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title: "Legge di applicazione della legge federale sulle strade nazionali"
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# Legge di applicazione della legge federale sulle strade nazionali

## Art. 1 Scopo {#art_1}

La presente legge disciplina le attività concernenti le strade nazionali che verranno
affidate al Cantone in base alla legge federale sulle strade nazionali (LSN).

## Art. 2 Principio {#art_2}

1Le attività assunte dal Cantone saranno oggetto di accordi con la Confederazione, fatta
eccezione per i compiti direttamente affidati al Cantone dal diritto federale.
2Il Consiglio di Stato è competente per stipulare tali accordi.

## Art. 3 Partecipazione ad altri enti e collaborazione {#art_3}

1Per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 2 il Cantone può stipulare accordi di
collaborazione e contratti con terzi.
2La partecipazione ad enti costituiti con altri Cantoni o con dei terzi è subordinata all’adozione di
specifici decreti legislativi.

## Art. 4 Finanziamento {#art_4}

1Gli accordi con la Confederazione devono di principio garantire la neutralità dei costi
per il Cantone; le eventuali eccedenze e le eventuali perdite sono assunte dal Cantone.
2Il Cantone anticipa le spese necessarie all’adempimento degli accordi con la Confederazione.

## Art. 5 Competenze {#art_5}

Il Consiglio di Stato:
a) è competente per l’esecuzione della presente legge;
b) vigila e stabilisce gli aspetti contabili e organizzativi dell’adempimento degli accordi di cui agli
articoli 2, 3 e 4.

## Art. 6 Procedure edilizie e indennità particolari {#art_6}

1Le domande di costruzione e le licenze di costruzione per opere nelle zone riservate e
negli allineamenti (art. 16 e 24 LSN) sono notificate dal Dipartimento all’Autorità federale.
2Le pretese di indennità fondate sugli articoli 18, 25, 51 e 52 LSN sono da notificare all’Autorità
federale.
Zone riservate, pubblicazione

## Art. 7 (art. 14, 17 LSN) {#art_7}

1La determinazione delle zone riservate è pubblicata e depositata nei comuni, previo
avviso nel Foglio ufficiale cantonale, con indicazione dei termini e dei mezzi di ricorso.
2I piani definitivi delle zone riservate rimangono depositati presso gli uffici dei registri e le cancellerie
comunali interessati.
3La revoca delle zone riservate è pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale.
Progetti generali, consultazione

## Art. 8 (art. 19 LSN) {#art_8}

1Le osservazioni del Cantone sono di competenza del Consiglio di Stato.
725.200
2Ai comuni interessati ed ai proprietari eventualmente consultati viene preventivamente assegnato
un termine di 30 giorni per osservazioni.
Progetti esecutivi, pubblicazione

## Art. 9 (art. 27 - 27d LSN) {#art_9}

1I progetti esecutivi, con gli allineamenti e i piani espropriativi, sono pubblicamente
depositati durante 30 giorni presso le cancellerie dei comuni interessati, previa picchettazione,
notifica degli avvisi personali e avviso nel Foglio ufficiale e nei quotidiani cantonali.
2La pubblicazione indica i termini e i modi di opposizione, come pure quelli previsti dal diritto federale
per la presentazione di domande di espropriazione.
Allineamenti, deposito

## Art. 10 (art. 29 LSN) {#art_10}

1Gli allineamenti approvati sono pubblicamente depositati presso gli uffici dei registri e
le cancellerie comunali interessati, previo avviso sul Foglio ufficiale cantonale.
2Gli allineamenti sono menzionati a registro fondiario.
3Per i comuni nei quali non è ancora introdotto il registro fondiario definitivo questa menzione dovrà,
per cura degli uffici registri, essere immediatamente notificata alla cancelleria comunale interessata,
rispettivamente al geometra incaricato del raggruppamento.
Impianti accessori e molteplice utilizzazione

## Art. 11 (art. 7 e 49 ss LSN) {#art_11}

1Per la costruzione delle aree di servizio è applicabile la procedura stabilita dalla legge
sulle strade del 23 marzo 1983.1
2La concessione dei diritti necessari per la costruzione, l’ampliamento e l’esercizio degli impianti
accessori ai sensi del’articolo 7 LSN è disciplinata dalla legge sul demanio pubblico del 18 marzo
1986, riservate le prescrizioni del diritto federale.

## Art. 12 Norma abrogativa {#art_12}

La legge di applicazione della legge federale sulle strade nazionali del 7 novembre 1960
(LALSN) è abrogata.

## Art. 13 Entrata in vigore {#art_13}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Gli articoli da 1 a 5 sono immediatamente applicabili, gli articoli da 6 a 12 entrano in vigore a partire
dal 1° gennaio 2008.
Norma transitoria
Le procedure di progetto esecutivo pubblicate prima del 31 dicembre 2007 restano disciplinate dal
diritto anteriore.
Pubblicata nel BU 2007, 659.
1 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 562.
