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title: "Legge cantonale di esecuzione della legge federale sulla metrologia"
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# Legge cantonale di esecuzione della legge federale sulla metrologia

## Art. 1 Vigilanza e controlli {#art_1}

La vigilanza e i controlli nell'ambito delle norme federali vigenti sulla metrologia spettano
al Consiglio di Stato.

## Art. 2 Possessori {#art_2}

1Tutti i possessori di strumenti di misurazione utilizzati nell'industria e nel commercio
sono tenuti ad annunciarsi al verificatore di circondario.
2Per la mancata bollatura degli strumenti di misura in conformità delle disposizioni federali sono in
primo luogo responsabili coloro che ne fanno uso; i proprietari ne sono responsabili in via
subordinata.

## Art. 3 Ispezioni {#art_3}

1I verificatori di circondario hanno libero accesso ai negozi, magazzini, esercizi pubblici
e altri luoghi di vendita in ogni tempo.
2I verificatori sono tenuti ad effettuare, almeno una volta ogni quattro anni, nel periodo stabilito
dall'Ufficio competente, l'ispezione generale nel proprio circondario, nei modi previsti dall'art. 10
dell'Ordinanza federale sugli uffici di verificazione, per assicurarsi che la legge, i regolamenti e le
ordinanze federali sulla metrologia siano rigorosamente osservati, facendone poi dettagliato
rapporto da inviare all'Ufficio federale.

## Art. 4 Ripristino della situazione legale {#art_4}

1Se sono impiegati illegalmente strumenti di misurazione sotto posti alla verificazione, il
verificatore provvede a ripristinare la situazione legale.
2Ove non fosse possibile ripristinarla il verificatore, sentito l'Ufficio competente, dispone per la
confisca degli strumenti non conformi.
3Sono applicabili le disposizioni penali previste dalla legge federale sulla metrologia e l'art. 248 del
Codice penale.

## Art. 5 Infrazioni ai doveri di servizio {#art_5}

1Senza l'autorizzazione dell'Ufficio competente, i verificatori non possono praticare
verifiche in Comuni non appartenenti al circondario loro assegnato.
2Le infrazioni alla tariffa saranno punite con una multa da fr. 100.-- a fr. 1000.--.

## Art. 6 Contravvenzioni {#art_6}

Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento; sono applicabili le disposizioni
penali della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia3 nonché la legge del 20 aprile 2010
di procedura per le contravvenzioni.

## Art. 7 Ricorsi {#art_7}

1…4
1 Adesso legge federale sulla metrologia del 17 giugno 2011.
2 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367; precedente modifica: BU 2010,
261.
3 Adesso legge federale sulla metrologia del 17 giugno 2011.
4 Cpv. abrogato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367; precedenti modifiche: BU 2002,
130; BU 2010, 261.
946.100
2Contro le decisioni amministrative emanate in applicazione della Legge federale sulla metrologia
è dato ricorso al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013.5

## Art. 8 Competenza del Consiglio di Stato {#art_8}

Il Consiglio di Stato disciplina direttamente le tasse che competono al Cantone, le
tasse, le spese, i compensi e le indennità che spettano ai verificatori, come pure la fatturazione, ed
emana le ulteriori norme d'applicazione alla legislazione federale sulla metrologia.
XXIV. (BU 1997, 221)
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.6
Pubblicata nel BU 1997, 218.
5 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
6 Entrata in vigore: 9 maggio 1997 - BU 1997, 221.
