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title: "9.1.1 Statuto"
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# 9.1.1 Statuto

## Art. 1 sede in Lugano {#art_1}

Definizione
1 Il Comune di Lugano costituisce un Ente Autonomo di diritto Comunale,
secondo i dispositivi degli artt. 193c e segg. della Legge organica
comunale (LOC), denominato
LAC Lugano Arte e Cultura (di seguito Ente
o LAC).
2 Il LAC ha propria personalità giuridica, indipendente dall'amministrazione
comunale, con sede a Lugano.
3 Il Comune di Lugano ne garantisce gli impegni.
4 Al LAC possono partecipare anche altri enti pubblici e/o privati che gli
assicurano apporti materiali e o conoscitivi/relazionali significativi. La
decisione compete al Consiglio direttivo del LAC, che potrà assicurare la
presenza nel Consiglio stesso di un rappresentante di tali enti, in virtù
dell'Art. 8, cpv.3.

## Art. 2 {#art_2}

Scopo e compiti dell'Ente 1
1 L’Ente ha lo scopo di promuovere lo sviluppo del LAC come centro di
ospitalità e produzione di attività teatrali, musicali, performative ed
espositive, nonché di altre manifestazioni d'arte e di cultura.
2 Esso si occupa della gestione del complesso immobiliare (museo, sala
teatrale e concertistica, teatro studio, spazio polivalente, sala multiuso) e
dell'area adiacente (piazza, parte pubblica autosilo, parco, convento).
In particolare l’Ente gestisce i seguenti servizi ed attività:
- amministrazione, tecnica, manutenzione ordinaria, sicurezza e pulizia,
servizi di accoglienza, biglietteria, parcheggio, bookshop e ristorazione;
- commercializzazione degli spazi;
- realizzazione e promozione di iniziative e spettacoli atti a favorire lo
sviluppo del LAC;
- ricerca e stipulazione di accordi di sponsorizzazione per le attività
esercitate dal LAC.
3 La manutenzione straordinaria compete al Comune di Lugano,
proprietario dello stabile e delle infrastrutture al suo interno. I criteri
vengono definiti di comune accordo tra le parti.
4 Per definire i compiti del LAC e i rapporti tra questo e il Comune di
Lugano, viene allestito un mandato di prestazione, la cui durata può
essere stabilita in 3 o 4 anni. Competente per la sua approvazione è il
Consiglio Comunale.
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Statuto 9.1.1
5 Per assolvere i propri compiti il Comune di Lugano concede all’Ente
l'utilizzo dell'edificio LAC e delle sue infrastrutture alle condizioni stabilite
nel mandato di prestazione.

## Art. 3 {#art_3}

Mezzi finanziari 2
1 Per adempiere ai suoi compiti il LAC dispone:
- del capitale di dotazione versato dal Comune;
- del contributo globale che il Comune gli mette a disposizione
nell'ambito del mandato di prestazione approvato dal Consiglio
Comunale;
- dei contributi di altri enti pubblici e privati;
- dei mezzi che lo stesso LAC è in grado di ricavare dalla sua attività
(entrate, sponsor, locazione strutture, erogazione di servizi, ecc.).
2 Entro i termini stabiliti dal mandato di prestazione il LAC trasmette al
Municipio il Preventivo per l'anno successivo.
3 Nell’anno di scadenza del mandato di prestazione il LAC trasmette al
Municipio, entro il termine stabilito dal mandato di prestazione in essere
fra le parti, il proprio fabbisogno finanziario per il periodo successivo, che,
nell'ambito del medesimo mandato di prestazione, deve essere
sottoposto al Consiglio Comunale per approvazione entro il 31 marzo
dell’anno di scadenza.

## Art. 4 {#art_4}

Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile, fondo rischi

## Art. 4a {#art_4a}

Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile 3
1 Il contributo globale assicurato dal Comune al LAC mediante il mandato
di prestazione viene adeguato a consuntivo in caso di eventi eccezionali
non previsti.
2 L'Ente assume il disavanzo d'esercizio residuo.
3 Se il disavanzo residuo eccede il capitale proprio del LAC (capitale di
dotazione e fondo di riserva), il Comune concede un prestito senza
interessi pari all’entità dell’eccedenza, che deve essere rimborsato entro la
scadenza del mandato di prestazione. Se il rimborso non è possibile, la
sua proroga o cancellazione è decisa nell’ambito del rinnovo del mandato
di prestazione.
4 Eventuali eccedenze d’esercizio dovranno essere utilizzate:
a. per costituire un fondo di riserva (almeno 75% dell’eccedenza), il cui
impiego è volto alla copertura dei rischi e all'ottenimento di un
equilibrio finanziario a medio termine;
b. per costituire un fondo destinato a progetti complementari coerenti
con il mandato di prestazione e/o a favorire lo sviluppo professionale
dei collaboratori (al massimo 25% dell’eccedenza).
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## Art. 4b Statuto 9.1.1 {#art_4b}

Fondo rischi
1 Al fine di fare fronte al “rischio d’impresa” legato all’attività del LIS
nell’Ente LAC, viene inoltre costituito un fondo rischi. Questo può essere
utilizzato unicamente per sostenere eventuali deficit generati da fattori
eccezionali non pianificabili né prevedibili dal LAC e generati da fattori
esterni all’Ente autonomo. Tale fondo viene costituito tramite apporti
diretti da parte del Comune.
2 L’utilizzo del fondo è vincolato alle condizioni di cui sopra e potrà essere
liberato unicamente su delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente e
successiva notifica al Municipio che riferirà in proposito al Consiglio
Comunale per il tramite della Commissione della Gestione.

## Art. 5 {#art_5}

Gestione contabile e amministrazione dell'Ente 4
1 La tenuta della contabilità è effettuata conformemente alla LOC. Il bilancio
e la tenuta dei conti devono essere conformi alle norme vigenti LOC.
2 L'esercizio del LAC si apre il 1 ° settembre e si chiude il 31 agosto di ogni
anno. Il conto di esercizio deve essere strutturato in modo da evidenziare
il risultato delle singole tipologie dell’attività aziendale (attività espositive,
teatrali e musicali, istituzionali, commerciali) in ossequio al piano contabile
approvato dal Consiglio Direttivo).
3 Entro quattro mesi dalla chiusura d’esercizio il conto d'esercizio e il
bilancio devono essere approvati dal Consiglio direttivo e sottoposto
all'Ufficio di revisione.
4 Il conto d'esercizio e il bilancio devono essere sottoposti per
approvazione al Consiglio Comunale per il tramite del Municipio entro i
termini stabiliti dal mandato di prestazione.

## Art. 6 {#art_6}

Vigilanza sull'operatività gestionale 5
1 Il Municipio di Lugano, tramite i propri servizi, è preposto alla vigilanza del
mandato, per quanto riguarda la parte finanziaria, tecnica e operativa.
2 Nell'ambito della trasmissione dei dati di Preventivo e Consuntivo, il LAC
deve trasmettere al Municipio - per tramite della Divisione Finanze - il
rapporto di revisione e il rapporto d'esercizio accompagnato dalla
documentazione finanziaria necessaria, in particolare - oltre ai dettagli e
all'evoluzione dei diversi centri di costo - degli indicatori sull'andamento
delle attività del LAC e sulla rispondenza del pubblico.

## Art. 7 {#art_7}

Organi 6
Gli organi del LAC sono:
- il Consiglio direttivo;
- la Direzione generale;
- l'Ufficio revisione.
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## Art. 8 Statuto 9.1.1 {#art_8}

Il Consiglio direttivo – composizione
1 Il Consiglio direttivo si compone da sette a nove membri.
2 Cinque membri sono designati dal Consiglio Comunale, su proposta del
Municipio e/o del Consiglio Comunale. Del Consiglio direttivo devono
fare parte il Capodicastero pro tempore e il Direttore della Divisione
Cultura della Città di Lugano e il Capodicastero pro tempore delle
Finanze della Città di Lugano.
3 Gli altri membri sono nominati direttamente dal Consiglio direttivo.
4 Il Consiglio direttivo deve essere composto da membri con comprovata
esperienza e competenza che favoriscano e supportino il raggiungimento
ottimale degli scopi e dei compiti di cui all’art. 2 del presente statuto. Il
riparto politico non deve rappresentare un criterio per la designazione dei
membri del Consiglio direttivo. Almeno due membri dovranno disporre di
comprovate competenze in ambito di gestione e finanze.
5 I membri eletti dal Consiglio Comunale restano in carica per la durata di
una Legislatura e sono sempre rieleggibili. Il mandato scade 3 mesi dopo
il rinnovo dei poteri comunali, la prima volta a fine giugno 2020. Per gli
altri membri la durata è concordata con il Consiglio direttivo.
6 Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il
Vicepresidente e un Segretario.
7 La partecipazione al Consiglio direttivo non comporta rimunerazione.
Sono riservati eventuali rimborsi spese.

## Art. 9 {#art_9}

Convocazione e sedute
1 Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni
qualvolta gli affari lo richiedano, ma in ogni caso almeno quattro volte
all'anno.
2 Il Consiglio direttivo deve pure essere convocato quando un membro
dello stesso o il Direttore generale del LAC lo richiedano.
3 Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se sono presenti la
maggioranza dei membri; esso decide a maggioranza dei presenti.
4 In caso di parità di voto, si rinvia alla seduta successiva.
5 Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono consegnate in un verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario.
6 Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite a
condizione che la maggioranza dei membri sia d’accordo.

## Art. 10 {#art_10}

Compiti 7
1 Il Consiglio direttivo sovrintende alla direzione del LAC ed esercita la
vigilanza generale sugli affari dell'amministrazione. Esso supporta la
missione del LAC per il raggiungimento ottimale degli scopi e dei compiti
di cui all’art. 2 del presente Statuto.
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Statuto 9.1.1
2 Il Consiglio direttivo, riservate le competenze decisionali degli organi
comunali, esercita in particolare le seguenti funzioni:
a. emana i regolamenti e le disposizioni interne del LAC;
b. negozia, approva e attua i mandati di prestazione con il Comune (e per
esso il Municipio);
c. nomina il Direttore generale e il personale previsti dall'organico e ne
definisce i compiti e le mansioni mediante un capitolato d'oneri; ne
definisce pure le condizioni retributive e di lavoro, tenuto conto del
ROD del Comune;
d. designa le persone che, con firma collettiva, vincolano il LAC verso
terzi;
e. delibera gli acquisti di beni e servizi, riservate deleghe alla Direzione
generale tramite regolamento interno;
f. approva i conti preventivi, il rapporto di gestione, i conti annuali e il
bilancio all'intenzione del Municipio e del Consiglio Comunale.
3 Il Consiglio direttivo può delegare al Direttore generale la competenza di
assumere il personale non dirigente.
4 Contro le decisioni di carattere amministrativo è data facoltà di ricorso ai
sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

## Art. 11 {#art_11}

Dimissioni
Le dimissioni dei membri del Consiglio direttivo sono presentate al LAC e
all'organo che li ha proposti. Quest’ultimo è incaricato di accettarle e di
proporre un sostituto.

## Art. 12 {#art_12}

La Direzione – competenze 8
1 La Direzione generale gestisce gli affari correnti del LAC e provvede allo
sviluppo dell’Ente. Essa rappresenta il LAC e istruisce le pratiche di
competenza del Consiglio direttivo, formulando il suo preavviso.
2 La Direzione generale esegue le decisioni degli organi superiori e può
delegare una parte delle proprie competenze a una o più Direzioni
artistiche.

## Art. 13 {#art_13}

Il personale
1 Il rapporto di lavoro è di natura privata.
2 È fatta eccezione per i dipendenti comunali della Città trasferiti al LAC che
desiderano mantenere quello in essere, previsto dal Regolamento
organico dei dipendenti del Comune di Lugano (ROD).
3 La Cassa Pensioni è quella della Città di Lugano.

## Art. 14 {#art_14}

L'ufficio di revisione
La revisione dei conti viene affidata a un ufficio di revisione indipendente.
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## Art. 15 Statuto 9.1.1 {#art_15}

Scioglimento
1 L’Ente può essere sciolto con preavviso di un anno dal Consiglio
Comunale.
2 La decisione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.
3 In caso di scioglimento il Comune subentra nelle attività del LAC e nei
suoi obblighi contrattuali.
4 Eventuali residui patrimoniali spettano alla Città di Lugano.

## Art. 16 {#art_16}

Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità
superiore.
Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 novembre 2019.
Approvato dal Consiglio di Stato con ris. n. 957 del 19 febbraio 2020.
1 Cpv. 1 modificato dal Consiglio comunale il 25 marzo 2024, pubblicato agli albi comunali dal
28 marzo al 6 giugno 2024, approvato dal Consiglio di Stato il 2 ottobre 2024.
2 Cpv. 2 modificato dal Consiglio comunale il 25 marzo 2024, pubblicato agli albi comunali dal
28 marzo al 6 giugno 2024, approvato dal Consiglio di Stato il 2 ottobre 2024.
3 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 25 marzo 2024, pubblicato agli albi comunali dal
28 marzo al 6 giugno 2024, approvato dal Consiglio di Stato il 2 ottobre 2024.
4 Cpv. 3 modificato dal Consiglio comunale il 25 marzo 2024, pubblicato agli albi comunali dal
28 marzo al 6 giugno 2024, approvato dal Consiglio di Stato il 2 ottobre 2024.
5 Cpv. 2 modificato dal Consiglio comunale il 25 marzo 2024, pubblicato agli albi comunali dal
28 marzo al 6 giugno 2024, approvato dal Consiglio di Stato il 2 ottobre 2024.
6 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 25 marzo 2024, pubblicato agli albi comunali dal
28 marzo al 6 giugno 2024, approvato dal Consiglio di Stato il 2 ottobre 2024.
7 Cpv. 2 e 3 modificati dal Consiglio comunale il 25 marzo 2024, pubblicati agli albi comunali dal
28 marzo al 6 giugno 2024, approvati dal Consiglio di Stato il 2 ottobre 2024.
8 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 25 marzo 2024, pubblicato agli albi comunali dal
28 marzo al 6 giugno 2024, approvato dal Consiglio di Stato il 2 ottobre 2024.
Note
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