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title: "Legge sul registro fondiario"
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# Legge sul registro fondiario

## Art. 1 Circondari di registro {#art_1}

1Ogni distretto del Cantone costituisce un circondario del registro fondiario.
2Il Circolo del Ceresio è attribuito al circondario del registro fondiario del Distretto di Mendrisio.1

## Art. 2 Ufficio del registro fondiario {#art_2}

1Ogni circondario ha un ufficio del registro fondiario, che costituisce un servizio
dell’ufficio dei registri.
2Esso è diretto da un ufficiale nominato dal Consiglio di Stato; a giudizio del Consiglio di Stato, un
ufficiale può essere chiamato a dirigere più uffici distrettuali.2
3Ulteriori disposizioni, segnatamente circa i requisiti di nomina, la supplenza del personale
preposto nonché l’organizzazione dell’ufficio, sono stabilite dal regolamento di applicazione.

## Art. 3 Responsabilità {#art_3}

Alle pretese di risarcimento per danni cagionati nella tenuta del registro fondiario, per i
quali lo Stato e i suoi funzionari rispondono in virtù dell’articolo 955 del Codice civile svizzero
(CCS), è applicabile per analogia la procedura prevista dalla legge cantonale sulla responsabilità
civile degli enti e degli agenti pubblici.

## Art. 4 Obblighi del notaio {#art_4}

1Il notaio e gli altri funzionari incaricati della stesura degli atti pubblici, sono presunti
mandatari delle parti per le richieste di iscrizione al registro fondiario degli atti da essi redatti
(articolo 963 cpv. 3 CCS).
2Quando le parti non abbiano altrimenti disposto, l’iscrizione deve essere richiesta entro il termine
di trenta giorni. Trascorso questo termine, soltanto chi ha facoltà di disporre a registro fondiario è
abilitato a presentare la richiesta d’iscrizione.
3Il notaio rimane soggetto alle conseguenze disciplinari ed alla responsabilità di fronte allo Stato, a
norma della legge notarile e del relativo regolamento.

## Art. 5 Autorità di vigilanza {#art_5}

Il regolamento designa l’autorità di vigilanza a norma dell’articolo 953 CC, alla quale
spettano le competenze previste dall’articolo 956 CC, e presso cui è pure data possibilità di ricorso
in prima istanza contro le decisioni degli uffici dei registri ai sensi dell’articolo 956a CC.

## Art. 6 Ricorso al Tribunale di appello4 {#art_6}

Contro le decisioni dell’autorità di vigilanza è dato ricorso al Tribunale di appello entro il
termine di trenta giorni; sono applicabili le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013.
1 Cpv. introdotto dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.7.2006 - BU 2005, 392.
A partire dal 1° luglio 2006 tutte le iscrizioni riguardanti il Circolo del Ceresio sono effettuate dall’ufficio
dei registri del Distretto di Mendrisio - BU 2005, 393.
2 Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 128.
3 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
4 Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
5 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU
2010, 324.

## Art. 7 Organi di esecuzione e procedura {#art_7}

Il regolamento di applicazione stabilisce inoltre:
a) gli organi preposti all’introduzione del registro fondiario definitivo e del registro fondiario
prodefinitivo;
b) la procedura di introduzione del registro fondiario definitivo e del registro fondiario
prodefinitivo e di adeguamento della proprietà per piani originaria;
c) le disposizioni attinenti alla tenuta a giorno del registro fondiario e alla rettifica dei confini
giurisdizionali;
d) le disposizioni che regolano i rapporti giuridici tra registro fondiario, raggruppamento terreni e
misurazione ufficiale durante l’esecuzione del raggruppamento terreni e della misurazione
ufficiale.
TITOLO II
Registro fondiario provvisorio
CAPITOLO I
Formazione

## Art. 8 Rapporti giuridici iscrivibili {#art_8}

1Nel registro provvisorio sono iscritti tutti i rapporti giuridici costituiti dopo l’entrata in
vigore del CCS (1.1.1912).
2I rapporti giuridici preesistenti possono essere iscritti solo in quanto la richiesta d’iscrizione emani
dalla persona legittimata a presentarla e sia corredata dei necessari documenti giustificativi.

## Art. 9 Effetti {#art_9}

Il registro fondiario provvisorio ha gli effetti del registro fondiario per ciò che concerne la
nascita, la trasmissione, la modifica e l’estinzione dei diritti reali (articolo 48 cpv. 2 Titolo finale
CCS).

## Art. 10 Grida per l’accertamento {#art_10}

L’accertamento dei diritti reali può aver luogo mediante una grida, nei casi previsti negli
articoli 21a e seguenti e con la procedura ivi stabilita.

## Art. 11 Elementi {#art_11}

1Il registro fondiario provvisorio si compone:
a) del registro delle mutazioni e delle servitù;
b) del registro dei pegni e dei pignoramenti immobiliari;
c) del catasto dei diritti d’acqua;
d) del libro giornale (libro generale d’ordine);
e) dei documenti giustificativi;
f) degli atti catastali del raggruppamento terreni.
2Sono tenuti inoltre, come registri ausiliari, le rubriche o gli indici d’uso prescritti dal regolamento di
applicazione.
CAPITOLO II
Registro delle mutazioni e delle servitù

## Art. 12 Iscrizione nel registro {#art_12}

1Le iscrizioni, annotazioni e menzioni, nonché le loro modifiche e radiazioni, che non si
riferiscono a diritti di pegno immobiliare, sono eseguite nel registro delle mutazioni e delle servitù,
tenuto in forma di giornale cronologico. Queste possono essere raggruppate per Comune,
conservando tuttavia l’ordine cronologico.
2Il registro può essere tenuto in forma di fogli mobili.

## Art. 13 Comunicazione al Municipio e al geometra {#art_13}

1All’inizio di ogni mese l’ufficiale del registro fondiario comunica al Municipio del
rispettivo Comune ed al geometra revisore od assuntore, tutte le mutazioni di proprietà avvenute
nel mese precedente, nonché le servitù da rappresentare sui piani catastali.
Aggiornamento
6 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
2E’ fatto obbligo al Municipio ed al geometra di eseguire, entro quindici giorni dalla comunicazione,
i relativi aggiornamenti.
Sanzioni
3L’incaricato comunale od il geometra che dovesse venir meno alle prescrizioni del presente
articolo, è passibile di una multa sino a fr. 1000.-- da infliggere dal Consiglio di Stato a norma della
legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.7
CAPITOLO III
Registro dei pegni e dei pignoramenti immobiliari

## Art. 14 Iscrizioni nel registro {#art_14}

1Le iscrizioni, le modifiche e le radiazioni di diritti di pegno e di pignoramento
immobiliari, sono eseguite nel registro dei pegni e pignoramenti immobiliari. Esso è tenuto in forma
di giornale cronologico e comprende un libro dei pegni e uno dei pignoramenti.
2Il registro può essere tenuto in forma di fogli mobili o mediante l’ausilio di sistemi informatici.8

## Art. 15 Vecchi registri {#art_15}

Il registro delle ipoteche preesistenti, all’entrata in vigore del CCS (1.1.1912), fa pure
parte del registro fondiario provvisorio (articoli 22 e 23 Titolo finale CCS).

## Art. 16 Cartelle ipotecarie9 {#art_16}

Per l’emissione di cartelle ipotecarie nominative, al portatore o intestate al proprietario
del fondo e di cartelle ipotecarie registrali intestate al proprietario o a terzi, è necessario il
certificato di grida (art. 21a e seguenti).

## Art. 17 Forma {#art_17}

1Le cartelle ipotecarie devono essere compilate secondo un modulo uniforme e
rispettare i requisiti previsti dall’ordinanza sul registro fondiario (ORF).11
2Il titolo deve inoltre contenere l’avvertenza che le servitù apparenti e continue, acquistate
anteriormente al 1912, non vi sono indicate.

## Art. 18 Cessioni {#art_18}

Il trasferimento del credito garantito da pegno immobiliare, viene indicato in margine
all’iscrizione del diritto di pegno immobiliare.
CAPITOLO IV

## Art. 19 Catasto dei diritti d’acqua {#art_19}

…12
CAPITOLO V
Disposizioni comuni ai registri principali

## Art. 20 Richiesta di iscrizione {#art_20}

1Le richieste di iscrizione devono essere presentate in forma scritta, in lingua italiana,
corredate del titolo costitutivo, a norma degli articoli 963 e seguenti del CC e degli articoli 46 e
seguenti ORF.13
2Alla richiesta di iscrizione deve essere allegato l’estratto censuario la cui data di rilascio non può
essere superiore ad un mese.
Iscrizioni nei registri
7 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU
2004, 388.
8 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
9 Nota marginale modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
10 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
11 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
12 Art. abrogato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 244; precedente modifica: BU 2012,
469.
13 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
3Le iscrizioni nei registri avvengono, di regola, a norma delle disposizioni del RRF, in quanto
compatibili con la forma di giornale cronologico.
4Ulteriori disposizioni sono stabilite dal regolamento di applicazione.

## Art. 21 Descrizione dei fondi {#art_21}

1I fondi ai quali le iscrizioni si riferiscono devono essere indicati con il nome del
Comune ove sono situati e il numero di mappa apparente dall’estratto censuario.
2Dove non esiste una mappa attendibile od il numero non possa essere altrimenti determinato, la
designazione del fondo si fa con altre indicazioni atte a farlo riconoscere, indicate nell’estratto
censuario o nella dichiarazione rilasciata dalla cancelleria comunale, quali il nome locale, la
denominazione, le coerenze, la superficie approssimativa ed il valore ufficiale di stima.
Capitolo VI14
Delle grida e dell’accertamento dei diritti contestati
Scopo della grida
Art. 21a15 1Sino all’entrata in vigore del registro fondiario definitivo è ammessa, nei casi di
trapasso della proprietà immobiliare in seguito a contratto, la pubblicazione di una grida, allo
scopo di conoscere i diritti reali che gravano la proprietà.
2La pubblicazione deve essere chiesta entro tre mesi dall’iscrizione del trapasso nel registro
fondiario provvisorio.
Domanda, decisione ed impugnazione
Art. 21b16 1L’istanza di pubblicazione della grida viene presentata al pretore della giurisdizione
nella quale i beni sono situati, unitamente alla prova dell’iscrizione del trapasso di proprietà.
2Il pretore rifiuta la pubblicazione se non ritiene giustificata la domanda.
3Il decreto di rifiuto può essere impugnato dall’istante con appello.
Contenuto
Art. 21c17 La grida deve contenere:
a) il nome, il cognome, la paternità e il domicilio del proprietario attuale e di quello precedente;
b) l’indicazione del comune in cui si trovano gli immobili, della natura, della denominazione e dei
numeri di mappa; dove non esiste la mappa, l’indicazione degli immobili deve farsi inoltre per
mezzo di designazioni particolari atte ad individuarli, come la località, le coerenze, la misura
approssimativa;
c) l’indicazione del termine per la notificazione delle contraddizioni;
d) la comminatoria della perenzione.
Pubblicazione della grida e termine per contraddirvi
Art. 21d18 1La pubblicazione della grida si fa nel Foglio ufficiale per due volte con l’intervallo di 15
giorni.
2La grida deve essere inoltre pubblicata all’albo del comune dove è posto l’immobile.
3Il termine per le contraddizioni è di almeno tre mesi dalla prima pubblicazione.
Contraddizioni
Art. 21e19 La notificazione dei diritti esistenti o pretesi sugli immobili oggetto della grida si
propongono mediante contraddizione, introdotta per iscritto alla pretura, in doppio esemplare, di
cui uno viene restituito al contraddicente con la menzione della data dell’insinuazione.
Diritti per i quali non vi è obbligo della notificazione
Art. 21f20 La contraddizione non è necessaria:
a) per i diritti reali e i pegni immobiliari risultanti a registro fondiario provvisorio;
b) per le servitù apparenti e continue acquistate anteriormente all’anno 1912.
14 Capitolo introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
15 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
16 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
17 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
18 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
19 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
20 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
Certificato di pubblicazione
Art. 21g21 La pretura, spirato il termine per le contraddizioni, notifica d’ufficio alle parti indicate
nella grida l’avvenuta pubblicazione e dà loro copia delle contraddizioni.
Diritti dell’istante
Art. 21h22 1L’istante, il suo datore o avente causa, deve dichiarare al pretore entro un mese dalla
scadenza del termine per la contraddizione, quali contraddizioni egli contesta.
2I diritti non contestati sono riconosciuti.
3Il contraddicente ha la facoltà di chiederne l’iscrizione nel registro fondiario provvisorio,
producendo come documento giustificativo la relazione della contraddizione, con il certificato del
pretore che essa non venne contestata.
Obblighi del contraddicente
Art. 21i23 1Il pretore assegna al contraddicente, di cui venne contestato un diritto, un termine di
trenta giorni, per promuovere con la procedura ordinaria l’azione di accertamento del diritto.
2Il diritto è perento se l’azione non è proposta entro il termine assegnato o prorogato.
3Il riconoscimento di diritti che non siano stati enunciati nella contraddizione non può essere
chiesto.
Omissione della contraddizione
Art. 21j24 1I diritti reali non notificati alla grida sono perenti, riservato l’articolo 21f.
2Un diritto riconosciuto dall’autore della grida nelle forme di legge valide a costituirlo, non è tuttavia
mai pregiudicato nei suoi confronti anche se non notificato.
Iscrizione nel registro fondiario
Art. 21k25 I diritti accertati in giudizio possono essere iscritti a registro fondiario provvisorio,
producendo come documento giustificativo la sentenza definitiva.
Emissione di cartelle ipotecarie26
Art. 21l27 L’emissione di cartelle ipotecarie nei comuni nei quali non è ancora stato introdotto il
registro fondiario definitivo deve essere preceduta dall’accertamento dei diritti reali che gravano i
fondi oggetto del pegno.
TITOLO III
Del registro fondiario definitivo e prodefinitivo
CAPITOLO I
Disposizioni generali

## Art. 22 Struttura {#art_22}

Il registro fondiario è ordinato per Comune e in base alla numerazione particellare
catastale.

## Art. 23 Presupposti per l’introduzione del registro fondiario definitivo {#art_23}

Nei Comuni in possesso di una misurazione ufficiale, si procede all’introduzione del
registro fondiario definitivo, la quale ha luogo per Comune nell’ordine determinato dal Consiglio di
Stato.

## Art. 24 Registro prodefinitivo {#art_24}

1Il registro fondiario prodefinitivo viene introdotto, in via eccezionale, utilizzando
misurazioni provvisorie riconosciute idonee dal Consiglio di Stato. Esso può estendersi anche alle
zone soggette a spostamenti di terreno permanenti (articolo 660a CCS).
21 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
22 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
23 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
24 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
25 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
26 Nota marginale modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
27 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469; precedente modifica: BU
2010, 324.
Effetti2Il registro fondiario prodefinitivo produce tutti gli effetti giuridici inerenti al registro definitivo, anche
nei riguardi dei terzi in buona fede, ai sensi dell’articolo 46 del Titolo finale CCS.
Menzione
3Tali effetti giuridici non si estendono tuttavia alla delimitazione dei fondi. Di questa limitazione è
fatta menzione nel registro fondiario.

## Art. 25 Intavolazione {#art_25}

Sono intavolati a norma del diritto federale (articolo 943 CCS) tutti i fondi rilevati con la
misurazione ufficiale o con la misurazione provvisoria riconosciuta idonea a norma dell’articolo 24
cpv. 1 della presente legge.

## Art. 26 Intavolazioni speciali {#art_26}

Sono intavolati anche i fondi del demanio pubblico cantonale, delle corporazioni di
diritto pubblico e delle ferrovie (articolo 944 CCS).

## Art. 27 Fogli indicativi singoli e collettivi {#art_27}

1Sono fogli indicativi, nel senso di questa legge, i fogli del libro mastro (articolo 945
CCS).
2Di regola ogni fondo viene intavolato in un foglio indicativo singolo.
3Quando in un Comune o parte di Comune la proprietà è eccessivamente frazionata il Consiglio di
Stato può proporre il foglio collettivo (articolo 947 CCS).
CAPITOLO II
Introduzione del registro fondiario

## Art. 28 Introduzione del registro fondiario {#art_28}

L’introduzione del registro fondiario è decisa dal Consiglio di Stato.

## Art. 29 Accertamento della proprietà {#art_29}

Per l’accertamento della proprietà fanno stato le risultanze della misurazione in vigore.

## Art. 30 Livelli, enfiteusi e simili {#art_30}

1I fondi che formano oggetto di livello, enfiteusi, servitù perpetue, anticresi o altri diritti
non costituibili secondo il diritto federale, sono menzionati a norma dell’effettiva ed attuale
prevalenza economica del diritto (articolo 45 Titolo finale CCS).
2Se l’enfiteusi consiste in una costruzione sul fondo altrui, ammessa dal diritto vigente, essa è
intavolata a norma dell’articolo 779 CCS, anche se la sua costituzione è anteriore.
3La proprietà di alberi su fondo altrui è iscritta come menzione.

## Art. 31 Diritti d’alpe preesistenti {#art_31}

I diritti d’alpe preesistenti su fondi patriziali, di altre corporazioni o istituti di diritto
pubblico, sono opportunamente menzionati.

## Art. 32 Diritti reali limitati preesistenti {#art_32}

L’iscrizione delle servitù e degli altri diritti reali limitati preesistenti che non siano pegni
immobiliari, ha luogo a norma dell’articolo 43 Titolo finale CCS.

## Art. 33 Trascrizione delle vecchie ipoteche {#art_33}

Le ipoteche iscritte nei registri antecedenti l’entrata in vigore del CCS (1.1.1912), sono
trascritte d’ufficio in quanto sia provata la loro fondatezza attuale, previa pubblicazione di una
grida e secondo le modalità stabilite dal regolamento di applicazione.

## Art. 34 Responsabilità del proprietario {#art_34}

Il mancato riporto di un’iscrizione ipotecaria preesistente che fosse ancora attuale,
quantunque nel termine della grida non siano pervenute notifiche, non modifica i rapporti di diritto
civile tra creditore e debitore. Tuttavia, il proprietario del fondo gravato che non è personalmente
debitore, è liberato da ogni responsabilità.

## Art. 35 Responsabilità dello Stato {#art_35}

1Lo Stato si rende garante nei confronti del creditore per ogni danno che dovesse
risultare dal mancato riporto del diritto di pegno.
Il creditore può tuttavia avvalersi di questa garanzia soltanto se dimostra di avere, senza esito,
tentato con tutti i mezzi legali di riscuotere il credito nei confronti del debitore.
2Allo Stato spetta il diritto di rivalsa nei confronti del debitore.

## Art. 36 Bando {#art_36}

Per l’introduzione del registro fondiario definitivo o prodefinitivo è pubblicato un bando
per la verifica dei diritti reali limitati trascritti d’ufficio dal registro fondiario provvisorio e per la
notifica dei diritti reali limitati preesistenti.

## Art. 37 Perenzione dei diritti reali limitati preesistenti non notificati {#art_37}

1I diritti sorti prima del 1912, non notificati nei termini previsti dal bando di cui all’articolo
precedente, sono dichiarati perenti in applicazione dell’articolo 44 cpv. 2 Titolo finale CCS.
2Restano riservati i diritti apparenti e continui.

## Art. 38 Menzione del registro fondiario {#art_38}

In caso di contestazione davanti all’autorità giudiziaria, nei fogli indicativi del libro
mastro viene menzionata l’esistenza del reclamo.

## Art. 39 Tasse e spese amministrative nella procedura di introduzione {#art_39}

1La tassa di giudizio da fr. 50.-- a fr. 500.-- e le spese, sono poste a carico della parte
soccombente.
2Se vi è soccombenza reciproca, le stesse possono essere ripartite parzialmente o per intero fra le
parti.
3Quando le contestazioni sono tolte per desistenza o acquiescenza non si prelevano né tasse né
spese.
TITOLO IV
Tenuta del registro fondiario

## Art. 40 Tenuta del registro fondiario {#art_40}

Le intavolazioni e le iscrizioni nel registro fondiario definitivo, la sua pubblicità, i suoi
effetti nonché l’estinzione dei diritti e la loro radiazione, sono regolati dal diritto federale.

## Art. 41 Tenuta del registro fondiario con ordinatore {#art_41}

1La tenuta del registro fondiario in modo informatico è ammessa nei limiti stabiliti
dall’ORF.28
2Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento il diritto di accesso diretto ai dati, l’estensione e le
modalità di esercizio di tale diritto, nonché le sanzioni contro eventuali abusi.
TITOLO V
Blocco del registro fondiario

## Art. 42 Blocco del registro fondiario {#art_42}

1Il blocco del registro fondiario, vieta, nei limiti stabiliti dal giudice o dall’autorità che lo
ordina, ogni atto di disposizione nel registro.
2L’ufficiale del registro fondiario deve rifiutare, nei limiti dell’ordine di blocco, ogni istanza di
iscrizione.
a) nel registro fondiario definitivo
3Nel registro fondiario definitivo il blocco è iscritto nella rubrica delle menzioni.29
b) nel registro fondiario provvisorio
4Nel registro fondiario provvisorio la menzione del blocco avviene nel registro mutazioni, servitù e
oneri fondiari, nella rubrica mutazioni e servitù e nella rubrica pegni immobiliari.
5L’ufficiale del registro fondiario dà immediata comunicazione dell’avvenuta menzione alla
cancelleria comunale ed al geometra competente per l’indicazione del blocco nell’estratto
censuario.
28 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
29 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
TITOLO VI

## Art. 43 Pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria {#art_43}

…30

## Art. 44 Attestazione municipale LDFR31 {#art_44}

1Unitamente all’istanza di iscrizione dei trapassi di proprietà ad eccezione di quelli
successorali, deve essere allegata un’attestazione municipale nella quale sono indicati per
ciascun fondo i dati di natura pianificatoria. Tale attestazione vale anche in caso di aggravio
ipotecario, divisione o frazionamento di fondi ai fini dell’applicazione della legge federale sul diritto
fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR).
2Il contenuto dell’attestazione è specificato nel regolamento.

## Art. 45 Elaborazioni statistiche33 {#art_45}

I dati raccolti dagli uffici dei registri e quelli iscritti nel registro fondiario possono essere
oggetto di elaborazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. A tale scopo
essi possono essere trasmessi all’ufficio cantonale di statistica.
TITOLO VIA35
Transazioni per via elettronica e diffusione dei dati del registro fondiario
Transazioni elettroniche
Art 45a36 1Gli uffici dei registri possono corrispondere o condurre operazioni per via elettronica.
2ll Cantone può, mediante piattaforme riconosciute, permettere il traffico elettronico con gli uffici
dei registri, conformemente alle prescrizioni del diritto federale.
3Il regolamento ne disciplina i tempi e le modalità.
Pubblicazione dei dati del registro fondiario
Art. 45b37 La pubblicazione dei dati del registro fondiario su supporto informatico può essere
integrata nel sistema cantonale dei geodati.
TITOLO VII
Proprietà per piani

## Art. 46 Apertura di fogli speciali nel registro fondiario definitivo {#art_46}

1Per la proprietà per piani originaria sono aperti fogli speciali.38
2Il Consiglio di Stato può derogare a questa disposizione (articolo 10a cpv. 4 RRF).

## Art. 47 Conferma ufficiale {#art_47}

1La conferma ufficiale prevista nei casi degli articoli 68 e 69 ORF è rilasciata, a
richiesta dell’ufficiale del registro fondiario, dal geometra revisore del rispettivo circondario.39
2Le spese per il rilascio della conferma, sono calcolate a norma della Tariffa per le operazioni
geometriche di tenuta a giorno delle misurazioni catastali.
TITOLO VIII
Volture catastali anteriori al 1.1.1912

## Art. 48 Obbligo {#art_48}

1Per ogni atto di disposizione relativo ai fondi intestati a persone defunte o scomparse
prima del 1.1.1912, i proprietari devono chiedere la voltura al proprio nome.
30 Art. abrogato dalla L 22.3.2007; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 221.
31 Nota marginale modificata dalla L 22.3.2007; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 221.
32 Art. modificato dalla L 22.3.2007; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 221.
33 Nota marginale modificata dalla L 22.3.2007; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 221.
34 Art. modificato dalla L 22.3.2007; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 221.
35 Titolo introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
36 Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
37 Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
38 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
39 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
2La domanda deve essere inoltrata al municipio, corredata dei documenti giustificativi.

## Art. 49 Procedura {#art_49}

1Le volture devono risultare da apposita risoluzione municipale ed essere iscritte
immediatamente nei catasti censuari.
2Il regolamento per la tenuta dei catastrini censuari stabilisce le modalità e la procedura.

## Art. 50 Eccezione {#art_50}

In casi eccezionali, quando la presentazione degli atti o dei titoli giustificativi risultasse
impossibile, ma si trattasse di rapporti giuridici notori, pacifici e di lunga durata, tanto da escludere
ogni ragionevole timore di contestazione, il municipio può ammettere la domanda di voltura purché
firmata da tutti gli interessati.

## Art. 51 Tasse {#art_51}

La procedura è esente da tasse.
TITOLO VIIIA40
Procedura di aggiornamento pubblica (art. 976c CC)
Procedura di aggiornamento pubblica
(art. 976c CC)
Art. 51a41 1La procedura di aggiornamento pubblica può essere intrapresa in presenza di un
numero elevato di servitù, annotazioni o menzioni divenute col tempo o le circostanze desuete,
confuse o di difficile determinazione, su richiesta dell’ufficio dei registri ove è situata la maggior
parte dei fondi interessati, e su ordine dell’autorità di vigilanza.
2L’avvio della procedura viene pubblicato sul Foglio ufficiale e notificato direttamente agli
interessati.
3La procedura avviene a cura dell’ufficio dei registri competente, ed è menzionata nel registro
fondiario sui fondi dei comprensori interessati. Il regolamento ne disciplina la modalità.
4Avverso le nuove risultanze è possibile inoltrare reclamo all’ufficio dei registri entro il termine di
30 giorni. Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso all’autorità di vigilanza, la cui
decisione può essere impugnata mediante azione giudiziaria davanti al pretore entro il termine di
trenta giorni dall’intimazione.
5Una volta definitiva la nuova situazione, la menzione viene cancellata, unitamente all’iscrizione
delle eventuali nuove risultanze, a cura dell’ufficio dei registri.
TITOLO IX
Spese, tasse, tariffe
CAPITOLO I
Spese d’introduzione, adeguamento e epurazione del registro fondiario definitivo
o prodefinitivo e loro riparto

## Art. 52 Ripartizione {#art_52}

1Le spese derivanti dalle operazioni previste dal titolo terzo - capitolo II - della presente
legge, dedotti eventuali sussidi, sono ripartite fra i Comuni e i proprietari di fondi, di condotte e
linee ferroviarie, nelle seguenti proporzioni:
60% a carico del Comune;
40% a carico dei proprietari.42
2Uguale riparto sarà applicato alle procedure di adeguamento del registro fondiario definitivo a
seguito del nuovo riparto fondi o rinnovo della misurazione catastale.
40 Titolo introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
41 Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
42 Cpv. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2005, 390.
Per le procedure d’introduzione del registro fondiario ai sensi dell’articolo 52 iniziate entro il 31 dicembre
2006 si applica il seguente riparto:
40% a carico dello Stato
40% a carico del Comune
20% a carico dei proprietari - BU 2005, 390.

## Art. 53 {#art_53}

Le spese a carico dei proprietari sono ripartite in proporzione al valore di stima ufficiale
dei fondi intavolati e alla percorrenza delle linee ferroviarie e delle condotte.

## Art. 54 Approvazione {#art_54}

Il Consiglio di Stato approva il conto delle spese prima dell’esazione delle quote a
carico dello Stato, dei Comuni e dei proprietari.
CAPITOLO II
Tasse e spese

## Art. 55 Tariffe per le iscrizioni a registro fondiario {#art_55}

Le tariffe per le iscrizioni a registro fondiario sono stabilite dalla relativa legge.

## Art. 56 Tasse aggiornamento dei catastrini censuari {#art_56}

Il regolamento per la tenuta dei catastrini stabilisce l’ammontare delle tasse percepite
per le operazioni eseguite dalla Cancelleria comunale per l’aggiornamento dei catastrini censuari
ed il rilascio di estratti secondo il principio della copertura dei costi.
CAPITOLO III
Esecutività e ricorsi

## Art. 57 Esecutività delle tasse ed emolumenti della presente legge {#art_57}

Le decisioni, bollette o fatture, emanate in virtù della presente legge sono parificate alle
sentenze esecutive (articolo 89 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento).

## Art. 58 Ricorso contro il riparto spese e le tasse {#art_58}

1Contro il riparto delle spese di cui all’articolo 52 è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.
TITOLO X
Disposizioni introduttive, transitorie

## Art. 59 Diritto previgente {#art_59}

1Le norme in base alle quali è entrato in vigore nei singoli comuni il registro fondiario
federale restano applicabili con particolare riguardo agli effetti relativi alle notifiche. Il Consiglio di
Stato è abilitato a procedere all’epurazione dei diritti reali preesistenti ai sensi dell’articolo 44 Titolo
finale CCS, secondo le modalità stabilite dall’articolo 28 della legge di applicazione e
complemento del Codice civile svizzero (LAC).
2Per i Comuni nei quali, all’entrata in vigore della presente legge, la pubblicazione del bando per la
verifica dei diritti reali limitati trascritti d’ufficio e per la notifica dei diritti reali preesistenti è già
avvenuta, rimangono applicabili gli articoli 95 e seguenti della legge generale sul registro fondiario
del 2 febbraio 1933.

## Art. 60 Entrata in vigore {#art_60}

La presente legge unitamente al suo allegato, ottenuta la necessaria approvazione
dell’autorità federale43 e trascorsi i termini di referendum, viene pubblicata sul Bollettino ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.44
Pubblicata nel BU 1998, 93.
43 Approvazione federale: 30 marzo 1998 - BU 1998, 102.
44 Entrata in vigore: 7 aprile 1998 - BU 1998, 93.
