---
title: "Regolamento sul prestito a pegno"
id: 6e6ec462-fd49-417b-a8ec-89a3503fef96
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "215.310"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/173
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/6e6ec462-fd49-417b-a8ec-89a3503fef96
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/22125/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 15b5569fba07daee8853595713187b86171a57dd8de5411f56e646320ab87f98
provisions: 18
---

# Regolamento sul prestito a pegno

## Art. 1 A. Campo d’applicazione {#art_1}

Il presente regolamento disciplina il prestito a pegno giusta gli art. 907 e seguenti del
Codice civile svizzero.
B. Rilascio dell’autorizzazione

## Art. 2 I. Requisiti {#art_2}

1L’esercizio di un istituto di prestito a pegno è soggetto ad autorizzazione, la quale è
rilasciata dal Consiglio di Stato se sono adempiuti i seguenti requisiti:
a) le persone incaricate dell’amministrazione e direzione dell’istituto hanno l’esercizio dei diritti
civili, godono di ottima reputazione, garantiscono un’attività irreprensibile e non si trovano in
stato d’insolvenza comprovato da attestati di carenza beni o in stato di fallimento;
b) l’istituto dispone di un capitale minimo di fr. 1'000'000.-- interamente liberato, oppure di una
garanzia che gli consente di beneficiare di un finanziamento di pari importo; le due forme
possono essere combinate fra di loro;
c) l’istituto ha un’assicurazione per la responsabilità civile, il cui importo deve coprire il valore
degli oggetti depositati in pegno, ritenuto un minimo di fr. 1'000'000.--; la copertura deve
essere adeguata ogni anno ai valori in deposito.1
2Non è considerato godere di ottima reputazione, rispettivamente garantire un’attività irreprensibile
in particolare colui che negli ultimi dieci anni è stato condannato in Svizzera da autorità giudiziarie a
pene privative della libertà per reati intenzionali contrari alla dignità professionale; per condanne
subite all’estero, si considerano solo quelle possibili anche secondo il diritto svizzero.
3L’autorizzazione è rilasciata per una durata di cinque anni, e può essere rinnovata su richiesta
dell’istituto.

## Art. 3 II. Procedura {#art_3}

1La domanda volta ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare un istituto di prestito a
pegno è presentata al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia (in seguito
Dipartimento), accompagnata dai documenti seguenti:
a) curriculum vitae delle persone incaricate dell’amministrazione e direzione dell’istituto;
b) …2
c) estratto del casellario giudiziale;
d) attestazione dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti competente dalla quale risulti che le persone
interessate non si trovano in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni o in
stato di fallimento;
e) attestazione comprovante il versamento integrale del capitale minimo richiesto o la
prestazione della garanzia equivalente;3
f) attestazione comprovante l’esistenza di una copertura per la responsabilità civile;4
g) estratto del registro di commercio.5
2Il Dipartimento può chiedere altri documenti che ritiene necessari.

## Art. 4 III. Tasse {#art_4}

1Il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione soggiacciono a una tassa di fr. 500.-.
2L’esercizio dell’istituto di prestito a pegno soggiace a una tassa annua di fr. 300.-.
1 Cpv. modificato dal R 20.2.2001, in vigore dal 23.1.2001 - BU 2001, 50; precedente modifica: BU 1994,
659.
2 Lett. abrogata dal R 12.5.2009; in vigore dal 15.5.2009 - BU 2009, 211.
3 Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
4 Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
5 Lett. introdotta dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
215.310
C. Esercizio dell’attività

## Art. 5 I. Contratto {#art_5}

1Per ogni prestito a pegno è richiesto un contratto in forma scritta, un esemplare del
quale deve essere consegnato al debitore.
2Il contratto, al quale va allegato un esemplare del presente regolamento, deve contenere le
indicazioni seguenti:
a) il numero progressivo del contratto;
b) la denominazione (ragione sociale), la sede e l’indirizzo dell’istituto di prestito a pegno;
c) le generalità e l’indirizzo del debitore;
d) la data della conclusione del contratto;
e) l’ammontare netto del mutuo;
f) il tasso d’interesse annuale e, se la durata del contratto è inferiore a un anno, il tasso
d’interesse effettivo;
g) l’ammontare annuale delle spese (amministrative e di custodia) e se la durata del contratto è
inferiore a un anno, l’ammontare effettivo delle stesse;6
h) la data di scadenza alla quale il mutuo deve essere rimborsato;
i) nel caso di rimborso anticipato, il diritto del debitore alla remissione degli interessi e a un’equa
riduzione delle spese corrispondenti alla durata del mutuo rimasta inutilizzata;
l) la descrizione esatta dell’oggetto dato in pegno; se l’oggetto è numerato, deve pure essere
riportato il numero di identificazione.
3Il contratto può avere una durata massima di dodici mesi; esso è rinnovabile nei modi e nelle
forme previsti dai cpv. 1 e 2.

## Art. 6 II. Registrazione {#art_6}

L’istituto deve tenere un registro in due esemplari, da custodire in luoghi separati, nel
quale devono essere iscritte, per ogni contratto, le indicazioni di cui alle lett. a), c), d), e), f), g), h) e
l) dell’art. 5, nonché la data della consegna e del ritiro dell’oggetto dato in pegno e, se del caso,
della vendita dello stesso.

## Art. 7 III. Polizza {#art_7}

All’atto della consegna dell’oggetto dato in pegno, l’istituto è tenuto a rilasciare al
debitore un’apposita polizza (ricevuta) contenente le indicazioni seguenti:
a) la denominazione (ragione sociale), la sede e l’indirizzo dell’istituto di prestiti a pegno;
b) la descrizione esatta dell’oggetto dato in pegno, con la menzione, se del caso, del numero di
identificazione;
c) il numero progressivo del contratto;
d) l’ammontare netto del mutuo;
e) la data di scadenza alla quale il mutuo deve essere rimborsato.

## Art. 8 IV. Oneri massimi a carico del debitore {#art_8}

1Sul mutuo può essere applicato un interesse massimo del 12% all’anno (1% al mese).
2Per ogni contratto possono essere addebitate spese annuali massime del 2% dell’ammontare
netto del mutuo.
3Per ogni contratto possono essere addebitate spese annuali di custodia massime del 2,5%
dell’ammontare netto del mututo.7
4Ogni clausola del contratto che prevede ulteriori rimunerazioni per l’istituto è nulla.8

## Art. 9 V. Deposito e misure di sicurezza {#art_9}

Gli oggetti ricevuti in pegno devono essere giornalmente depositati presso una banca
(cassetta di sicurezza o altro); l’istituto che dispone delle necessarie misure di sicurezza può
essere autorizzato dal Dipartimento a conservare gli oggetti nei suoi locali.

## Art. 10 VI. Diritto di riscatto del debitore {#art_10}

Il debitore ha il diritto di riscattare in ogni tempo l’oggetto dato in pegno, rimborsando il
mutuo e pagando gli interessi e le spese calcolati fino a tutto il mese corrente in cui avviene il
riscatto.

## Art. 11 VII. Vendita del pegno {#art_11}

1Se il pegno non viene riscattato nel termine pattuito, l’istituto diffida il debitore, con
pubblicazione nel Foglio ufficiale e lettera raccomandata, a riscattarlo entro un termine di trenta
giorni.
6 Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
7 Cpv. modificato dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
8 Cpv. introdotto dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
215.310
2Se la diffida rimane infruttuosa, la vendita del pegno avviene, senza esecuzione preventiva, a cura
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del luogo in cui l’istituto ha la sua sede, secondo le modalità
previste dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento per la realizzazione dei beni mobili;
l’istituto ha il diritto di addebitare gli interessi sul capitale, decorrenti dalla scadenza del mututo sino
al momento della vendita, al tasso stabilito dal contratto, nonché le spese di pubblicazione, di
realizzazione e di custodia; l’istituto non può far valere un credito personale.9
3Il Dipartimento può delegare a terzi, sotto la sua vigilanza, l’organizzazione di aste; al proposito
esso emana le necessarie disposizioni.10
4L’eccedenza della vendita spetta al debitore, il cui diritto si prescrive in cinque anni; trascorso
questo termine, l’importo è devoluto all’istituto.11

## Art. 12 VIII. Iscrizione e contabilità {#art_12}

L’istituto è tenuto ad iscriversi nel registro di commercio e deve tenere la contabilità
giusta gli art. 957 e seguenti del Codice delle obbligazioni.
I: Incompatibilità
Art. 12a12 L’attività di prestito a pegno è incompatibile con ogni altra attività economica.

## Art. 13 D. Vigilanza {#art_13}

1L’attività dell’istituto soggiace alla vigilanza del Dipartimento, il quale effettua regolari
ispezioni.
I. Pubblicità e rapporto annuale
2In ogni forma di pubblicità l’istituto deve designare inequivocabilmente la propria ditta (ragione
sociale) e dare indicazioni chiare sull’ammontare netto del mutuo, il costo totale del mutuo e il
tasso annuo effettivo globale.
3L’istituto è tenuto a presentare ogni anno un rapporto sulla sua attività secondo le direttive del
Dipartimento.

## Art. 14 II. Misure disciplinari {#art_14}

1Il Dipartimento punisce le infrazioni al Codice civile svizzero, alla legge federale sul
credito al consumo e al presente regolamento con le seguenti misure disciplinari nei confronti delle
persone incaricate dell’amministrazione e direzione dell’istituto:
a) l’ammonimento;
b) la multa sino a fr. 10’000.--.
2Il Dipartimento, se accerta violazioni del Codice civile svizzero, della legge federale sul credito al
consumo e del presente regolamento o viene a conoscenza di altre irregolarità, adotta i
provvedimenti necessari al ripristino dell’ordine legale e alla soppressione delle irregolarità.

## Art. 15 III. Revoca dell’autorizzazione {#art_15}

1Il Consiglio di Stato revoca l’autorizzazione d’esercizio all’istituto che non adempie più
le condizioni richieste per il rilascio della stessa.
2La revoca dell’autorizzazione può essere pronunciata anche in caso di ripetuta o grave violazione
da parte dell’istituto degli obblighi stabiliti dal Codice civile svizzero, dalla legge federale sul credito
al consumo e dal presente regolamento.
3In caso di esercizio di un istituto di prestito a pegno senza autorizzazione, il Dipartimento ordina
tutte le misure atte a far cessare la situazione di fatto contraria alla legge, e segnatamente la
cessazione dell’attività da parte dell’istituto; è applicabile l’articolo 56 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013.13

## Art. 16 E. Estinzione dell’autorizzazione {#art_16}

1L’autorizzazione si estingue:
a) con la scadenza, trascorso il periodo di cinque anni, fatto salvo il caso del rinnovo;
b) con la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica;
c) con la rinuncia del titolare;
d) con la revoca.
9 Cpv. modificato dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
10 Cpv. modificato dal R 26.5.1998; in vigore dal 29.5.1998 - BU 1998, 161.
11 Cpv. modificato dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50; introdotto dal R 26.5.1998 -
BU 1998, 161.
12 Art. introdotto dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
13 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.
215.310
2In caso di estinzione dell’autorizzazione, la cauzione è svincolata applicando per analogia gli art.
7, 8 e 9 del regolamento della legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario; questa procedura
si applica pure, in caso di sostituzione della cauzione, per lo svincolo della precedente cauzione.14

## Art. 17 F. Pubblicazione {#art_17}

Il rilascio, il rinnovo, la revoca e l’estinzione dell’autorizzazione sono pubblicati nel Foglio
ufficiale; possono pure esserlo le misure adottate giusta l’art. 15 cpv. 3.
G. Norma transitoria
Art. 17a15 Le disposizioni concernenti il capitale o la garanzia minimi non si applicano, sino alla
scadenza dell’autorizzazione, agli istituti che già dispongono, all’entrata in vigore della modifica del
20 febbraio 2001, dell’autorizzazione.

## Art. 18 H. Entrata in vigore16 {#art_18}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra immediatamente in vigore.17
Pubblicato nel BU 1994, 259.
14 Cpv. modificato dal R 4.7.1995; in vigore dal 7.7.1995 - BU 1995, 311.
15 Art. introdotto dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
16 Nota marginale modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
17 Entrata in vigore: 12 luglio 1994 - BU 1994, 259.
