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title: "Legge sulle pubblicazioni ufficiali"
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provisions: 16
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# Legge sulle pubblicazioni ufficiali

## Art. 1 Scopo e oggetto {#art_1}

Questa legge definisce e disciplina gli organi di pubblicazione ufficiali del Cantone
Ticino.

## Art. 2 Organi di pubblicazione {#art_2}

1Gli organi di pubblicazione ufficiali sono:
a) il Bollettino ufficiale delle leggi (BU);
b) la Raccolta delle leggi (RL);
c) il Foglio ufficiale (FU).
2La Cancelleria dello Stato provvede alla loro pubblicazione.
Capitolo secondo
Bollettino ufficiale delle leggi

## Art. 3 Contenuto {#art_3}

1Il Bollettino ufficiale delle leggi è l’organo di pubblicazione cronologica degli atti
normativi del Cantone Ticino.
2Nel Bollettino ufficiale delle leggi sono pubblicati:
a) la Costituzione cantonale;
b) le leggi e i decreti legislativi;
c) i regolamenti e i decreti esecutivi;
d) gli accordi intercantonali e internazionali di carattere obbligatorio generale che contengono
norme di diritto ai quali il Cantone aderisce.
3Il Consiglio di Stato può disporre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi di altri atti
normativi.
Capitolo terzo
Raccolta delle leggi

## Art. 4 Contenuto {#art_4}

1La Raccolta delle leggi è la raccolta sistematica degli atti normativi in vigore.
2Il Consiglio di Stato definisce quali atti normativi sono inseriti nella Raccolta delle leggi.

## Art. 5 Correzioni formali {#art_5}

La Cancelleria dello Stato corregge gli errori ortografici, grammaticali e tipografici che
non modificano il senso del testo e adegua le designazioni delle unità amministrative, i rimandi e le
abbreviazioni.
Capitolo quarto
Foglio ufficiale

## Art. 6 Contenuto {#art_6}

1Nel Foglio ufficiale sono pubblicati:
a) gli atti normativi cantonali soggetti a referendum;
b) gli atti che vi devono essere inseriti secondo la legislazione comunale, cantonale e federale;
161.100
c) altri atti e avvisi amministrativi, giudiziari e legali.
2Il Consiglio di Stato può disporre la pubblicazione nel Foglio ufficiale di altri atti e comunicazioni.

## Art. 7 Tariffe {#art_7}

La Cancelleria dello Stato stabilisce le tariffe di pubblicazione.
Capitolo quinto
Norme comuni

## Art. 8 Pubblicazione ordinaria {#art_8}

La pubblicazione ordinaria degli atti normativi e degli accordi intercantonali viene
effettuata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

## Art. 9 Pubblicazione straordinaria {#art_9}

1In caso di particolare urgenza, per assicurarne l’efficacia o in presenza di circostanze
straordinarie, la pubblicazione può essere effettuata tramite internet, media o altri mezzi
appropriati.
2La pubblicazione straordinaria deve essere seguita al più presto da quella ordinaria.

## Art. 10 Forma della pubblicazione {#art_10}

1Le pubblicazioni ufficiali sono definite, nella loro forma, dal Consiglio di Stato.
2Esso stabilisce, in caso di più forme di pubblicazione, quella determinante.

## Art. 11 Versione determinante degli atti normativi {#art_11}

1La versione determinante degli atti normativi cantonali è quella pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle leggi.
2La versione determinante degli accordi e degli atti di diritto intercantonale e di diritto
internazionale è stabilita dalle relative disposizioni.

## Art. 12 Protezione dei dati {#art_12}

1Le pubblicazioni ufficiali possono contenere dati personali, in particolare dati personali
meritevoli di particolare protezione secondo la legge sulla protezione dei dati personali del 9
marzo 1987, nella misura in cui questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge.
2Il Consiglio di Stato stabilisce le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali
meritevoli di particolare protezione.

## Art. 13 Consultazione {#art_13}

1Le pubblicazioni ufficiali possono essere consultate gratuitamente presso la
Cancelleria dello Stato e presso i Comuni.
2La Cancelleria dello Stato definisce eventuali ulteriori sedi di consultazione.

## Art. 14 Emolumenti {#art_14}

La Cancelleria dello Stato fissa i prezzi di vendita delle pubblicazioni ufficiali.
Capitolo sesto
Disposizioni finali

## Art. 15 Abrogazione {#art_15}

Il decreto legislativo che autorizza la pubblicazione di una «Raccolta delle leggi vigenti
del Cantone Ticino» del 28 dicembre 1956 è abrogato.

## Art. 16 Entrata in vigore {#art_16}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.1
Pubblicata nel BU 2014, 544.
1 Entrata in vigore: 1° giugno 2015 - BU 2014, 544.
