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title: "Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino"
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# Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

## Art. 1 Denominazione e durata {#art_1}

È istituita una Banca di Stato sotto la denominazione: Banca dello Stato del Cantone Ticino.
La sua durata è illimitata.

## Art. 2 Natura giuridica {#art_2}

La Banca è un ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico. Ha la qualità di
banca cantonale ai sensi della legge federale sulle banche e casse di risparmio. Il fisco non può
esercitarvi nessuna ingerenza all’infuori di quella operata sulle altre banche.

## Art. 3 Scopo {#art_3}

La Banca ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico del Cantone. Essa offre al pubblico
la possibilità di investire in modo sicuro e redditizio i suoi risparmi.
Mandato pubblico
Art. 3a2 1Il mandato pubblico è formalizzato in un documento elaborato dal Consiglio di
amministrazione.
2Il documento definisce gli obbiettivi generali e specifici perseguiti a medio termine dalla Banca per
favorire lo sviluppo dell’economia cantonale, gli strumenti utilizzati a tal fine e le priorità di intervento.
3L’adempimento del mandato pubblico viene annualmente verificato dalla Commissione del controllo
del mandato pubblico.

## Art. 4 Garanzia dello Stato {#art_4}

Lo Stato risponde di tutti gli impegni della Banca non coperti da mezzi propri. La garanzia
dello Stato non si estende agli impegni di società affiliate.

## Art. 5 Sede {#art_5}

La Banca ha sede a Bellinzona. Il Consiglio di amministrazione può istituire succursali,
agenzie e rappresentanze.

## Art. 6 Capitale {#art_6}

Il capitale della Banca è composto dal capitale di dotazione e da quello di partecipazione. Lo
Stato fornisce alla Banca il capitale di dotazione. Ogni suo aumento deve essere autorizzato dal Gran
Consiglio. La Banca può emettere buoni di partecipazione a norma di speciale regolamento. Il capitale
di partecipazione non può superare il 50% del capitale di dotazione.
Interesse sul capitale di dotazione
1 BU 1914, 9.
2 Art. introdotto dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
3 Art. modificato dalla L 20.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 545.
4 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.

## Art. 7 {#art_7}

Il Consiglio di Stato ed il Consiglio di amministrazione stabiliscono di comune accordo
l’interesse del capitale di dotazione. In caso di mancato accordo fa stato il tasso d’interesse medio del
debito pubblico.

## Art. 8 Dividendo-base sul capitale di partecipazione {#art_8}

Il Consiglio di amministrazione determina annualmente il dividendo-base sul capitale di
partecipazione.

## Art. 9 Imposizione {#art_9}

La Banca è esonerata dal pagamento dell’imposta cantonale. Essa è soggetta all’imposta
comunale sulla base della legge speciale.

## Art. 10 Regolamenti {#art_10}

Il Consiglio di amministrazione emana i regolamenti di applicazione della presente legge.
Rapporti di lavoro
Art. 10a6 1Il rapporto di lavoro è retto dal diritto privato.
2Nell’assunzione del personale, la Banca, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi
aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto.
Essa tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio
dell’assistenza.

## Art. 11 Segreto bancario {#art_11}

1I membri degli organi della Banca e i suoi funzionari ed impiegati e i membri della
Commissione di controllo del mandato pubblico hanno l’obbligo di serbare il segreto più assoluto sugli
affari della Banca. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione della carica, della funzione o
dell’esercizio della professione.
2In caso di violazioni restano riservate le disposizioni della legge federale sulle banche e le casse di
risparmio.
Responsabilità
Art. 11a8 La responsabilità della Banca, dei suoi organi e dei suoi membri è retta dal diritto federale,
in particolare dalla legge sulle banche e le casse di risparmio.
Capitolo II
Operazioni della Banca

## Art. 12 Campo e raggio di attività {#art_12}

1L’attività della Banca si estende a tutte le operazioni di una banca universale. Il regolamento
d’esercizio stabilisce i dettagli del campo di attività.
2Il raggio di attività si estende in primo luogo al Cantone Ticino. Operazioni in Svizzera e all’estero sono
consentite, ritenuto che non ne derivino rischi particolari e che ciò non sia pregiudizievole per il
soddisfacimento del fabbisogno di capitali e crediti nel Cantone.
3I regolamenti interni limitano i crediti all’estero ad una percentuale delle voci attive di credito a bilancio.
4La Banca può favorire, sempre nei termini fissati dai regolamenti interni, il credito di carattere sociale.
Custodia di valori
5 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999,
6 Art. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 119.
7 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999,
8 Art. introdotto dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
9 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.

## Art. 13 {#art_13}

La Banca è l’istituto autorizzato ed obbligato a ricevere i depositi delle autorità esecutive,
amministrative e giudiziarie.

## Art. 14 Partecipazioni ad imprese private {#art_14}

1La Banca può assumere partecipazioni ad imprese private, se ritenute d’interesse per
l’economia cantonale o per la Banca stessa.
2L’attività delle società controllate dalla Banca non deve essere in contrasto con lo scopo previsto degli
art. 3 e 3a.12

## Art. 15 Crediti agli organi della Banca {#art_15}

È vietato alla Banca accordare crediti senza garanzie ai membri del proprio Consiglio di
amministrazione e della Direzione Generale.

## Art. 16 Operazioni respinte {#art_16}

La Banca non è tenuta a motivare il rifiuto di prestiti, crediti e depositi.

## Art. 17 Operazioni prioritarie {#art_17}

Le richieste di prestiti, di anticipazioni o di crediti da parte di persone fisiche o giuridiche
domiciliate nel Cantone Ticino devono avere, a parità di condizioni, la precedenza su tutte le altre.
Capitolo III
Organizzazione della Banca

## Art. 18 Organi {#art_18}

Gli organi della Banca sono:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) la Direzione Generale.
A. Consiglio di amministrazione

## Art. 19 Composizione {#art_19}

Il Consiglio di amministrazione si compone di sette membri, che devono essere cittadini
svizzeri di cui almeno sei domiciliati nel Cantone.

## Art. 20 Incompatibilità {#art_20}

1Non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione i membri del Gran Consiglio e del
Consiglio di Stato, i funzionari dello Stato, i magistrati di qualsiasi ordine eccettuati i giudici di pace, i
direttori, gli amministratori e gli impiegati di altri istituti di credito, ad eccezione dei membri degli organi
della Banca nazionale svizzera.16
2I parenti e i congiunti in linea diretta, i coniugi, i partner registrati, i conviventi di fatto, i fratelli ed i
cognati, i soci e gli impiegati di una medesima ditta non possono far parte simultaneamente del Consiglio
di amministrazione.17
Nomina, durata e rinnovo della carica
10 Art. modificato dalla L 30.11.1998; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 13.
11 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999,
12 Cpv. introdotto dalla L 20.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 545.
13 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999,
14 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999,
15 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
16 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 5.6.2018 - BU 2018, 201.
17 Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.

## Art. 21 {#art_21}

1I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio di Stato.
2Stanno in carica 3 anni, con scadenza il 30 giugno. I membri uscenti sono rieleggibili fino a una durata
massima del mandato di 12 anni.19
3A scadenze annuali il Consiglio di Stato rinnova, rispettivamente due, due e tre mandati.20
4Verificandosi una vacanza tra i membri del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di Stato provvede
all’elezione complementare. Il periodo di nomina dell’eletto coincide con quello del suo predecessore.

## Art. 22 Criteri di nomina {#art_22}

La formazione, la competenza e l’esperienza professionale sono criteri determinanti per la
nomina dei membri del Consiglio di amministrazione.

## Art. 23 Ufficio presidenziale {#art_23}

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, il vicepresidente ed il
segretario.

## Art. 24 Competenze {#art_24}

1Il Consiglio di amministrazione esercita l’alta direzione della Banca e decide validamente
su qualunque oggetto che la legge o i regolamenti non demandino esplicitamente ad altro organo della
Banca o ad altra autorità.
2In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) nomina, sospende, revoca i membri della Direzione Generale della Banca, nonché i membri di
Direzione ed il capo-ispettore. Ne stabilisce le retribuzioni;
b) allestisce, sentito il personale, il «regolamento concernente il contratto di lavoro e i salari del
personale». Non essendo possibile l’intesa tra Consiglio di amministrazione e personale le
questioni controverse sono decise, inappellabilmente, ad istanza di una parte, dal Consiglio di
Stato;
c) designa le persone alle quali è conferita la firma sociale o il diritto di firmare per procura. La Banca
è vincolata dalla firma collettiva di due aventi diritto. Il Consiglio di amministrazione stabilisce
eventuali deroghe;
d) disciplina l’ordinamento e il funzionamento della Banca;
e) stabilisce, mediante regolamenti, i doveri e le attribuzioni della Direzione Generale, delle Direzioni
delle succursali e dei gerenti;
f) decide, su preavviso della Direzione Generale, le domande di prestiti, di crediti o d’anticipazione e
sulle operazioni che impegnano i fondi o la responsabilità pecuniaria della Banca e che non entrano
nelle competenze delegate;
g) stabilisce i tassi di riferimento e vigila affinché l’applicazione dei singoli tassi decisi dalla Direzione
Generale rispettino gli scopi di cui all’art. 3 della legge;
h) decide l’emissione di buoni di partecipazione;
i) stabilisce le modalità del controllo in conformità delle disposizioni federali in materia;
l) delega il potere di rappresentare la Banca in singoli affari ad uno o più membri del Consiglio di
amministrazione, dipendenti o altri procuratori speciali.
3Il regolamento d’esercizio precisa le competenze del Consiglio di amministrazione.

## Art. 25 Commissioni {#art_25}

Il Consiglio di amministrazione può prevedere nel regolamento d’esercizio la possibilità di
delegare parte delle sue attribuzioni a Commissioni permanenti o ad hoc composte da membri del
Consiglio o, per quanto concerne la gestione degli affari, alla Direzione Generale.
18 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
19 Cpv. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.2.2013 - BU 2013, 13.
20 Cpv. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
21 Art. reintrodotto dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999,
22 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999,
23 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.

## Art. 26 Convocazione {#art_26}

Il regolamento d’esercizio stabilisce le modalità di convocazione del Consiglio.

## Art. 27 Costituzione. Deliberazioni {#art_27}

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 5 membri.
Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, decide il Presidente.

## Art. 28 Verbale {#art_28}

Le decisioni del Consiglio devono essere verbalizzate. Il verbale è diramato a tutti i membri.

## Art. 29 Dimissioni {#art_29}

I membri del Consiglio di amministrazione possono dimettersi dalla carica mediante un
preavviso di due mesi diretto al Consiglio di Stato.
B. Commissione del Consiglio27
Art. 30-31…28
C. Direzione generale29
Composizione e competenze
Art. 3230 1La Direzione Generale si compone del Presidente e dei suoi membri.
2La gestione degli affari correnti della Banca spetta alla Direzione Generale. Il Presidente e i membri
della Direzione Generale non possono essere dirigenti o soci di ditte commerciali o industriali, né
membri di Consigli di amministrazione, di Fondazione oppure di uffici di revisione di persone giuridiche
senza il consenso del Consiglio di amministrazione. Non possono coprire cariche pubbliche cantonali e
federali.
3Valgono per essi le incompatibilità dell’art. 20 cpv. 2.
4I regolamenti interni stabiliscono le attribuzioni e le competenze della Direzione Generale.
D. Vigilanza e revisione31
Vigilanza
Art. 3332 1Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato verificano che la legge sia rispettata, come pure che
la politica generale della Banca corrisponda allo scopo previsto nella legge.
2Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato esercitano la competenza di cui al cpv. 1, in particolare
nell’ambito dell’esame e dell’approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio della Banca.
3Il Consiglio di Stato trasmette inoltre al Gran Consiglio il rapporto annuale specifico del revisore della
Banca, dopo averlo esaminato e dopo aver formulato le proprie osservazioni in merito,
contemporaneamente al messaggio sul conto perdite e profitti e sul bilancio della Banca.
4Il Consiglio di Stato è informato dal Consiglio di amministrazione sulle strategie e sull’andamento degli
affari della Banca, salvaguardato il segreto bancario.33
24 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
25 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
26 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
27 Sezione abrogata dalla L 30.11.1998; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 13.
28 Art. abrogati dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999, 13.
29 Capitolo modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU
1999, 13.
30 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999,
31 Sezione introdotta dalla L 30.11.1998; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 13.
32 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999,
33 Cpv. introdotto dalla L 20.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 545.
Commissione del controllo del mandato pubblico
a) composizione
Art. 3434 1Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sull’adempimento del mandato pubblico tramite la
Commissione di controllo del mandato pubblico, composta da un membro per gruppo parlamentare,
nominati dal Gran Consiglio per la durata della legislatura.35
2I membri sono rieleggibili.36
3Ai membri della Commissione si applicano i motivi di incompatibilità di cui all’art. 20.
b) competenze37
Art. 3538 1La Commissione del controllo del mandato pubblico:
a) verifica il corretto adempimento del mandato pubblico;
b) allestisce un rapporto specifico all’attenzione della Commissione della gestione e delle finanze sul
conseguimento del mandato pubblico.39
2Il rapporto allestito dalla Commissione si deve esprimere sul grado di raggiungimento degli obbiettivi
generali e specifici contenuti nel documento strategico, analizzando in particolare il bilancio sociale e
ambientale annuale.
3La Commissione può esigere in ogni tempo dagli organi della Banca le spiegazioni e i documenti che
le occorrono per l’esecuzione dei compiti, di cui al cpv. 1.
4Il regolamento precisa le competenze della Commissione.
Vigilanza secondo il diritto federale40
Art. 3641 La Banca è sottoposta alla vigilanza totale della Commissione federale delle banche
conformemente alla legislazione federale.
Revisione
a) ufficio di revisione esterno
Art. 3742 1La Banca dispone di un ufficio di revisione esterno ai sensi della legislazione federale
applicabile alla Banca.
2Il Consiglio di amministrazione nomina quale ufficio di revisione una società di revisione riconosciuta
dalla Commissione federale delle banche.
3Le competenze dell’Ufficio di revisione sono stabilite dalla legislazione federale applicabile alla Banca.
Rapporto
Art. 37a43 1L’Ufficio di revisione allestisce e trasmette entro il 31 marzo un rapporto annuale
sull’esercizio della Banca all’indirizzo del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.
2In tale rapporto, l’ufficio di revisione:
a) si pronuncia sul rispetto della normativa sui fondi propri;
b) si pronuncia sulla copertura dei creditori;
c) conferma che l’utile realizzato nell’esercizio precedente deriva dalle attività operative della Banca;
d) conferma che la distribuzione dell’utile proposta è conforme alla legislazione federale applicabile e
alla presente legge;
34 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999,
35 Cpv. modificato dalla L 20.10.2009; in vigore dal 15.12.2009 - BU 2009, 543.
36 Cpv. modificato dalla L 21.2.2005; in vigore dal 22.4.2005 - BU 2005, 145.
37 Nota marginale modificata dalla L 30.11.1998; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 13.
38 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999,
39 Lett. modificata dalla L 21.2.2005; in vigore dal 22.4.2005 - BU 2005, 145.
40 Nota marginale modificata dalla L 30.11.1998, in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 13.
41 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999,
42 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999,
43 Art. introdotto dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
e) si pronuncia sull’adeguatezza degli accantonamenti per i rischi e sul rispetto, per le rettifiche di
valore, dei principi di valutazione utilizzati nei conti pubblicati;
f) si pronuncia sull’adempimento delle condizioni dell’autorizzazione bancaria, specificando eventuali
riserve e/o irregolarità.
b) ufficio di revisione interno (Ispettorato)
Art. 3844 1L’Ispettorato è un Ufficio di revisione interno.
2L’Ufficio di revisione interno è indipendente dalla Direzione Generale. Esso dipende direttamente dal
Consiglio di amministrazione.
3L’Ufficio di revisione interno è condotto da un capo-ispettore.
4Organizzazione, funzioni e competenze dell’Ispettorato sono stabilite dal regolamento.
Capitolo IV
Conti annuali
Chiusura e approvazione dei conti
Art. 3945 1L’esercizio della Banca chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2Entro il 31 marzo il Consiglio di amministrazione deve trasmettere al Consiglio di Stato:
a) la sua relazione sull’andamento della Banca;
b) il conto dei profitti e delle perdite e il bilancio;
c) la proposta di destinazione dell’utile;
d) il rapporto dell’Ufficio di revisione esterno.
3Entro il 30 aprile il Consiglio di Stato trasmette gli atti al Gran Consiglio per l’approvazione del bilancio
e della destinazione dell’utile e per lo scarico agli organi della Banca.
4La Commissione che preavvisa il dibattito parlamentare sui documenti di cui al cpv. 2 con un rapporto
commissionale, ha il diritto di visionare tutta la documentazione e di sentire i rappresentanti della banca
compatibilmente con il rispetto del segreto bancario.
Ripartizione dell’utile netto
Art. 4046 1L’utile netto d’esercizio, dopo opportuni ammortamenti ed accantonamenti, serve a pagare
l’interesse sul capitale di dotazione e, in misura non superiore, un dividendo-base sul capitale di
partecipazione.
2La parte residua, dopo l’eventuale riporto a nuovo, è ripartita nella misura seguente:
a) 45% al fondo di riserva;
b) 55% quale versamento supplementare al capitale di dotazione e proporzionalmente al capitale di
partecipazione.
3Quando il fondo di riserva raggiunge il 25% del capitale di dotazione e di partecipazione, la parte
residuante è ripartita come segue:
a) 1/3 al fondo di riserva;
b) 2/3 quale versamento supplementare al capitale di dotazione e, proporzionalmente, al capitale di
partecipazione.
4Se le condizioni di mercato lo esigono, il dividendo complessivo sul capitale di partecipazione può al
massimo essere arrotondato all’1% superiore rispetto alla rimunerazione percentuale complessiva
riconosciuta sul capitale di dotazione.
5Il fondo di riserva è destinato a coprire eventuali perdite d’esercizio. Nel caso in cui vi si dovesse
attingere, esso deve venir ricostituito nell’importo primitivo con gli utili netti degli anni successivi
eccedenti la somma dovuta per interessi sul capitale di dotazione e per il dividendo-base sul capitale di
partecipazione.
Indennità47
44 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999,
45 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999,
46 Art. modificato dalla L 30.11.1998; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 13.
47 Nota marginale introdotta dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
Art. 4148 Il Consiglio di Stato fissa le indennità del Presidente e dei membri del Consiglio di
amministrazione, come pure della Commissione del controllo del mandato pubblico.
Capitolo V
Liquidazione della Banca e disposizioni abrogative
Liquidazione
Art. 4249 La liquidazione della Banca è decisa dal Gran Consiglio.
Disposizioni abrogative
Art. 4350 La presente legge abroga quella del 6 maggio 1915 e successive modifiche.
Entrata in vigore
Art. 4451 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.52
Norma transitoria
Art. 4553 1Il 30 giugno decadono tutti i mandati dei membri del Consiglio di amministrazione.
2I mandati a partire dal 1° luglio 2004 vengono attribuiti con scadenza differenziata nel modo seguente:
a) 2 mandati per la durata di 1 anno fino al 30 giugno 2005;
b) 2 mandati per la durata di 2 anni fino al 30 giugno 2006;
c) 3 mandati per la durata di 3 anni fino al 30 giugno 2007.54
3Successivamente i mandati vengono attribuiti in base all’art. 21.
Pubblicata nel BU 1988, 339.
48 Art. modificato dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246; precedente modifica: BU 1999,
49 Art. modificato dalla L 30.11.1998; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 13.
50 Art. modificato dalla L 30.11.1998; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 13.
51 Art. modificato dalla L 30.11.1998; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 13.
52 Entrata in vigore: 9 dicembre 1988 - BU 1988, 339.
53 Art. introdotto dalla L 10.3.2003; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
54 Cpv. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 30.6.2004 - BU 2004, 246.
