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title: "Decreto esecutivo concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale per o con persone all’estero"
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# Decreto esecutivo concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale per o con persone all’estero

## Art. 1 Autorità competente {#art_1}

Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio
autorizzazioni, commercio e giochi, è l’autorità competente per l’applicazione delle normative in
materia di mediazioni matrimoniali o ricerca di partner a titolo professionale per o con persone
all’estero.

## Art. 2 Domanda d’autorizzazione {#art_2}

La domanda d’autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione prevista
dall’art. 5 cpv. 3 dell’Ordinanza federale concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di
partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all’estero (in seguito «ordinanza»).

## Art. 3 Modifica delle condizioni {#art_3}

La modifica delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione presuppone una nuova
richiesta.

## Art. 4 Ammontare della cauzione {#art_4}

1Alla cauzione minima di fr. 10'000.-- per ogni ulteriore Paese, vanno aggiunti i
seguenti importi:
a) paesi dell’Unione europea, fr. 1000.--
b) altri paesi europei, fr. 3000.--
c) per tutti gli altri paesi, fr. 5000.--.
2Se l’istante ha creato problemi alle autorità o vi è il rischio che la copertura non risulti sufficiente,
gli importi possono essere aumentati.

## Art. 5 Spese amministrative {#art_5}

L’istante deve rifondere le spese amministrative sostenute, fino ad un massimo di fr.
500.--

## Art. 6 Ammonimento {#art_6}

Prima di una decisione di revoca ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinanza federale, viene
emesso di regola un ammonimento.

## Art. 7 Entrata in vigore {#art_7}

1Il Decreto esecutivo concernente la mediazione matrimoniale del 22 dicembre 1999 è
abrogato.
2Ottenuta l’approvazione della Confederazione2 il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino
ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.3
Pubblicato nel BU 2003, 423.
1 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,
456.
2 Approvazione federale: 3 dicembre 2003 - BU 2003, 424.
3 Entrata in vigore: 16 dicembre 2003 - BU 2003, 423.
