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title: "Convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento religioso e sullo statuto dell’insegnante di religione"
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# Convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento religioso e sullo statuto dell’insegnante di religione

## Art. 1 Campo di applicazione {#art_1}

La presente convenzione si applica ai seguenti gradi e ordini di scuola:
– Scuola elementare,
– Scuola media,
– Scuole speciali,
– Scuole medie superiori,
– Scuole professionali a tempo pieno.

## Art. 2 Designazione dei docenti {#art_2}

1I docenti di religione cattolica sono designati dall’Ordinario della Diocesi di Lugano
(detto in seguito Ordinario); nelle scuole elementari l’insegnamento è attribuito al parroco (o
amministratore parrocchiale) oppure a una persona da lui designata.
2I docenti di religione evangelica sono designati dal Consiglio sinodale della Chiesa evangelica
riformata nel Ticino (detto in seguito Consiglio sinodale).
3La designazione è comunicata al Consiglio di Stato per le scuole cantonali, ai Municipi per le
scuole comunali e alle Delegazioni scolastiche consortili per le scuole consortili.

## Art. 3 Supplenze {#art_3}

1In caso di assenza di un docente di religione si applica in linea di principio lo speciale
regolamento previsto dall’art. 82 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei
docenti del 15 marzo 1995 (LORD).
2Dovendo far capo a un supplente esterno l’autorità o l’organo scolastico competente lo sceglie in
un elenco di supplenti disponibili che le Autorità ecclesiastiche trasmettono a tutte le direzioni e
agli ispettorati all’inizio dell’anno scolastico.
3Ai docenti di religione delle scuole cantonali incombono gli obblighi di supplenza che la legge
prescrive per tutti gli altri docenti (art. 82 LORD).

## Art. 4 Assegnazione delle classi {#art_4}

L’assegnazione delle classi avviene secondo l’art. 35 lett. i) della legge della scuola del
1° febbraio 1990.

## Art. 5 Programmi d’insegnamento {#art_5}

I programmi dell’insegnamento religioso definiti dalle Autorità ecclesiastiche sono
pubblicati nei piani di studio dei vari gradi e ordini di scuola.

## Art. 6 Libri di testo e materiale scolastico {#art_6}

1I libri di testo e il materiale scolastico per le scuole dell’obbligo, stabiliti dalle Autorità
ecclesiastiche tenendo conto dei crediti stanziati, sono a carico dell’ente pubblico.
2Sono pure a carico dell’ente pubblico i libri di religione delle biblioteche scolastiche, scelti
secondo le competenze e le procedure vigenti nei singoli istituti.
3L’elenco dei libri di testo per le scuole dell’obbligo è presentato al Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport entro il mese di marzo per l’anno scolastico successivo; all’interno dei
singoli istituti i docenti scelgono i testi in base all’elenco.

## Art. 7 Formazione delle classi {#art_7}

1L’insegnamento religioso viene impartito di regola nelle normali classi dell’istituto.
400.250
2La direzione dell’istituto può riunire gli allievi di diverse classi in base a criteri concordati fra il
Dipartimento e le Autorità ecclesiastiche; nelle scuole cantonali la riunione ha luogo, di regola, fra
classi dello stesso corso.
3In caso di contestazione sugli abbinamenti la decisione spetta al Dipartimento in accordo con le
Autorità ecclesiastiche.
4Il Dipartimento, l’Ufficio diocesano per l’insegnamento religioso scolastico e il Consiglio sinodale
possono concordare altre soluzioni, purché sia assicurata a tutti gli iscritti la possibilità di
frequenza.

## Art. 8 Collocazione delle lezioni di religione {#art_8}

L’insegnamento religioso viene impartito in ragione di un’ora-lezione la settimana
inserita nell’orario scolastico settimanale sulla base dei criteri applicati alle lezioni e ai docenti delle
altre materie.

## Art. 9 Accertamento della frequenza {#art_9}

1La dichiarazione di frequenza dell’insegnamento religioso avviene annualmente per
iscritto, mediante apposito formulario che le direzioni degli istituti provvedono a diramare e a
raccogliere.
2Il modello di formulario, valido per tutti i gradi e ordini di scuola, è allegato alla presente
convenzione.

## Art. 10 Modalità di frequenza {#art_10}

1Chi s’iscrive alle lezioni di religione è tenuto a frequentarle durante tutto l’anno,
riservato il cpv. 2.
2In ossequio all’art. 15 della Costituzione federale, la rinuncia può essere dichiarata anche nel
corso dell’anno scolastico con comunicazione scritta alla direzione dell’istituto.
3La frequenza dell’ora di religione può essere dichiarata anche nel corso dell’anno scolastico con
comunicazione scritta alla direzione dell’istituto.

## Art. 11 Vigilanza didattica {#art_11}

1La vigilanza didattica sull’insegnamento della religione cattolica è assicurata
dall’Ufficio diocesano per l’insegnamento religioso scolastico coadiuvato da esperti.
2La vigilanza didattica sull’insegnamento della religione evangelica è assicurata dalla
Commissione per l’insegnamento religioso scolastico.
3I compiti di questi organi sono analoghi a quelli che le leggi attribuiscono agli organi di vigilanza
per l’insegnamento delle altre materie.
4Sono riservate le competenze delle direzioni scolastiche in materia di vigilanza scolastica
generale.
5In materia di vigilanza le parti contraenti o i loro organi promuovono all’occorrenza i necessari
contatti.

## Art. 12 Requisiti di assunzione {#art_12}

1Per l’insegnamento della religione cattolica nei diversi gradi e ordini di scuola sono
ritenuti validi i seguenti titoli di studio:
a) per le scuole elementari e per le scuole speciali:
1. la licenza o il dottorato in teologia o in filosofia delle Facoltà riconosciute in base alla
Costituzione Apostolica «Sapientia Christiana»;
2. il diploma di baccalaureato in teologia secondo la citata Costituzione Apostolica;
3. la licenza in scienze religiose;
4. la licenza accademica con teologia come seconda o terza materia;
5. il diploma di fine studi teologici;
6. il diploma diocesano di catechesi, preceduto preferibilmente da un titolo di studio medio
superiore o di grado equipollente;
7. il bachelor o master in teologia, teologia biblica, teologia o master ReTe.
b) per le scuole medie:
1. la licenza o il dottorato in teologia o in filosofia delle Facoltà riconosciute in base alla
Costituzione Apostolica «Sapientia Christiana»;
2. il diploma di baccalaureato in teologia secondo la citata Costituzione Apostolica;
3. il bachelor o master in teologia, teologia biblica, teologia o master ReTe.
c) per le scuole postobbligatorie a tempo pieno:
1. la licenza o il dottorato in teologia o in filosofia delle Facoltà riconosciute in base alla
Costituzione Apostolica «Sapientia Christiana»;
400.250
2. il master in teologia o scienze religiose.
2Per l’insegnamento della religione evangelica nei diversi gradi e ordini di scuola sono ritenuti
validi i seguenti titoli di studio:
a) per le scuole elementari e per le scuole speciali:
1. la licenza o il dottorato in teologia;
2. il diploma in teologia;
3. il diploma di catechesi rilasciato da istituti di catechesi svizzeri riconosciuti dalla
Federazione delle Chiese evangeliche svizzere;
4. il diploma di catechesi rilasciato dalla Chiesa evangelica riformata nel Ticino, preceduto
preferibilmente da un titolo di studio medio superiore o di grado equipollente.
b) per le scuole medie e per le scuole postobbligatorie a tempo pieno:
1. la licenza o il dottorato in teologia;
2. l’abilitazione all’insegnamento della religione nelle scuole medie e medie superiori
rilasciata da una facoltà universitaria di teologia o di storia delle religioni.
3In difetto di candidati in possesso dei titoli richiesti possono essere assunti candidati in possesso
di altri titoli giudicati idonei da rappresentanti del Dipartimento e dalle Autorità ecclesiastiche.

## Art. 13 Abilitazione all’insegnamento {#art_13}

I docenti di religione devono essere abilitati secondo le modalità previste dalle Autorità
ecclesiastiche in collaborazione con il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana.

## Art. 14 Procedura di assunzione: concorso {#art_14}

L’assunzione dei docenti di religione nelle scuole cantonali avviene tramite concorso
pubblicato dalle Autorità ecclesiastiche sugli organi ufficiali delle rispettive Chiese e sul Foglio
ufficiale.

## Art. 15 Prova di ammissione {#art_15}

1I candidati all’insegnamento religioso nelle scuole secondarie cantonali sottostanno ad
una prova di ammissione.
2Per ciascuna confessione e per ciascun settore scolastico è designata una commissione che
presiede alla prova di ammissione e che è composta di tre membri, precisamente:
a. di un rappresentante dello Stato (di regola un direttore d’istituto);
b. di due rappresentanti dell’Autorità ecclesiastica.
3Le prove di ammissione sono organizzate nelle scuole dal Dipartimento con la collaborazione
delle Autorità ecclesiastiche.

## Art. 16 Modalità di assunzione {#art_16}

1Il rapporto d’impiego dei docenti di religione è stabilito unicamente nella forma
dell’incarico annuale.
2I rapporti fra i docenti di religione e le rispettive Autorità ecclesiastiche sono regolati in forma
separata.

## Art. 17 Classificazione in organico e stipendio {#art_17}

1Per i docenti di religione delle scuole cantonali valgono le classificazioni d’organico e
le condizioni di stipendio applicate ai docenti dello stesso grado e ordine di scuola.
2Per i docenti di religione delle scuole comunali e consortili e per i loro supplenti la questione è
regolata a livello locale.

## Art. 18 Previdenze sociali {#art_18}

1Ai docenti di religione delle scuole cantonali si applicano, con i relativi obblighi e diritti,
le previdenze sociali previste per i dipendenti dello Stato, tranne nel caso di cessazione del
rapporto d’impiego per motivi derivanti dall’esclusiva competenza delle Autorità ecclesiastiche.
2Ai docenti di religione delle scuole comunali e consortili si applicano i combinati cpv. 1 del
presente articolo e cpv. 2 dell’articolo precedente.

## Art. 19 Onere d’insegnamento {#art_19}

I docenti di religione hanno un onere d’insegnamento uguale a quello dei docenti di
materie speciali secondo gli art. 78-81 LORD.

## Art. 20 Partecipazione agli organi d’istituto {#art_20}

1In materia di partecipazione agli organi d’istituto i docenti di religione hanno gli stessi
obblighi e gli stessi diritti degli altri docenti.
400.250
2Al consiglio di classe i docenti di religione partecipano allo stesso titolo dei docenti di materie
obbligatorie, se non diversamente previsto nei vari regolamenti.

## Art. 21 Doveri di servizio {#art_21}

Il docente di religione ha gli stessi doveri che il cap. VII LORD (art. da 22 a 31a)
prescrive per i docenti in genere.

## Art. 22 Occupazioni accessorie {#art_22}

1L’autorizzazione all’esercizio di un’occupazione accessoria segue le disposizioni
dell’art. 26 LORD.
2L’attività pastorale non è considerata occupazione accessoria.

## Art. 23 Inchiesta amministrativa {#art_23}

1L’inchiesta nei confronti di un docente di religione è aperta dal Consiglio di Stato
sentite le Autorità ecclesiastiche.
2L’inchiesta è condotta da una commissione mista.

## Art. 24 Sospensione provvisionale {#art_24}

Riservata la competenza decisionale delle autorità cantonali e comunali di cui all’art. 38
LORD, la sospensione provvisionale nei confronti dei docenti di religione avviene sentite le
Autorità ecclesiastiche.

## Art. 25 Sanzioni disciplinari {#art_25}

Fanno stato le disposizioni dell’art. 32 e segg. LORD.

## Art. 26 Diritti {#art_26}

Il docente di religione ha gli stessi diritti che il cap. IX LORD (art. da 40 a 53) riconosce
ai docenti in genere.

## Art. 27 Aggiornamento {#art_27}

Con le precisazioni di cui agli articoli seguenti, ai docenti di religione si applica la legge
sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno 1990.

## Art. 28 Funzione delle Autorità ecclesiastiche {#art_28}

In quanto organizzino corsi di aggiornamento le Autorità ecclesiastiche sono
considerate enti di formazione ai sensi dell’art. 8 della legge sulla formazione continua dei docenti.

## Art. 29 Carattere delle attività d’aggiornamento {#art_29}

Per i docenti di religione l’obbligatorietà o la facoltatività delle attività è stabilita di
comune accordo tra gli uffici competenti e le Autorità ecclesiastiche.

## Art. 30 Condizioni di partecipazione {#art_30}

Valgono le disposizioni di cui all’art. 10 della legge sulla formazione continua dei
docenti.

## Art. 31 Congedo d’aggiornamento {#art_31}

Per l’ottenimento di un congedo di aggiornamento valgono i requisiti dell’art. 15 della
legge sulla formazione continua dei docenti.

## Art. 32 Docenti dei corsi d’aggiornamento {#art_32}

1In materia di dottrina i docenti dei corsi d’aggiornamento sono designati dalle Autorità
ecclesiastiche.
2In materia psicopedagogica i docenti dei corsi di aggiornamento sono designati dall’ufficio
competente o dalle Autorità ecclesiastiche o da entrambe le parti per accordo.

## Art. 33 Rapporti di collaborazione {#art_33}

Al di là di quanto previsto dalla presente convenzione le parti contraenti e i loro organi
si impegnano a promuovere e a mantenere reciproci contatti informativi e funzionali.
Diritto suppletorio
400.250

## Art. 34 {#art_34}

In materia di rapporto d’impiego, per quanto non previsto dalla presente convenzione
fanno stato le norme che la LORD prevede per i docenti.

## Art. 35 Modificazione {#art_35}

La presente convenzione può essere modificata con il consenso delle parti contraenti.

## Art. 36 Entrata in vigore e pubblicazione {#art_36}

1La presente convenzione entra in vigore con l’anno scolastico 2017/2018 e si applica
pertanto, laddove è il caso, anche alle attività organizzative che ne costituiscono la preparazione.
2Essa è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente
in vigore.1
Per il Consiglio di Stato
Il Presidente: Manuele Bertoli Il Cancelliere: Arnoldo Coduri
Bellinzona, 12 aprile 2017
Per la Diocesi di Lugano
L’Ordinario, Valerio Lazzeri
Lugano, 20 aprile 2017
Per il Consiglio sinodale della Chiesa evangelica riformata nel Ticino
Il Presidente: Tobias Ulbrich
Lugano, 20 aprile 2017
ALLEGATO
(art. 9)
Scuola ……………………………………… di ………………………………………
 Anno scolastico…..………….
 Insegnamento della religione nella scuola
Dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990:
Art. 23 1L’insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le
scuole obbligatorie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e
del disposto dell’art. 15 Costituzione federale.
2La frequenza degli allievi all’insegnamento religioso è accertata all’inizio di ogni anno dall’autorità
scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno
superato i sedici anni d’età.
(...)
 Decisione dei genitori, rispettivamente degli allievi e delle allieve,
in merito alla frequenza delle lezioni di religione
1. Generalità dell’allievo/a
Cognome ……………………………. Nome ………………………………
Autorità parentale …………………….. Data di nascita ………………………
Domicilio……………………………………………………………………………...
NPA Località Via e no.
1 Entrata in vigore: 25 aprile 2017 - BU 2017, 113.
400.250
2. Decisione in merito all’insegnamento religioso
L’allievo/a:
□ frequenta le lezioni di religione cattolica
□ frequenta le lezioni di religione evangelica
□ non frequenta alcuna lezione di religione
Data: L’autorità parentale o l’allievo/a se ha compiuto i 16 anni:
…………………………… …………………………………………………..
Visto della direzione …………………………………………………………………….
N.B. L’occupazione del tempo corrispondente alle lezioni a cui un allievo non partecipa viene
regolata dagli istituti in base alle disposizioni degli uffici dipartimentali competenti.
Il presente modulo è da consegnare alla direzione dell’istituto al momento dell’iscrizione o al più
tardi entro 15 giorni dalla ricezione.
Pubblicato nel BU 2017, 113.
