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title: "Legge cantonale sugli stupefacenti"
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# Legge cantonale sugli stupefacenti

## Art. 1 Scopo {#art_1}

La presente legge disciplina i provvedimenti di competenza cantonale previsti dalla legge
federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup) e dalle relative
ordinanze.
Sezione 26
Autorità e competenze

## Art. 2 Gran Consiglio7 {#art_2}

Il Gran Consiglio è competente a discutere, a scadenza quadriennale, il piano cantonale
degli interventi nel campo delle tossicomanie e, secondo le necessità, gli aggiornamenti intermedi
dello stesso.

## Art. 3 Consiglio di Stato9 {#art_3}

1Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui prodotti stupefacenti e applica direttamente
la legislazione federale.
2Esso ha le competenze che non siano espressamente conferite ad altre Autorità; è in particolare
competente a:
a) concedere i sussidi per le spese d’esercizio e per quelle di cui agli articoli 30 e 33;11
b) nominare il Delegato ai problemi delle tossicomanie (Delegato);
c) nominare ogni quattro anni il Gruppo d’esperti ed il suo Presidente;
d) autorizzare, su preavviso del Gruppo d’esperti, l’apertura e la gestione di centri residenziali
preposti alla presa a carico delle persone con problemi legati all’uso di stupefacenti di cui
all’articolo 22;
e) riconoscere i centri residenziali per i quali lo Stato può prestare garanzia di pagamento o
assumere la spesa delle singole persone con problemi legati all’uso di stupefacenti in caso di
collocamento ai sensi dell’articolo 34.
1 Titolo modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
2 Ingresso modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
3 Titolo modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
4 Sezione introdotta dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
5 Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999,
6 Sezione introdotta dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
7 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica:
BU 1999, 259.
8 Art. modificato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 13; precedente modifica: BU 1999,
9 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
10 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259; precedente modifica: BU 1988,
279 e 280.
11 Lett. modificata dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 13.
Gruppo di esperti

## Art. 4 a) competenze12 {#art_4}

1È istituito un Gruppo di esperti nel campo delle tossicomanie con funzioni propositive e
consultive nei riguardi del Consiglio di Stato e del Dipartimento competente.
2Esso in particolare:
a) elabora, all’attenzione del Consiglio di Stato e a scadenza quadriennale, il piano cantonale degli
interventi nel campo delle tossicomanie e, secondo le necessità, gli aggiornamenti intermedi
dello stesso;
b) preavvisa l’attuazione di nuove misure di prevenzione, terapeutiche, riabilitative e assistenziali
nel campo delle tossicomanie;
c) preavvisa ricerche nel campo delle tossicomanie;
d) preavvisa le modifiche di legge, i regolamenti e le direttive emanati in applicazione della
presente legge o di altre leggi riguardanti la tossicomania;
e) preavvisa l’autorizzazione per l’istituzione e la gestione di centri residenziali e servizi
ambulatoriali di cui all’articolo 22;
f) preavvisa il finanziamento dei provvedimenti generali di cui all’articolo 8;
g) preavvisa il riconoscimento di centri residenziali ai fini dell’assunzione da parte dello Stato della
garanzia di pagamento e delle spese di presa a carico di persone con problemi legati all’uso di
stupefacenti ivi collocate, di cui all’articolo 35.

## Art. 5 b) composizione14 {#art_5}

1Il Gruppo di esperti si compone di nove membri. Devono essere rappresentati i vari
settori interessati alla tossicomania.
2Il Gruppo può valersi di consulenti esterni designati ad hoc dallo stesso.
3Il Gruppo è assistito dal Delegato che partecipa alle riunioni del gruppo, senza diritto di voto.

## Art. 6 Delegato ai problemi delle tossicomanie16 {#art_6}

Il Delegato:
a) accorda la garanzia per le spese di cura, degenza e trattamento in centri residenziali e decide
sulla loro assunzione da parte dello Stato secondo gli articoli 9 e 34 di questa legge;
b) segue l’attività di organismi federali e di altri Cantoni, nel campo delle tossicomanie, orientando
il gruppo di esperti e il Dipartimento;
c) procede per incarico del gruppo di esperti all’elaborazione di documenti;
d) collabora nell’attuazione degli interventi sulla tossicomania previsti dalla legge e dal piano
cantonale d’intervento.
Servizi specializzati nelle dipendenze
Art. 6a18 I servizi specializzati nelle dipendenze sono gli enti preposti per ricevere le segnalazioni
di casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza secondo l’articolo 3c
LStup.
Capitolo secondo19
Provvedimenti
Sezione 120
Provvedimenti generali
Principio21
12 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
13 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
14 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
15 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
16 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
17 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
18 Art. introdotto dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
19 Numero del capitolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
20 Sezione introdotta dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
21 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

## Art. 7 {#art_7}

1Lo Stato, nell’ambito del piano cantonale degli interventi nel campo delle tossicomanie,
tenuto conto delle risorse disponibili, promuove e coordina i provvedimenti nel campo delle
tossicomanie con:
a) iniziative proprie;
b) il sussidiamento di iniziative di terzi.
2Il piano cantonale degli interventi nel campo delle tossicomanie contempla un’analisi della
situazione e dei bisogni nell’ambito della tossicomania nel Cantone, i provvedimenti e i relativi costi.

## Art. 8 Tipi di provvedimenti generali {#art_8}

Sono considerati provvedimenti generali ai sensi della presente legge:
a) la prevenzione delle tossicomanie secondo quanto stabilito dalla legge sulla promozione della
salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);
b) l’istituzione e la gestione di servizi e centri, ambulatoriali o residenziali, coattivi o non, di cura
medico-psicologica, educativi, d’assistenza, di reintegrazione sociale, di formazione, di
riqualificazione professionale e di altri interventi atti a favorire l’occupazione di persone con
problemi legati all’uso di stupefacenti;
c) la documentazione, la ricerca, la formazione del personale, la valutazione e la gestione di
programmi sperimentali nell’ambito delle tossicomanie.
Sezione 224
Provvedimenti individuali

## Art. 9 Garanzia di pagamento e/o assunzione delle spese di presa a carico25 {#art_9}

1Lo Stato può prestare garanzia di pagamento dei costi di presa a carico derivanti dalla
cura, dal trattamento e/o dal collocamento in centri residenziali riconosciuti di persone con problemi
legati all’uso di stupefacenti domiciliate nel Cantone.
2Lo Stato può assumere, a titolo sussidiario e secondo i principi di cui all’articolo 34, parzialmente
o totalmente, le spese di presa a carico derivanti dalla cura, dal trattamento e/o dal collocamento in
centri residenziali riconosciuti di persone con problemi legati all’uso di stupefacenti domiciliate nel
Cantone non coperte dalle prestazioni delle Casse malati e di altre assicurazioni sociali e private.
3Le decisioni sui collocamenti di tossicomani e le relative spese, di competenza del Giudice penale
e del Magistrato dei minorenni, rimangono riservate.
Art. 10…27
Collocamento coattivo28
Art. 1129 1Al collocamento coattivo di tossicomani in virtù delle disposizioni del Codice civile
svizzero sulla privazione della libertà a scopo d’assistenza, si applicano le modalità e la procedura
prevista dalla legge sull’assistenza sociopsichiatrica.
2Il collocamento coattivo di tossicomani deve avvenire, per quanto possibile, in reparti specifici,
distinti da quelli per la presa a carico sociopsichiatrica.
3Il collocamento può essere effettuato anche presso i servizi e centri residenziali di cui all’articolo 8
capoverso 1 lettera b). In questo caso il responsabile del servizio o centro svolge, per analogia, i
compiti affidati, nell’ambito della procedura di collocamento coattivo, dalla legge sull’assistenza
sociopsichiatrica al responsabile dell’UTR.
Capitolo terzo30
Controlli, diritti e obblighi31
22 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
23 Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente mofidica: BU 1999,
24 Sezione introdotta dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
25 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
26 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
27 Art. abrogato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedenti modifiche: BU 1999,
259; BU 2009, 29; BU 2013, 475 e 481.
28 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
29 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
30 Numero del capitolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
31 Titolo modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
Stabilimenti ospedalieri32
Art. 1233 1…
2…
3…
4Gli stabilimenti ospedalieri e gli istituti di cura devono notificare entro il 31 marzo di ogni anno al
Dipartimento la scorta di stupefacenti al 31 dicembre.

## Art. 13 {#art_13}

…34

## Art. 14 Obbligo di segnalazione35 {#art_14}

1I farmacisti sono tenuti a segnalare al Medico cantonale ogni abuso di stupefacenti di
cui venissero a conoscenza.
2…
3Le ordinazioni e le ricette, datate e recanti il timbro della farmacia, devono essere inviate ogni 6
mesi per esame al Farmacista cantonale entro la prima decade del semestre successivo.
Diritto di segnalazione
Art. 14a37 Gli operatori sanitari possono segnalare al Medico cantonale i casi in cui vi sia il fondato
sospetto di una prescrizione o dispensazione non adeguata di stupefacenti e sostanze psicotrope.

## Art. 15 Messa al sicuro, vendita o distruzione38 {#art_15}

Gli stupefacenti confiscati o altrimenti pervenuti allo Stato, ove non debbano essere
inviati all’Ufficio federale della sanità pubblica (in seguito detto Ufficio federale), devono essere
consegnati al Farmacista cantonale, il quale provvede a metterli al sicuro, alla loro vendita o, ove
non possono essere altrimenti utilizzati, alla loro trasformazione o distruzione.
Capitolo quarto40
Autorizzazioni
Art. 16 - 17 …41
Autorizzazione per stabilimenti ospedalieri42
Art. 1843 1Le domande di autorizzazione secondo l’articolo 14 capoverso 1 LStup vanno
presentate al Dipartimento nelle modalità prescritte dall’ordinanza sul controllo degli stupefacenti
del 25 maggio 2011 (OCStup).
2Le domande di rinnovo devono essere inviate al Dipartimento entro il 30 novembre precedente la
loro scadenza.
3...
4Gli stabilimenti ospedalieri e gli istituti di cura stranieri o di altri Cantoni sono assimilati agli istituti
di cura a’ sensi della legislazione sanitaria cantonale.
Autorizzazione per istituti scientifici
32 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; invigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
33 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU
34 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU
35 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; invigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
36 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU
37 Art. introdotto dalla L 25.2.2025; invigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
38 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; invigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
39 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU
40 Numero del capitolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
41 Art. abrogati dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedenti modifiche: BU 1999,
259; BU 2006, 520.
42 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; invigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica:
BU 2006, 520.
43 Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999,
Art. 1944 1Le domande di autorizzazione secondo l’articolo 14 capoverso 2 LStup vanno
presentate al Dipartimento nelle modalità prescritte dall’ordinanza sul controllo degli stupefacenti
del 25 maggio 2011 (OCStup).
2Le domande di rinnovo devono essere inviate al Dipartimento entro il 30 novembre precedente la
loro scadenza.
Autorizzazione per organizzazioni e autorità
Art. 19a45 1Le domande di autorizzazione secondo l’articolo 14a capoverso 1bis LStup vanno
presentate al Dipartimento nelle modalità prescritte dall’ordinanza sul controllo degli stupefacenti
del 25 maggio 2011 (OCStup).
2Le domande di rinnovo devono essere inviate al Dipartimento entro il 30 novembre precedente la
loro scadenza.
Custodia di colture e scorte
Art. 2046 In caso di estinzione, annullamento o revoca delle autorizzazioni secondo gli articoli 18,
19 o 19a, eventuali colture di piante da alcaloidi o canapa, come pure eventuali scorte di stupefacenti
sono affidate alla custodia del Farmacista cantonale, che provvede in conformità all’articolo 3c
LStup.
Autorizzazione per la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di stupefacenti
Art. 2147 1Le domande di autorizzazione secondo l’articolo 3e capoverso 1 LStup vanno
presentate al Dipartimento nelle modalità prescritte dall’ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti
del 25 maggio 2011 (ODStup).
2Il Consiglio di Stato disciplina la terapia agonista e il trattamento di persone dipendenti da
stupefacenti e/o sostanze psicotrope.
Autorizzazione per l’istituzione e la gestione di servizi ambulatoriali e centri residenziali48
Art. 2249 1Per l’apertura di servizi ambulatoriali e di centri residenziali situati nel Cantone che si
occupano di persone con problemi legati all’uso di stupefacenti, ai sensi dell’articolo 8 lettera b) della
presente legge, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Stato.
2Per ottenere tale autorizzazione il servizio deve dimostrare
a) l’idoneità igienico sanitaria delle proprie strutture;
b) l’irreprensibilità del responsabile e degli operatori;
c) la propria solvibilità;
d) un’adeguata formazione degli operatori nel campo socio-psico-pedagogico, rispettivamente
sanitario, segnatamente riferita al trattamento dei tossicodipendenti.
3Il Consiglio di Stato può revocare l’autorizzazione in caso di mancata osservanza del capoverso 2.
Art. 23...50
Capitolo quinto51
Sussidiamento
Sezione 152
In generale
Provvedimenti sussidiabili53
44 Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedenti modifiche: BU 1999,
259; BU 2006, 520.
45 Art. introdotto dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
46 Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedenti modifiche: BU 1999,
259; BU 2006, 520.
47 Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedenti modifiche: BU 1997,
374; BU 1999, 259.
48 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
49 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
50 Art. abrogato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999,
51 Capitolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
52 Sezione introdotta dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
53 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
Art. 2454 1Vengono concessi sussidi unicamente per provvedimenti riconosciuti dal Consiglio di
Stato ai sensi del capitolo II.
2Il sussidiamento può essere concesso, escluse le sperimentazioni, unicamente per provvedimenti
che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento d’applicazione.
3Nell’assunzione del personale, i servizi ambulatoriali e i centri residenziali autorizzati ai sensi
dell’articolo 22 che hanno un contratto di prestazione con il Cantone, a parità di requisiti e qualifiche
e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee
a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si
trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.55
4La sottoscrizione di un contratto di prestazione con i servizi ambulatoriali e i centri residenziali
autorizzati ai sensi dell’articolo 22 è subordinata, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono
disciplinati da normative di diritto pubblico, alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali
del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL)
o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla
commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la
conformità dei contratti individuali.56
Spese computabili57
Art. 2558 59 Nei casi in cui il sussidio è concesso secondo gli articoli 30, 31 e 33, il Consiglio di Stato
stabilisce le spese computabili per il calcolo del sussidio e la base del loro accertamento.
Verifica dei bilanci60
Art. 2661 62 1Il Consiglio di Stato approva i conti preventivi degli istituti sussidiati secondo gli articoli
30, 31 e 33, ordina le opportune modifiche e dà le necessarie istruzioni di ordine contabile e
statistico.
2I conti d’esercizio ed i bilanci patrimoniali degli istituti sussidiati secondo gli articoli 30, 31 e 33,
devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio di Stato entro il 31 marzo di ogni anno.
Approvazione di tariffe e rette63
Art. 2764 I servizi e i centri riconosciuti ai fini del sussidiamento e situati nel Cantone, soggiacciono
all’obbligo dell’approvazione preventiva di tariffe e rette da parte del Consiglio di Stato.
Ipoteca legale65
Art. 2866 1A garanzia della restituzione dei sussidi alle spese di investimento è istituita un’ipoteca
legale che richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario.
2L’ipoteca ha una durata di 20 anni dal momento della concessione del sussidio e il suo grado è
determinato dalla data dell’iscrizione.
Diritto sussidiario
54 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259; precedente modifica: BU 1988,
279 e 280.
55 Cpv. reintrodotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 200; precedente modifica: BU
2009, 29.
56 Cpv. introdotto dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 102.
57 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente
modifica: BU 1999, 259.
58 Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 262; precedente modifica: BU 1999,
59 Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
60 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente
modifica: BU 1999, 259.
61 Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 262; precedente modifica: BU 1999,
62 Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
63 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
64 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
65 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente
modifica: BU 1999, 259.
66 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 473.
Art. 2967 Per il resto si applicano per analogia le disposizioni della legge sui sussidi cantonali del
22 giugno 1994.
Sezione 268
Entità dei sussidi
Progetti di prevenzione
Art. 3069 Per la realizzazione di progetti di prevenzione secondo l’articolo 8 lettera a, lo Stato può
concedere un sussidio fino ad un massimo del 75% della spesa preventivata.
Spese di investimento di servizi e centri ambulatoriali e residenziali70
Art. 3171 Lo Stato può concedere sussidi fino ad un massimo del 60% della spesa preventivata
per l’acquisto di terreni ed immobili, la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento,
l’arredamento e l’acquisto di attrezzature da parte di servizi e centri sia ambulatoriali sia residenziali
per la presa a carico (cura e reintegrazione) di persone con problemi legati all’uso di stupefacenti.
Spese di esercizio di servizi e centri ambulatoriali72
Art. 3273 74 1Il finanziamento delle spese di esercizio dei servizi e centri ambulatoriali è assicurato
da tutte le entrate d’esercizio e dal contributo globale dello Stato.
2Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti mediante contratto di
prestazione all’ente sussidiato, della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali e del piano
di intervento cantonale.
3Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate.
4Il contributo globale non può superare il 75% dei costi di gestione.
5Le spese d’esercizio di servizi e centri residenziali non vengono sussidiate.
Documentazione, ricerca, formazione del personale e sperimentazione75
Art. 3376 Per la documentazione, la ricerca, la formazione del personale, la valutazione e la
gestione di programmi sperimentali nell’ambito delle tossicomanie, lo Stato concede un sussidio
sino ad un massimo del 75% della spesa preventivata.
Capitolo sesto
Garanzia di pagamento e/o assunzione delle spese di presa a carico77
Procedura per la garanzia di pagamento e/o assunzione delle spese di presa a carico78
Art. 3479 1Le domande tese alla garanzia di pagamento e/o all’assunzione da parte dello Stato
delle spese di presa a carico derivanti dalla cura, dal trattamento e/o dal collocamento di persone
con problemi legati all’uso di stupefacenti in centri residenziali (articolo 9 capoverso 2), corredate
da un piano terapeutico e di finanziamento dettagliati, sono sottoposte al Delegato per il tramite di
un ente collocante che si impegna a seguire il tossicomane anche durante il trattamento residenziale
e che soddisfa gli ulteriori requisiti stabiliti dal regolamento.
2La garanzia di pagamento e/o le spese derivanti dal collocamento in centri residenziali vengono
assunte solo se il centro è riconosciuto e nella misura in cui la retta è approvata.
67 Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999,
68 Sezione introdotta dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
69 Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: 1999,
70 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
71 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
72 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
73 Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 262; precedente modifica: BU 1999,
74 Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
75 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
76 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
77 Titolo modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU
78 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
79 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
3L’entità dell’assunzione è commisurata alle esigenze educative e le possibilità di rimborso del
richiedente e di regresso verso i familiari, nel limite degli obblighi di assistenza tra parenti secondo
l’articolo 328 CC.
4Contro le decisioni del Delegato in materia di garanzia di pagamento e/o assunzione delle spese
di presa a carico derivanti dalla cura, dal trattamento e/o dal collocamento in centri residenziali di
persone con problemi legati all’uso di stupefacenti è data facoltà di reclamo al Delegato entro 30
giorni.80
Riconoscimento dei centri residenziali81
Art. 3582 1Per poter essere riconosciuto ai sensi dell’articolo 34, un centro residenziale deve
soddisfare in particolare i seguenti requisiti:
a) essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 22 se è situato sul territorio cantonale;
b) rientrare nel piano cantonale degli interventi e rispondere ad un fabbisogno al momento del
riconoscimento;
c) esigere dalle persone con problemi legati all’uso di stupefacenti da collocare un documento
attestante che è già subentrata una tossicodipendenza da droghe pesanti o che vi è necessità
d’intervento per prevenirla;
d) disporre di una descrizione dello scopo del provvedimento, del programma di lavoro, del
percorso terapeutico e del tipo di presa a carico;
e) disporre di personale in possesso delle qualifiche previste dal regolamento;
f) disporre di basi finanziarie solide;
g) far approvare da parte del Consiglio di Stato le tariffe e le rette a carico delle persone collocate
a spese del Cantone;
h) sottoporsi ai controlli di qualità disposti dall’Autorità.
2Il Consiglio di Stato può assumere le spese di cui all’articolo 34 della presente legge, anche per
trattamenti e collocamenti in centri che sperimentano nuove metodologie, purché garantiscano
affidabilità nella conduzione dell’intervento.
Modalità di versamento
Art. 3683 1Di principio l’importo assunto viene versato direttamente all’ente collocante.
2Gli importi percepiti indebitamente devono essere restituiti.
3Per la restituzione e la relativa prescrizione si applicano per analogia le disposizioni della legge sui
sussidi cantonali del 22 giugno 1994.
Capitolo settimo
Disposizioni penali84
Infrazioni alla LStup
Art. 3785 1Le infrazioni di cui agli articoli 19–27 LStup sono perseguiti dall’autorità giudiziaria
competente in virtù della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG).
2L’autorità giudiziaria competente ordina parimenti i provvedimenti di cura e di reintegrazione ritenuti
necessari.
3Nei casi previsti dall’articolo 19a cifra 3 LStup designa il medico responsabile del trattamento o
dell’assistenza prescritti.
Altre contravvenzioni86
Art. 3887 Le contravvenzioni a questa legge ed alle sue disposizioni esecutive, che non siano
perseguibili in base all’articolo precedente oppure in base all’articolo 21 della legge sui sussidi
cantonali, segnatamente la violazione di decisioni singole o di termini fissati dall’Autorità
amministrativa, sono punite con la multa sino a fr. 5000.--.
80 Cpv. introdotto dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
81 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
82 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
83 Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999,
84 Titolo modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU
85 Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999,
86 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente
modifica: BU 1999, 259.
87 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
Facoltà d’indagine88
Art. 3989 I funzionari del Dipartimento e le persone cui è affidata l’esecuzione o la vigilanza
sull’esecuzione di questa legge, possono effettuare in qualsiasi momento ispezioni o procedere ad
ogni indagine allo scopo di verificare la corretta esecuzione della legislazione federale e cantonale
in materia di stupefacenti. Essi hanno a tale scopo libero accesso ai locali, depositi e luoghi in cui si
svolgono attività sottoposte a vigilanza.
Sequestri90
Art. 4091 I funzionari del Dipartimento e le persone cui è affidata l’esecuzione o la vigilanza
sull’esecuzione di questa legge, possono ordinare il sequestro provvisorio o porre sotto sigillo
prodotti stupefacenti o ritenuti tali, qualora essi siano impiegati in modo non conforme alla
legislazione vigente.
Confisca92
Art. 4193 1…
2…
3Il ricavato della vendita degli stupefacenti confiscati, avvenuta in applicazione dell’articolo 15, è
devoluto allo Stato e destinato alla lotta contro la diffusione delle tossicomanie. A tale proposito è
istituito uno speciale fondo.
Comunicazione
Art. 4294 L’autorità di perseguimento penale notifica all’Ufficio federale di polizia, al più presto ma
al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, qualsiasi procedimento penale promosso per
infrazione alla LStup.
Capitolo ottavo
…95
Art. 4396 …
Capitolo nono
Disposizioni finali97
Norme abrogative
Art. 4498 Sono abrogate le disposizioni seguenti:
a) l’articolo 83 della legge sanitaria 18 novembre 1954;
b) il decreto esecutivo d’applicazione della legge federale sui prodotti stupefacenti del 21 agosto
1968;
c) il decreto esecutivo concernente le tasse per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni per
preparare, fare commercio, detenere e usare stupefacenti del 22 febbraio 1974.
Entrata in vigore99
88 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente
modifica: BU 1999, 259.
89 Art. introdotto dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
90 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente
modifica: BU 1999, 259.
91 Art. introdotto dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
92 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
93 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU
94 Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999,
95 Titolo abrogato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999,
96 Art. abrogato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedenti modifiche: BU 1999,
259. BU; BU 2009, 29; BU 2013, 481.
97 Capitolo modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU
98 Art. introdotto dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
99 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.
Art. 45100 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l’approvazione del
Consiglio federale101, questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore102.
Disposizione transitoria della modifica del 9 marzo 1999103
1. I servizi ambulatoriali e i servizi e centri residenziali attualmente operanti nel Cantone Ticino,
devono inoltrare regolare istanza d’autorizzazione ai sensi dell’articolo 22, entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente modifica.
2. Le norme del capitolo quinto e sesto si applicano alle domande inoltrate dopo l’entrata in vigore
della presente modifica.
Pubblicata nel BU 1978, 143.
100 Art. introdotto dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
101 Approvazione federale: 2 giugno 1978 - BU 1978, 152.
102 Entrata in vigore: 1° ottobre 1978 - BU 1978, 152.
103 Disposizione transitoria introdotto dalla L 5.3.1999, in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
