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title: "Regolamento della legge di applicazione della legge federale sugli esplosivi"
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provisions: 11
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# Regolamento della legge di applicazione della legge federale sugli esplosivi

## Art. 1 Autorità competente {#art_1}

1Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi,
esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione delle
disposizioni federali e cantonali sugli esplosivi.1
2…2
Autorizzazione per spettacoli con impiego di fuochi
d’artificio di categoria F4 o con pezzi pirotecnici di
categoria T23
1. Domanda

## Art. 2 {#art_2}

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per l’accensione di fuochi d’artificio di
categoria F4 o pezzi pirotecnici di categoria T2 deve essere presentata su modulo ufficiale al
Servizio almeno 15 giorni prima della data prevista, già munita del preavviso del Municipio del
comune dove è organizzato lo spettacolo e della Federazione cantonale ticinese servizi
ambulanze, con i seguenti allegati:
a) piano di situazione con indicazione delle coordinate (CH1903) del luogo di tiro e delle
distanze di sicurezza dal pubblico e dagli edifici;
b) copia dell’attestato di assicurazione responsabilità civile;
c) lista dei pezzi pirotecnici utilizzati con indicazione della categoria, calibro, peso netto e peso
lordo di esplosivo, distanza di sicurezza minima data dal fornitore.
2. Rilascio

## Art. 3 {#art_3}

1Il Servizio rilascia l’autorizzazione per l’accensione dei pezzi pirotecnici e informa gli
uffici cantonali e gli enti coinvolti.5
2L’autorizzazione può contenere oneri e condizioni.
Permessi di vendita al dettaglio di fuochi d’artificio
1. Domanda

## Art. 4 {#art_4}

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio di fuochi
d’artificio deve essere presentata su modulo ufficiale al Servizio entro il 31 maggio di ogni anno
con i seguenti allegati:
a) piano dettagliato degli spazi commerciali di vendita e deposito dei fuochi d’artificio;
b) fotocopia di un documento d’identità del responsabile di vendita.
1 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedente modifica: BU
2014, 457.
2 Cpv. abrogato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU
2014, 457; BU 2017, 442.
3 Nota marginale modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.
4 Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU
2014, 457; BU 2017, 442.
5 Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU
2014, 457; BU 2017, 442.
6 Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU
2014, 457; BU 2017, 442.
572.110
2. Rilascio

## Art. 5 {#art_5}

Il Servizio rilascia l’autorizzazione per la vendita al dettaglio di fuochi d’artificio che può
contenere oneri e condizioni.

## Art. 6 Tasse permessi per grandi utilizzatori di esplosivi {#art_6}

Sono percepite le seguenti tasse:
a) esplosivi
fino a 10 kg 20 fr.
da 11 kg a 100 kg 30 fr.
da 101 kg a 200 kg 40 fr.
da 201 kg a 350 kg 50 fr.
da 351 kg a 500 kg 70 fr.
da 501 kg a 750 kg 90 fr.
da 751 kg a 1'000 kg 110 fr.
da 1'001 kg a 2'000 kg 150 fr.
da 2'001 kg a 3'000 kg 180 fr.
oltre 3'000 kg 200 fr.
b) detonatori elettrici, elettronici e non elettrici8
fino a 500 pezzi 20 fr.
da 501 a 2'500 pezzi 50 fr.
da 2'501 a 5'000 pezzi 80 fr.
da 5'001 a 7'500 pezzi 110 fr.
da 7'501 a 10'000 pezzi 150 fr.
oltre 10'000 pezzi 200 fr.
c) miccia di sicurezza
fino a 200 m 20 fr.
da 201 m a 500 m 30 fr.
da 501 m a 1'000 m 50 fr.
da 1'001 m a 3'000 m 80 fr.
da 3'001 m a 5'000 m 100 fr.
da 5'001 m a 7'500 m 130 fr.
da 7'501 m a 10'000 m 170 fr.
oltre 10'000 m 200 fr.

## Art. 7 Tasse permessi per piccoli utilizzatori di esplosivi {#art_7}

Sono percepite le seguenti tasse:
a) esplosivi
fino a 5 kg 20 fr.
da 6 kg a 10 kg 30 fr.
da 11 kg a 15 kg 40 fr.
da 16 kg a 20 kg 50 fr.
da 21 kg a 25 kg 60 fr.
b) detonatori elettrici, elettronici e non elettrici
fino a 10 pezzi 10 fr.
da 11 a 20 pezzi 20 fr.
da 21 a 40 pezzi 40 fr.
da 41 a 70 pezzi 70 fr.
da 71 a 100 pezzi 100 fr.
c) miccia di sicurezza
fino a 10 m 10 fr.
da 11 m a 20 m 20 fr.
da 21 m a 30 m 30 fr.
da 31 m a 40 m 40 fr.
da 41 m a 50 m 50 fr.
oltre 50 m 60 fr.
7 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedente modifica: BU 2014,
457.
8 Lett. modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.
9 Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.
572.110
Tasse autorizzazioni spettacoli con impiego di
fuochi d’artificio di categoria F4 o con

## Art. 8 pezzi pirotecnici di categoria T210 {#art_8}

Per ogni autorizzazione è percepita una tassa base di fr. 200.–, alla quale sono
aggiunti gli importi seguenti, a seconda della quantità di materiale pirotecnico utilizzato:
fino a 200 kg 100 fr.
da 201 kg a 400 kg 200 fr.
da 401 kg a 600 kg 300 fr.
da 601 kg a 800 kg 400 fr.
da 801 kg a 1000 kg 500 fr.
da 1001 kg a 1200 kg 600 fr.
da 1201 kg a 1500 kg 700 fr.
oltre 1500 kg 800 fr.
2In caso di spettacoli identici ripetuti più volte in un giorno o in più giorni consecutivi e per i quali
non sono necessarie ulteriori verifiche, la tassa base viene riscossa solo una volta.11
Tasse permessi di vendita al dettaglio

## Art. 9 di fuochi d’artificio {#art_9}

Per il primo giorno di vendita è percepita una tassa di 50 franchi e per ogni giorno
supplementare 30 franchi.

## Art. 10 Norma abrogativa {#art_10}

Il regolamento del 20 aprile 2004 della legge del 17 giugno 1981 di applicazione alla
legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi è abrogato.

## Art. 11 Entrata in vigore {#art_11}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.
Pubblicato nel BU 2010, 612.
10 Nota marginale modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.
11 Cpv. introdotto dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.
