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title: "Regolamento concernente la protezione contro il fumo"
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provisions: 16
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# Regolamento concernente la protezione contro il fumo

## Art. 1 Oggetto {#art_1}

Il presente regolamento disciplina:
a) la protezione dal fumo passivo;
b) la protezione e la riduzione del consumo di prodotti del tabacco e l'uso di sigarette elettroniche;
c) la protezione dei minorenni.

## Art. 2 Campo di applicazione {#art_2}

Il presente regolamento si applica:
a) ai prodotti del tabacco;
b) alle sigarette elettroniche;
c) ai prodotti simili di cui all'articolo 4 LPTab.
Capitolo secondo
Competenze

## Art. 3 Dipartimento della sanità e della socialità {#art_3}

Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge contro il fumo passivo e della LPTab, riservate le competenze del Dipartimento
delle istituzioni e del Dipartimento delle finanze e dell’economia.

## Art. 4 Dipartimento delle istituzioni {#art_4}

Il Dipartimento delle istituzioni è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge
contro il fumo passivo e della LPTab nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione
disciplinate dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR).

## Art. 5 Dipartimento delle finanze e dell'economia {#art_5}

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia è competente per l’esecuzione e
l’applicazione della legge contro il fumo passivo e della LPTab per quanto riguarda la protezione
della salute dei lavoratori.

## Art. 6 Ufficio di sanità {#art_6}

L'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità è competente per:
a) vigilare sul rispetto del divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico riservate le
competenze dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell’economia
e del Servizio autorizzazioni, commercio e giochi del Dipartimento delle istituzioni;
b) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 5 della legge contro
il fumo passivo per quanto di sua competenza;
c) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 45 capoverso 1
lettere d e g LPTab per quanto di sua competenza;
d) autorizzare le strutture per fumatori al di fuori delle imprese di ristorazione, previa presentazione
di una dichiarazione di idoneità secondo l’articolo 25 del regolamento sugli esercizi alberghieri
e sulla ristorazione del 7 giugno 2023 (RLEAR).
801.160

## Art. 7 Laboratorio cantonale {#art_7}

Il Laboratorio cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità è competente per:
a) svolgere test d'acquisto o affidare tale incarico a terzi secondo l'articolo 24 LPTab;
b) sorvegliare il mercato e ordinare le misure di cui all'articolo 37 LPTab;
c) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 45 capoverso 1
lettere a, b, c, e, f e g LPTab per quanto di sua competenza.

## Art. 8 Ufficio del medico cantonale {#art_8}

1L’Ufficio del medico cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità, tramite il
Servizio di promozione e valutazione sanitaria, è competente per informare e sensibilizzare il
pubblico sui temi previsti all’articolo 36 capoverso 1 LPTab.
2L’attività di informazione e sensibilizzazione include la raccolta di dati a fini di monitoraggio, di
prevenzione e promozione della salute.

## Art. 9 Servizio autorizzazioni, commercio e giochi {#art_9}

Il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi del Dipartimento delle istituzioni è
competente per:
a) vigilare sul rispetto del divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico nelle imprese
del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla LEAR;
b) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 5 della legge contro
il fumo passivo nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla
LEAR;
c) autorizzare le strutture per fumatori nelle imprese di ristorazione secondo l'articolo 3 della legge
contro il fumo passivo, previa presentazione di una dichiarazione di idoneità secondo l’articolo
25 RLEAR.

## Art. 10 Ufficio dell’ispettorato del lavoro {#art_10}

L'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia è
competente per:
a) vigilare sul rispetto del divieto di fumare nei locali adibiti a luoghi di lavoro per più persone;
b) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 5 della legge contro il
fumo passivo per quanto di sua competenza.
Capitolo terzo
Protezione dal fumo

## Art. 11 Luoghi accessibili al pubblico {#art_11}

1Oltre ai luoghi elencati all'articolo 1 capoverso 2 della legge contro il fumo passivo, sono
luoghi accessibili al pubblico in particolare:
a) i luoghi di svago e culturali;
b) gli spazi adibiti a fiere e mostre;
c) tutte le strutture dove si svolgono attività per e con minorenni.
2Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi elencati nell'articolo 1 della legge
contro il fumo passivo e nell'articolo 10 capoverso 1 del presente regolamento, quali ad esempio
atrii, corridoi, foyer e servizi igienici.
3Sono considerati spazi aperti quegli spazi che presentano un'apertura direttamente verso l'esterno
di almeno la metà del perimetro della struttura; l'apertura del soffitto non è presa in considerazione.
4Tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi
se non rispondono ai requisiti di cui al capoverso 3.

## Art. 12 Comunicazione, sensibilizzazione e sorveglianza {#art_12}

1Il cartello del divieto di consegna di cui all'articolo 23 capoverso 2 LPTab viene fornito
gratuitamente dall'Ufficio del medico cantonale.
2I responsabili dei punti di vendita, come pure quelli che ospitano i distributori automatici, sono tenuti
a istruire il personale di vendita e i gerenti sul rispetto della legislazione federale e cantonale relativa
al tabacco e alla protezione dal fumo.
Capitolo quarto
Disposizioni penali
Comunicazione
801.160

## Art. 13 {#art_13}

Le violazioni alle disposizioni penali constatate da parte della Polizia cantonale o della
Polizia comunale, che possono ispezionare i locali, sono oggetto di un rapporto che è trasmesso
all’autorità competente di cui al secondo capitolo.

## Art. 14 Contravventori {#art_14}

1In caso di violazione del divieto di fumare di cui all'articolo 2 della legge contro il fumo
passivo, oltre al trasgressore può essere punito il gestore della struttura medesima, rispettivamente
il datore di lavoro.
2In caso di violazione del divieto di consegna a minorenni di cui all'articolo 23 LPTab, sono punibili
il titolare della ditta o i suoi rappresentanti, il gerente, il personale di vendita, così come i clienti e gli
avventori.
Capitolo quinto
Disposizioni finali

## Art. 15 Abrogazione {#art_15}

Il regolamento concernente la protezione contro il fumo del 24 aprile 2013 è abrogato.

## Art. 16 Entrata in vigore {#art_16}

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2026.
Pubblicata nel BU 2026, 173.
