---
title: "Regolamento sulla legge per l’innovazione economica"
id: 6aa0adca-508c-4dc3-b8da-d2ac595b7b9d
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "900.110"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/635
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/6aa0adca-508c-4dc3-b8da-d2ac595b7b9d
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/21702/de
read_on: 2026-10-23
sha256: e8118e9355dca781eac50d5be9f91d3880392c9645c9fc8786b085834f053f4e
provisions: 21
---

# Regolamento sulla legge per l’innovazione economica

## Art. 1 Competenze del Consiglio di Stato {#art_1}

1I seguenti compiti sono di competenza del Consiglio di Stato:
a) fissare i criteri d’accesso tramite decreto esecutivo;
b) nominare la Commissione consultiva;
c) aderire all’ente responsabile a livello cantonale del parco svizzero dell’innovazione e ad altri
enti ai quali affidare le attività di marketing territoriale e designarne i rappresentanti cantonali;1
d) elaborare, coordinandosi con le associazioni economiche e gli istituti universitari, un
programma di promozione dell’innovazione, da sottoporre al Gran Consiglio in occasione del
rinnovo del credito quadro;
e) aderire a enti aventi scopo conforme ai sensi dell’art. 13 LInn e designarne i rappresentanti
cantonali;2
f) decidere questioni di natura finanziaria relative alle lett. b), c) ed e) e in merito alla realizzazione
delle misure di cui all’art. 12 cpv. 2, 3 e 4 LInn;3
g) la lista delle aziende beneficiarie è pubblicata nel rendiconto annuale;4
h) decidere l’assegnazione di mandati ad esperti esterni per la valutazione periodica della legge;5
l) applicare una tassa amministrativa di apertura incarto.6
2Restano riservate le competenze comunali.

## Art. 2 Competenze della Divisione dell’economia {#art_2}

I seguenti compiti sono delegati alla Divisione dell’economia:
a) definire le modalità di collaborazione con la società di fideiussione CF Sud;7
b) stipulare il contratto di prestazione con Switzerland Global Enterprise;
c) stipulare contratti con associazioni economiche e istituti universitari per il raggiungimento degli
obiettivi della legge nei limiti fissati dall’art. 16 cpv. 3 LInn;
d) decidere questioni di natura finanziaria relative alle lett. a), b) e c).8

## Art. 3 Competenze dell’Ufficio per lo sviluppo economico {#art_3}

I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio per lo sviluppo economico:
a) definire tramite direttive le procedure e condizioni d’applicazione delle varie misure;
b) valutare il rispetto dei criteri d’accesso definiti tramite decreto esecutivo;9
c) gestire il processo di valutazione delle misure e istruire il relativo incarto;10
1 Lett. modificata dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 71; precedente modifica: BU 2019,
252.
2 Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
3 Lett. modificata dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 71; precedente modifica: BU 2019,
252.
4 Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
5 Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
6 Lett. introdotta dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
7 Lett. modificata dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 71.
8 Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
9 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
10 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
900.110
d) autorizzare l’inizio anticipato degli investimenti, impregiudicata la decisione di accordare il
sussidio richiesto;11
e) decidere tutte le misure previste dalla legge;12
f) rilasciare l’autorizzazione per l’agevolazione fiscale comunale;
g) svolgere direttamente o indirettamente attività di marketing territoriale ai sensi dell’art. 14 LInn
stanziandone i fondi necessari;13
h) redigere un rapporto sull’utilizzo delle misure, avvalendosi se del caso di enti esterni;14
i) concedere, sentita la Commissione consultiva, proroghe al termine degli investimenti;15
j) approvare modifiche sostanziali di progetti sussidiati, previo preavviso della Commissione
consultiva;16
k) revocare sussidi nel caso di modifiche sostanziali di progetti sussidiati giudicate non conformi;17
l) applicare una tassa amministrativa di apertura incarto.18

## Art. 4 Competenze dell’Ufficio dell’amministrazione e del controlling {#art_4}

I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio dell’amministrazione e del controlling:
a) erogare i fondi per le misure e le altre decisioni ai sensi della LInn;19
b) monitorare i progetti e il rispetto delle condizioni d’accesso;
c) istruire le pratiche per la restituzione dei sussidi concessi;20
d) comminare le sanzioni previste per infrazioni all’art. 20 cpv. 1 LInn per tutti i casi non previsti
all’art. 3 lett. k);21
e) gestire una banca dati dei progetti sostenuti;
f) raccogliere tutti i dati necessari per il monitoraggio della Linn;
g) riscuotere la tassa amministrativa di apertura incarto;22
h) applicare e riscuotere le tasse di richiamo e di monitoraggio.23

## Art. 5 Campo di applicazione (art. 4 LInn) {#art_5}

1Per le start-up, le direttive stabiliscono eventuali restrizioni alle singole misure.24
2Progetti di autoimprenditorialità non rientrano nel campo di applicazione della LInn.

## Art. 6 Aziende beneficiarie (art. 5 LInn) {#art_6}

1Le aziende del terziario avanzato devono soddisfare cumulativamente almeno le
seguenti caratteristiche:
a) operare in settori ad alto valore aggiunto;
b) impiegare in prevalenza manodopera altamente qualificata;
c) svolgere internamente attività nell’ambito della ricerca e dello sviluppo tramite figure
professionali tecniche specializzate;
d) realizzare una parte preponderante del fatturato al di fuori del Cantone.25
2Il capofila del consorzio di cui all’art. 5 cpv. 3 LInn deve garantire che l’implementazione del
progetto e gli investimenti relativi siano realizzati nel Cantone.

## Art. 7 Criteri di ammissibilità (art. 6 LInn) {#art_7}

1I progetti vengono valutati in tre fasi:
a) verifica preliminare del rispetto dei criteri d’accesso determinati con decreto esecutivo e
dell’idoneità dell’azienda;26
b) valutazione del grado innovativo e della sostenibilità economica del progetto;
11 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
12 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
13 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
14 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
15 Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
16 Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
17 Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
18 Lett. introdotta dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
19 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
20 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
21 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
22 Lett. introdotta dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
23 Lett. introdotta dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
24 Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
25 Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
26 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
900.110
c) analisi delle ricadute a livello territoriale.
2Le misure previste dall’art. 7 cpv. 1 lett. a) LInn, limitatamente a progetti di start-up, dall’art. 7 cpv.
1 lett. b) LInn, limitatamente ai mandati a centri di ricerca, come pure dagli art. 7 cpv. 1 lett. c) e 9
LInn, sono valutate con procedura agevolata che comprende:27
a) verifica preliminare del rispetto dei criteri d’accesso determinati con decreto esecutivo e
dell’idoneità dell’azienda;28
b) verifica della conformità della richiesta.29
3Le ricadute a livello territoriale sono valutate in base ai seguenti aspetti:
a) struttura del personale;
b) gettito fiscale;
c) responsabilità sociale;
d) reti di collaborazione;
e) localizzazione geografica, con particolare attenzione alle regioni periferiche.
4I sussidi concessi non devono creare distorsioni di mercato o condizioni di concorrenza sleale.30
TITOLO II
Misure dirette

## Art. 8 Investimenti immateriali (art. 7 LInn) {#art_8}

1Possono beneficiare dei sussidi previsti all’art. 7 LInn aziende con reparti che svolgono
attività di ricerca e sviluppo.31
2I costi interni di ricerca e sviluppo vanno contabilizzati in maniera separata.
3I costi di riqualifica del personale ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. d) LInn vengono considerati
unicamente se sono correlati ad altri investimenti in ricerca e sviluppo ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett.
a), b) o c) LInn.
4I sussidi di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. a) e c) LInn possono essere di natura forfettaria.32
5I sussidi di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. c) LInn possono essere erogati alla firma di un contratto di ricerca
e vengono giustificati a conclusione del progetto.33

## Art. 9 Investimenti materiali (art. 8 LInn) {#art_9}

1Sono investimenti materiali quelli attivati a bilancio e ammortizzati in più anni, ad
esclusione di quelli immobiliari.
2Sono computabili esclusivamente gli investimenti realizzati nel Cantone.
3Il sussidio non può essere erogato prima di aver sostenuto i costi degli investimenti.34

## Art. 10 Internazionalizzazione (art. 9 LInn) {#art_10}

1I sussidi di cui all’art. 9 LInn possono essere di natura forfettaria.35
2I sussidi possono essere concessi anche ad associazioni di categoria o consorzi di aziende con
almeno 5 partecipanti.36
3…37

## Art. 11 Agevolazioni fiscali cantonali (art. 11 LInn) {#art_11}

1Sono considerate nuove:
a) le aziende che, al momento della richiesta d’agevolazione, sono iscritte da meno di un anno
nel registro dei contribuenti del Cantone;
b) le aziende che operano un cambiamento essenziale dell’attività, in particolare se, entro un
massimo di 3 anni, effettuano dei sostanziali cambiamenti nella composizione della cifra
d’affari, dei costi di gestione e nelle qualifiche del personale.
27 Frase introduttiva modificata dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214.
28 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
29 Cpv. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 212.
30 Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
31 Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
32 Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
33 Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
34 Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
35 Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
36 Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
37 Cpv. abrogato dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214.
900.110
2L’importo esentato sarà computato sulle imposte dell’azienda entro la fine del periodo agevolato,
pena la decadenza della parte di agevolazione non usufruita.
3Il limite massimo d’importo esentato non può superare un milione di franchi per tutta la durata del
periodo esentato.
4L’azienda è tenuta a restituire il totale dell’importo esentato qualora dovesse abbandonare il
territorio cantonale entro 5 anni dal termine dell’agevolazione.
5Le aziende che beneficiano dell’agevolazione fiscale sono soggette alla procedura di tassazione
secondo la legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT).38
6L’agevolazione fiscale può essere concessa solo previo preavviso favorevole della Divisione delle
contribuzioni e della Divisione delle risorse.
7Nella concessione dell’agevolazione fiscale sono da considerare gli effetti sulla perequazione
finanziaria intercantonale.

## Art. 12 Agevolazioni fiscali comunali (art. 11 LInn) {#art_12}

1La richiesta di agevolazione comunale soggiace alle procedure che regolano la
concessione di un’agevolazione cantonale.
2L’Ufficio per lo sviluppo economico richiede il preavviso della Sezione degli enti locali, per verificare
l’incidenza della misura sulle finanze comunali e sul fondo di compensazione.
TITOLO III
Misure indirette

## Art. 13 Parco dell’innovazione e altre iniziative (art. 12 e 13 LInn) {#art_13}

1I contributi di cui all’art. 12 cpv. 4 lett. a) e b) LInn sono concessi su presentazione da
parte dell'ente responsabile di un piano strategico e finanziario per il periodo quadro, comprensivo
di una stima delle necessità di copertura finanziaria da parte dei centri di competenza.
2I contributi di cui all’art. 12 cpv. 4 lett. c) LInn sono concessi separatamente, previa richiesta
dell’ente responsabile.
3L’Ufficio per lo sviluppo economico può accordare sussidi per la concessione di premi a favore di
iniziative imprenditoriali innovative ai sensi dell’art. 13 LInn solo se coerenti e complementari
all’offerta del sistema regionale dell’innovazione.
TITOLO IV
Competenze finanziarie e norme procedurali

## Art. 14 Procedura e condizioni per le richieste di sussidio {#art_14}

1Per ogni misura, la procedura e le condizioni, compresa la computabilità delle spese,
sono definite tramite direttive.
2Salvo le eccezioni previste dalle direttive, la richiesta di sussidio deve essere presentata prima
dell’esecuzione o della delibera degli investimenti. Sono segnatamente determinanti ordini, contratti,
inizio lavori, forniture, prestazioni di servizio, pagamenti di anticipi e altri fatti che generano obblighi
in capo al richiedente dei sussidi.
3L’inizio anticipato degli investimenti per le misure previste dagli art. 7 e 8 LInn deve essere
preventivamente autorizzato, impregiudicata la decisione di accordare il sussidio richiesto.
4Ogni modifica di un progetto sussidiato deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio per lo
sviluppo economico, il quale richiede un preavviso alla Commissione consultiva, riservati mutamenti
di dettaglio.
5Modifiche sostanziali di progetti sussidiati, se ritenute conformi, sono approvate tramite decisione.
6La durata massima per terminare un investimento è di 3 anni a partire dalla data di concessione
del sussidio. Di regola non sono accordate proroghe al termine fissato.
7L’Ufficio per lo sviluppo economico, nella valutazione dell’incarto, può avvalersi del supporto di enti
esterni.

## Art. 15 Commissione consultiva (art. 18 LInn) {#art_15}

1La Commissione consultiva per l’innovazione economica ha i seguenti compiti:
a) valutazione del grado d’innovazione di un progetto;
38 Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
39 Art. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 71; precedente modifica: BU 2019,
252.
40 Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
900.110
b) ponderazione del sussidio in base alle ricadute sul territorio;41
c) approvazione di modifiche rilevanti di progetti già sussidiati;42
d) approvazione di proroghe per terminare gli investimenti.43
2La Commissione consultiva preavvisa le modifiche alle direttive d’applicazione della LInn.44
3La Commissione consultiva è composta al massimo da 11 membri ed è presieduta dal direttore
della Divisione dell’economia.

## Art. 16 Norme particolari (art. 19 LInn) {#art_16}

1L’azienda è tenuta a notificare tramite autocertificazione il rispetto dei criteri di
ammissibilità definiti nei decreti esecutivi.46
2Il periodo di monitoraggio è definito nei decreti esecutivi.47
3L’Ufficio dell’amministrazione e del controlling può procedere a campione a una verifica del rispetto
dei criteri.
TITOLO V
Tasse di cancelleria48

## Art. 17 Tassa di apertura incarto {#art_17}

1Per l’apertura dell’incarto, al momento della decisione viene prelevata una tassa di
cancelleria di 200 franchi per le misure dirette decise con procedura agevolata e di 2'000 franchi per
le misure dirette decise con procedura ordinaria.
2Di principio, la riscossione della tassa può avvenire tramite compensazione al momento
dell’erogazione del sussidio.
3La tassa è applicata per tutte le richieste di sussidio inoltrate a partire dal 1° gennaio 2026.

## Art. 18 Tassa di richiamo {#art_18}

Qualora l’impresa beneficiaria di sussidio non ottemperi l’obbligo di informazione stabilito
dagli articoli 19 LInn e 16 RLInn, nei termini stabiliti dall’autorità competente, le può venire addebitata
una tassa di cancelleria di 100 franchi.

## Art. 19 Tassa di monitoraggio {#art_19}

1All’impresa viene applicata una tassa di 2'000 franchi per ogni anno di monitoraggio in
cui risulti che al momento dello stanziamento di uno o più sussidi non ha rispettato tutti i criteri di
ammissibilità stabiliti nei decreti esecutivi allora in vigore.
2Qualora nello stesso anno di monitoraggio il mancato rispetto al momento della decisione sia
verificato unicamente per sussidi stanziati con procedura agevolata, la tassa stabilita dal cpv. 1 è
ridotta a 500 franchi.
TITOLO VI52
Disposizioni finali

## Art. 20 Abrogazione (art. 22 LInn) {#art_20}

Il regolamento di applicazione della legge per l’innovazione economica del 28 gennaio
1998 è abrogato.
Entrata in vigore (art. 23 LInn)
41 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
42 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
43 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
44 Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
45 Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
46 Cpv. modificato dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214.
47 Cpv. modificato dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214.
48 Titolo introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
49 Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
50 Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
51 Art. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
52 Titolo introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
53 Art. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
900.110

## Art. 21 {#art_21}

Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
immediatamente,55 in concomitanza all’entrata in vigore della legge per l’innovazione economica del
14 dicembre 2015 (LInn).
Pubblicato nel BU 2016, 85.
54 Art. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
55 Entrata in vigore: 5 febbraio 2016 - BU 2016, 85.
