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title: "Legge di applicazione alla ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale"
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# Legge di applicazione alla ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

## Art. 1 Scopo {#art_1}

La presente legge disciplina gli interventi di competenza cantonale in applicazione
dell’Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004
(OESA).
Competenze

## Art. 2 a) Consiglio di Stato {#art_2}

Il Consiglio di Stato:
a) designa il Dipartimento e gli altri organi competenti per l’applicazione della legislazione
federale e cantonale sul trattamento dei sottoprodotti di origine animale;
b) predispone i servizi e le infrastrutture necessari per l’esecuzione dell’OESA, riservati i compiti
che la presente legge attribuisce ad altri organi;
c) è autorizzato a sottoscrivere convenzioni intercantonali e a stipulare contratti con enti pubblici
e aziende private per adempiere ai compiti che la Confederazione attribuisce ai Cantoni.

## Art. 3 b) Municipi {#art_3}

I Municipi applicano le misure di polizia locale e svolgono i compiti assegnati loro dalla
presente legge.
Capitolo secondo
Organizzazione della raccolta
Infrastruttura e logistica

## Art. 4 Raccolta regionale {#art_4}

1Il Consiglio di Stato istituisce dei comprensori regionali di raccolta, in cui deve
funzionare un centro di raccolta.
2Il Consiglio di Stato, sentiti i Municipi, designa per ogni comprensorio un Comune-sede incaricato
di allestire il centro di raccolta autonomamente o tramite accordi con altri enti pubblici o aziende
private.
3I Comuni facenti parte di uno stesso comprensorio devono stipulare una convenzione che regoli
le questioni organizzative, finanziarie ed amministrative riguardanti il centro.
4Il Comune-sede ha la facoltà di delegare a privati la gestione del centro di raccolta.
5Le convenzioni vanno sottoposte per approvazione al Dipartimento competente.
6Il Dipartimento, sentito il veterinario cantonale, stabilisce le modalità di raccolta dei sottoprodotti
di origine animale presso i macelli e delle carcasse di animali di grossa taglia.

## Art. 5 Centro di raccolta cantonale {#art_5}

Il Cantone predispone un centro cantonale per il deposito intermedio dei sottoprodotti di
origine animale provenienti dai punti di raccolta periferici.

## Art. 6 Trasporto e trattamento {#art_6}

Il Cantone predispone un servizio di trasporto dei sottoprodotti di origine animale dai
punti di raccolta periferici fino al centro di raccolta regionale e all’impianto di trattamento.
826.100
Capitolo terzo
Finanziamento

## Art. 7 Cantone {#art_7}

Sono a carico del Cantone la costruzione e la gestione del centro di raccolta cantonale,
il servizio di trasporto e il trattamento dei sottoprodotti di origine animale alla cui eliminazione il
proprietario non è in grado di provvedere.

## Art. 8 Comuni {#art_8}

Sono a carico dei Comuni:
a) la costruzione e la gestione dei centri regionali di raccolta;
b) la raccolta e la consegna ai centri regionali delle carcasse di animali selvatici e di ignota
proprietà.

## Art. 9 Tasse e regolamento {#art_9}

1Al finanziamento della raccolta, del trasporto e del trattamento dei sottoprodotti di
origine animale partecipano:
a) i titolari degli impianti di macellazione e dei centri di lavorazione delle carni;
b) i proprietari di altri sottoprodotti di origine animale.
2Il Consiglio di Stato emana il relativo tariffario.
3Il Consiglio di Stato può rinunciare all’integrale trasferimento dei costi di trattamento a carico dei
proprietari di sottoprodotti di origine animale, nel caso in cui ciò corrisponda all’interesse pubblico
o il relativo onere amministrativo sia sproporzionato.
4Il Consiglio di Stato emana il regolamento d’applicazione della presente legge.
Capitolo quarto
Rimedi giuridici

## Art. 10 Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo {#art_10}

1Contro le decisioni emanate dal Consiglio di Stato in base alla presente legge è dato
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
2È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.1
Capitolo quinto
Disposizioni penali

## Art. 11 Contravvenzioni {#art_11}

1Chi viola le norme della presente legge o le relative norme di applicazione può essere
punito con una multa fino a fr. 10'000.--, riservata l’applicazione della Legge federale sulle
epizoozie per le infrazioni alla stessa.
2È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.
Capitolo sesto
Norme abrogative e finali

## Art. 12 Abrogazioni {#art_12}

La Legge di applicazione all’Ordinanza federale concernente l’eliminazione dei rifiuti di
origine animale dell’8 marzo 1995 è abrogata.

## Art. 13 Entrata in vigore {#art_13}

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.2
Pubblicata nel BU 2010, 433.
1 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
2 Entrata in vigore: 12 novembre 2010 - BU 2010, 433.
