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title: "Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica"
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provisions: 30
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# Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica

## Art. 1 Genere di pena {#art_1}

L’esecuzione mediante sorveglianza elettronica è ammissibile per le pene detentive
nonché per le pene detentive sostitutive delle multe e delle pene pecuniarie.

## Art. 2 Durata della pena {#art_2}

1La sorveglianza elettronica è ammessa a condizione che la pena pronunciata oppure
la durata totale delle pene eseguibili simultaneamente sia compresa tra un minimo di 20 giorni e
12 mesi al massimo.
2La detenzione provvisoria o per motivi di sicurezza non è presa in considerazione per il calcolo.
(Principio della pena lorda)3.
3Per le pene sospese parzialmente, è determinante la durata totale della pena inflitta (parte
sospesa più parte da eseguire).

## Art. 3 Residuo di pene e pena unica {#art_3}

Se dopo la revoca della liberazione condizionale, uno o più residui di pena devono
ancora essere eseguiti, gli elementi seguenti sono determinanti per il calcolo della durata della
pena:
a) il residuo della pena, se il giudice non ha inflitto una pena unica;
b) la pena complessiva, se il giudice ha inflitto una pena unica.
Capitolo 2
Condizioni

## Art. 4 Condizioni personali {#art_4}

Per beneficiare della sorveglianza elettronica devono essere soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) formale richiesta della persona condannata;
b) esclusione del rischio di fuga;
c) esclusione del rischio di recidiva;
1 RS 311.0
2 RS 311.01
3 Il principio lordo significa che l’esame delle condizioni temporali si fonda sulla durata della pena
pronunciata, senza computare la detenzione già espiata. Il principio netto significa che l’esame delle
condizioni temporali si fonda sulla durata della pena pronunciata, computando la detenzione già espiata.
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d) autorizzazione di soggiorno in Svizzera e diritto di esercitare un’attività lavorativa, una
formazione o di occupazione ai sensi della lettera f) seconda frase di quest’articolo;
e) nessuna espulsione ai sensi degli art. 66a e 66abis CP;
f) esercitare un’attività professionale o una formazione riconosciuta, corrispondenti ad
un’occupazione di almeno 20 ore la settimana.
Il lavoro domestico, i compiti educativi, la partecipazione a un programma occupazionale o ad
altra attività strutturata, sono considerati equivalenti. Alla persona condannata può essere
assegnata un’attività di almeno 20 ore la settimana, senza che ciò costituisca un diritto;
g) capacità di rispetto delle condizioni quadro dell’esecuzione nella forma della sorveglianza
elettronica;
h) residenza e alloggio stabili appropriati. La residenza in istituti o strutture comunitarie, di tipo
foyer, è ammessa a condizione che si prestino alla sorveglianza elettronica e la direzione
della struttura o dell’istituto vi consenta. In particolare, all’autorità di esecuzione competente
deve essere garantito l’accesso all’alloggio della persona condannata in ogni momento,
anche senza preavviso e durante tutta la durata dell’esecuzione della pena;
i) l’alloggio deve disporre di una copertura di rete, fissa o mobile, adatta alla trasmissione
elettronica dei dati e compatibile con la tecnica di sorveglianza;
j) gli adulti che convivono nella stessa economia domestica devono dare formale consenso
perché l’autorità di esecuzione competente possa accedere in ogni momento all’abitazione,
anche senza preavviso, durante tutta la durata della sorveglianza elettronica;
k) l’accettazione da parte della persona condannata del piano di esecuzione, ivi compreso il
piano orario prestabilito. All’autorità di esecuzione competente deve essere garantito in ogni
momento, anche senza preavviso, l’accesso all’abitazione durante tutta la durata della
sorveglianza elettronica;
l) una condanna per violenza domestica o per abusi sessuali su minori, quando questi vivono
nella stessa abitazione, o altri fattori professionali o famigliari preponderanti, sono motivi di
preclusione a questa forma d’esecuzione.
Capitolo 3
Procedura

## Art. 5 Compiti dell’autorità {#art_5}

L’autorità di esecuzione:
a) informa la persona condannata sulle modalità di questa forma d’esecuzione, in particolare dei
controlli previsti all’art. 10 del presente regolamento;
b) fissa un termine per l’inoltro della domanda d’esecuzione nella forma della sorveglianza
elettronica;
c) esamina la domanda della persona condannata e i documenti prodotti;
d) statuisce sulla domanda e, in caso di accettazione, fissa il luogo e l’inizio dell’esecuzione,
nonché le condizioni alle quali è sottoposta la persona condannata e il tipo di sorveglianza
elettronica.

## Art. 6 Documenti da trasmettere {#art_6}

La persona condannata deve trasmettere i documenti seguenti:
a) Attestato di lavoro o di formazione.
Lavoratore dipendente
Un certificato del datore o il contratto di lavoro, dove figuri l’indicazione del luogo e degli orari
di lavoro, nonché l’ultimo conteggio di salario.
Lavoratore indipendente
Un documento che attesti l’attività indipendente (per es. certificato di affiliazione AVS e ultimi
conteggi, altri certificati di assicurazione) con indicazione del luogo e dell’orario dell’attività;
Studente o persona in formazione
Un documento che attesti lo statuto di studente o di persona in formazione con l’indicazione
del luogo di studio e del piano orario delle lezioni.
Persona di nazionalità straniera
Se queste informazioni non emergono chiaramente dal suo titolo di soggiorno in Svizzera, la
persona condannata di nazionalità straniera fornisce ogni documento utile attestante il suo
diritto di soggiorno o di esercitare un’attività lavorativa o di formazione in Svizzera.
Prova di risiedere e alloggiare in modo stabile (p. es. contratto di locazione, certificato di
domicilio);
Prova del collegamento a una rete di telefonia fissa o mobile e del pagamento delle spese di
comunicazione degli ultimi due mesi;
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Consenso di tutte le persone adulte che convivono nella stessa economia domestica
(formulario), perché l’autorità di esecuzione competente possa accedere in ogni momento,
anche senza preavviso, all’abitazione.

## Art. 7 Altre forme di esecuzione {#art_7}

1Se la persona condannata non soddisfa le condizioni per beneficiare della
sorveglianza elettronica, l’autorità può accordarle un termine ulteriore per richiedere un’altra forma
di esecuzione.
2Questa possibilità è esclusa in caso di abuso, di mancato rispetto dell’obbligo di cooperare e
comunicare, d’inosservanza dei termini, di trasmissione di documenti incompleti e in presenza di
circostanze che escludono a priori una forma d’esecuzione agevolata.
Capitolo 4
Attuazione
Piano di esecuzione della

## Art. 8 sorveglianza elettronica (PESE) {#art_8}

1L’autorità competente stabilisce il piano di esecuzione della sorveglianza elettronica
d’intesa con la persona condannata.
2Il piano regola in particolare:
a) Il programma settimanale in relazione all’orario di lavoro, dell’occupazione o della formazione,
nonché di altri obblighi;
b) Il sostegno e l’accompagnamento psicosociale della persona condannata durante il periodo di
esecuzione della sanzione.
3Per ogni giorno di lavoro4, il condannato può trascorrere al massimo 14 ore al di fuori dell’alloggio
per:
a) lavoro, occupazione, formazione e attività di tempo libero (incluse attività sportive e altre);
b) acquisti, visite mediche, pratiche burocratiche;
c) partecipazione a terapie individuali o di gruppo.
4La persona condannata trascorre almeno un giorno alla settimana al suo domicilio.

## Art. 9 Obblighi della persona condannata {#art_9}

1Qualora la persona beneficiaria della sorveglianza elettronica non fosse in grado di
rispettare le condizioni poste, deve darne comunicazione immediata all’autorità competente.
2Parimenti, essa informa senza indugio l’autorità competente in caso di perdita o interruzione del
lavoro, della formazione o di altra occupazione, come di qualsiasi cambiamento della sua
situazione personale.
3Durante l’esecuzione della pena, è fatto divieto di lasciare il territorio svizzero.

## Art. 10 Controllo {#art_10}

1Durante l’esecuzione, l’autorità verifica che la persona condannata esegua l’attività
dichiarata ai fini della concessione della sorveglianza elettronica.
2A questo scopo, essa prende tutte le misure necessarie. In particolare, può in qualsiasi momento
e, a seconda della tecnica utilizzata per la sorveglianza:
a) informare chi impiega o dispensa la formazione alla persona condannata che quest’ultima
esegue una pena mediante il regime della sorveglianza elettronica e l’invita a informare
immediatamente l’autorità competente in caso di assenza dal luogo di lavoro o di formazione;
b) recarsi sul posto di lavoro o di formazione della persona condannata.
3L’autorità può delegare la sua competenza.

## Art. 11 Autorizzazione di congedo {#art_11}

1Durante i giorni di libero dal lavoro o dalla formazione, come il sabato, la domenica e i
giorni festivi, su decisione dell’autorità, la persona condannata può disporre, di un massimo di ore
giornaliere di tempo libero5, secondo la seguente progressione:
1° e 2° mese 3 h/giorno
3° e 4° mese 4 h/giorno
5° e 6° mese 6 h/giorno
4 La nozione di lavoro è definita all’art. 4 let. f) del presente regolamento.
5 Con tempo libero ai sensi dell’art. 79b cpv. 3 CP, si intende il tempo di cui dispone una persone
liberamente fuori dal luogo di residenza e alloggio.
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dal 7° mese 8 h/giorno
2Su decisione dell’autorità, le ore di tempo libero possono essere cumulate fino ad un massimo di
24 ore tra il 3° e 6° mese e di 36 ore dal 7° mese. Il saldo ore resta acquisito.
Capitolo 5
Modifica delle condizioni di ammissione dopo la concessione o durante
l’esecuzione della sorveglianza elettronica

## Art. 12 Estinzione delle condizioni {#art_12}

1Se la persona condannata non soddisfa le esigenze di cui agli articoli 2 e 3, viene
posto fine alla sorveglianza elettronica.
2Se la persona condannata senza colpa, perde completamente o parzialmente il lavoro, la
formazione o l’attività, l’autorità competente può mantenere la sorveglianza elettronica a
condizione che la persona trovi un’attività appropriata entro il termine di 21 giorni e che il suo
accompagnamento sia garantito durante il periodo transitorio.
3In caso di revoca della sorveglianza elettronica, la persona condannata continua a scontare la
pena in un carcere aperto o chiuso o, se ne adempie le condizioni, in regime di semiprigionia.
Capitolo 6
Violazione delle regole / mancato rispetto del piano di esecuzione

## Art. 13 Diffida {#art_13}

1L’autorità può diffidare la persona condannata che non rispetta le condizioni della
sorveglianza elettronica o se, in altro modo tradisce la fiducia riposta, in particolare se:
– abusa del tempo trascorso al di fuori dell’alloggio;
– non rispetta il piano settimanale;
– detiene o consuma sostanze stupefacenti;
– non rispetta le norme e gli obblighi imposti (p. es. seguire una terapia, divieto di consumare
alcolici);
– manipola o cerca di manipolare gli apparecchi di sorveglianza;
– rifiuta di pagare gli anticipi o la partecipazione alle spese di esecuzione.
2È fatta riserva della decisione di limitare il tempo libero della persona condannata.

## Art. 14 Revoca del regime {#art_14}

1Se, nonostante formale diffida, la persona condannata persiste nel suo
comportamento, l’autorità può revocare la sorveglianza elettronica e pronunciare, con effetto
immediato, l’esecuzione del residuo della pena in regime ordinario o, se adempie tutte le
condizioni, in regime di semiprigionia.
2Nei casi gravi, invece della diffida, può essere pronunciata la revoca immediata.

## Art. 15 Sospensione {#art_15}

L’autorità può sospendere provvisoriamente il regime di sorveglianza elettronica per
gravi motivi o come misura precauzionale (per esempio in presenza di un rischio di commissione
di nuovi reati). In questo caso, l’esecuzione prosegue immediatamente in regime ordinario. Una
decisione formale è resa entro 10 giorni dalla sospensione.

## Art. 16 Inchiesta penale {#art_16}

Se, contro la persona condannata viene aperta un’inchiesta penale durante
l’esecuzione della sorveglianza elettronica, quest’ultima può essere sospesa o revocata.
Capitolo 7
Computo dei pagamenti parziali

## Art. 17 Modalità {#art_17}

1Il pagamento di multe o pene pecuniarie è computato secondo l’espressa volontà della
persona condannata. In assenza di una dichiarazione esplicita, l’autorità opta per la soluzione più
favorevole alla persona condannata.
2Una deroga a questa regola è possibile quando la prescrizione è prossima. In questo caso, i
pagamenti vengono computati sulle multe o le pene pecuniarie che si prescrivono per prime.
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Capitolo 8
Partecipazione alle spese

## Art. 18 Modalità {#art_18}

1La persona che beneficia di questo regime deve partecipare alle spese d’esecuzione
della pena.
2L’importo della partecipazione è fissato dalla Conferenza.
3La persona condannata versa anticipi regolari.
4Le spese supplementari di telefonia o collegamento dati, generati dall’esecuzione della pena
mediante sorveglianza elettronica, come anche altre spese derivanti da obblighi o norme quali i
controlli dell’astinenza, il trattamento terapeutico o altro, sono a carico della persona condannata.
5Su richiesta della persona condannata, l’autorità competente può concedere un esonero parziale
dalla partecipazione ai costi di esecuzione quando è dimostrata una situazione economica
precaria e, in particolare se detta partecipazione impedisce di onorare gli obblighi di mantenimento
e sostegno che le incombono.
Capitolo 9
Fine della sorveglianza elettronica

## Art. 19 Rinuncia {#art_19}

La persona condannata può chiedere di rinunciare a proseguire il regime della
sorveglianza elettronica. In questo caso e di regola il residuo di pena è eseguito immediatamente
in regime ordinario, o se le condizioni sono date, in regime di semiprigionia.

## Art. 20 Liberazione condizionale {#art_20}

Riservato l’art. 43 cpv. 3 CP, si applicano le norme sulla liberazione condizionale (art.
86 e segg. CP).
TITOLO II
Sorveglianza elettronica in luogo del lavoro esterno e del lavoro e alloggio esterni
(art. 79b cpv. 1 let. b CP)
Capitolo 10
Campo di applicazione

## Art. 21 Principio {#art_21}

1La sorveglianza elettronica può essere autorizzata in luogo del lavoro esterno e/o del
lavoro e alloggio esterni per una durata da 3 a 12 mesi.
2La sorveglianza elettronica assume in questo caso la funzione di fase supplementare nel regime
progressivo di esecuzione della pena.

## Art. 22 Disposizioni applicabili {#art_22}

Fatta riserva delle disposizioni seguenti, si applicano per analogia le regole di cui al
Titolo I del presente regolamento.
Capitolo 11
Condizioni

## Art. 23 Condizioni temporali {#art_23}

Di regola la sorveglianza elettronica può essere concessa dopo aver scontato la metà
della pena detentiva:
a) invece del lavoro esterno;
b) dopo una prima fase di lavoro esterno ai sensi dell’art. 77a cpv. 1 CP e invece del lavoro e
alloggio esterni.

## Art. 24 Condizioni personali {#art_24}

1Di regola, la persona condannata può beneficiare del regime della sorveglianza
elettronica dopo aver dato prova di buon comportamento durante almeno 6 mesi in regime aperto
e aver superato alcuni congedi.
2Se una prima fase di lavoro esterno è stata concessa, la persona condannata può beneficiare del
regime di sorveglianza elettronica a condizione che abbia dimostrato buon comportamento
durante almeno due terzi della durata prevedibile del lavoro esterno (in funzione della liberazione
condizionale e/o definitiva).
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Capitolo 12
Disposizioni particolari

## Art. 25 Revoca del regime {#art_25}

Se la sorveglianza elettronica viene revocata, l’esecuzione del residuo della pena
prosegue in regime ordinario o, se il condannato adempie le condizioni, mediante lavoro esterno.

## Art. 26 Rinuncia {#art_26}

La persona condannata può chiedere di rinunciare a proseguire il regime della
sorveglianza elettronica. In questo caso e di regola, il residuo della pena è eseguito
immediatamente in regime ordinario, o se le condizioni sono date, mediante lavoro esterno.
TITOLO III
Responsabilità

## Art. 27 Principio {#art_27}

1La persona beneficiaria è responsabile per i danni causati (materiale di sorveglianza
elettronica, beni, persone o altro). La persona condannata provvede alla sua copertura
assicurativa.
2La persona condannata che esegue la pena mediante sorveglianza elettronica non è assicurata
contro gli infortuni da parte dello Stato.
TITOLO IV
Protezione dei dati

## Art. 28 Accesso ai dati {#art_28}

Durante l’esecuzione della sanzione, i dati generati dall’utilizzo di un sistema di
geolocalizzazione sono accessibili:
a) all’autorità d’esecuzione competente e ad eventuali enti delegati;
b) alla centrale di sorveglianza, secondo le modalità del suo capitolato d’onere;
c) agli operatori tecnici autorizzati.

## Art. 29 Rinvio {#art_29}

Per il resto, la protezione dei dati è regolata dal diritto cantonale.
TITOLO V
Disposizioni finali

## Art. 30 Disposizioni transitorie e finali {#art_30}

1Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
2La Conferenza invita pertanto i governi dei cantoni della Svizzera latina ad adeguare la loro
regolamentazione cantonale relativa all’esecuzione delle pene detentive mediante sorveglianza
elettronica.
3Il titolo I del presente regolamento si applica anche alle pene pronunciate prima dalla sua entrata
in vigore, ma la cui esecuzione non è ancora iniziata.
4Il titolo II del presente regolamento è retto dall’art. 388 cpv. 3 CP.
5È pubblicato sul sito internet della Conferenza e da ogni cantone, secondo la propria procedura.
Il Segretario generale: Blaise Péquignot La presidente: Béatrice Métraux
Conseillère d’Etat
Pubblicato nel BU 2017, 500.
