---
title: "4.2 Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi) del 4 settembre 2014"
id: 6b1a2ff7-d87c-4806-bf7f-3baa3e1f3f62
authority: bfs5192
place: "Lugano"
applies_also_from: [ti, ch]
kind: communal_act
in_force: true
number: "17057205"
publisher_url: https://www.lugano.ch/law/17057205/4-2-Ordinanza-municipale-sulla-salvaguardia-dell-area-pubblica-littering-e-vandalismi-del-4-settembre-2014
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/6b1a2ff7-d87c-4806-bf7f-3baa3e1f3f62
language: it
in_force_from: 2026-11-08
date_basis: retrieved
status: authentic
source_url: https://www.lugano.ch/law/17057205/4-2-Ordinanza-municipale-sulla-salvaguardia-dell-area-pubblica-littering-e-vandalismi-del-4-settembre-2014
read_on: 2026-11-08
sha256: 8905fd883df2e865335bef1fa2dfb916b3b519e203d9331b0d2f202c879fead9
provisions: 9
---

# 4.2 Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi) del 4 settembre 2014

## Art. 1 Disposizioni generali {#art_1}

Scopo e campo di applicazione
La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare larea pubblica del
territorio giurisdizionale del Comune di Lugano da atti di deturpamento,
imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite
campagne di sensibilizzazione sul /ittering e sui vandalismi.

## Art. 2 {#art_2}

Definizione di littering
11 littering consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con
noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini
dellimmondizia.
CAPITOLO 11

## Art. 3 Norme comportamentali {#art_3}

Principio
È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area
pubblica.

## Art. 4 {#art_4}

Divieti
1 In particolare, è vietato lordare il suolo pubblico con:
a. sostanze organiche e non, in particolare se [e stesse arrecano un danno
alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii o simili);
b. imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine,
bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da Fast food, da esercizi alberghieri
e della ristorazione, dai Take away o da grandi magazzini;
P. 2 di 3
-
L
w
w
w
.
l
ug
an
o.
c
h
Città di Lugano Ordinanza 4.2
y
c. riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, invo[ucri di carta o
cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o
a pezzi;
d. sacchettini, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e
altri piccoli rifiuti.
È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini,
adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, le piazze, le fontane,
le panchine, le cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, i cestini, i
pali, ecc..
CAPITOLO Ili

## Art. 5 Attività particolari {#art_5}

Manifestazioni
Gli organizzatori sono chiamati a rispettare il Codice di comportamento per
punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle
Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle
strade, la depurazione delle acque usate e eliminazione dei rifiuti
(2006/2010), visionabile sul sito www.ufam.admin.ch/rifiuti.

## Art. 6 {#art_6}

Volantinaggio
La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve
essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.
CAPITOLO IV

## Art. 7 Disposizioni varie e finali {#art_7}

Sanzioni
1 Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la
multa fino a CHF 10'000.--, ritenuto un importo minimo di CHF 500.-- per
le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.
2 In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre
Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve
entità, il prowedimento può essere limitato allammonimento.
3 1 Contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna
infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino de[[a situazione
originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2.11 Municipio
può fare eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi,
in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede conoscenze
specialistiche.
P. 3 di 3
-
L
w
w
w
.
l
ug
an
o.
c
h
Città di Lugano Ordinanza 4.2
y
4 La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli
artt. 145 seg. LOC.
5 riservato Pavvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144
(danneggiamento) del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937.

## Art. 8 {#art_8}

Rimedi di diritto
Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

## Art. 9 {#art_9}

Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di
pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell 'art.
208 LOC.
Per il Municipio
11 Sindaco 1[ Segretario
Av. M. Borradori R. Bregy
Risoluzione municipale del 4 settembre 2014.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra I'11 settembre e il 13
ottobre 2014.
