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title: "1.2.6 Ordinanza municipale per il personale sulle indennità di trasferta e sui rimborsi spese del 28 ottobre 2021"
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# 1.2.6 Ordinanza municipale per il personale sulle indennità di trasferta e sui rimborsi spese del 28 ottobre 2021

## Art. 1 Disposizioni generali {#art_1}

Campo di applicazione
1 La presente Ordinanza disciplina le indennità di trasferta per missioni di
ufficio e il rimborso delle spese sostenute dai collaboratori nello
svolgimento del proprio lavoro.
2 I collaboratori sono tenuti a ridurre al minimo i propri viaggi di servizio e
ad allestire i programmi di lavoro in modo da causare le minori spese
possibili all'Amministrazione. I direttori di divisione sono responsabili
dell'applicazione di questo principio.
3 Le indennità e le spese previste dalla presente Ordinanza sono rimborsate
unicamente previa presentazione dei giustificativi e non sono versate
quando non esistono spese effettive o quando le stesse sono state
sostenute o rimborsate da terzi.
4 Le denominazioni professionali utilizzate nella presente Ordinanza si
intendono al maschile e al femminile.
5 Al personale uniformato di polizia si applicano le disposizioni cantonali.

## Art. 2 {#art_2}

Autorizzazione a trasferte e/o al pernottamento
L'autorizzazione a effettuare trasferte con o senza pernottamenti è di
esclusiva competenza del direttore di divisione.
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## Art. 3 Ordinanza 1.2.6 {#art_3}

Computo ore
Le ore di viaggio effettuate a partire dal luogo di lavoro fino al luogo della
missione d'ufficio e il ritorno sono riconosciute quale tempo di lavoro. Non
viene riconosciuto il tempo di trasferta dal domicilio privato al luogo di
lavoro abituale.
CAPITOLO II

## Art. 4 Spese di viaggio {#art_4}

Mezzi pubblici e veicoli di servizio
I collaboratori devono privilegiare l'utilizzo dei trasporti pubblici e dei veicoli
di servizio, se disponibili.

## Art. 5 {#art_5}

Rimborso delle spese di viaggio 1
1 Viene rimborsato il costo del biglietto ferroviario in II classe. Per tutti gli
altri mezzi di trasporto pubblici è rimborsato il costo del biglietto alla
tariffa ordinaria; per i biglietti aerei è rimborsata la classe economica.
2 In casi particolari e giustificati il direttore di divisione può autorizzare la
rifusione delle spese di viaggio ferroviario in I classe.
3 Il rimborso del biglietto avviene esclusivamente dietro presentazione del
giustificativo.
4 Il Municipio può riconoscere il rimborso dell'abbonamento FFS metà
prezzo qualora il collaboratore comprovi che, nel periodo di validità dello
stesso, la spesa per il suo acquisto è compensata dai minori costi dei
biglietti singoli.
5 In caso di utilizzo del veicolo di servizio vengono riconosciute le spese di
carburante, contro presentazione del giustificativo.
6 Il collaboratore assente per vacanze o per anzianità di servizio, servizio
militare, recuperi o giorno di riposo ha il diritto di richiedere il rimborso
delle spese di viaggio, se chiamato per ragioni di servizio al luogo di
lavoro.
CAPITOLO III

## Art. 6 Utilizzo del veicolo privato {#art_6}

Autorizzazione all'utilizzo del veicolo privato
1 Qualora l'uso dei trasporti pubblici non offrisse la possibilità di
raggiungere direttamente o convenientemente il luogo della missione e
non fosse disponibile il mezzo di servizio, l'uso dei veicoli privati può
essere riconosciuto su esplicita autorizzazione da parte del direttore di
divisione.
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Ordinanza 1.2.6
2 Il detentore di un veicolo privato autorizzato a utilizzarlo è tenuto, se le
necessità lo esigono, a trasportare altri colleghi senza diritto di
versamento di eventuali supplementi sulle indennità stabilite dalla
presente Ordinanza.
3 Per motivi assicurativi, in caso di utilizzo del veicolo privato per motivi di
servizio, non è consentito il trasporto di terze persone non collaboratori
della Città.

## Art. 7 {#art_7}

Indennità per l'utilizzo del veicolo privato
1 Per l'utilizzo del veicolo privato viene riconosciuta un'indennità di CHF
0.60 al km.
2 Il calcolo delle distanze con il veicolo privato tra il luogo di lavoro e il
luogo della missione d'ufficio viene verificato tramite un applicativo per il
calcolo delle distanze chilometriche.
3 Nel caso di spostamenti all'interno di un comune o per tragitti
difficilmente rilevabili dall'indicatore delle distanze chilometriche fa stato il
contachilometri del veicolo; in tal caso sul formulario va indicato il
dettaglio degli spostamenti.
4 In caso di adempimento di compiti particolari approvati dal Municipio,
quali in particolare trasferte ordinate a carattere istituzionale o
rappresentativo, sono riconosciuti i chilometri percorsi dal domicilio
privato al luogo della missione d'ufficio e il ritorno.
5 Per la richiesta di rimborso dei chilometri, il collaboratore è tenuto a
completare l'apposito formulario.
6 Il Municipio, per motivi di praticità, può riconoscere ai collaboratori che
utilizzano regolarmente il loro veicolo privato, un'indennità annua fissa in
sostituzione dell'indennità chilometrica per ogni trasferta. La stessa viene
stabilita di volta in volta previo rapporto redatto dalla Divisione risorse
umane.

## Art. 8 {#art_8}

Prestazioni in caso di sinistro
È riservata l'applicazione delle disposizioni sul personale concernenti le
prestazioni di sinistro in caso di utilizzo di veicoli privati durante le missioni
d'ufficio.
CAPITOLO IV

## Art. 9 Pasti principali e pernottamento {#art_9}

Rimborso per i pasti principali
1 Per ogni pasto principale (pranzo o cena) viene riconosciuto un indennizzo
forfettario di CHF 18.-- se consumato nel Cantone e di CHF 28.-- se
consumato fuori Cantone.
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Ordinanza 1.2.6
2 Non vengono corrisposte indennità per i pasti se questi possono essere
ragionevolmente consumati a domicilio o presso la sede di servizio o
lavoro.
3 L'indennizzo forfettario per la cena è corrisposto unicamente nel caso di
pernottamento esterno, se non compresa nei costi dell'albergo, oppure se
il rientro avviene dopo le 20:00.
4 Agli effetti della presente Ordinanza, le missioni d'ufficio effettuate in
Mesolcina, Calanca e a Campione d'Italia sono parificate a quelle svolte
nel Cantone.
5 La Divisione risorse umane può richiedere i relativi giustificativi.

## Art. 10 {#art_10}

Rimborso delle spese di pernottamento e colazione
1 Per i pernottamenti viene riconosciuto il rimborso della spesa
effettivamente sostenuta per un massimo di CHF 200.-- a notte.
2 Se la prima colazione non è compresa nella spesa di pernottamento, il
collaboratore ha diritto a richiedere il rimborso del relativo costo secondo
l'art. 11.
3 Nel caso di partecipazione a corsi e/o manifestazioni, le maggiori spese
documentate possono essere riconosciute, se preventivamente
autorizzate dalla Divisione risorse umane.
CAPITOLO V

## Art. 11 Altre spese {#art_11}

Rimborso di altre spese
1 Per le altre spese, come ad esempio tasse di parcheggio, pedaggi
autostradali o piccole consumazioni, viene riconosciuto un indennizzo
forfettario di CHF 10.-- per giornata intera.
2 Le spese che eccedono quanto previsto dal cpv. 1 sono rimborsate solo su
presentazione dei giustificativi originali.
CAPITOLO VI

## Art. 12 Rimborsi spese forfettari {#art_12}

Rimborsi spese forfettari
Il Municipio può, per motivi di praticità e in sostituzione dell'indennità di
trasferta e rimborsi spese previsti dalla presente Ordinanza, riconoscere un
rimborso spese forfettario, previo rapporto redatto dalla Divisione risorse
umane.
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CAPITOLO VII

## Art. 13 Disposizioni transitorie e finali {#art_13}

Pagamento e termine
1 Il pagamento delle indennità e il rimborso delle spese vengono effettuati
unitamente alla retribuzione dei collaboratori in base all'apposito
formulario vidimato dal direttore di divisione.
2 Il modulo con la richiesta di rimborso delle indennità o spese deve essere
presentato alla Divisione risorse umane entro un termine massimo di sei
mesi dal momento in cui le stesse si sono verificate, pena la perdita del
diritto al rimborso.

## Art. 14 {#art_14}

Misure disciplinari
Il Municipio si riserva l'adozione di provvedimenti disciplinari secondo il
ROCCL nel caso di violazione o inosservanza della presente Ordinanza.

## Art. 15 {#art_15}

Abrogazione ed entrata in vigore
La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sulle indennità di
trasferta e sui rimborsi spese, del 1 8 aprile 2019, ed entra in vigore il 1 °
gennaio 2022, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
Per il Municipio
Il Sindaco
M. Foletti
Il Segretario
R. Bregy
Risoluzione municipale del 28 ottobre 2021.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra l'8 novembre e l'8
dicembre 2021.
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Ordinanza 1.2.6
1 Cpv. 2 stralciato dal Municipio con risoluzione del 26 settembre 2024, pubblicato agli albi
comunali dal 3 ottobre al 4 novembre 2024.
Note
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