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title: "Regolamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst"
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# Regolamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst

## Art. 1 {#art_1}

Il presente regolamento ha lo scopo di definire l’attività della Pinacoteca cantonale
Giovanni Züst (di seguito Pinacoteca).

## Art. 2 {#art_2}

La Pinacoteca ha il compito di concorrere a promuovere e animare la vita culturale del
Cantone nel settore delle arti figurative attraverso:
a) la conservazione e valorizzazione delle opere d’arte ad essa affidate, con particolare
riferimento alla cultura artistica regionale e lombarda antica e moderna;
b) …;
c) la mediazione culturale, la collaborazione con le scuole, gli enti, le associazioni e le persone
che operano nel settore delle arti figurative con scopi di interesse pubblico.

## Art. 3 {#art_3}

1La Pinacoteca è affidata alla responsabilità di un direttore-conservatore (di seguito
direttore) ed è attribuita al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito
Dipartimento).
2La sua attività è esaminata, in modo autonomo, da una commissione scientifica consultiva

## Art. 4 designata dal Consiglio di Stato.2 {#art_4}

Il direttore dirige e coordina l’esecuzione dei compiti affidati alla Pinacoteca, in accordo
con la politica museale del Cantone.

## Art. 5 {#art_5}

1La commissione scientifica vigila sulle attività della Pinacoteca collaborando con il
direttore. In particolare:
a) verifica e approva il programma espositivo annuale o pluriennale;
b) sostiene la Pinacoteca presso le autorità;
c) favorisce le relazioni con altri musei cantonali, svizzeri ed esteri;
d) esprime il proprio parere sulle acquisizioni e sul prestito di opere d’arte appartenenti alla
collezione;
e) prende posizione su eventuali contestazioni circa l’attività della Pinacoteca;
f) suggerisce attività espositive o culturali.
2La commissione scientifica si compone di 7 membri, fra cui un presidente, designati ogni 4 anni
dal Consiglio di Stato. Essa comprende esperti riconosciuti nel campo delle arti figurative e della
museologia, un rappresentante della città di Mendrisio, il direttore del Museo d’arte della Svizzera
italiana, un delegato della Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU).
3La commissione è convocata dal presidente, sentito il direttore della Pinacoteca, almeno due
volte all’anno. Essa trasmette il verbale delle sue riunioni alla DCSU e redige un rapporto annuale
all’indirizzo del Consiglio di Stato.

## Art. 6 {#art_6}

1Richiamato l’art. 14 del regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16
dicembre 2014 le eventuali acquisizioni di opere d’arte da parte della Pinacoteca avvengono
secondo le disponibilità a preventivo.
2Le attività espositive e di mediazione culturale sono finanziate da stanziamenti decisi in sede di
preventivo annuale e da liberalità di terzi, enti pubblici o privati.
3Le altre spese sono assunte dal Cantone.
1 Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.
2 Cpv. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.
3 Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.
4 Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.
442.310
4Il direttore, d’accordo con la commissione scientifica, preavvisa l’accettazione di donazioni, la cui
decisione compete al Consiglio di Stato.

## Art. 7 {#art_7}

La competenza decisionale in base al valore per le eventuali acquisizioni di opere
d’arte destinate alla collezione cantonale su proposta del direttore della Pinacoteca è attribuita:
a) al direttore della Pinacoteca per le opere di un valore fino a fr. 5’000.–;
b) alla DCSU per le opere di un valore superiore a fr. 5’000.– e fino a fr. 30’000.–;
c) al Dipartimento per le opere di un valore superiore a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–;
d) al Consiglio di Stato per le opere di un valore oltre fr. 100’000.–.

## Art. 8 {#art_8}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.
Pubblicato nel BU 2014, 564.
5 Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.
