---
title: "Decreto legislativo sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale"
id: 6869302a-c883-49b0-89c4-57c0acdb1de0
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: decree
in_force: true
number: "853.600"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/797
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/6869302a-c883-49b0-89c4-57c0acdb1de0
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/34298/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 56203ee67685520155df59c13b496dcca1cadc40ea9ef1e310b680a9171eb99f
provisions: 4
---

# Decreto legislativo sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale

## Art. 1 Scopo {#art_1}

Il presente decreto ha lo scopo di applicare la determinazione di numeri massimi di
medici nel settore ambulatoriale prevista dall’articolo 55a della legge federale sull’assicurazione
malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) conformemente alla norma transitoria di cui all’articolo 9
dell’ordinanza federale sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale
del 23 giugno 2021 (di seguito ordinanza sui numeri massimi).

## Art. 2 Competenza {#art_2}

1Il Consiglio di Stato è competente per la limitazione del numero di medici giusta l’articolo
55a LAMal e l’articolo 9 dell’ordinanza sui numeri massimi.
2Esso può:
a) determinare per quali specializzazioni e regioni l’offerta cantonale di medici che esercitano a
carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico - sanitarie (AOMS) in equivalenti a
tempo pieno (ETP) corrisponde ad un approvvigionamento conforme al bisogno (art. 9
ordinanza sui numeri massimi);
b) prevedere eccezioni, sia per regione che per istituti giusta l’articolo 39 LAMal, in seno alle
specializzazioni sottoposte alla limitazione di cui alla lettera a;
c) definire la procedura e prevedere per i fornitori di prestazioni degli obblighi di comunicazione
dei dati necessari a fissare il numero massimo di medici.
3Il Consiglio di Stato consulta e informa gli attori direttamente coinvolti nella messa in atto della
regolamentazione sulla metodologia e sulla procedura di applicazione.

## Art. 3 Campo d’applicazione {#art_3}

Possono essere soggetti a limitazione del numero massimo tutti i medici attivi sotto la
propria responsabilità nel campo ambulatoriale ospedaliero ed extraospedaliero quali dipendenti o
indipendenti tenuto conto anche di altre pianificazioni già vigenti.

## Art. 4 Entrata in vigore {#art_4}

1Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.
2Esso entra in vigore immediatamente.1
Pubblicato nel BU 2023, 277.
1 Entrata in vigore: 25 agosto 2023 - BU 2023, 277.
