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title: "Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento"
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# Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento

## Art. 1 Campo di applicazione {#art_1}

1La legge si applica ai procedimenti di diritto esecutivo federale che hanno determinato
un provvedimento da parte di un organo di esecuzione e fallimento.
2Con organi di esecuzione e fallimento si intendono segnatamente:
a) l’ufficio d’esecuzione e l’ufficio dei fallimenti;2
b) l’adunanza dei creditori nel fallimento e nel concordato;
c) l’amministrazione speciale del fallimento;
d) il commissario del concordato;
e) il liquidatore nel concordato con abbandono dell’attivo;
f) ...3

## Art. 2 Oggetto {#art_2}

La legge regola il ricorso:4
a) contro ogni provvedimento contrario alla legge federale sull’esecuzione e sul fallimento;
b) contro ogni provvedimento inopportuno;
c) per denegata o ritardata giustizia.

## Art. 3 Competenza {#art_3}

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF), quale autorità di
vigilanza, è competente per l’evasione del ricorso.

## Art. 4 Trasmissione d’ufficio {#art_4}

1L’Autorità cantonale incompetente trasmette d’ufficio gli atti a quella competente e ne
dà comunicazione al ricorrente.6
2I termini si reputano osservati se lo erano quando l’atto è stato insinuato all’Autorità incompetente.

## Art. 5 Diritto suppletorio e ricusazione7 {#art_5}

1In tutti i casi per i quali la presente legge non contiene disposizioni speciali sul
procedimento, si applica la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.8
1 Titolo modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
2 Lett. modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
3 Lett. abrogata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
4 Frase modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
5 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
6 Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
7 Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
8 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
280.200
2La ricusazione è disciplinata dall’articolo 10 della legge dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul
fallimento.9

## Art. 6 Registro dei ricorsi10 {#art_6}

L’ufficio di esecuzione e l’ufficio dei fallimenti tengono aggiornato un apposito registro dei
ricorsi con i fatti procedurali rilevanti.
CAPITOLO II
Norme generali di procedura
Ricorso

## Art. 7 a) forma12 {#art_7}

1L’atto di ricorso deve essere presentato in forma scritta all’organo di esecuzione e
fallimento che ha preso il provvedimento impugnato, in tante copie quante sono le parti interessate
più due (per l’organo e per l’autorità di vigilanza).13
2Va redatto in lingua italiana, firmato dalla parte o dal suo rappresentante: in questo caso va unita la
procura.
3L’atto deve indicare:
a) le domande;
b) la motivazione, anche sommaria;
c) i mezzi di prova.
4Devono essere prodotti:
a) il provvedimento impugnato;
b) la busta d’intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica;
c) i mezzi di prova già disponibili.
5Se mancano la firma di una parte, di un patrocinatore legittimato o la relativa procura oppure le
allegazioni e gli allegati prescritti o se gli atti sono carenti nella documentazione o non redatti in
lingua italiana, è fissato un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per rimediarvi, con
la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il ricorso sarà dichiarato
irricevibile.14
6Gli atti illeggibili, sconvenienti o prolissi sono rimandati alla parte interessata, con l’invito a rifarli e
con la comminatoria di cui al cpv. 5.

## Art. 8 b) termini {#art_8}

1Il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto
notizia del provvedimento.
2Nelle esecuzioni cambiarie e quando il diritto federale lo prevede il termine è ridotto a cinque giorni.
3Il ricorso, come ogni altro atto processuale, deve pervenire all’autorità competente, o essere stato
consegnato alle PTT svizzere o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero,
l’ultimo giorno del termine al più tardi.
4È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.

## Art. 9 c) istruttoria preliminare {#art_9}

1L’organo di esecuzione e fallimento trasmette immediatamente all’autorità di vigilanza
una copia del ricorso per conoscenza, anche se non rispettosa delle forme procedurali.
2L’Autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se
lo stesso è infondato o temerario.
9 Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedente modifica: BU 1997,
274.
10 Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
11 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
12 Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
13 Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
14 Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
15 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
16 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
280.200
3L’organo di esecuzione e fallimento fissa alle parti interessate un termine non superiore a quello di
ricorso per presentare le osservazioni.
4Per le osservazioni valgono le formalità dell’art. 7: esse vanno notificate alle parti interessate
dall’organo di esecuzione e fallimento.
5Presentate dalle parti le osservazioni o scaduto il termine per produrle, l’incarto è trasmesso entro
un termine pari a quello di ricorso all’autorità di vigilanza con le osservazioni dell’organo di
esecuzione e fallimento.

## Art. 10 d) effetto sospensivo {#art_10}

1Se con il ricorso viene chiesto l’effetto sospensivo, l’organo di esecuzione e fallimento
trasmette immediatamente all’autorità di vigilanza il ricorso con l’incarto completo e il suo preavviso
sull’effetto sospensivo.
2Deciso sull’effetto sospensivo con ordinanza presidenziale, l’autorità di vigilanza retrocede l’incarto
all’organo di esecuzione e fallimento per l’istruttoria preliminare.
3È in facoltà del presidente dell’autorità di vigilanza concedere l’effetto sospensivo anche se non
richiesto.

## Art. 11 e) effetto devolutivo {#art_11}

1Il ricorso esplica effetto devolutivo.
2Entro il termine dell’art. 9 cpv. 5 per la trasmissione delle osservazioni, l’organo di esecuzione e
fallimento è ancora legittimato ad annullare o modificare il provvedimento, previa notifica di un
nuovo provvedimento alle parti interessate e all’autorità di vigilanza: in tal caso dovrà essere
espressamente menzionato il diritto di nuovo ricorso.

## Art. 12 Ulteriore scambio di allegati {#art_12}

Il presidente dell’autorità di vigilanza può ordinare un ulteriore scambio di allegati scritti o
citare le parti interessate e l’organo di esecuzione e fallimento a un’udienza.

## Art. 13 Ferie {#art_13}

Come ferie valgono quelle stabilite dalla legge federale sull’esecuzione e sul fallimento.

## Art. 14 Notificazioni {#art_14}

1Alle notificazioni si applicano le corrispondenti norme della procedura civile (art. da 120
a 126 CPC), riservate le norme relative alla legge federale sull’esecuzione e sul fallimento.
2L’invio per raccomandata è il mezzo di notifica usuale.
3Iniziata la procedura, il ricorrente e le altre parti interessate devono predisporsi a ricevere le
notifiche degli atti connessi.20

## Art. 15 Rappresentanza processuale {#art_15}

La rappresentanza processuale è riconosciuta:
a) a chi detiene una rappresentanza legale;
b) agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti;
c) ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale.

## Art. 15a {#art_15a}

…21

## Art. 16 Spese processuali {#art_16}

1La procedura di ricorso come pure quella di revisione e di interpretazione sono gratuite.
17 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
18 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
19 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
20 Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
21 Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 221; introdotto dalla L 12.3.1997 - BU
1997, 274.
22 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
280.200
2La parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in mala fede può essere
condannata a una multa sino a 1’500 franchi, nonché al pagamento di una tassa di giustizia
secondo l’art. 30 della Legge sulla tariffa giudiziaria e delle spese.

## Art. 17 Indennità alle parti {#art_17}

Nella procedura di ricorso come pure in quella di revisione e di interpretazione non è
riconosciuta alcuna indennità alle parti.

## Art. 18 Indennità ai testi e ai periti {#art_18}

Le indennità ai testi e ai periti sono quelle previste dalla legge sulla tariffa giudiziaria.
CAPITOLO III
Istruzione probatoria

## Art. 19 Accertamento della fattispecie e applicazione del diritto {#art_19}

1L’Autorità di vigilanza accerta d’ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle
parti, valuta le prove secondo il suo libero convincimento ed applica d’ufficio il diritto.
2Le parti sono tenute a presentare tutti i documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la
valutazione del caso.
3Delle discussioni istruttorie e delle assunzioni di prove, da svolgersi in contraddittorio, deve essere
tenuto verbale.
4Va tenuto conto del comportamento processuale delle parti, ad esempio del rifiuto di ottemperare a
una citazione personale, di rispondere alle domande formulate o di produrre i mezzi di prova
richiesti.

## Art. 20 Prove {#art_20}

1La verità di un fatto viene accertata in giudizio mediante:
a) l’ammissione delle parti;
b) i documenti;
c) i testimoni;
d) l’ispezione;
e) le perizie;
f) l’interrogatorio formale delle parti.
2Sulle modalità dell’assunzione delle prove si applicano le corrispondenti norme della procedura
civile.
3L’Autorità di vigilanza, sotto sua responsabilità, può affidare ogni atto istruttorio, compresa
l’audizione dei testimoni, al funzionario che funge da segretario, come pure all’ufficiale e al
supplente dell’ufficio d’esecuzione e dei fallimenti competente per territorio, purché essi non siano
parte del procedimento.24
CAPITOLO IV
Sentenze e ordinanze
Sentenze

## Art. 21 a) formalità25 {#art_21}

1Le sentenze dell’Autorità di vigilanza sono pronunciate in nome della Repubblica e
Cantone del Ticino.
2Esse devono, a pena di nullità, contenere:
a) il luogo, il giorno, il mese e l’anno in cui furono pronunciate;
b) l’indicazione del nome dei giudici che presero parte alla decisione nonché del segretario;
c) l’indicazione delle parti e dei loro rappresentanti o patrocinatori;
d) le domande;
e) l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto;
23 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
24 Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
25 Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
280.200
f) i dispositivi;
g) la firma del presidente e del segretario nonché il bollo d’ufficio.
3La sentenza deve espressamente indicare che è impugnabile, entro dieci giorni dalla notificazione
rispettivamente cinque nelle esecuzioni cambiarie, con il rimedio di diritto ordinario del ricorso al
Tribunale federale per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla
Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell’apprezzamento.26
4La sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con
rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per nuovo giudizio come ai considerandi.27

## Art. 22 b) divieto della reformatio in peius28 {#art_22}

Il giudizio dell’autorità di vigilanza non può andare oltre le conclusioni delle parti, salvo in
caso di nullità del provvedimento oggetto di ricorso.

## Art. 23 c) notificazione30 {#art_23}

La cancelleria procede entro dieci giorni, ridotti a cinque nell’esecuzione cambiaria, alla
notificazione delle copie alle parti interessate e all’organo di esecuzione e fallimento.

## Art. 24 d) esecutività31 {#art_24}

1Le sentenze dell’Autorità di vigilanza sono esecutive dal giorno successivo a quello
della notificazione.
2È riservato l’effetto sospensivo dell’art. 36 della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento.
Ordinanze
Art. 24a32 Le decisioni riferite agli art. 7 cpv. 5 e 6, 10 cpv. 2 e 3, 12 della presente legge, come
pure a ogni atto procedurale interlocutorio, sono rese con ordinanze.
CAPITOLO IVa33
Fine della procedura senza sentenza
Controversia divenuta senza oggetto
Art. 24b34 1L’autorità di vigilanza, udite le parti, stralcia il ricorso dai ruoli se una controversia è
divenuta senza oggetto o priva di interesse giuridico.
2La mancanza di interesse è presunta se per un anno non vi è stato alcun atto processuale: in tal
caso lo stralcio è ordinato d’ufficio senza contraddittorio. Il termine non decorre quando le parti sono
in attesa dell’emanazione della sentenza.
3Resta riservata la restituzione del termine (art. 33 cpv. 4 LEF).
Desistenza, acquiescenza e transazione
Art. 24c35 1La desistenza del ricorrente, l’acquiescenza della controparte interessata e la
transazione pongono fine alla controversia e hanno forza di cosa giudicata.
2L’autorità di vigilanza ne dà atto alle parti e stralcia il ricorso dai ruoli.
CAPITOLO V
Rimedi di diritto
Rimedi di diritto
26 Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
27 Cpv. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
28 Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
29 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
30 Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
31 Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
32 Art. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
33 Capitolo introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
34 Art. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
35 Art. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
280.200

## Art. 25 {#art_25}

I rimedi di diritto sono:
a) la revisione;
b) l’interpretazione.
La revisione

## Art. 26 a) motivi {#art_26}

Contro le sentenze dell’autorità di vigilanza è dato il rimedio della revisione:
a) se l’autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la
sentenza contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
b) se una parte afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano la
nullità dell’esecuzione o del provvedimento;
c) se una parte non è stata sentita.

## Art. 27 b) forma {#art_27}

1La domanda di revisione deve essere presentata in forma scritta e in lingua italiana in
tante copie quante sono le parti interessate più due.
2L’atto deve contenere:
a) l’indicazione dell’Autorità di vigilanza cui l’atto è diretto;
b) l’indicazione esatta delle parti e del loro domicilio;
c) l’indicazione precisa dei punti della sentenza di cui si chiede la revisione;
d) le domande;
e) la motivazione;
f) l’indicazione dei fatti e dei mezzi di prova, nell’ipotesi dell’art. 26 lett. b);
g) la firma di chi chiede la revisione o del suo rappresentante.
3Devono essere prodotti:
a) la sentenza impugnata;
b) la busta d’intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica;
c) i mezzi di prova, nell’ipotesi dell’art. 26 lett. b).
4La domanda di revisione è nulla se mancano le formalità di cui al cpv. 2 lett. d), e), g) di questo
articolo nonché quelle del cpv. 2 lett. f) nell’ipotesi dell’art. 26 lett. b).

## Art. 28 c) termini {#art_28}

1La domanda di revisione di una sentenza si propone entro dieci giorni dalla notifica
all’Autorità di vigilanza che ha giudicato.
2La domanda è notificata alle parti che, entro il termine di dieci giorni, possono inoltrare le loro
osservazioni.
3Nelle esecuzioni cambiarie il termine è ridotto a cinque giorni.

## Art. 29 d) effetti {#art_29}

1La domanda di revisione ha effetto sospensivo soltanto per ordinanza del presidente
dell’autorità di vigilanza.
2L’Autorità di vigilanza che accoglie la domanda di revisione annulla in tutto o in parte la sentenza
impugnata e pronuncia nuovamente sulla lite.
3Non è motivo di ricusazione l’aver deciso il ricorso.
L’interpretazione

## Art. 30 a) motivi {#art_30}

Se in una sentenza dell’autorità di vigilanza vi sono dispositivi ambigui od oscuri, o se
essi contengono errori di redazione o di calcolo, l’autorità li interpreta o li rettifica.

## Art. 31 b) forma {#art_31}

1La domanda di interpretazione deve essere presentata in forma scritta e in lingua
italiana in tante copie quante sono le parti interessate più due.
36 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
37 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
38 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
280.200
2L’atto deve contenere, sotto pena di nullità:
a) l’indicazione precisa dei punti della sentenza di cui si chiede l’interpretazione;
b) la motivazione;
c) la firma di chi chiede l’interpretazione o del suo rappresentante.

## Art. 32 c) termini {#art_32}

1La domanda di interpretazione di una sentenza si propone entro dieci giorni dalla
notifica all’Autorità di vigilanza che ha giudicato.
2La domanda può essere notificata alle parti, che entro il termine di dieci giorni possono inoltrare le
loro osservazioni.
3Nelle esecuzioni cambiarie il termine è ridotto a cinque giorni.

## Art. 33 d) effetti {#art_33}

1La domanda di interpretazione ha effetto sospensivo soltanto per ordinanza del
presidente dell’autorità di vigilanza.39
2L’autorità di vigilanza che trova giustificata la domanda di interpretazione toglie l’ambiguità o
l’oscurità dei dispositivi della sentenza, senza cambiarne la sostanza, e corregge semplici errori di
redazione o di calcolo.
CAPITOLO VI
Norme transitorie, disposizioni abrogative ed entrata in vigore

## Art. 34 Norme transitorie {#art_34}

1Le disposizioni di questa legge si applicano ai reclami introdotti dopo la sua entrata in
vigore.
2I rimedi di diritto di questa legge si applicano alle sentenze emanate dall’autorità di vigilanza dopo
la sua entrata in vigore.
Disposizioni transitorie della modifica del 12 marzo 1997
Art. 34a41 Le modifiche del 12 marzo 1997 delle disposizioni di procedura si applicano a partire
dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili.

## Art. 35 Disposizioni abrogative {#art_35}

1Riservato l’art. 34, è abrogata l’Ordinanza per la procedura di ricorso in tema di
esecuzione e fallimenti dell’11 ottobre 1946.
2Il cpv. 3 dell’art. 12 della Legge cantonale di attuazione della legge federale sull’esecuzione e sul
fallimento dell’8 marzo 1911 è abrogato.

## Art. 36 Entrata in vigore {#art_36}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.42
Pubblicata nel BU 1992, 225.
39 Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
40 Cfr. O per la procedura di ricorso in tema di esecuzione e fallimenti dell’11.10.1946 - BU 1946, 104.
41 Art. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
42 Entrata in vigore: 1° ottobre 1992 - BU 1992, 225.
