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title: "Regolamento sulla sorveglianza elettronica in ambito civile"
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provisions: 12
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# Regolamento sulla sorveglianza elettronica in ambito civile

## Art. 1 Oggetto {#art_1}

Il presente regolamento disciplina l’esecuzione della sorveglianza elettronica in ambito
civile tramite un dispositivo elettronico, fissato sull’autore, che consente di rilevare in continuo il
luogo in cui si trova.

## Art. 2 Campo d’applicazione {#art_2}

Il regolamento si applica alle persone e alle autorità coinvolte nell’esecuzione della
misura di sorveglianza elettronica in ambito civile.

## Art. 3 Autorità competenti {#art_3}

Le autorità competenti per l’esecuzione della misura di sorveglianza elettronica in ambito
civile sono il Dipartimento delle istituzioni, la Divisione della giustizia e l’Ufficio dell’assistenza
riabilitativa.

## Art. 4 a) Dipartimento delle istituzioni {#art_4}

Il Dipartimento delle istituzioni:
a) stipula contratti di fornitura e di prestazione;
b) decide di affidare a enti pubblici o privati compiti relativi all’esecuzione;
c) emana direttive di esecuzione;
d) favorisce progetti di implementazione della sorveglianza attiva.

## Art. 5 b) Divisione della giustizia {#art_5}

La Divisione della giustizia:
a) vigila sull’operato dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa;
b) collabora con gli altri Cantoni, come pure con enti pubblici e privati, per l’esecuzione della
sorveglianza elettronica;
c) raccoglie i dati annuali di attività concernente l’esecuzione della sorveglianza elettronica.

## Art. 6 c) Ufficio dell’assistenza riabilitativa {#art_6}

L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa:
a) riceve dal giudice la conferma di notifica della decisione relativa all’impiego della sorveglianza
elettronica;
b) prende contatto con l’autore e in caso di irreperibilità informa il giudice senza indugio;
c) programma, applica e rimuove il dispositivo elettronico sull’autore, fornendo le necessarie
spiegazioni;
d) informa il giudice del giorno di inizio della sorveglianza;
e) controlla l’esecuzione in maniera passiva (differita);
f) informa il giudice senza indugio in caso di violazione del divieto di manipolazione del dispositivo
elettronico e di ogni altra circostanza rilevante;
g) fornisce al giudice e all’autorità giudiziaria i dati raccolti dal dispositivo elettronico e le
informazioni di supporto necessarie;
h) cancella i dati raccolti dal dispositivo elettronico entro il termine di 12 mesi dall’avvio della
sorveglianza;
i) incassa le spese di partecipazione a carico dell’autore.

## Art. 7 Conservazione dei dati {#art_7}

Il Centro sistemi informativi garantisce la consulenza e la supervisione sugli aspetti
tecnici relativi alla conservazione dei dati gestiti dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa.
211.120

## Art. 8 Esecuzione della sorveglianza elettronica {#art_8}

La sorveglianza elettronica viene eseguita mediante l’utilizzo di un dispositivo elettronico.

## Art. 9 Manipolazione del dispositivo {#art_9}

1Qualsiasi manipolazione del dispositivo è vietata.
2Eventuali danni causati volontariamente o per grave negligenza devono essere risarciti dall’autore.

## Art. 10 Partecipazione alle spese {#art_10}

1Il giudice determina le spese di locazione giornaliere del dispositivo elettronico, tenendo
conto della situazione economica dell’autore.
2Il costo minimo giornaliero di locazione è di 15 franchi.
3Per quanto non recuperabili dall’autore o da chi è tenuto al suo sostentamento, le spese sono
anticipate dallo Stato.
4Gli anticipi effettuati dallo Stato nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati presso
l’autore, tenuto conto della sua situazione economica.

## Art. 11 Protezione dei dati {#art_11}

I dati registrati durante la sorveglianza elettronica non possono essere usati per alcun
altro scopo che non sia quello di controllare il rispetto dei divieti imposti dal giudice.

## Art. 12 Entrata in vigore {#art_12}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
il 1° gennaio 2022.
Pubblicato nel BU 2021, 338.
