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title: "Decreto esecutivo concernente le misure di polizia del fuoco da adottare per i depositi di idrocarburi"
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provisions: 6
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# Decreto esecutivo concernente le misure di polizia del fuoco da adottare per i depositi di idrocarburi

## Art. 1 Direttive Carbura {#art_1}

Per la costituzione, l’ingrandimento ed ogni altro lavoro concernente i depositi di
carburanti liquidi viene data forza legale alle disposizioni emanate dall’ufficio centrale svizzero
per l’importazione di carburanti liquidi (CARBURA) e denominate “Direttive per il deposito di
idrocarburi”.

## Art. 2 Deroghe e norme di complemento {#art_2}

In deroga ed in aggiunta alle direttive della Carbura valgono le disposizioni allegate
al presente decreto.

## Art. 3 Garanzia {#art_3}

A garanzia per l’esecuzione degli obblighi imposti può venire chiesta una cauzione ai
sensi dell’art. 12 della legge 5 maggio 1875.

## Art. 4 Contravvenzioni {#art_4}

In conformità all’art. 16 della Legge 5 maggio 1875 le infrazioni alle prescrizioni del
presente decreto sono passibili di multa da fr. 5.- a fr. 10’000.- e del ritiro della concessione,
riservata la responsabilità penale ed il risarcimento dei danni.

## Art. 5 Entrata in vigore {#art_5}

Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle
leggi e dei decreti esecutivi ed abroga ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

## Art. 6 Disposizioni transitorie {#art_6}

I depositi già esistenti dovranno venire conformati al presente decreto nella misura
ed entro i termini che saranno stabiliti dal dipartimento delle finanze, comunque al più tardi
entro il 31 dicembre 1963.
Allegato: Deroghe alle direttive Carbura e norme di complemento
Indicatori di livello
a) Direttive Carbura n. 403. Da aggiungere:
Ogni serbatoio deve essere munito di indicatore di livello ben visibile a distanza ed
orientato in modo da essere visto dalla direzione di ingresso nel deposito.
Saracinesche di manovra
b) Direttive Carbura n. 405. Da aggiungere:
Tutte le saracinesche di manovra per i casi d’incendio debbono comunque essere esterne
ai bacini di contenimento ad opportuna distanza da essi ed in posizione protetta.
Dispositivi di sicurezza ed accessori
c) Direttive Carbura n. 401-436. Da aggiungere:
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1. I collegamenti a flangia tra serbatoi e tubazioni e delle tubazioni tra loro debbono essere
dotati di guarnizioni di tenuta garantite resistenti al fuoco.
2. Nel sistema di tubazioni e saracinesche di collegamento tra pompe e serbatoi è
consigliabile che sia tenuta presente la possibilità di manovra per sottrarre, in caso di
emergenza, il carburante da un serbatoio incendiato in superficie per inviarlo in altri
serbatoi capaci di riceverlo.
Bacini di contenimento
d) Direttive Carbura n. 528.
Sostituito dalle seguenti norme:
1. Tutti i serbatoi, isolati o in gruppi, devono essere costruiti secondo le norme della SIA e
resistenti alle sollecitazioni delle pressioni dal basso verso l’alto.
2. I depositi costituiti di più serbatoi, devono essere raggruppati per contenuto degli stessi e
precisamente: i serbatoi contenenti idrocarburi B.I - B. II, devono avere un proprio bacino di
contenimento ed i serbatoi contenenti B. III - B. IV devono averne pure uno proprio.
3. La capienza minima dei bacini di contenimento deve essere la seguente:
per serbatoi isolati, il 100% del volume del serbatoio;
per gruppi di 2 serbatoi il 60% del volume complessivo dei serbatoi;
per gruppi da 3 a 6 serbatoi il 45% del volume complessivo dei serbatoi.
Gruppi di oltre 6 serbatoi sono da evitare.
4. I bacini di contenimento possono essere con dighe in terra battuta (scarpate pendenza 1/1)
e con muri di cemento armato, a seconda della natura del terreno e della località ove
sorgono.
5. Ogni singolo serbatoio dei gruppi B.I-B.II deve esser inoltre separato con pareti di cemento
armato dell’altezza minima di un metro, con protezione interna mediante rialzo di terra, che
raggiunga l’altezza di circa 1/3 del muro. I passaggi delle tubazioni devono risultare
rigorosamente sigillati.
e) Direttive Carbura 529, cpv. 1.
Sostituito dalle seguenti norme:
- L’insieme dei serbatoi contenenti B.III - B.IV devono avere un proprio bacino di
contenimento della capienza dal 20% al 40% del volume dei serbatoi a seconda della
posizione nella quale sorgono e della natura del terreno circostante.
Cinte e luoghi di deposito
f) Direttive Carbura n. 533-535. Da aggiungere:
Ogni deposito deve disporre di un piazzale di sosta e di manovra delle autocisterne di
ampiezza in relazione con l’importanza del deposito.
Pensilina di carico e scarico veicoli
g) Direttive Carbura n. 540, cpv. 3. Sostituito dalle seguenti norme:
Le pensiline di carico e scarico delle autocisterne e dei carri cisterna ferroviari per prodotti
delle categorie B I e B II saranno tenute alla distanza di almeno 20 m. da tutti gli stabili
abitati e dai serbatoi fuori terra contenenti prodotti delle categorie B I e B II.
Qualora le pensiline sorgono su terreno soggetto ai vincoli della protezione delle acque,
questi terreni e quelli immediatamente contigui devono essere resi impermeabili e sistemati
con lieve pendenza verso uno scarico che dia in un pozzetto separatore di oli e benzina.
Protezione contro il fulmine
h) Direttive Carbura n. 550, lett. a. Da aggiungere:
Ove la situazione geologica lo permetta, la resistenza di dispersione verso terra di questi
collegamenti non deve superare 1-2 Ohm (misurata a corrente continua) per riuscire
sicuramente efficace contro le scariche elettriche atmosferiche.
È importante che nei collegamenti dei serbatoi verso terra si eseguiscano collegamenti
multipli in ragione di 1 ogni 20. m di circonferenza.
I controlli verranno eseguiti dalle rispettive aziende elettriche.
Prevenzione degli incendi e mezzi di spegnimento
i) Direttive Carbura n. 601-619. Sostituite dalle seguenti norme:
601.
Disposizioni fondamentali
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Il successo della prevenzione e della lotta antincendio nei grandi depositi di carburanti è
strettamente legato alle attrezzature ed agli impianti di difesa fissi e mobili previsti e realizzati
nella costituzione dei depositi stessi.
Le imprese che si occupano della manutenzione del deposito, come pure gli stabilimenti con
depositi di carburanti e di combustibili liquidi, devono proteggere le loro installazioni contro il
fuoco ed organizzarsi per combattere l’incendio.
La messa in opera dei dispositivi di lotta deve poter essere assicurata dal personale
permanente del deposito, il quale sarà istruito in merito.
Si effettueranno degli esercizi in collaborazione con i vigili del fuoco e le squadre del fuoco di
imprese vicine.
Un avviso con le mansioni dei singoli dipendenti ed i numeri telefonici necessari per assicurare
senza ritardi il collegamento in caso di incendio deve essere affisso in luogo ben visibile.
602.
Campo di applicazione
Le direttive elencate di seguito si applicano in principio ai depositi di prodotti della categoria B I
e B II come pure ai depositi misti della categoria B I - B IV.
Il deposito esclusivo dei prodotti della categoria B III - B IV è subordinato alle disposizioni
particolari definite dagli articoli 607 e 612. Con riserva dell’equipaggiamento e dei dispositivi di
sicurezza di cui ai numeri da 419 a 425, i depositi sotterranei non debbono venire muniti delle
installazioni speciali previste dagli articoli 603 e seguenti.
603.
Obiettivi da realizzare
I dispositivi di protezione (prevenzione contro l’incendio, lotta contro il fuoco, allarme) devono
adempire alle esigenze seguenti:
a) prevenzione d’incendio
1. impedire lo scoppio di un incendio nel recinto del deposito;
2. impedire che un incendio raggiunga il deposito dall’esterno;
b) lotta contro il fuoco
1. spegnere l’incendio sviluppatosi nel recinto del deposito;
2. proteggere i depositi vicini dal calore;
c) allarme. Quando l’estensione degli impianti lo esige, i collegamenti con l’esterno (no. 601)
devono venire completati con dispositivi interni di segnalazione del fuoco. L’allarme può
essere trasmesso con dei segnali acustici od ottici, preferibilmente elettrici.
Si useranno segnali ben comprensibili e visibili.
Installazioni
L’uso del telefono è autorizzato per assicurarne la trasmissione. Le installazioni di prevenzione
e di lotta contro il fuoco possono essere fisse o mobili.
La soluzione migliore consiste nella coordinazione delle due possibilità.
604.
Vie di accesso
Per permettere la lotta contro il fuoco le vie interne di accesso del deposito, particolarmente nei
luoghi di immagazzinaggio dei fusti e nei locali dove è collocato il materiale per la lotta
antincendio, devono essere mantenute libere.
605.
Dispositivi antincendio
I dispositivi antincendio si possono suddividere in tre categorie:
1. dispositivi antincendio di pronto intervento: estintori a schiuma, a polvere, a CO2;
2. dispositivi di protezione mediante raffreddamento;
3. dispositivi di spegnimento mediante schiuma.
In ordine di importanza sono preminenti i dispositivi di protezione mediante raffreddamento e i
dispositivi antincendio di pronto intervento, seguono i dispositivi di spegnimento mediante
schiuma.
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Un dispositivo antincendio completo per un grande deposito è in generale formato dal concorso
delle tre categorie di dispositivi sopra elencati.
606.
1) Dispositivi pronto intervento
Gli estintori dei tipi a schiuma, a polvere, a CO2 debbono essere collocati nei punti cruciali (posti
di travaso, locale pompe, pensiline di carico e scarico, ecc.), in posizione non eccessivamente
vicina ai punti di rischio d’incendio per non correre l’alea di non poter mettere mano ad essi in
caso di emergenza, ma nel tempo stesso non troppo lontana per poterne disporre con
prontezza in caso di necessità.
Il tipo, il numero, la potenza degli estintori ed il loro collocamento dovranno essere stabiliti caso
per caso in collaborazione col comando del corpo dei vigili del fuoco interessato il quale ne
controllerà periodicamente lo stato di efficienza.
In linea di appropriato impiego è da tenere presente che gli estintori a schiuma sono da
preferire là dove può verificarsi uno spandimento al suolo di una certa entità di liquidi
infiammabili.
Il personale di ogni singolo deposito dovrà essere perfettamente istruito sull’impiego degli
estintori stessi.
2) Dispositivi di protezione
mediante raffreddamento
I dispositivi di protezione mediante raffreddamento hanno per scopo di porre in stato di difesa i
serbatoi che possono trovarsi esposti al calore d’irraggiamento da serbatoi incendiati. I serbatoi
che contengono prodotti delle categorie B I e B II devono venire muniti di dispositivi per il
raffreddamento; per i prodotti della categoria B III e B IV soltanto quando i serbatoi possono
venire riscaldati da un incendio di serbatoi vicini. La scelta del sistema di raffreddamento
(installazioni fisse o mobili) dipende dall’importanza del deposito, dal personale a disposizione e
dalle direttive dell’autorità competente.
Le installazioni fisse di raffreddamento per depositi possono essere esposte a guasti in caso di
incendio. Esse non sono utilizzabili che in posti determinati.
Permettono tuttavia il raffreddamento in posti difficilmente accessibili.
Il consumo dell’acqua deve essere determinato e controllato.
Il loro funzionamento richiede poco personale e si può effettuare rapidamente.
Le installazioni mobili di raffreddamento per depositi si basano su di una rete di idranti situati in
prossimità immediata con lance e riserva necessaria di tubi.
La riserva di idranti e i dispositivi mobili devono essere al riparo da deterioramenti.
L’acqua per il raffreddamento deve essere concentrata sulle parti più importanti. Il consumo
dell’acqua è relativamente elevato, anche se tutti i serbatoi non sono regolarmente bagnati.
Occorre un maggior numero di persone.
I dispositivi di protezione mediante raffreddamento devono comprendere:
- un impianto idrico (idromeccanico o idrostatico): capace di fornire immediatamente il
fabbisogno idrico sufficiente per alimentare contemporaneamente l’impianto di
raffreddamento di emergenza, il dispositivo di spegnimento a base di schiuma, nonché uno
o più idranti nell’area del deposito;
- condotte: condotte fisse di adduzione e distribuzione con diramazioni distinte per ogni
serbatoio;
- idranti: idranti installati sull’area del deposito.
Impianti idrici
L’acqua può essere fornita mediante due sistemi, unitario o misto; in relazione alla situazione
locale (captazione dal sottosuolo, presa fissa da un corso d’acqua o da un bacino,
allacciamento ad un acquedotto di sufficiente potenzialità, per mezzo di vasca o serbatoio di
riserva appositamente costruiti e dimensionati).
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Nel caso di un impianto puramente idromeccanico si deve tenere conto di una possibile
interruzione dell’energia; perciò è necessario disporre di una o più pompe con motore a scoppio
per coprire immediatamente il fabbisogno idrico per il raffreddamento.
Il fabbisogno idrico per un deposito costituito da un gruppo di serbatoi della capacità
complessiva di 25-30’000 metri cubi deve stimarsi dell’ordine di 2-4’000 litri al minuto primo di
cui circa la metà per il raffreddamento di emergenza.
Qualora il deposito fosse di importanza molto maggiore, cioè composto di più gruppi di serbatoi,
è necessario un ragionevole aumento del fabbisogno idrico.
Gli organi di comando delle installazioni fisse debbono essere assolutamente esterni ai bacini di
contenimento, alla distanza di almeno 20 metri dai serbatoi fuori terra ed in posizione
schermata.
Le tubazioni di adduzione dell’acqua al singolo serbatoio debbono essere dimensionate in
modo da garantire una portata di 0,8 mc all’ora e per metro di circonferenza.
Occorrendo, si deve determinare il getto d’acqua con delle prove.
Condotte di raffreddamento
Il raffreddamento di emergenza dei serbatoi per risultare pronto ed efficace deve essere
ottenuto con installazioni fisse.
Le condotte devono essere dimensionate in rapporto al fabbisogno idrico per il raffreddamento.
Ogni diramazione ai singoli serbatoi sarà intercettata da una saracinesca ubicata in posizione
protetta alla distanza di almeno 20 metri dai serbatoi.
La distribuzione dell’acqua di raffreddamento alla sommità dei serbatoi sarà regolata da un
dispositivo semplice che consenta di ottenere una lama uniforme d’acqua che lambisca senza
discontinuità il fasciame del serbatoio.
Se venisse giudicato necessario un impianto di raffreddamento estivo dei serbatoi, tale impianto
deve essere distinto da quello di raffreddamento di emergenza, perché il raffrescamento estivo
è ottenuto per mezzo dell’irrorazione del coperchio del serbatoio.
Idranti
Gli idranti installati sull’area del deposito sono indispensabili per consentire in caso di
emergenza un’azione elastica complementare a quella degli impianti fissi.
La disposizione degli stessi è da stabilire d’intesa con i vigili del fuoco e le autorità competenti.
Essi debbono essere a colonna, modello Klus 1955 e installati sull’area del deposito in vari
punti. Devono avere il gomito dell’imboccatura d’entrata del diametro di 100 mm, due bocche
d’erogazione del diametro di 75 mm a raccordo simmetrico e una bocca di sortita centrale del
diametro di 100/110 mm per l’allacciamento della condotta d’aspirazione delle motopompe.
Essi devono essere posti alla distanza di almeno 50 m dagli elementi pericolosi (serbatoi fuori
terra, pensiline di carico e scarico, locale pompe e posti di travaso e deposito fusti). In casi
particolari, determinati dalla situazione topografica, dal traffico, ecc., possono venire ammesse
altre distanze.
3) Dispositivi di spegnimento mediante schiuma
Per procedere all’estinzione con la schiuma meccanica o chimica, per quanto concerne la
qualità ed il rendimento della schiuma è richiesto quanto segue:
Coefficiente di espansione della schiuma 6 a 10 (rapporto del volume della schiuma rispetto al
volume iniziale del liquido; perciò 1 metro cubo di liquido = 6 a 10 mc di schiuma).
Nozione di mezzo tempo. Almeno 15 minuti (tempo durante il quale l’altezza media della
schiuma prodotta diminuisce di circa metà).
Perdita del liquido. Meno del 10% in 5 minuti.
La cisterna più grande di un deposito o una cisterna insolata contenente prodotti delle categorie
B I deve poter venire ricoperta da almeno 0,5 metri di schiuma in 15 minuti.
Gli apparecchi e le tubazioni devono avere dimensioni adeguate a tali esigenze.
I dispositivi di spegnimento con schiuma consistono in:
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a) un apparato fisso generatore di schiuma;
b) condotte singole, fisse, per l’adduzione ed immissione della schiuma in ogni singolo
serbatoio;
c) generatori di schiuma mobili;
d) riserva di estratto schiumogeno;
e) impianto idrico capace di fornire, al momento voluto e senza pregiudicare il funzionamento
del raffreddamento di emergenza, la quantità di acqua necessaria, possibilmente alla
pressione 10 atm;
f) un congruo numero di lance schiumogene da 2500 litri di schiuma al minuto primo, con la
necessaria scorta di tubi gommati.
612.
Apparato fisso generatore di schiuma
Le cisterne previste per il deposito di prodotti delle categorie B I e B II devono essere provviste
di condotte fisse esterne al bacino che permetteranno il raccordo con gli apparecchi di
estinzione fissi o mobili.
Le cisterne destinate esclusivamente a contenere prodotti della categoria B III e B IV non
devono per principio venire dotate di apparecchi di estinzione.
È necessario, in caso di incendio di un serbatoio, di porre in azione immediata il dispositivo di
estinzione a schiuma; ciò comporta l’esistenza nel deposito di un generatore di schiuma fisso
con relativa riserva di 1’000 litri di estratto schiumogeno.
Condotte di adduzione
Le condotte di adduzione devono essere singole per ciascun serbatoio.
Le condotte di immissione potranno essere singole o multiple per ciascun serbatoio in relazione
al diametro dei serbatoi stessi, precisamente una condotta di immissione ogni 20 m di
circonferenza del serbatoio.
I montanti fissi per l’immissione della schiuma devono sorpassare di almeno 1 metro l’altezza
dei serbatoi, ripiegarsi in discesa a collo d’oca o apparecchiatura simile ed immettersi poi nel
serbatoio attraverso il fasciame dello stesso, immediatamente al disotto del tetto. Ogni condotta
di adduzione deve far capo a un posto protetto ove sarà prevista l’inserzione di un raccordo del
diametro di 75 mm (raccordi simmetrici tipo P.A.) che permetta, occorrendo, sia l’immissione
della schiuma dei generatori mobili dei vigili del fuoco sia l’attacco di una tubazione flessibile
per una lancia schiumogena.
Estinzione mediante apparecchi mobili
Devono essere previsti attrezzi mobili di lotta contro il fuoco (estintori a schiuma, a CO2, ad
acqua nebulizzata, a polvere di spegnimento, ecc. o generatori mobili a schiuma con tubi
necessari) per combattere gli incendi nel recinto di un deposito, bacini compresi.
In caso di installazioni di generatori mobili a schiuma le riserve di prodotti per la preparazione di
schiuma calcolate secondo i numeri 611 e 612 verranno aumentate d’intesa con le autorità ed i
proprietari dei depositi.
Natura e quantità dei prodotti
h) Direttive Carbura n. 705-708. Da aggiungere:
I serbatoi devono essere contraddistinti da una fascia circolare, dell’altezza di almeno 50 cm, di
colore corrispondente al tipo di carburante in essi contenuto e cioè bianco per i prodotti delle
categorie B I e B II e nero per gli altri.
Con gli stessi colori dovranno essere contraddistinte le tubazioni che adducono il carburante ai
rispettivi serbatoi.
Domande di autorizzazione
Direttiva Carbura n. 701.
Sostituito con le seguenti norme:
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1. Per la costituzione, l’ingrandimento ed ogni lavoro concernente i depositi di carburanti
liquidi occorre presentare domanda scritta, con le seguenti indicazioni:
- nome e domicilio del richiedente, del proprietario e del progettista;
- natura esatta e quantità dei prodotti di cui si intende costituire un deposito; descrizione
del progetto di costruzione ed ubicazione;
- piano di situazione (estratto della mappa ufficiale) con l’ubicazione dei serbatoi e delle
costruzioni adiacenti e con l’indicazione dell’esistenza di eventuali captazioni di acqua
sorgive o del sottosuolo situate nel raggio di 300 ml dai serbatoi;
- planimetria degli impianti 1 : 50 o 1 : 100 (serbatoi, condotte, sfiati, impianti alimentati
ecc.);
- dettagli costruttivi (pianta e profili 1 : 20 o 1 : 50) con le caratteristiche dei serbatoi ed
annessi, le modalità di costruzione, di controllo, di posa e di collaudo; indicazioni circa
la natura del terreno e la presenza di acque del sottosuolo nello scavo ecc.;
- misure di protezione contro la corrosione (isolazione meccanica ed elettrica, protezione
catodica, trattamenti interni ed esterni ecc,);
- misure di prevenzione e di lotta antincendi;
- dispositivi di controllo di perdite (comprese le misure di prevenzione di travasi al
riempimento).
2. La domanda e gli allegati documenti, il tutto in tre copie, deve essere inviata, munita del
preavviso del municipio, al dipartimento della sanità e della socialità.1
Pubblicato nel BU 1962, 159.
1 No. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
