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title: "Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri"
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# Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri

## Art. 1 Scopo e campo di applicazione {#art_1}

Il presente decreto disciplina le competenze degli organi cantonali e comunali in materia
di navigazione aerea, in particolare riguardo agli atterraggi esterni effettuati con elicotteri sul
territorio cantonale, nei limiti previsti dalla legislazione federale.
Capitolo secondo
Disposizioni federali3
Art. 2-4 …4
Art. 5 …5
Art. 6 …6
Art. 7-16 …7
Capitolo terzo
Disposizioni cantonali
Competenze generali
a) Consiglio di Stato
Art. 178 1Il Consiglio di Stato è competente per le prese di posizione all’indirizzo dell’autorità
federale, in particolare riguardo a:
a) deleghe di sorveglianza affidate al Cantone così come prese di posizione di deleghe di
sorveglianza ai comuni (art. 4 cpv. 2 LNA);
b) determinazioni di spazi aerei o vie aeree per gli atterraggi in montagna (art. 8 cpv. 7 LNA);
c) emanazione di prescrizioni per la prevenzione degli attentati sugli aerodromi (art. 12 cpv. 3
LNA);
d) concessione di rotte per imprese con sede in Svizzera (art. 28 cpv. 6 LNA e 114 cpv. 4 ONA).
1 Ingresso modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
2 Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
3 Capitolo modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
4 Art. abrogati dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1988,
171.
5 Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 358; precedenti modifiche: BU
1988, 171; BU 1995, 399.
6 Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 358.
7 Art. abrogati dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedenti modifiche: BU 1988,
171; BU 1995, 399; BU 2003, 358.
8 Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995,
399.
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2Il Consiglio di Stato è inoltre competente per limitare l’uso di aeromobili senza occupanti del peso
inferiore ai 30 kg per motivi di interesse pubblico.
b) Dipartimento del territorio
Art. 17a9 Il Dipartimento del territorio è competente per le seguenti prese di posizione all’indirizzo
dell’autorità federale:
a) determinazione delle zone di sicurezza (art. 42 cpv. 3 LNA);
b) preavviso per la designazione delle aree autorizzate di atterraggio in montagna (art. 8 cpv. 3
LNA e 54 cpv. 1 OSIA).
c) Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale
Art. 1810 L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale è competente per:
a) fornire supporto all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) riguardo alle mansioni
(rilevamento, esame, collaborazione) concernenti l’obbligo di autorizzazione degli ostacoli alla
navigazione aerea (art. 59 e 60 OSIA);
b) i compiti assegnatigli dagli articoli 20–22b.
Atterraggi esterni in zone residenziali a scopo di lavoro (art. 31 OAEs)
Art. 1911 1Il municipio è competente per accordare atterraggi esterni in zone residenziali a scopo
di lavoro ai sensi dell’art. 2 OAEs.
2La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:
a) il committente dei voli;
b) lo scopo dei voli, indicando il genere di merci o persone che si intende trasportare;
c) il programma dei voli, indicando:
- data e orario dei voli previsti;
- luogo del decollo e dell’atterraggio;
- numero delle rotazioni previste;
- tipo di elicotteri usati;
d) l’eventuale necessità di provvedimenti di sicurezza riguardo al traffico stradale, ferroviario e
delle funivie.
3L’accordo considera, in particolare:
a) lo scopo dei voli;
b) la ponderazione tra interesse pubblico e privato;
c) la necessità di provvedimenti di sicurezza.
4In assenza di accordo tra le parti, la decisione spetta all’UFAC.

## Art. 2 Atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche (art. 8 e 12 OAEs) {#art_2}

1L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati,
formula il parere al richiedente secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera b OAEs nell’ambito
dell’autorizzazione UFAC per atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche.
2L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, autorizza gli
atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche indispensabili alla formazione o alla formazione
continua degli addetti alle operazioni di salvataggio e di lotta antincendio di cui all’articolo 8
capoverso 2 OAEs.
Atterraggi esterni a più di 1100 m d’altitudine (art. 26 OAEs)
Art. 2113 1Istanze volte a ottenere l’autorizzazione per atterraggi esterni a più di 1100 m
d’altitudine devono essere presentate con preavviso di almeno quattro settimane all’Ufficio del
demanio e dell’Aeroporto cantonale.
2L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali e i municipi interessati,
formula il parere all’UFAC secondo l’articolo 26 capoverso 2 OAEs.
9 Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995,
399.
10 Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU
1995, 399.
11 Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU
1995, 399.
12 Art. reintrodotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU
1995, 399.
13 Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedenti modifiche: BU
1988, 171; BU 1995, 399.
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Autorizzazioni per atterraggi esterni in zone protette (art. 28 OAEs)
Art. 2214 L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentito l’Ufficio della natura e del
paesaggio, formula il parere al richiedente secondo l’articolo 28 capoverso 2 OAEs nell’ambito
dell’autorizzazione UFAC per gli atterraggi esterni in zone protette.
Manifestazioni aereonautiche pubbliche
a) al di fuori degli aerodromi (art. 86 cpv. 2 lett. c e 87 cpv. 3 ONA)
Art. 22a15 1Le manifestazioni che si svolgono al di fuori degli aerodromi con la partecipazione di
due elicotteri al massimo e a meno di 1100 m di altitudine sono autorizzate dal municipio.
2Devono dare il loro accordo i municipi di comuni vicini sorvolati durante le operazioni di partenza e
atterraggio a quote inferiori a:
a) 300 m dall’ostacolo più alto entro un raggio di 600 m in zone densamente popolate;
b) 150 m dall’ostacolo più alto entro un raggio di 150 m in altre zone.
3Gli altri municipi interessati devono essere avvisati.
4Negli altri casi, l’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale è competente per rilasciare il
consenso, giusta l’articolo 87 capoverso 3 ONA.
b) in caso di atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche (art. 89 cpv. 1ter ONA)
Art. 22b16 Nel caso di manifestazioni aeronautiche pubbliche con atterraggi esterni su distese
d’acqua pubbliche, l’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali
interessati, formula il parere all’UFAC ai sensi dell’articolo 89 capoverso 1ter ONA, sul rispetto delle
disposizioni della protezione delle acque, della pesca, dell’ambiente e della natura e solleva
eventuali obiezioni dettati da altri interessi pubblici.
Capitolo quarto
Disposizioni varie e finali17
Pianificazione e autorizzazione di aree per gli atterraggi esterni (art. 40, 41 OAEs)
Art. 2318 1Il Comune pianifica mediante piano regolatore le aree per atterraggi esterni utilizzate
per più di un anno in modo intenso.
2Tali aree sono autorizzate mediante licenza edilizia.
Segnalazioni
Art. 2419 Le segnalazioni di infrazioni sono trasmesse all’UFAC direttamente o per il tramite
dell’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale.
Art. 25-26 …20
Entrata in vigore
Art. 27 Il presente decreto entra in vigore21 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi
e degli atti esecutivi.
Pubblicato nel BU 1987, 153.
14 Art. reintrodotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU
1988, 171.
15 Art. introdotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
16 Art. introdotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
17 Capitolo modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
18 Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
19 Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
20 Art. abrogati dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995,
399.
21 Entrata in vigore: 23 giugno 1987 - BU 1987, 153.
