richiedono una concessione.

## Art. 71 Condizioni generali per le estrazioni e le immissioni di materiali {#art_71}

1Riservato il diritto federale, l’estrazione e l’immissione di materiali sono ammissibili nella
misura in cui configurano delle particolari misure di gestione in funzione della sicurezza e
dell’equilibrio del trasporto solido di fondo. Tali attività devono inoltre garantire un uso parsimonioso
e razionale delle risorse naturali e del territorio secondo quanto previsto dalla pianificazione
cantonale per la gestione e l’approvvigionamento di inerti.
2L’immissione di materiali nei laghi è di principio vietata. Deroghe sono ammissibili alle condizioni
stabilite dalla legislazione federale.
3L’estrazione a scopo commerciale è ammessa solo nei laghi, se sono rispettati i principi della
protezione dell’ambiente e adempiute le necessarie condizioni di sicurezza.

## Art. 72 Procedura semplificata {#art_72}

Il Consiglio di Stato può prevedere il rilascio di autorizzazioni e concessioni in via
semplificata in caso di:
a) sgomberi urgenti o dettati da motivi di sicurezza;
b) estrazioni e i depositi inferiori a 1000 metri cubi concernenti tratti circoscritti di alveo;
c) altri motivi di interesse pubblico.

## Art. 73 Durata {#art_73}

L’autorizzazione ha una durata massima di un anno, la concessione di venticinque.

## Art. 74 Tasse d’estrazione {#art_74}

1La tassa di estrazione è fissata nell’atto di autorizzazione o concessione, ritenuto un
importo minimo di fr. 1.– e massimo di fr. 25.– il metro cubo e in funzione dei seguenti criteri:
a) luogo d’estrazione, segnatamente condizioni d’accesso al corpo d’acqua;
b) distanza tra il sito di estrazione e il luogo di distribuzione;
c) qualità del materiale.
2Il Consiglio di Stato definisce i casi di esenzione dalla tassa.
Sezione 5
Finanziamento degli interventi

## Art. 75 Principio {#art_75}

1Il Cantone provvede al finanziamento degli interventi di sua competenza tramite mezzi
propri, contributi della Confederazione, contributi dei Comuni e contributi di miglioria.
2I Comuni e i consorzi finanziano i rispettivi interventi con mezzi propri, con i sussidi del Cantone e
della Confederazione e con i contributi di miglioria.
Sussidi cantonali

## Art. 76 a) oggetto {#art_76}

1Nei limiti determinati dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati, il Cantone
sussidia:
a) la manutenzione straordinaria;
b) l’attuazione delle misure tecniche e organizzative di protezione contro le piene ed i flussi
detritici;
c) la realizzazione di sistemi di monitoraggio e d’allarme;
d) la rivitalizzazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri;
e) misure che, nell’ambito di una sistemazione, favoriscono la fruibilità dei corsi d’acqua e delle
rive lacustri;
f) nella misura in cui portino dei concreti benefici al territorio cantonale, le misure e gli interventi
sulle acque transfrontaliere o realizzati in altri Cantoni.
2Non sono accordati sussidi per i lavori di manutenzione ordinaria, per gli interventi di
consolidamento lungo le rive dei laghi.

## Art. 77 b) destinatari {#art_77}

Destinatari dei sussidi sono i Comuni, i consorzi, altre persone giuridiche di diritto
pubblico e persone giuridiche di diritto privato con compiti di pubblica utilità.

## Art. 78 c) costi computabili {#art_78}

Per il calcolo dei sussidi sono computate le spese tecniche, i costi d’opera, l'acquisizione
dei diritti reali e il versamento di indennità uniche relativi ai compiti sussidiabili di cui all’articolo 76.

## Art. 79 d) ammontare {#art_79}

1I sussidi ammontano complessivamente, compresa la parte federale, al 60% dei costi
computabili per i provvedimenti di protezione contro le piene e al 65% per le rivitalizzazioni.
2Tali quote possono essere aumentate sino al 90% rispettivamente al 95% se l’intervento è previsto
sulla base di una procedura partecipativa degli interessati, permette il raggiungimento di importanti
e qualificati obiettivi ambientali, favorisce una migliore fruibilità o assicura maggiore spazio al corpo
d’acqua.
3Per l’allestimento di studi di base e progetti preliminari nell’ambito della rivitalizzazione i sussidi
possono coprire la totalità dei costi computabili.
4Importi di sussidio inferiori a 10'000 franchi sono esclusi. Tale limite è ridotto a 5'000 franchi per le
rivitalizzazioni.
Capitolo sesto
Esecuzione

## Art. 80 Competenze del Consiglio di Stato {#art_80}

1Per quanto non stabilito diversamente, i compiti attribuiti al Cantone dalla legislazione
federale e da questa legge sono attuati dal Consiglio di Stato.
2In particolare esso:
a) disciplina l’applicazione di questa legge mediante regolamenti e direttive;
b) emana direttive tecniche o dichiara vincolanti quelle della Confederazione o di associazioni
professionali;
c) può istituire l’obbligo di menzionare nel registro fondiario le restrizioni alla proprietà risultanti
dall’applicazione della presente legge;
d) istituisce e organizza la polizia delle acque;
e) ordina i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizievoli alle acque, come
pure i risanamenti dei corsi d’acqua soggetti a prelievo e i provvedimenti atti a prevenire ed
eliminare gli effetti pregiudizievoli legati all’utilizzo della forza idrica stabiliti dalla legislazione
federale sulla protezione delle acque;
f) può assegnare ai Comuni, ad altri soggetti di diritto pubblico o a privati, con il loro consenso,
compiti di esecuzione, controllo e sorveglianza; l’attribuzione di questi compiti può essere
subordinata al possesso di specifici requisiti personali o professionali;
g) vigila sugli impianti di accumulazione che il diritto federale assoggetta alla vigilanza cantonale;
h) instaura le opportune relazioni con i Cantoni vicini e le confinanti regioni italiane e, entro i limiti
fissati dal diritto federale, può concludere accordi in merito a misure comuni di gestione delle
acque.

## Art. 81 Esecuzione da parte dei Comuni {#art_81}

1I Comuni svolgono i compiti loro affidati da questa legge e dai regolamenti di
applicazione.
2In particolare essi:
a) pianificano, realizzano, gestiscono e mantengono gli impianti pubblici di smaltimento;
b) riservate le competenze stabilite dalla legislazione federale sulle derrate alimentari nonché
dalle relative norme di applicazione, disciplinano e assicurano l’approvvigionamento idrico sul
loro territorio attuando i provvedimenti necessari;
c) realizzano, gestiscono e mantengono le opere di sistemazione dei corsi d’acqua, riservate le
competenze del Cantone, dei consorzi e dei proprietari rivieraschi stabilite da questa legge e
dalla LTPNat;
d) esercitano le funzioni di polizia locale delle acque;
e) collaborano con i servizi cantonali nell’attuazione di questa legge, nella raccolta e nello scambio
di informazioni.
3I Comuni possono assegnare a terzi compiti di esecuzione, manutenzione e sorveglianza alle
condizioni stabilite dall’articolo 80 capoverso 2 lettera f.
4Il compito di cui al capoverso 2 lettera b può essere assegnato, con l’accordo del Consiglio di Stato,
soltanto ad altri soggetti di diritto pubblico con sede nel Cantone o a soggetti il cui capitale sociale
sia interamente detenuto da enti pubblici.

## Art. 82 Attuazione della gestione integrata {#art_82}

1Il Cantone e i Comuni collaborano nello svolgimento dei loro compiti, assicurandosi lo
scambio di informazioni e coordinando i loro interventi.
2La gestione integrata delle acque è attuata tramite soggetti di diritto pubblico con competenze
territoriali che, di principio, considerano il bacino idrografico.
3Se ragioni d'interesse pubblico lo esigono e segnatamente se sono da attendersi rilevanti vantaggi
ecologici, operativi o finanziari, per l'esecuzione dei compiti che la presente legge attribuisce ai
Comuni, il Consiglio di Stato può istituire nuovi soggetti di diritto pubblico o promuovere la fusione
di soggetti di diritto pubblico esistenti.

## Art. 83 Vigilanza {#art_83}

1Il Consiglio di Stato vigila sull’esecuzione di questa legge come pure sugli impianti che
il diritto federale assoggetta alla vigilanza cantonale.
2In questo contesto esso può imporre controlli periodici, eseguire ispezioni, ordinare l’allestimento
di perizie o adottare altri provvedimenti di verifica o sorveglianza che si rendessero necessari in
base alle circostanze.

## Art. 84 Informazione, consulenza, formazione e ricerca {#art_84}

1Il Consiglio di Stato assicura l’informazione periodica e la sensibilizzazione sui temi della
gestione delle acque.
2Esso fornisce agli enti pubblici e privati un'adeguata consulenza.
3Il Consiglio di Stato promuove, in collaborazione con le associazioni professionali interessate, la
formazione e l'aggiornamento professionale nel campo della gestione integrata delle acque, in
particolare dei funzionari e del personale degli enti pubblici attivi nel settore.
4Avvalendosi della collaborazione di istituti tecnici e scientifici, il Consiglio di Stato promuove e
sostiene, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la ricerca e lo sviluppo nel settore della
gestione delle acque.

## Art. 85 Gestione dei dati personali {#art_85}

1I dati relativi ai detentori di impianti e ai titolari di attività che costituiscono una potenziale
fonte di pregiudizio alle acque e i dati relativi ai beneficiari di autorizzazioni e concessioni sono gestiti
e archiviati mediante un sistema informatico cantonale, che svolge funzione di piattaforma digitale.
2Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli relativi al sistema informatico cantonale, in particolare
definisce:
a) la tipologia degli impianti e delle attività da gestire con il sistema informatico cantonale;
b) l’organo responsabile per la gestione e il trattamento dei dati;
c) le categorie di dati contenuti nel sistema informatico;
d) le modalità e i diritti di accesso e di trasmissione dei dati, tenendo conto della cerchia dei
destinatari.
Capitolo settimo
Disposizioni finali e transitorie

## Art. 86 Tasse amministrative ed emolumenti {#art_86}

1Per l'esame di domande, il rilascio di concessioni e autorizzazioni, l'esecuzione di
controlli e di altre prestazioni specifiche connesse con l'applicazione della legislazione federale e di
questa legge, le autorità competenti percepiscono delle tasse e degli emolumenti sino ad un
massimo di 50'000 franchi. In casi particolari e motivati questo importo può essere aumentato.
2Le spese per l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni, interventi in caso di incidente e
altre prestazioni simili sono poste a carico di colui che le ha rese necessarie.
3Le condizioni di prelievo come pure gli importi delle tasse e degli emolumenti sono stabiliti dal
Consiglio di Stato.

## Art. 87 Garanzie {#art_87}

1Il rilascio di una concessione o un'autorizzazione ai sensi di questa legge può essere
condizionata alla prestazione di un'adeguata garanzia (assicurazione, garanzia bancaria, cauzione,
ecc.).
2La prestazione di una garanzia può in particolare essere pretesa per assicurare l'esecuzione di
condizioni o oneri così come per i costi di risanamento in caso di danno.

## Art. 88 Esecuzione coattiva e sostitutiva {#art_88}

1Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporne coattivamente
l’esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste
dall'articolo 292 del codice penale svizzero e dell’esecuzione sostitutiva a spese dell’obbligato
oppure della cessazione dell'attività illegale.
2A garanzia del recupero delle spese, all’autorità spetta un’ipoteca legale a carico del fondo sul
quale l’intervento sostitutivo è stato eseguito. L’ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno
immobiliare e sussiste senza necessità di iscrizione nel registro fondiario. Non appena le spese
sono state accertate, l’autorità provvede comunque sollecitamente ad iscriverla.
3Qualora un Comune, un Consorzio o terzi si rivelassero inadempienti nei compiti che questa legge
o il regolamento di applicazione loro attribuiscono, il Consiglio di Stato, dopo diffida e comminatoria
dell'esecuzione sostitutiva, può sostituirsi ad essi accollando loro le relative spese.
4Resta riservata l’esecuzione sostitutiva anticipata da parte dell’autorità competente ad ordinare i
provvedimenti, nel caso in cui si renda necessaria l’esecuzione di misure d’urgenza.
5I ricorsi contro le decisioni che dispongono l’esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto
sospensivo, salvo decisione contraria del Presidente dell’autorità di ricorso.

## Art. 89 Diritto di opposizione e di ricorso delle organizzazioni cantonali {#art_89}

1Le organizzazioni attive sull’intero territorio cantonale costituite all’interno del Cantone
da almeno dieci anni e che, per statuto, si occupano della salvaguardia degli interessi tutelati da
questa legge hanno il diritto di formulare opposizione e ricorso contro le decisioni emanate sulla
base della stessa.
2Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano
da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto.
Disposizioni penali

## Art. 90 a) contravvenzioni {#art_90}

1Chiunque intenzionalmente contravviene alla presente legge o al regolamento o a
decisioni fondate su tali norme è punibile con una multa sino a 100'000 franchi.
2Se l'autore ha agito per negligenza l'importo della multa può raggiungere al massimo 10'000
franchi.
3La complicità è punibile.
4Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 sono
applicabili, quale diritto cantonale, agli atti punibili secondo la presente legge.

## Art. 91 b) competenza e procedura {#art_91}

1I delitti puniti dalle leggi federali sono perseguiti dall'autorità giudiziaria.
2Le contravvenzioni punite dalle leggi federali e le contravvenzioni al diritto cantonale sono
perseguite dal Consiglio di Stato conformemente alla legge di procedura per le contravvenzioni del
20 aprile 2010.
3I servizi cantonali incaricati della polizia delle acque possono esercitare i diritti di parte nei
procedimenti penali concernenti i reati previsti dalla legge federale sulla protezione delle acque del
24 gennaio 1991 e dalla presente legge.
Norme transitorie

## Art. 92 a) procedure in corso {#art_92}

Salvo diversa disposizione, le procedure in corso prima dell’entrata in vigore di questa
legge sono concluse secondo il diritto anteriore.

## Art. 93 b) inventario dei prelievi (art. 5 cpv. 3) {#art_93}

1I titolari di diritti di prelievo istituiti sulla base di norme previgenti e coloro che si ritengono
tali sono tenuti a chiedere l’iscrizione dei loro diritti nell’inventario dei prelievi entro cinque anni
dall’entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza degli stessi.
2L’istanza di iscrizione deve indicare il titolo sul quale sono fondati i diritti per i quali è chiesta
l’iscrizione e dev’essere corredata della necessaria documentazione. In mancanza di un valido titolo
essa è respinta.

## Art. 94 c) piano di protezione delle acque sotterranee (art. 6 cpv. 2) {#art_94}

1I PPAS per le captazioni esistenti devono essere allestiti entro cinque anni dall'entrata
in vigore della presente legge.
2Fintanto che non sono istituite le zone di protezione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2, restano in
vigore le zone S2 provvisorie del diritto precedente. Alle stesse sono comunque applicabili le
restrizioni d’uso stabilite dal vigente diritto federale.
3Nella zona S2 provvisoria l’autorità competente può inoltre sospendere per al massimo due anni le
proprie decisioni sulle domande di costruzione se le stesse appaiono in contrasto con i disposti di
questa legge. L’articolo 62 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) è
applicabile per analogia.

## Art. 95 d) piano generale di smaltimento delle acque (art. 8 cpv. 2) {#art_95}

1Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni adottano i PGS
conformemente a quanto stabilito all’articolo 8 capoverso 2.
2Sino alla loro approvazione, restano in vigore i precedenti piani generali delle canalizzazioni (PGC).

## Art. 96 e) piano generale dell’acquedotto (art. 9 cpv. 2) {#art_96}

I Comuni adottano il piano generale dell’acquedotto entro cinque anni dall'entrata in
vigore della presente legge.

## Art. 97 f) contributi di costruzione (art. 25 e seguenti) {#art_97}

1Nei Comuni con PGS già in vigore al momento dell’entrata in vigore della presente
legge, il termine di venti anni di cui all’articolo 25 decorre dalla data della loro approvazione.
2Nei Comuni con PGS approvato da oltre 15 ma non più di 20 anni dall’entrata in vigore della
presente legge, il termine temporale di cui all’articolo 25 è ridotto a 5 anni.
3L’articolo 29 capoverso 2 è applicabile anche al contributo residuo ancora esigibile; le rate sono
ricalcolate di conseguenza.

## Art. 98 g) sussidi (art. 31) {#art_98}

I sussidi per le spese di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera b e c sono concessi se la
domanda è presentata entro quindici anni e il collaudo effettuato entro venti anni dall’entrata in
vigore della presente legge.
h) nuovi prelievi destinati all’utilizzo delle acque in proprio (art. 44)

## Art. 99 {#art_99}

Le condizioni dell’articolo 30 della legge federale sulla protezione delle acque del 24
gennaio 1991 (LPAc) si applicano anche in assenza di atti di autorizzazione o di concessione per i
nuovi prelievi destinati all’utilizzo delle acque in proprio da parte del Cantone come pure per tutti i
prelievi esistenti alla fine del regime di risanamento delle acque secondo l'articolo 80 LPAc.

## Art. 100 i) delega dei compiti di approvvigionamento idrico (art. 81 cpv. 4) {#art_100}

1Qualora un terzo svolga compiti di approvvigionamento idrico e non esista un atto
formale di delega, il Comune è tenuto a formalizzare questo atto entro tre anni dall’entrata in vigore
della presente legge.
2Tale delega non può tuttavia essere formalizzata qualora il terzo svolga i compiti di
approvvigionamento in modo non conforme alle prescrizioni di legge. In tal caso il Comune è tenuto
ad assumere direttamente i compiti di approvvigionamento, riscattando, se del caso, gli impianti di
proprietà del terzo. Il riscatto ha luogo tenendo conto del valore residuo dell’impianto. In caso di
mancato accordo sul valore, il Comune avvia la necessaria procedura espropriativa.

## Art. 101 j) adattamento dei regolamenti comunali {#art_101}

I Comuni adattano i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge entro cinque
anni dalla sua entrata in vigore.

## Art. 102 Entrata in vigore {#art_102}

1Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione della
Confederazione, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica e abrogazione di altre
leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.1
Pubblicata nel BU 2025, 223.
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2026 - BU 2025, 223 e BU 2026, 250.
