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# 7.1.1 Regolamento edilizio della Città di Lugano del 16 dicembre 1963

## Art. 1 Disposizioni legali applicabili {#art_1}

Disposizioni legali
1 Lo sviluppo urbano ed edilizio della Città di Lugano è disciplinato dal
presente Regolamento, dalle leggi cantonali e dal piano regolatore.
2 Sono applicabili inoltre, la legge di espropriazione, le leggi e i ragolamenti
federali e cantonali in materia di fabbriche, di protezione antiaerea, di
polizia del fuoco, di igiene, di protezione del patrimonio artistico, storico
e delle bellezze naturali e del paesaggio, il Regolamento per il servizio di
fognatura, nonchè le altre leggi, regolamenti ed ordinanze che
disciplinano la materia.

## Art. 2 {#art_2}

Applicazione
1 Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio giurisdizionale del
Comune.
2 L'applicazione del Regolamento edilizio compete al Municipio, al quale
incombe pure la realizzazione del piano regolatore a termini di legge.

## Art. 3 {#art_3}

Commissione costruzioni
1 Il Municipio nomina ogni quattro anni una commissione costruzioni, di
cinque membri, domiciliati di regola nel Comune.
Essi sono rieleggibili.
2 La commissione costruzioni ha funzioni consultive, il Municipio è tenuto a
chiedere il preavviso nei casi previsti dal presente Regolamento e potrà
sottoporre alla stessa altre questioni di carattere edilizio.
.
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TITOLO SECONDO
PROCEDURA
CAPITOLO 11

## Art. 4 Licenza di costruzione - controllo e abitabilità {#art_4}

Obbligo della licenza
Per le nuove costruzioni, ricostruzioni, riattazìoni, ampliamenti,
demolizioni, scavi o ripiene che modificano sostanzialmente lo stato
naturale o dì fatto del terreno ed in genere per tutti i lavori di sopra e
sottostruttura è necessaria la licenza dì costruzione rilasciata dal Municipio
dietro istanza del proprietario del fondo o da un suo rappresentante
munito di regolare procura scritta.
Per tutte le variazioni dì lavori in corso, resta riservata approvazione delle
varianti da parte del Municipio.
2 subordinata alla licenza municipale anche la costruzione, trasformazione
e riattazione di camini, nonché l'installazione o modifica dì caldaie, forni,
impianti di riscaldamento di uso privato o industriale.
Nei casi di pericolo imminente possono essere iniziati senza la licenza di
costruzione, solo i lavori indispensabili, con l'immediata notifica al
Municipio per l'ottenimento della ratifica.
4 La licenza non è necessaria, salvaguardato quanto previsto all'art. 113, per
i lavori di normale manutenzione nonché per le sistemazioni allinterno
degli edifici, che non comportano nessuna modifica alla struttura dei vani
esistenti.
Detti lavori dovranno preventivamente essere notificati all'Ufficio tecnico
in modo particolareggiato.

## Art. 5 {#art_5}

Domanda preventiva facoltativa
Per ogni lavoro o opera, subordinati a licenza secondo l'art. 4, può essere
presentata al Municipio istanza preventiva.
Questa istanza deve essere accompagnata da un estratto di mappa
ufficiale da cui risulti l'ubicazione, da uno schema che determini la
volumetria e da una descrizione sulla natura e la destinazione dell'opera, il
tutto ìn doppio esemplare.
2 11 Municipi Potrà chiedere la modinatura in luogo delle linee principali
delle opere che si intendono eseguire.
11 Municipio si pronuncerà sulla domanda preventiva entro un mese dalla
sua presentazione. La decisione decade se entro un anno dalla sua
intimazione non sarà presentata listanza di licenza di costruzione di cui
alltart. 6 cpv. 1. Il Municipio può concedere proroghe per la validità della
decisione di sei in sei mesi.

## Art. 6 P. 3 di 37 {#art_6}

Istanza di costruzione
1 Listanza al Municipio per ottenere la licenza deve essere presentata dal
proprietario del fondo o da un suo rappresentante con regolare procura
scritta su formulario ufficiale in triplo esemplare e accompagnato dai piani
indicati all'art. 7, nonché da una chiara relazione che descriva e determini i
lavori progettati e precisi la destinazione dell'opera.
Ogni cambiamento di proprietà del fondo dovrà essere comunicato per
iscritto dalle parti al Municipio entro cinque giorni dall'iscrizione del
trapasso a R.F.
I piani dì costruzione devono essere presentati in 2 esemplari, firmati dal
proprietario o da un suo rappresentante e da un tecnico.
4 l proprietario non domiciliato in Svizzera dichiarerà nellistanza di
eleggere domicilio legale agli effetti della costruzione presso una persona
domiciliata nel Comune.

## Art. 7 {#art_7}

Requisiti dei piani
I piani di costruzione da presentare in quattro esemplari saranno allestiti
secondo le regole dell'arte, piegati in formato normale 210 x 297 mm e
dovranno contenere:
a. uno stralcio di mappa, rilasciato dallUfficio tecnico comunale, con
ìndicazione delle aree e degli stabili confinanti, completato con la
situazione esatta della nuova opera;
b. una pianta di ogni piano in scala minima 1:100;
c. una sezione quotata nella scala minima 1:100 con la indicazione del
livello dei terreni e delle strade adiacenti;
d. i disegni delle facciate, estesi, nel caso di stabili contigui, a quelle
esistenti per almeno m. 8.00 per ciascun lato;
e. un profilo con gli aggetti della facciata, in scala 1:20;
f. i piani di dettaglio riguardanti le opere soggette a legislazioni speciali
(polizia del fuoco, protezione antiaerea, ecc.) allestiti come alle
prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti in materia;
g. ì piani di canalizzazione ai sensi del Regolamento per il servizio dì
fognatura del Comune dì Lugano.
2 Nei piani dovranno essere specificati:
a. le dimensioni della costruzione progettata e le distanze tra essa e le
aree pubbliche, i fondi attigui ed i fabbricati viciniori;
b. altezza della costruzione;
c. la destìnazìone e le dìmensìonì dei locali e le misure delle scale, dei
corridoi, delle finestre, ecc.;
d. lubicazione e le dimensioni delle latrine, delle canne da camino, dei
condotti di scarico, dei pluviali, delle torrette per ascensori, ecc.
I piani riguardanti progetti per modifica di costruzioni esistenti, dovranno
essere tinteggiati:
in colore rosso: le opere nuove;
in colore giallo: le demolìzioni
P. 4 di 37
in colore grigio: le parti che non vengono modificate.
4 Ai piani dovrà essere allegato un campione del colore delle facciate.
I piani devono in ogni caso ossequiare le norme sancite dall'art. 4 e
seguenti del Regolamento sulle autorizzazioni a costruire del 5 novembre
1963.

## Art. 8 {#art_8}

Indicazioni complementari
11 Municipio può inoltre chiedere, anche nel corso dei lavori, ogni indicazione
e documentazione complementare necessaria alla comprensione o al
controllo dellopera.

## Art. 9 {#art_9}

Modinature
1 La modinatura è obbligatoria e deve essere eretta al momento della
presentazione dellistanza. Il Municipio ne ordìnerà la rimozione.
2 11 Municipio può esigere supplementi di modinature se ritiene insufficienti
quelle erette.

## Art. 10 {#art_10}

Dispensa dalla presentazione dei piani
1 P opere di poca importanza, il Municipio, su richiesta scritta, potrà
dispensare il proprietario dalla presentazione dei piani.
Per il rinnovo del tinteggio delle facciate esterne dovrà essere presentata
domanda scritta, corredata da un campione della tinta prevista.

## Art. 11 {#art_11}

Legislazione
1 progetti sono sottoposti alle istanze previste dalla legislazione federale e
cantonale in materia di protezione antiaerea e delle bellezze naturali e del
paesaggio.
2 pgetti di lavori che si riferiscono a edifici di carattere storico ed
artistico, inscritti nell'elenco dei monumenti, sono soggetti alle norme
della Legge sulla conservazione dei monumenti storici ed artistici ed al
relativo Regolamento.
Perla costruzione di laboratori, stabilimenti industriali, esercizi pubblici,
teatri, cinema, sale di riunione, palestre, lavatoi, ecc., oltre la licenza
comunale dovrà essere ottenuta anche la speciale licenza cantonale e
federale.

## Art. 12 {#art_12}

Concessione della licenza
1 Il Municipio concede la licenza di costruzione quando il progetto è
conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, del piano
regolatore, ed è accertata la rispondenza alle norme della legislazione
federale e cantonale.
11 Municipio rilascia la licenza di costruzione entro un mese dalla
presentazione dell'istanza.
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È riservato, nell'ossequio dei termini, il rispetto delle procedure speciali.
All'interessato sarà consegnato un esemplare dei disegni approvati, con
notifica delle eventuali condizioni a cui la concessione è subordinata.
3 Lievi riattazioni o modificazioni di stabili esistenti, non soggetti a servitù di
Piano regolatore, che costituiscono un evidente miglioramento delle
condizioni d'igiene e di sicurezza, possono essere concesse, in via
eccezionale, anche se lo stabile non corrisponde in tutto alle prescrizioni
del presente Regolamento.

## Art. 13 {#art_13}

Pubblicazione delle concessioni
La licenza di costruzione viene resa immediatamente pubblica mediante
affìssìone all'albo comunale della risoluzione municipale e con indicazione
della proprietà, del genere di costruzione, del nome dellistante e del
progettista.
Essa diventa definitiva trascorso il periodo di quindici giorni dalla
pubblicazione.

## Art. 14 {#art_14}

Inizio e direzione dei lavori
Prima di iniziare i lavori il proprietario presenterà:
a. la data di inizio dei lavori;
b. il nome del direttore degli stessi;
c. il nome del costruttore.
2 Se previsto dalla licenza di costruzione, il proprietario dovrà presentare
l'attestato dell'avvenuto controllo del tracciamento delle linee di piano
regolatore e dei capisaldi altimetrici per i previsti edifici a cura del
geometra del RF.
11 Municipio, se tutte le formalità sono adempiute, accorda entro quindici
giorni il suo benestare, consegnando all'istante l'autorizzazione scritta per
l'inizio dei lavori. Tale documento, da tenersi costantemente sul cantiere,
dovrà essere presentato agli incaricati del controllo.

## Art. 15 {#art_15}

Scadenza della licenza
La licenza decade qualora il lavoro non sia iniziato entro un anno dalla data di
concessione definitiva.

## Art. 16 {#art_16}

Diniego della licenza
La concessione della licenza di costruzione può essere rifiutata:
a. se il progetto non rispetta le norme di cui all'art. 12 cifra 1;
b. quando l'opera progettata può manifestamente nuocere alla viabilità
ed all'igiene, oppure è destinata a scopi che possono costituire un
pericolo, una molestia o un danno ai vicini od al pubblico.
2 11 Municipio può, prima di intimare la decisione negativa, convocare
interessato ad una udienza di conciliazione.
P. 6 di 37
1- Città di Lugano Regolamento 7.1.1
11 diniego di licenza di costruzione, motivato, è comunicato all'interessato
con il rinvio di due esemplari dei piani.

## Art. 17 {#art_17}

Piani incompleti
Quando i piani presentati siano incompleti o non sufficientemente chiari, o
quando si rendano necessarie modifiche, l'ufficio tecnico rinvia all'istante gli
esemplari dei piani per le necessarie correzioni.

## Art. 18 {#art_18}

Inizio arbitrario dei lavori
In caso di mancato ossequio alle disposizioni di cui all'art. 14 0 di inizio dei
lavori prima della data fissata in base ai disposti del presente Regolamento, il
Municipio, oltre all'applicazione di una multa al proprietario e al direttore dei
lavori, può ordinare la sospensione immediata dei lavori stessi.

## Art. 19 {#art_19}

Varianti
Ogni variazione dei progetti approvati è soggetta all'obbligo di nuova
istanza di costruzione.
ariazioni di scarso rilievo alle strutture interne devono essere
immediatamente notificate all'ufficio tecnico che giudica sull'opportunità
di sospendere i lavori fino alla loro approvazione. In caso di mancata
sospensione i lavori possono essere continuati a rischio e pericolo
dell'istante: le proposte variazioni formeranno oggetto di unica decisione
da parte del Municipio a lavori ultimati.

## Art. 20 {#art_20}

Costruzioni illecite o non conformi ai piani
Il Municipio, oltre allapplicazione di una multa, fa sospendere, rimuovere o
trasformare ì lavori iniziati o compiuti senza autorizzazione o eseguiti non
conformemente ai progetti approvati o in violazione delle leggi e
regolamenti edilizi.

## Art. 21 {#art_21}

Revoca della licenza
11 Municipio può revocare la licenza se senza giustificato motivo i lavori iniziati
vengono sospesi per un periodo superiore ai tre mesi o se non sono condotti
a termine entro due anni dal loro inizio.
Se dall'interruzione deriva molestia o pericolo per il vicinato o sfregio al
pubblico decoro od all'igiene, il Municipio può inoltre ordinare il ripristino
dello stato primitivo oppure adottare gli opportuni provvedimenti.
Le spese relative sono a completo carico del proprietario.
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1- Città di Lugano Regolamento 7.1.1

## Art. 22 {#art_22}

Responsabilità
La licenza di costruzione è rilasciata sotto responsabilità del richiedente e
senza pregiudizio ai diritti dei terzi.
Il proprietario rimane direttamente responsabile verso i terzi per ogni
conseguenza derivante dalle opere eseguite o in corso di esecuzione.
In particolare il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici - 0
gli incaricati dell'esecuzione dell'opera - sono responsabili del cantiere o dei
posti di lavoro per tutte quelle misure atte a salvaguardare la incolumità dei
propri dipendenti e dei terzi, ed a ridurre al minimo gli inconvenienti per
rumori, scosse, esalazioni, ecc..
In caso di inosservanza di tali norme, il Municipio può ordinare la
sospensione dei lavori sino all'adozione da parte dei responsabili dei
necessari provvedimenti.
11 Municipio può inoltre, nell'interesse pubblico, imporre misure particolari.
2 proprietario è responsabile nei confronti del Comune e verso i terzi, per
le eventuali difformità tra i piani approvati e l'opera.
3 Il proprietario è responsabile dell'esecuzione, a regola d'arte, delle opere
secondo i piani approvati.

## Art. 23 {#art_23}

Controllo dei cantieri di costruzione
1 11 MunicipiO ha in ogni tempo il diritto dì far eseguire visite dì controllo.
2 11 pprietario non potrà invocare a suo sgravio la tolleranza o il mancato
intervento degli incaricati di controllo.

## Art. 24 {#art_24}

Abitabilità dei fabbricati
1 Nessun fabbricato potrà essere destinato ad abitazione prima di aver
ottenuto dal Municipio la dovuta autorizzazione che va richiesta
tempestivamente per iscritto dal proprietario e ciò anche in caso di
sistemazione di locali esistenti.
2 Anche per il solo deposito di mobili è richiesta la autorizzazione
municipale.
3 L'abitabilità non verrà concessa per una sola parte del fabbricato ma
unicamente per il suo complesso.
11 Municipio può autorizzare l'occupazione anticipata di locali al piano
terreno, non destinati ad abitazione.
In casi eccezionali sono ammesse deroghe unicamente quando le
sistemazioni interne di negozi o di appartamenti dipendono da
attrezzature speciali.
4 I caso di inosservanza, verrà applicata una multa ai proprietari e potrà
essere intimato lo sgombero immediato dei locali.
P. 8 di 37
TITOLO TERZO
Piano delle zone
CAPITOLO TERZO

## Art. 25 Generalità {#art_25}

Zone
Il territorio giurisdizionale del Comune è suddiviso nelle zone seguenti:
1. ZONA A:
2. ZONA B:
3. ZONA C:
4. ZONA D:
5. ZONA E:
6. ZONA F:
7. ZONA G:
8. ZONA H:
centro città
zona di rispetto
residenziale con costruzioni a carattere intenso
residenziale con costruzioni a carattere medio
residenziale con costruzioni a carattere familiare
residenziale con costruzioni spaziate a carattere familiare
zona a carattere misto (abitazioni e laboratori artigianali e
industriali)
aree verdi e altri fondi pubblici
11 comprensorio delle zone è definito dal piano regolatore.

## Art. 26 {#art_26}

Indici di occupazione e di sfruttamento
5 Lindice di occupazione (lo) è il rapporto in % tra larea occupata e la
superficie del fondo, comprensiva delle aree gravate da servitù dì
arretramento e dì espropriazione.
6 Lindìce di sfruttamento (Is) è il rapporto tra la somma delle aree edìficate
per ogni piano fuori terra e l'area del fondo.
L'area occupata è la proiezione orizzontale sul terreno, del contorno delle
costruzioni, inclusi gli sporti, ballatoi, verande, bow-windows, autorimesse,
ripostigli, laboratori, lavanderie, ecc. ad esclusione dei balconi
completamente aperti o chiusi solo lateralmente da materiali trasparenti,
delle terrazze aperte almeno su due lati, pensiline, sporgenze di gronda e
di cornicioni.

## Art. 27 {#art_27}

Distanze
1 La distanza tra due edifici non contigui deve essere dì almeno m. 8.00.
Tale distanza può essere ridotta ad un minimo di m. 6.00 quando
entrambe le costruzioni abbiano meno di 5 piani per un massimo di m.
14.00 di altezza. Nuove costruzioni con o senza aperture, qualunque sia la
P. 9 di 37
loro destinazione, devono distare dai fondi confinanti al minimo m. 4.00,
rispettivamente m. 3.00.
2 Se sul fondo altrui esistono, a meno dì m. 2.00 dal confine, edifici destinati
ad abitazione civile, o fabbricati di qualsiasi genere con altezza superiore a
m. 6.00, nuove costruzioni, qualunque sia la loro destinazione, non
potranno sorgere se non ad una distanza minima di m. 6.00 da quelli
esistenti.
3 Se sul fondo altrui esistono invece costruzioni non adibite ad abitazione
civile in confine o ad una distanza minore di m. 2.00 e la cui altezza non
supera i m. 6.00, nuove costruzioni, qualunque sia la loro destinazione,
potranno sorgere ad una distanza inferiore ai m. 6.00 dagli stessi,
rispettate comunque le distanze minime dal confine di m. 3.00
rispettivamente m. 4.00 ed i disposti della L.A.C..
4 Eccezionalmente il Municipio può concedere l'edificazione di boxes per
autoveicoli in confine, nei limiti delle normali necessità dello stabile.
5 1 boxes e le autorimesse devono distare almeno m. 3.00 dal ciglio
stradale, riservata la legislazione cantonale per le strade del Cantone.
Valgono inoltre le disposizioni dell'art. 93.
Qualora i boxes fossero ubicati lungo le strade pubbliche, laccesso deve
essere possibilmente unico.
6 Le disposizioni di cui ai punti precedenti non sono applicabili per le
costruzioni con oltre sette piani, per le quali fanno stato le prescrizioni
degli articoli 54 e 58 sulle distanze.
7 Sui fondi con obbligo dì continuità dì edificazione, nuove costruzioni con o
senza aperture, qualunque sia la loro destinazione, devono distare, oltre il
limite della contiguità, al minimo m. 4.00 dal fondo confìnante.
Per edificazioni con obbligo di contiguità di costruzione limitata a uno o a
due piani, ì corpi dì fabbrica al di sopra del piano terreno o del primo
piano per un massimo di m. 4.50 rispettivamente m. 9.00 di altezza
devono distare dal fondo confinante almeno m. 4.00.
9 Le parti interamente sotterranee delle costruzioni possono estendersi sino
ai confini della proprietà, riservato quanto prescritto dagli articoli 91 e 92.
I balconi dovranno distare almeno m. 2.50 dal confine. Tale limite può
essere ridotto a m. 1.50 per edifici sino a quattro piani abitabili per un
massimo di m. 14.00 di altezza.
Sono riservate le disposizioni delle leggi cantonali.

## Art. 28 {#art_28}

Altezze
Il numero dei piani, abitabili o non abitabili, e le altezze massime sono
stabilite nella regolamentazione delle singole zone.
2 Laltezza dei fabbricati, ad eccezione di quanto prescritto per la zona F, si
misura a metà fabbricato dal piano stradale o marciapiede,
rispettivamente in pendio ed in caso di arretramento, dalla quota del
terreno sistemato che sopporta la facciata a valle, sino al punto più alto
P. 10 dí 37
compreso il cornicione di gronda, o sino al filo superiore della terrazza di
copertura dell'edificio, rispettivamente del parapetto.
Qualora il dislivello tra il terreno a monte ed a valle del fabbricato, fosse
pari o superiore all'altezza di un piano, il Municipio può concedere un
supplemento dì m. 2.50 all'altezza della facciata a valle.
Il numero dei piani abìtabìlì concessi nella zona, resta immutato.
l vani per le macchine degli ascensori, dovranno, di regola, essere previsti
nel cantinato.
Oltre altezza prevista per le singole zone, sarà concessa unicamente una
semplice torretta dell'altezza massima di m. 1.50 per carrucole di
sospensione.

## Art. 29 {#art_29}

Contiguità di costruzione
La contiguità delle costruzioni, sia essa obbligatoria su tutta l'altezza
dell'edificio, o limitata ad uno o due piani è concessa al massimo per m.
12.00 di profondità a partire dalle linee di piano regolatore.
CAPITOLO IV

## Art. 30 Zona A - centro Città {#art_30}

Generalità
Nel comprensorio della zona designata con la lettera A è prevista
ledificazione dì fabbricati tanto con obbligo di contiguità estesa a tutta
Paltezza dell'edificio o limitata, quanto a carattere spaziato e meglio come al
PR.

## Art. 31 {#art_31}

Altezze
Per la zona A i fabbricati non potranno avere pìù dì sei piani per un altezza
massima di m. 19.70.
Sezione 1

## Art. 32 Zona centro Città - costruzioni spaziate {#art_32}

Indici di occupazione e di sfruttamento
Per la parte della zona A senza obbligo di contiguità di costruzione, indice
di occupazione al piano terreno è del 62%; ai piani superiori del 40%.
Lindice dì sfruttamento è 2,62.

## Art. 33 {#art_33}

Distanze
Le distanze dai fondi confinanti e tra gli edifici sono quelle previste dall'art.
27.
P. 11 dí 37
Sezione 2

## Art. 34 Zona centro Città - costruzioni con obbligo di contiguità {#art_34}

Indici di occupazione e di sfruttamento
Sui fondi con obbligo di contiguità di costruzione estesa a tutta l'altezza
dell'edificio o limitata ad uno o due piani è richiesto, oltre il limite della
contiguità sia ìn profondità sìa in altezza, il rispetto delle distanze del
presente Regolamento e ossequio degli indici di occupazione e di
sfruttamento della zona calcolati sulla parte residua.

## Art. 35 {#art_35}

Distanze
Le distanze dai fondi confinanti e tra gli edifici, sono quelle previste dall'art.
27.
CAPITOLO V

## Art. 36 Zona B - nucleo tradizionale {#art_36}

Zona di rispetto
1 Nel comprensorio del nucleo tradizionale dovranno essere mantenute le
altezze, le forme e le caratteristiche dei fabbricati esistenti.
2 Le costruzioni, ricostruzioni e riattazioni dovranno avere carattere
architettonico in armonia con ambiente.
3 Per la parte della zona indicata con doppio tratteggio, le facciate
dovranno rimanere inalterate.
4 Sono inoltre applicabili le disposizioni previste per la zona A.

## Art. 37 {#art_37}

Legislazione cantonale
Valgono inoltre le disposizioni del decreto esecutivo del Consiglio dì Stato
del 19 settembre 1952 e delle modifiche relative.
CAPITOLO VI

## Art. 38 Zona C - residenziale con costruzioni a carattere intenso {#art_38}

Indici di occupazione e di sfruttamento
Nel comprensorio della zona designata con lettera C indice di occupazione
al piano terreno (10) è del 62%; ai piani superiori del 40%.
Lindice dì sfruttamento è 3,02.
Per i fondi con obbligo dì contiguità di costruzione valgono le disposizioni
dell'art. 34.

## Art. 39 P. 12 dí 37 {#art_39}

Altezze
In questo comprensorio i fabbricati non potranno avere più di sette piani per
un massimo di m. 22.70.

## Art. 40 {#art_40}

Distanze
Le distanze dai fondi confinanti e tra gli edifici sono quelle previste dall'art.
Il.
CAPITOLO VII

## Art. 41 Zona D - residenziale con costruzioni a carattere medio {#art_41}

Indici di occupazione e di sfruttamento
Nel comprensorio della zona designata con la lettera D l'indice di
occupazione al piano terreno (lo) è del 55%; ai piani superiori del 33 1/3%.
Lindice dì sfruttamento è 2,55.
Per ì fondi con obbligo dì contiguità di costruzione, valgono le disposizioni
dell'art. 34.

## Art. 42 {#art_42}

Altezze
In questo comprensorio ì fabbricati non potranno avere più di sette piani per
un massimo di m. 22.70.

## Art. 43 {#art_43}

Distanze
Le distanze dai fondi confinanti e tra gli edifici sono quelle previste dall'art.
27.

## Art. 44 {#art_44}

Deroga
Per la parte della zona D delìmìtata con semplice tratteggìo, ìl Munìcìpìo,
sentito il parere della commissione costruzioni, può, in considerazione delle
particolari condizioni ambientali (vista, estetica, ecc.) imporre deroghe alle
norme per la zona, compensando le variazioni dell'altezza con un maggiore o
minore indice di occupazione, fermo stando ìndìce di sfruttamento della
zona, pari a 2,55 e il rispetto delle distanze di Regolamento.
CAPITOLO VIII

## Art. 45 Zona E - residenziale con costruzioni a carattere familiare {#art_45}

Indici di occupazione e di sfruttamento
Nel comprensorio della zona designata con la lettera E lindice di
occupazione (lo) al pian terreno è del 38%; ai piani superiori del 28%.
P. 13 dí 37
Città di Lugano Regolamento 7.1.1
Lindice di sfruttamento è 1,50.
Per i fondi con obbligo di contiguità di costruzione, valgono le disposizioni
dell'art. 34.

## Art. 46 {#art_46}

Altezze
In questo comprensorio i fabbricati non potranno avere più di 5 piani per un
massimo di m. 16.70.

## Art. 47 {#art_47}

Distanze
Le distanze dai fondi confinanti e tra gli edifici sono quelle previste dall'art.

## Art. 48 {#art_48}

Indici di occupazione e di sfruttamento
Nel comprensorio della zona designata con la lettera F l'indice di
occupazione (lo) è al massimo del 29%.
L'indice di sfruttamento è 0,45.

## Art. 49 {#art_49}

Altezze
1 In questo comprensorio ì fabbricati non potranno avere più di 2 piani, per
un massimo di m. 8.00.
2 L'altezza è misurata a metà della facciata a monte del fabbricato, dal
piano stradale o marciapiede, rispettivamente, in caso di arretramento,
dal terreno sistemato, sino al punto più alto della facciata, compreso il
cornicione di gronda, oppure sino al filo superiore della terrazza di
copertura dell'edificio, rispettivamente del parapetto.
A valle, altezza risulterà dall'innesto della costruzione nel terreno. Su
questo ultimo fronte saranno concessi al massimo 2 piani abitabili;
eventuale parte rimanente non potrà servire ad abitazione.

## Art. 50 {#art_50}

Distanze
Le distanze dai fondi confinanti e tra gli edifici sono quelle previste dall'art.
27.
CAPITOLO X
Zona G - zona a carattere misto (abitazioni e laboratori

## Art. 51 artigianali e industriali) {#art_51}

Indici di occupazione e di sfruttamento
Nel comprensorio della zona designata con la lettera G l'indìce dì
occupazione (lo) al piano terreno è del 55%; ai piani superiori è del 33
1/3%.
E I
. .
P. 14 dí 37
L'indice di sfruttamento è 2,55.
Per i fondi con obbligo di contiguità di costruzione, valgono le disposizioni
dell'art. 34.
2 Nei casi di documentata necessità per lo sviluppo artigianale ed
industriale, il Municipio può concedere un supplemento del 10% all'indice
dì occupazione per costruzioni ad un sol piano, non destinate ad
abitazione, la cui altezza non sorpassi ì m. 8.00 fermo restando il rispetto
delle distanze di Regolamento.

## Art. 52 {#art_52}

Altezze
In questo comprensorio ì fabbricati non potranno avere più di 7 piani per un
massimo di m. 22.70.

## Art. 53 {#art_53}

Distanze
Le distanze dai fondi confinanti e tra gli edifici, sono quelle previste dall'art.
27.

## Art. 54 {#art_54}

Deroghe
11 Municipio può autorizzare in questa zona e su terreni dì almeno mq.
2'600 dì superficie, costruzioni di stabili con oltre 7 piani per un massimo
di 11 piani e per un'altezza non superiore a m. 34.70, misurati a valle,
qualora vengano rispettate le seguenti disposizioni:
a. indice di occupazione (lo) al pian terreno è del 40%; ai piani superiori
del 24%; indice di sfruttamento (Is) è 2,8;
b. le distanze dai fondi confinanti privati o pubblici devono essere di
almeno:
m. 16.00 verso nord, est e ovest;
m
.
.
0 v
e
r
s
o
sud
;
c. le distanze tra due edifici devono essere:
verso nord:
m. 24.00 per fabbricati di oltre 7 pianì;
m. 20.00 se uno dei fabbricati non sorpassa altezza dì m. 22.70 ossia
7 piani;
verso est e ovest:
m. 32.00 per fabbricati di oltre 7 piani;
m. 20.00 se uno dei fabbricati non sorpassa altezza dì m. 22,70 ossia
7 piani;
verso sud:
m. 24.00 per fabbricati di oltre 7 piani;
m.12.00 se uno dei fabbricati non sorpassa altezza dì m. 22.70 ossia
7 piani;
d. verso le pubbliche vie o piazze, la distanza va misurata dal loro asse,
ritenuto comunque il rispetto delle distanze minime di:
m. 20.00 e 24.00 verso nord,
P. 15 di 37
Città di Lugano Regolamento 7.1.1
m. 20.00 e 32.00 verso est e ovest,
m. 12.00, rispettivamente m. 24.00 verso sud,
dalle linee di edificazione o dagli edifici esistenti sul lato opposto della
strada;
e. qualora sul fondo altrui esistono edifici destinati ad abitazione civile, o
fabbricati di qualsiasi genere di altezza superiore a m. 6.00, a meno dì m.
4.00 dal confine, nuove costruzioni di oltre 7 piani non potranno sorgere
se non ad una distanza minima dai fabbricati esistenti di:
m. 20.00 verso nord, est e ovest;
m. 12.00 verso sud;
f. se esistono costruzioni non adìbìte ad abitazioni civili, con altezza non
superiore a m. 6.00 in confine o ad una distanza minore di m. 4.00, nuovi
edìfìcì con oltre 7 piani potranno sorgere ad una distanza minore dì m.
20.00, rispettivamente m. 12.00 dagli stessi, sempre rispettando una
distanza minima di m. 16.00, rispettivamente m. 8.00 dal confine;
g. per le parti di costruzione sino a 7 piani abitabìlì, per un massimo di m.
22.70, le distanze sono quelle previste dall'art. 27.
CAPITOLO XI

## Art. 55 Zona H - verde {#art_55}

Disposizioni generali
Le aree verdi di rispetto e di progetto sono quelle indicate nel piano
regolatore.

## Art. 56 {#art_56}

Rapporti di vicinato
Per ì fondi privati confinanti con le aree verdi sono applicabili i limiti dì
costruzione della zona.
CAPITOLO XII

## Art. 57 Costruzioni di carattere particolare {#art_57}

Disposizioni generali
11 Municipio può autorizzare deroghe alle norme contenute nella parte terza
del presente Regolamento, per edifici dì carattere pubblico o di pubblica
utilità, ad esempio palazzi pubblici, chiese, campanili, ecc..

## Art. 58 {#art_58}

Case-torri
1 11 Municipio può autorizzare l'edificazione di case-torri, su terreni di
almeno 5'000 mq. di superficie, se la costruzione progettata si inserisce in
modo conveniente nel quadro edilizio e urbanistico generale e se soddisfa
le seguenti condizioni:
E I
. .
P. 16 dí 37
a. edificio può sorgere solo nel comprensorio della zona G;
b. l'indice di occupazione (lo) al pian terreno è del 25%; ai piani superiori del
9%; indice di sfruttamento (Is) è 2,14;
c. il fabbricato deve comportare almeno 16 piani e non superare i m. 68.00
per un massimo di 22 piani.
L'altezza è misurata dalla quota del piano stradale sino al punto più alto
della facciata, compreso il cornicione di gronda, rispettivamente fino al filo
superiore della terrazza dì copertura dell'edificio o del parapetto;
d. le distanze dai fondi confinanti, privati o pubblici, devono essere di
almeno:
m. 30.00 verso nord, est e ovest;
m. 15.00 verso sud;
e. le distanze tra due edifici devono essere:
verso nord:
m. 45.00 tra edifici dai 16 ai 22 piani;
m. 38.00 se uno dei fabbricati non sorpassa l'altezza di m. 34.70, ossia 11
piani;
m. 34.00 se uno dei fabbricati non sorpassa altezza di m. 22.70, ossia 7
piani;
verso est e ovest
m. 60.00 tra edìfìcì dai 16 aì 22 pìanì;
m. 46.00 se uno dei fabbricati non sorpassa altezza di m. 34.70, ossia 11
piani;
m. 34.00 se uno dei fabbricati non sorpassa l'altezza di m. 22.70, ossia 7
piani;
verso sud:
m. 45.00 tra edifici dai 16 ai 22 piani;
m. 31.00 se uno dei fabbricati non sorpassa l'altezza di m. 34.70, ossia 11
piani;
m. 19.00 se uno dei fabbricati non sorpassa altezza di m. 22.70, ossia 7
piani;
f. verso le pubbliche vie o piazze, la distanza va misurata dal loro asse
ritenuto comunque il rispetto delle distanze minime dì:
verso nord:
m. 34.00,38.00 e 45.00;
verso est e ovest:
m. 34.00,46.00,60.00;
verso sud:
m 19.00, 31.00 e 45.00;
dalle linee dì edificazione o dagli edifici esistenti sul lato opposto della
strada;
g. per le parti di costruzione sino a 7 piani abitabili per un massimo di m.
22.70, le distanze sono quelle previste dallart. 27;
h. per ogni 100 mq. di appartamento e per ogni 16 mq. di locali
commerciali, deve essere riservata un'area dì almeno mq. 18 per ìl
posteggio degli autoveicoli.
P. 17 dí 37
È in facoltà del Municipio di porre esigenze maggiori, a seconda delle
circostanze;
ì. ìl fabbricato principale e le relative costruzioni ad un solo piano devono
essere disposte ìn modo che le aree non edìficate e particolarmente
quelle prospicienti strade o piazze pubbliche siano rese accessibili al
pubblico e convenientemente sistemate a zone verdi.
Larea della parcella, così come costituita al momento della presentazione
della domanda di costruzione, non potrà essere diminuita a costruzione
avvenuta, né vi potranno sorgere altre costruzioni allinfuorì dì quelle
indicate nella domanda suddetta; inoltre non potrà essere diminuita o
modificata laccessibilità al pubblico.
Dovranno essere presentate sufficienti garanzie di finanziamento che
permettano di assicurare la completa realizzazione dell'opera.
Le servitù determinate dal presente articolo devono essere inscritte a
Registro fondiario a favore del Comune.

## Art. 59 {#art_59}

Costruzioni a gradoni
Qualora particolari condizioni del terreno lo giustificano, il Municipio può,
nella zona F, prendere in esame l'edificazione di case a gradoni, se le
progettate costruzioni soddisfano le seguenti condizioni:
a. edificazione deve inserirsi in modo conveniente nel quadro edilizio e
paesaggistrico generale;
b. la costruzione dovrà essere composta da elementi indipendenti ciascuno
con propro accesso;
c. il numero totale dei piani del complesso dell'edificazione è limitato a 4;
d. la copertura a terrazza di ogni elemento non potrà avere una profondità
inferiore a 1,5 volte l'altezza della facciata di quello immediatamente a
monte.
L'altezza della facciata, misurata fino al filo superiore della terrazza di
copertura rispettivamente del parapetto o della gronda, dovrà essere
limitato a m. 6.00;
e. le terrazze dovranno essere sistemate a giardino;
f. per le altezze delle facciate estreme, a monte e a valle, fa stato l'articolo
49;
g. le distanze e indice dì sfruttamento sono quelle della zona F.
CAPITOLO XIII

## Art. 60 Disposizioni varie {#art_60}

Modifiche di costruzioni esistenti
Qualsiasi modifica a costruzioni esistenti che porti un cambiamento alle
linee strutturali esterne dell'edificio, può essere concessa solo se sono
rispettati lo sfruttamento e l'altezza previsti nella zona. Le parti della
P. 18 dí 37
nuova costruzione in aggiunta volumetrica dovranno inoltre rispettare le
distanze di Regolamento.
edifici con più di sette piani e per sopraelevazioni che superano i m.
22.70 di altezza, devono inoltre essere rispettate le distanze prescritte per
la zona, anche per la parte di costruzione esistente.
Saranno autorizzate le opere determinate dalla necessità delluso normale,
dalla conservazione dellmmobìle, dalla tutela dell'igiene, le migliorie che
non comportino modifica alle linee strutturali esterne dell'edificio, oltre
che le opere imposte dalla legge o da provvedimenti amministrativi
comunali e cantonali.
4 Quora la conservazione dei muri esterni costituisca una palese elusione
delle norme del presente Regolamento e del PR, il Municipio deve negare
la licenza di costruzione.

## Art. 61 {#art_61}

Protezione del patrimonio artistico
Allo scopo di proteggere il patrimonio storico e artistico e i luoghi tipici
della città, il Municipio, udito il preavviso delle commissioni comunali e
cantonali competenti, potrà imporre condizioni particolari di altezza,
volumetria e distanza, anche alle costruzioni che sorgessero o fossero
modificate nelle vicinanze immediate dì monumenti, od in altri luoghi di
particolare importanza.
2 Saranno inoltre applicabili le norme previste per il nucleo tradizionale e
quelle contenute nei decreti del 19 settembre 1952 e del 27 luglio 1953.

## Art. 62 {#art_62}

Protezione del verde
Nuove costruzioni o ricostruzioni devono rispettare gli alberi esistenti.
11 dissodamento di boschi privati ed il taglio di alberi di alto fusto sono
soggetti alla licenza comunale.
2 Sono riservate inoltre le disposizioni federali, cantonali e comunali
concernenti ì dìssodamenti di boschi e la protezione dei monumenti
naturali.

## Art. 63 {#art_63}

Parcheggi su area privata
Per ogni costruzione o ricostruzione dovranno essere previste su area privata
sufficienti possibilità di posteggìo, che il Municipio valuterà caso per caso in
dipendenza della zona e della presumìbìle entità del traffico.
Dove è possibile deve essere riservata una superficie di mq. 10 per ogni
appartamento e mq. 15 per ogni 100 mq. dì area adìbìta a negozi e ad uffici.

## Art. 64 {#art_64}

Spiazzi di giuoco per i bambini
Per costruzioni o ricostruzioni che provocano forte densità dì abitazione, il
Municipio può imporre la creazione, sull'area privata resìduante, dì piazze da
gìuoco per ì bambini.

## Art. 65 P. 19 dí 37 {#art_65}

Fondi a cavallo di due zone
Il Municipio, per edificazioni su fondi a cavallo di due zone, può concedere
l'altezza della zona più favorevole se la costruzione si inserisce in modo
conveniente nel quadro edilizio e urbanistico generale ed a condizione che
l'indice di sfruttamento sia proporzionale a quello delle due zone.

## Art. 66 {#art_66}

Fondi di oltre 6'000 mq. di superficie
Il Municipio, udito il preavviso delle commissioni comunali e cantonalì, per
sedimi superiori a:
mq. 6'000 nelle zone A-B
mq. 8'000 nelle zone C-D-G
mq. 10'000 nelle zone E-F
può autorizzare il proprietario o i proprietari dei terreni confinanti che si sono
accordati per un'edificazione in comune, a costruire in deroga alle disposizioni
della zona, se la progettata edificazione si inserisce in modo conveniente nel
quadro edilizio generale, favorendo una soluzione urbanisticamente unitaria.
E richiesto il rispetto dell'indice di sfruttamento e delle distanze di
Regolamento; in ogni caso, l'indice di sfruttamento concesso per quel sedime,
dovrà essere rispettato anche nel corso di realizzazione del progetto.

## Art. 67 {#art_67}

Costruzioni simultanee su fondi contigui
11 Municipio può concedere che ì proprietari di fondi confinanti costruiscano
contemporaneamente fabbricati contigui, purché il complesso degli edifici
rispetti lindice di occupazione e di sfruttamento della zona.
TITOLO QUARTO
Modalità di costruzione
CAPITOLO XIV

## Art. 68 Allineamenti, arretramenti e cinte {#art_68}

Linee di costruzione e di arretramento
1 Le linee di costruzione sono determinate dal piano regolatore, dal
presente Regolamento o dalle altre disposizioni legali in materia.
2 Le linee di costruzione sono obbligatorie dove è imposta la continuità
totale o limitata nell'altezza.
P. 20 di 37
3 Le costruzioni arretrate dovranno avere facciate parallele alle linee
indicate dal piano regolatore. Solo in casi speciali il Municipio potrà
concedere deroghe a tale norma.
Il Municipio può imporre anche un allineamento in relazione agli edifici
adiacenti per costruzioni che distano meno di m. 6.00 dal limite stradale di
piano regolatore.

## Art. 69 {#art_69}

Cinte
1 Gli spazi liberi fra gli edifici e le aree pubbliche devono essere tenuti in
condizioni decorose. Se questi sono cinti con un muro, l'altezza dello
stesso non potrà superare i m. 0.60.
AI muro potrà essere aggiunta una cancellata di ferro 0, se il complesso
estetico lo permette, di altro materiale idoneo, salvaguardata la visuale
per il traffico.
Eccezionalmente, in luoghi suburbani e appartati non edificati, il Municipio
potrà permettere come cinta provvisoria una rete metallica di solida ed
estetica costruzione, con bauletto in pietra viva o in calcestruzzo di
almeno m. 0.15 di altezza. Per cinte esistenti in rete metallica, l'esecuzione
di un bauletto è prescritta in caso di pavimentazione della strada.
Sul muro ed alla cancellata non potranno essere applicati oggetti che
ostruiscano la visuale o ledano l'estetica.
2 11 MunicipiO potrà ordinare un'adeguata delimitazione di aree private non
fabbricate e non convenientemente sistemate.
3 Sei due fondi non sono allo stesso piano, l'altezza del muretto di cinta è
misurata dal livello del terreno superiore.
4 Muri di cinta esistenti che superassero l'altezza regolamentare di m. 0.60,
potranno, per ragioni di estetica o per il miglioramento generale della
viabilità, essere fatti ridurre all'altezza regolamentare.
5 Le siepi saranno ammesse fino all'altezza di m. 1.25 dalla strada. Il
Municipio avrà tuttavia la facoltà di non permetterle o ordinare la
rimozione qualora costituissero pericolo o pregiudizio all'estetica nonché
alla visuale in rapporto alla circolazione stradale ed al panorama.
6 r le strade, piazze ed aree pubbliche, le proprietà non potranno
essere cinte con assiti se non in via provvisoria e unicamente durante i
periodi di costruzione.
L'altezza delle cinte lungo i confini interni delle proprietà private è
regolata dalla legge di applicazione e complemento al Codice civile
svizzero.
CAPITOLO XV

## Art. 70 Locali di abitazione e loro annessi {#art_70}

Isolazione
1 I locali destinati ad abitazione devono essere convenientemente isolati.
P. 21 dí 37
I locali in contatto con l'acqua del sottosuolo e di infiltrazione, qualunque
sia la loro destinazione, devono essere impermeabili.
2 OC| Posti sotto il tetto e destinati ad abitazione, devono avere il soffitto
isolato da un controsoffitto e sono considerati come locali normali.

## Art. 71 {#art_71}

Locali
1 I locli destinati ad abitazione saranno disposti in modo da ricevere luce e
aria diretta. Avranno una altezza minima di m. 2.70 in luce netta, ed una
superficie di almeno mq. 9.
L'altezza minima di m. 2.60 potrà essere, in via eccezionale, concessa in
casi speciali unicamente nel nucleo tradizionale.
3 Per giustificati motivi i vani di servizio ed i corridoi potranno avere
un'altezza minima in luce netta di m. 2.40.
4 I negozi sono soggetti alle prescrizioni speciali in materia e dovranno
avere in luce un'altezza minima di m. 3.50 al piano terreno.
5 1 Sotterranei non potranno essere destinati ad abitazione permanente. Se
provvisti delle necessarie attrezzature per la ventilazione e
convenientemente isolati, i sotterranei potranno essere adibiti a scopo
commerciale se misuranti almeno m. 3.00 di altezza. Se sono destinati a
cucina o a forni dovranno inoltre essere adottati accorgimenti atti ad
impedire l'espansione di vapori sull'area pubblica od in altri locali.

## Art. 72 {#art_72}

Dettaglio dei locali
1 La superficie delle finestre deve essere almeno un decimo della superficie
base del locale.
Quella delle finestre dei locali abitabili, non dovrà essere inferiore a mq.
1.20.
I parapetti delle finestre, o protezioni equivalenti, devono avere un'altezza
adeguata in funzione al numero dei piani ed in ogni caso non inferiore ai
c
m
.
.
3 I pavimenti delle cucine, lavanderie, latrine, stanze da bagno, devono
essere costruiti con materiali di facile pulitura.

## Art. 73 {#art_73}

Scale e corridoi
1 Le scale dovranno essere dotate di luce e adeguatamente ventilate. Le
rampe avranno una larghezza minima di m. 1.10, eccezion fatta per le
scale di accesso alle cantine la cui larghezza minima può essere ridotta a
m. 1.00. Il corrimano del parapetto dovrà essere ad una altezza minima di
cm. 90.
Le scale saranno sufficientemente illuminate di notte.
Per edifici con forte affluenza di pubblico, il Municipio si riserva di
prescrivere, caso per caso, particolari condizioni.
2 1 Corridoi dovranno essere sufficientemente rischiarati ed avranno una
larghezza minima di m. 1.10 ed un'altezza non inferiore a m. 2.40.

## Art. 74 P. 22 dí 37 {#art_74}

Latrine
1 Ogi appartamento sarà provvisto di una propria latrina. Ogni esercizio
pubblico o bottega dovrà avere un numero di latrine adeguato.
Le latrine dovranno avere almeno un accesso diretto sull'atrio o sul
corridoio.
3 fatta eccezione per le camere d'albergo o di appartamenti aventi
doppio servizio igienico, le quali possono avere un'unica comunicazione
diretta con speciale locale munito di bagno, WC, ecc., riservato
esclusivamente al servizio della camera e provvisto convenientemente di
tubi esalatori e di aereazione.
4 E vietato costruire latrine, lavandini e simili, tanto in sporto quanto sopra i
ballatoi, terrazze, ecc..
5 Eccezionalmente negozi o piccoli uffici possono avere latrine in comune di
facile accesso con servizio igienico completo.

## Art. 75 {#art_75}

Disposizioni speciali per latrine
Le latrine devono avere un'area di almeno mq. 1.50 ed essere
sufficientemente ventilate, con aperture di almeno mq. 0.60 di superficie.
2 11 Municipio potrà, dopo presentazione dei piani e relativi dettagli,
autorizzare deroghe alle aperture, quando le latrine progettate siano
munite di dispositivi speciali di ventilazione e di illuminazione che
rispondano alle esigenze dell'igiene.
3 Le latrine saranno costruite con sifoni ad acqua, come alle prescrizioni del
Regolamento sulle fognature.

## Art. 76 {#art_76}

Obbligo di soppressione o di modifica di latrine
Le latrine esistenti che dessero luogo a inconvenienti, dovranno essere
soppresse o modificate in base alle norme del Regolamento.
2 Nonè permessa la conservazione di latrine sporgenti dai muri.

## Art. 77 {#art_77}

Cavedi
I cavedi di semplice ventilazione, devono servire unicamente ai locali di
disimpegno e di servizio e dovranno avere una superficie minima di mq. 6.00,
con un lato di almeno m. 2.00.
Per edifici oltre i 5 piani il Municipio potrà chiedere una superficie maggiore.

## Art. 78 {#art_78}

Locali pubblici, fabbriche, ecc.
per edifici e locali pubblici è facoltà del Municipio di impartire, di volta in
volta, disposizioni speciali sull'ampiezza dei locali, sulla costruzione e
dimensioni delle scale, dei corridoi, sulle uscite di soccorso,
sull'illuminazione e ventilazione.
È riservata la legislazione cantonale e federale in materia.
P. 23 dí 37
1- Città di Lugano Regolamento 7.1.1
CAPITOLO XVI

## Art. 79 Prescrizioni diverse {#art_79}

Cortili e passaggi
Cortili ed altri spazi carreggiabili tra edifici, devono essere disposti in modo
da permettere il libero accesso ai pompieri. 11 Municipio potrà prescrivere il
numero e il luogo degli accessi alle corti: tali accessi devono avere la
larghezza minima di m. 3.00 ed un'altezza minima di m. 3.50.

## Art. 80 {#art_80}

Norme di prevenzione contro gli incendi
I muri del fabbricato che contengono canne fumarie, devono essere
costruiti in solida muratura, le canne o i condotti saranno eseguiti in
laterizi od altri materiali riconosciuti idonei. È raccomandata la formazione
di canne fumarie per creare la possibilità d'allacciamento di eventuali stufe
e cucine economiche.
I fabbricati contigui devono essere separati da un muro massiccio
tagliafuoco, dello spessore minimo di cm. 30 non compreso l'intonaco.
3 La costruzione, la manutenzione e l'uso dei camini, nonché le installazioni
per il riscaldamento, sono regolate dalle disposizioni della Legge sulla
polizia del fuoco.
4 Sono riservate le norme per la protezione antiaerea.
5 Perle costruzioni metalliche si dovranno prevedere misure speciali di
protezione contro gli incendi.
6 P gli edifici la cui altezza supera i 7 piani dovrà essere prevista una scala
antincendio esterna.

## Art. 81 {#art_81}

Camini
1 L'Uso dei camini e degli impianti analoghi, non deve arrecare danno o
molestia al vicinato, in particolare con emanazione di fumo, vapore,
odore, polvere, ecc.
11 Municipio imporrà le misure atte ad eliminare gli inconvenienti.
L'altezza dei camini che per giustificati motivi dovesse essere superiore al
normale, verrà stabilita caso per caso dal Municipio.

## Art. 82 {#art_82}

Pendenza dei tetti
I tetti non potranno avere pendenze superiori al 33% e dovranno essere
muniti di ripari contro la caduta della neve.

## Art. 83 {#art_83}

Parafulmini e antenne
I parafulmini devono essere costruiti secondo le prescrizioni
dell'Associazione svizzera degli elettrotecnici, ed essere sempre in stato di
perfetto funzionamento.
P. 24 dí 37
2 pprietari degli stabili muniti di parafulmini dovranno annualmente
verificare le condizioni di manutenzione.
3 obbligatoria la posa di parafulmini sugli stabili di convivenza collettiva,
quelli di rilevante altezza, ciminiere, o in cui sono custodite materie
infiammabili o esplosive.
4 Antenne per apparecchi radio o di televisione dovranno essere
possibilmente collocate in modo da non nuocere all'estetica o al vicinato.
Sarà ammessa, di regola, la posa di una sola antenna per ogni edificio.

## Art. 84 {#art_84}

Tubi all'esterno
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servitù di arretramento o di espropriazione, o con area privata destinata a
pubblico passaggio, è vietato far sboccare e costruire lungo le pareti
esterne tubi conducenti fumo, vapore, o liquidi di qualsiasi natura.
È vietato o scarico dell'acqua dei balconi e delle pensiline sulle pubbliche
vie o piazze e su area privata gravata da servitù di pubblico transito.

## Art. 85 {#art_85}

Canalizzazione
Ogni edificio e terreno deve essere allaciato alla pubblica canalizzazione.
L'obbligo nasce con la costruzione del collettore che dà la possibilità di
allacciamento.
2 I pprietari pagheranno una tassa annua per l'uso della canalizzazione
pubblica.
3 Per tutto quanto concerne le canalizzazioni, pozzi veri di decantazione e
fosse settiche, fanno stato le prescrizioni del Regolamento per il servizio di
fognatura e le relative ordinanze.

## Art. 86 {#art_86}

Portici
1 I portici devono essere mantenuti costantemente in buono stato.
2 Pri pavimenti dei portici adibiti a pubblico transito, devono essere usati
materiali idonei e decorosi che saranno sottoposti preventivamente al
Municipio per approvazione.
3 L costruzione, la manutenzione e la regolare pulizia dei pavimenti dei
portici adibiti a pubblico transito sono a carico dei proprietari dei singoli
edifici.
4 Sono ammesse intelaiature per luce, purché eseguite con vetri speciali da
pavimento e distribuite di regola in modo simmetrico.
5 Laltezza dei portici sarà di m. 3.50 al minimo. 11 Municipio potrà
permettere deroghe qualora, a suo giudizio, il costruendo portico dovesse
adattarsi a particolari condizioni ambientali.

## Art. 87 {#art_87}

Facciate, tinteggiatura
1 Le facciate, i serramenti esterni, i muri di cinta, le insegne, ecc., devono
essere in stato di buona manutenzione e di decoro.
P. 25 dí 37
2 I muri prospicienti l'area pubblica, cortili, giardini, ecc., le pareti, i pilastri e
le volte dei portici, le pareti degli anditi delle scale, devono essere
tinteggiati e conservati costantemente puliti.
3 La tinteggiatura è soggetta all'approvazione del Municipio.
Le tinte interne dei portici devono armonizzare tra loro.
4 Le facciate degli edifici, anche se di diversi proprietari, formanti un solo
corpo architettonico prospiciente l'area pubblica, devono essere colorate
contemporaneamente ed in tinte armonizzanti.
5 11 Municipio prescrive un termine per la tinteggiatura nuova degli stabili
esistenti, che non rispondono ai requisiti di cui alla cifra 1. In caso di
inosservanza da parte dei proprietari, farà eseguire il lavoro a spese degli
stessi, in applicazione dell'art. 88 del presente Regolamento.
6 vietato l'uso di carta, tela o altre materie consimili per la protezione,
anche provvisoria delle aperture.

## Art. 88 {#art_88}

Intervento del Municipio
Il Municipio può obbligare i proprietari ad eseguire quelle opere di
manutenzione che si rendessero necessarie per l'abitabilità degli stabili,
per il pubblico decoro, per la tutela dell'igiene, per la pubblica sicurezza
ed incolumità, per il buon funzionamento delle tombinature private, ecc..
2 I caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari, il Municipio, riservata
l'applicazione delle penalità previste dalla legge e dal presente
Regolamento, provvederà all'esecuzione delle opere necessarie a rischio e
spese del proprietario.
CAPITOLO XVII
Sporgenze su area pubblica - vetrine - insegne occupazione

## Art. 89 di area pubblica e privata - piantagioni {#art_89}

Sporgenze su area pubblica e su zone gravate da servitù di
arretramento o di espropriazione non soggette a speciale concessione
1 Zoccoli, muri di fondazione, davanzali, cornici, ecc. possono sporgere, a
giudizio del Municipio, sull'area pubblica o su zone gravate da servitù di
arretramento o di espropriazione, di m. 0.10.
2 I caso di correzioni stradali, il proprietario, a cui è stato concesso una
sporgenza su area pubblica, dovrà adattarsi a sue spese alla nuova
situazione, oppure rimuoverla.
3 Grondae e cornicioni di gronda, situati ad una altezza dal suolo maggiore
di m. 4.00 possono sporgere sulle aree di cui sopra per un massimo di m.
0.90.

## Art. 90 P. 26 dí 37 {#art_90}

Balconi, sporti e pensiline
La costruzione di balconi e pensiline sporgenti sulla pubblica area, su area
gravata da servitù di espropriazione, con o senza marciapiede e su area
privata destinata a pubblico passaggio, è concessa alle seguenti
condizioni:
a. che i balconi siano completamente aperti o chiusi solo lateralmente da
materiali trasparenti;
b. che l'altezza minima dal suolo al limite inferiore della parte in sporto sia
di m. 4.00 almeno;
c. che la massima sporgenza non superi, di regola m. 0.90 su piazze o
strade la cui larghezza è pari o maggiore ai m. 6.00 e m. 0.50 su strade
di larghezza inferiore a m. 6.00;
d. che balconi e terrazze accessibili siano muniti di parapetti con altezza
adeguata al numero dei piani, in ogni caso non inferiore ai m. 0.90.
2 Le pensiline sporgenti sui marciapiedi o passaggi pedonali, al disotto di
m. 4.00 di altezza, possono essere concesse solo in forma precaria con
atto pubblico, qualora l'altezza minima dal suolo al limite inferiore della
parte in sporto sia di almeno m. 3.00.
Il filo esterno delle pensiline dovrà essere arretrato di almeno m. 0.30 dal
bordo del marciapiede, ritenuta una sporgenza massima di m. 2.00.
3 Sporti coperti e chiusi sui lati (bow-windows), ballatoi, 0 altre simili
sporgenze su area pubblica e su area gravata da servitù di arretramento o
di espropriazione o su area privata destinata a pubblico passaggio,
possono essere concessi unicamente, per il nucleo tradizionale, quando le
condizioni ambientali lo richiedono.
La costruzione di balconi, pensiline e sporti di cui al numero 3 sulla
pubblica area è subordinata al pagamento di una tassa fissata dalla
speciale tariffa comunale.

## Art. 91 {#art_91}

Occupazione di area pubblica o gravata da servitù di
espropriazione o di arretramento soggette a speciale concessione
1 Non sono permesse, ad eccezione di quanto concesso all'art. 89
capoverso 1, nuove costruzioni di botole per luce, di scarico o di accesso,
di pozzi di chiarificazione o fosse settiche, sporgenze di gradini o altre in
genere, sull'area pubblica, sull'area gravata da servitù di espropriazione e
su area privata destinata al pubblico passaggio.
La costruzione di vani sotterranei è vietata su area gravata da servitù di
espropriazione, di arretramento e su quella pubblica. In caso di evidenti
necessità, potrà essere concessa dopo presentazione dei piani dettagliati,
in forma precaria, con atto pubblico.
2 11 MunicipiO può concedere la sporgenza di vetrine per un massimo di m.
0.10, cornice compresa, su area pubblica, su area gravata da servitù di
espropriazione e su area privata destinata al pubblico passaggio dopo
presentazione dei piani di dettaglio. Se la sporgenza invade l'area
pubblica, la concessione è soggetta al pagamento di una tassa annua
P. 27 dí 37
fissata dalla speciale tariffa comunale. Sono riservate le disposizioni di cui
all'art. 89 capoverso 2.
3 La posa di insegne, fanali, ecc. sporgenti sull'area pubblica è soggetta a
concessione municipale.
La massima sporgenza non potrà in alcun caso superare m. 0.90 dal
confine dell'area pubblica.
L'altezza minima dal suolo al punto inferiore dell'oggetto sporgente è di
m. 4.00.
Per ragioni di viabilità e sicurezza le concessioni previste nel presente
articolo possono essere ridotte o vietate.

## Art. 92 {#art_92}

Sporgenze di muri di fondazione, intercapedini
Ritagli di muri di fondazioni possono sporgere sull'area pubblica o
sull'area gravata da servitù di espropriazione con concessione speciale, e
presentazione di piani particolareggiati, quando non portano pregiudizio
alla proprietà comunale.
2 Per sporgenze superiori a m. 0.10 la concessione è subordinata al
pagamento di una tassa fissata dalla speciale tariffa comunale.
3 Intercapedini sotto le aree, di cui al capoverso 1, possono essere
eccezionalmente concesse in casi speciali e alle condizioni determinate
volta per volta dal Municipio.

## Art. 93 {#art_93}

Aperture in confine con l'area pubblica
I serramenti di porte d'entrata, finestre, botole di scarico, ecc. situate ad
altezza inferiore ai m. 4.00 dal suolo, non devono aprirsi verso l'esterno
quando ciò implichi una invasione di area pubblica, dell'area gravata da
servitù di espropriazione e dell'area privata destinata a pubblico transito.
Porte e cancelli nei muri di cinta delimitanti aree di cui al capoverso 1,
devono aprirsi verso la proprietà privata.
I serramenti di porte, finestre, botole, ecc. attualmente aprentesi verso le
pubbliche aree o aree private aperte al pubblico transito, non potranno
essere rinnovati se non attenendosi alle prescrizioni del presente
Regolamento.
11 Municipio può ordinare la soppressione o la sostituzione, in quei casi
ove si riscontrino inconvenienti gravi per la sicurezza della pubblica
viabilità.
4 Le soglie delle entrate confinanti con le pubbliche aree, dovranno essere
sopraelevate dal piano stradale o dal marciapiede.

## Art. 94 {#art_94}

Accessi privati per veicoli
1 La creazione di accessi per veicoli, alle proprietà private, su strade e
marciapiedi, soggiace all'approvazione del Municipio che ne stabilisce le
modalità.
P. 28 dí 37
L'esecuzione dei lavori sulla proprietà comunale è di spettanza del
Municipio. Le spese relative sono a carico del privato.
3 Nelle strade prive di marciapiede, la formazione dello stesso - se le
condizioni di viabilità lo permettono - potrà eventualmente essere
concessa su domanda di proprietari fronteggianti, a condizione che gli
interessati contribuiscano alla spesa nella misura del 60% al minimo.

## Art. 95 {#art_95}

Insegne e affissioni
1 L'esposizione di insegne, le affissioni su steccati, assiti, ecc., su area
pubblica o su area privata sono soggette alla legge cantonale e relativo
regolamento di applicazione, nonché allo speciale regolamento comunale.
2 Le insegne devono armonizzare con le linee e con la tinteggiatura del
fabbricato.
3 L'istanza, corredata dei dati previsti dalla legge e relativi regolamenti di
applicazione in vigore sulle insegne e scritte destinate al pubblico, deve
essere inoltrata su carta semplice all'autorità cantonale tramite il
Municipio.

## Art. 96 {#art_96}

Illuminazione di stabili
La concessione per l'illuminazione delle facciate degli stabili è di competenza
del Municipio.
L'istanza deve essere corredata dai necessari piani e da un disegno a colori
da cui risulti l'effetto notturno dell'illuminazione.

## Art. 97 {#art_97}

Occupazione di area pubblica
1 Loccupazìone temporanea di area pubblica da parte di privati mediante
impianti di cantiere, steccati, ponti, depositi dì materiali, ecc., è concessa
dall'ufficio tecnico comunale, su domanda scritta accompagnata da un
piano dimostrativo in triplo esemplare (stralcio di mappa) nonché da uno
schema delle installazioni del cantiere ed è subordinata alle speciali norme
e tariffe vigenti.
2 Quando per motivi di circolazione, il campo stradale deve rimanere
completamente libero, dovrà essere costruito un ponte a portico, e
qualora ciò non sia possibile, un ponte a sbalzo all'altezza minima dì m.
4.00, con doppio pavimento che garantisca la sicurezza del pubblico.
Loccupazione di area pubblica mediante scavi da parte di privati ed
amministrazioni pubbliche è concessa dal Municipio su domanda scritta e
sulla scorta delle norme speciali per lesecuzione dei lavori di scavo nelle
strade e piazze pubbliche.
4 Nellinteresse della viabilità o per ragioni di sicurezza, il Municipio ha il
diritto dì far ridurre o modificare le dimensioni dellarea concessa o di
spostare il tracciato.
5 lvori che necessitano l'occupazione di area pubblica, devono continuare
senza interruzione ed essere portati a termine nel minor tempo possibile.
P. 29 dí 37
6 11 Concessionario è responsabile per le conseguenze derivanti al Comune o
a terzi delle opere da esso compiute su area comunale.

## Art. 98 {#art_98}

Segnali, ripari, misure di sicurezza e di igiene
1 Durante le demolizioni, le costruzioni o i restauri, verso vie pubbliche o
private, si dovranno prendere tutte le necessarie misure per la sicurezza
del pubblico mediante adatti segnali e ripari.
2 Gli steccati o altre protezioni o ripari verso le strade e piazze avranno un
aspetto decoroso e uniforme. 11 Municipio può imporre ripari per tutta
l'altezza dell'edificio.
3 Le installazioni non dovranno, nel limite del possibile, causare molestia per
rumori, scosse, esalazioni, ecc.
La diffusione di polvere dovrà essere evitata con misure idonee.

## Art. 99 {#art_99}

Prevenzione infortuni
Per la costruzione di ponti, rampe, scale di servizio e per tutte le installazioni
di cantiere in genere, fanno stato le prescrizioni delle ordinanze federali
concernenti la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni edili e gli scavi in
trincea.

## Art. 100 {#art_100}

Utilizzazione di area privata
11 Municipio, per ragioni di pubblico interesse, può far collocare fanali
appoggiati o sospesi, marchi per capisaldi e per delimitazioni, targhe per
denominazione di piazze e vie, bocche d'incendio, colonne per servizi
pubblici, cartelli indicatori, orologi, supporti per fili, ecc., su proprietà privata.

## Art. 101 {#art_101}

Piantagioni private
Le piante su proprietà private, che per il loro sviluppo arrecassero danno,
limitazione di luce, di visuale e di estetica, verso strade o piazze pubbliche,
potranno essere fatte rimuovere per ordine del Municipio.
CAPITOLO XVIII
Aziende moleste, stalle, ecc.

## Art. 102 {#art_102}

Aziende moleste
Laboratori, aziende, industrie, depositi, ecc., molesti per rumore, scosse,
esalazioni odori o altre cause non potranno essere costruiti o collocati nel
territorio giurisdizionale del Comune.
2 Per quelli esistenti il Municipio potrà ordinare le misure atte a togliere gli
inconvenienti.
P. 30 dí 37

## Art. 103 Città di Lugano Regolamento 7.1.1 {#art_103}

Stalle
La costruzione di nuove stalle, scuderie, ovili, ecc., nel territorio del
Comune è vietata.
2 Stalle esistenti che dessero luogo ad inconvenienti, possono essere
soppresse per ordine del Municipio.

## Art. 104 {#art_104}

Cisterne per concime
1 Il Concime deve essere conservato in cisterne a conveniente distanza dalle
abitazioni e dalle pubbliche vie.
2 Le cisterne devono avere fondo, pareti e copertura impermeabili ed
essere munite di chiusino di ispezione.
3 vietato il deposito di concime all'aperto.
4 La vuotatura delle cisterne, il trasporto di concime o di analoghe sostanze
deve avvenire a mezzo di carri chiusi.
5 Si richiamano inoltre i dispositivi cantonali e comunali d'igiene.

## Art. 105 {#art_105}

Pollai e conigliere
1 La costruzione o installazione di pollai, conigliere, ecc., nel territorio del
Comune è di regola vietata.
2 Pr esalazioni o rumori o per altri inconvenienti il Municipio può ordinare
la soppressione dei pollai, conigliere, ecc., esistenti.
CAPITOLO XIX

## Art. 106 Strade private {#art_106}

Costruzione
Le strade private devono essere eseguite a regola d'arte e sono soggette
alla licenza municipale.
La domanda di concessione deve essere accompagnata da piani
dettagliati, secondo le modalità dell'art. 7, da cui risultino la situazione
planimetrica, il profilo longitudinale, le diverse sezioni ed i raccordi con le
strade pubbliche e da una relazione tecnica. Dovrà essere precisato se la
strada sarà aperta al pubblico transito.
Strade private di lottizzazione non previste nel PR, che saranno aperte al
pubblico transito, dovranno avere una larghezza minima di m. 6.00.11
Comune contrassegnerà con apposite indicazioni gli imbocchi delle strade
private non ammesse al pubblico transito.
4 11 Municipio, con la licenza di costruzione, stabilisce le linee di costruzione
e potrà pure imporre eventuali linee di arretramento.
5 La denominazione delle strade private ammesse al pubblico transito è di
competenza delle Autorità comunali.
E I
. .
Piano regolatore - norme generali
P. 31 dí 37

## Art. 107 Città di Lugano Regolamento 7.1.1 {#art_107}

Manutenzione
Le strade private, aperte al pubblico transito, devono essere tenute dai
proprietari in buono stato di manutenzione, di nettezza e di illuminazione.
Le acque luride o chiare dovranno essere raccolte in appositi canali
sotterranei a norma del Regolamento fognature.
3 I caso di inosservanza di queste prescrizioni, il Municipio potrà procedere
ai lavori necessari a spese dei proprietari (art. 88 del Regolamento) o
ordinare la chiusura delle strade per motivi di sicurezza applicando in
ambo i casi la multa per contravvenzione ai regolamenti.
Eventuali prescrizioni di natura edilizia e di polizia inerenti alle strade
private, stabilite dai proprietari, devono ottenere l'approvazione
municipale.

## Art. 108 {#art_108}

Assunzione da parte del Comune
Le strade costruite da privati possono essere assunte gratuitamente dal
Comune in proprietà, quando abbiano i seguenti requisiti:
a. coordinazione razionale con le strade esistenti o previste dal piano
regolatore;
b. larghezza minima di m. 6.00;
c. costruzione a regola d'arte con sottofondo e pavimentazione idonea;
d. canalizzazione razionale con cunette, pozzetti stradali, ecc.;
e. ossequio alle norme previste al capitolo XVII del presente Regolamento
per quanto concerne occupazione, sporgenze, aperture in confine, ecc.
in riguardo all'area stradale.
2 omune può accettare l'assunzione gratuita di strade private anche non
aventi tutti i requisiti di cui sopra, quando esse costituiscano una evidente
comodità per il pubblico transito.
TITOLO QUINTO
Piano Regolatore - Aree fabbricabili

## Art. 109 CAPITOLO XX {#art_109}

Piano regolatore
Il piano regolatore è parte integrante del Regolamento edilizio comunale.

## Art. 110 {#art_110}

Contenuto
Il PR indica:
a. i limiti delle strade, delle piazze con lndìcazione della larghezza e della
pendenza, dei portici e delle altre aree pubbliche, ecc., esistenti,
progettatì o destinati ad essere soppressi;
E I
. .
P. 32 dí 37
b. le aree soggette ad espropriazione per la futura realizzazione delle
opere di cui sopra;
c. le aree soggette a servitù limitative che disciplinano ìl sorgere di nuove
costruzioni;
d. le linee dì costruzione e di minimo arretramento degli stabili;
e. la delimitazione delle zone edilizie con la indicazione della loro natura;
f. la delimitazione delle fasce con obbligo di contiguità limitata o totale.
2 11 PR potrà prevedere la espropriazione:
a. di terreni o stabili per la razionale creazione di strade o di aree
fabbrìcabìlì, o per il risanamento dei vecchi quartieri in vista di un
miglioramento generale delle condizioni d'abitazione, di viabilità, di
estetica e di decoro cittadino;
b. dì terreni o stabili per edifìcì pubblici, per i bisognì delle azìende
comunali, ecc.;
c. dì aree per passeggi o punti dì vista dì particolare interesse.

## Art. 111 {#art_111}

Limitazione dei diritti dei proprietari
Per le limitazioni dei diritti dei proprietari, previste dal PR non è dovuto ai
proprietari indennizzo alcuno.
Resta riservata la Legge di espropriazione.

## Art. 112 {#art_112}

Varianti al PR
varianti al PR potranno essere introdotte con la procedura stabilita dalla
Legge edilizia cantonale.
2 I privati possono proporre al Municipio varianti al PR interessanti le loro
proprietà.

## Art. 113 {#art_113}

Atti preliminari e effetti del PR
1 La pubblicazione del piano regolatore e di varianti è comunicata per
lettera raccomandata ai proprietari interessati con indicazione del numero
di mappa e delle servitù.
2 Dal giorno della pubblicazione i proprietari di edifici e fondi compresi nel
PR o in varianti, dovranno, nelle costruzioni, ricostruzioni o modifiche,

## Art. 114 uniformarsi alle linee in essi tracciat {#art_114}

Manutenzione normale e migliorie
1 Sui fondi e fabbricati gravatì da servitù di PR, il proprietario potrà
compiere le opere determinate dalle esigenze delluso normale, della
conservazione dellimmobile, della tutela delligìene, della incolumità
pubblica, oltre che le opere imposte dalla legge e dai provvedimenti
amministrativi, comunali e cantonali.
Tali opere dovranno sempre essere autorizzate dal Municipio.
2 I rimaneggiamenti o migliorie concessi per i fabbricati gravati da servitù di
espropriazione e le conseuenze economiche risultanti, non saranno
P. 33 dí 37
Città di Lugano Regolamento 7.1.1
calcolate in aumento del valore della proprietà privata al momento della
realizzazione del PR.
La licenza di costruire sarà in tali casi rilasciata solo dopo che il
proprietario abbia ammesso per atto pubblico, analogo riconoscimento al
comune, con menzione a RF.
CAPITOLO XXI

## Art. 115 Realizzazione del Piano regolatore {#art_115}

Procedura
11 Municipio porrà in esecuzione le opere previste dal PR a seconda della loro
importanza e opportunità con la procedura contemplata dalle leggi vigenti in
materia.

## Art. 116 {#art_116}

Esecuzione di opere di PR su richiesta degli interessati
1 Quora ì proprietari interessati intendano chiedere anzitempo la
realizzazione di un'opera prevista dal PR che possa essere razionalmente
collegata e coordinata con le opere gìà esistenti o dì imminente
realizzazione, specie riguardo ai pubblici servizi, essi dovranno assumere a
loro carico, come contributo, il 60% dell'onere complessivo derivante al
Comune.
2 11 Comune potrà chiedere la prestazione di speciali garanzie per il
pagamento del contributo previsto.

## Art. 117 {#art_117}

Ricostruzione di stabili gravati da servitù di PR
In caso di distruzione accidentale o demolizione volontaria di uno stabile con
conseguente ricostruzione contenuta nelle linee dì PR il proprietario ha
diritto di chiedere, a lavori ultìmatì, l'espropriazione dellarea così prevista
nel PR, ma non ha diritto ad alcun compenso per la parte dì fabbricato non
più ricostruito.

## Art. 118 {#art_118}

Costruzioni anticipate
11 Comune può costruire nelle zone dì espropriazione previste dal P.R.,
condotti sotterranei od opere dì preparazione per la costruzione prevista,
risarcendo provvisoriamente ai proprietari unicamente gli eventuali danni
causati dai lavori, alle culture e alle cose.

## Art. 119 {#art_119}

Diritti ed obblighi del Comune
Qualora allo scadere del termine decennale o prorogato, il PR venga
rìpresentato per un altro periodo, i proprietarì deì fondi dì cui sia
nuovamente prevista la espropriazione totale o una espropriazione parziale,
che modìfìchì essenzialmente la natura della parte residua, così che ìn caso dì
E I
. .
P. 34 dí 37
esecuzione dell'opera e in applicazione delle norme della Legge di
espropriazione potrebbe essere chiesta l'espropriazione totale, hanno la
facoltà di esigere l'espropriazione immediata anche totale.

## Art. 120 {#art_120}

Rinuncia
1 Il omune ha diritto di rinunciare all'espropriazione entro tre mesi dalla
comunicazione del giudizio definitivo dell'ammontare delle indennità.
2 Lespropriante è tenuto alla rifusione delle spese e al risarcimento dei
danni causati all'espropriato.
3 Nel caso dell'art. 120 §1§2 Ia rinuncia alla espropriazione provoca la
decadenza delle limitazioni di PR, che avevano dato luogo alla procedura
d'espropriazione.

## Art. 121 {#art_121}

Pagamento del contributo
1 11 Contributo di cui ai disposti della Legge di espropriazione è pagabile in
dieci rate annuali a partire dal compimento dell'opera per cui è stato
imposto. Per l'esazione delle singole rate farà stato la data del collaudo
definitivo dell'opera nel suo complesso.
2 pagamento anticipato del contributo avviene secondo la seguente
tabella di sconto:
pagando assieme le 10 rate lo sconto è del 20,06%.
Pagando assieme le ultime:
9 rate lo sconto è del 17,58%
8 rate lo sconto è del 15,71%
7 rate lo sconto è del 12,83%
6 rate lo sconto è del 10,55%
5 rate lo sconto è del 8,32%
4 rate lo sconto è del 6,16%
3 rate lo sconto è del 4,05%
2 rate lo sconto è del 2,00%
La compensazione dellndennità di espropriazione col contributo è parifìcata
al versamento integrale anticipato, per impoto della somma compensata.
CAPITOLO XXI I

## Art. 122 Sistemazione di aree fabbricabili {#art_122}

Rettifica di confini
1 11 Municipio ha facoltà dì prendere liniziativa per le rettifiche dì confini con
eventuali permute che presentano un interesse per una razionale
sistemazione di aree fabbricabili.
11 Municipio può sospendere l'esame dì una domanda di costruzione sino a
conclusione delle trattative di cui alla cifra 1.

## Art. 123 P. 35 dí 37 {#art_123}

Parcellamento di terreni a scopo edilizio
I fondi non possono essere frazionati in modo da ostacolare, rendere più
onerosa o eludere l'attuazione del PR.
I piani di frazionamento devono essere approvati dal Municipio, riservato
l'art. 8 del Regolamento di applicazione del decreto legislativo 16 gennaio
1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 5
novembre 1963. Il rifiuto dellapprovazione deve essere motivato.
2 Nella fase dì approvazione dei piani di frazìonamento il Municipio può
soprassedere allesame delle domande di costruzione.
Nei terreni suddivisi in parcelle a scopo edilizio, le costruzioni dovranno
rispettare il parcellamento.

## Art. 124 {#art_124}

Raggruppamento di terreni a seguito di nuova opera pubblica
1 nella competenza del Municipio di obbligare il raggruppamento di aree
irregolari o di parcelle risultanti dalla costruzione dì nuove strade o dalla
soppressione di vecchie.
La procedura da seguire è quella prevista dall'art. 97 della Legge sul
raggruppamento e permuta dì terreni, del 23 novembre 1970.
3 Ove si Possibile, le aree sistemate risultanti saranno restituite ai
precedenti proprietari in base al valore di stima da fissarsì dopo la nuova
lottizzazione. Se questi vi rìnunciassero, dette aree potranno essere
vendute per asta pubblica.
Per ragioni di estetica o dì decoro, il Municipio può formare dì diverse
parcelle un unico lotto da vendersi all'asta con delibera preferenziale a
precedenti proprietari disposti a eseguire l'opera unica prevista.

## Art. 125 {#art_125}

Scorpori
Oltre ai fondi previsti nel PR ed indispensabili alla realizzazione dell'opera,
possono essere compresi nella espropriazione anche gli scorporì che per
conformazione ed estensione non sono atti ad una utilizzazione razionale e
decorosa in relazione al carattere della zona.

## Art. 126 {#art_126}

Alienazione di scorpori
Allo scopo di poter disciplinare il sorgere di costruzioni razionali e decorose,
il Comune potrà disporre la libera alienazione e destinazione di scorpori,
purché ciò corrisponda al pubblico interesse.

## Art. 127 {#art_127}

Obbligo di avanzamento
In caso di costruzione o ricostruzione, qualora i confini della particella non
consentano l'allineamento, il proprietario potrà acquistare dal comune il
terreno in completazione che gli sarà a questo scopo ceduto a equo prezzo.
In caso dì rifiuto l'intero fondo potrà essere espropriato dal Comune, ritenuto
obbligo di iniziare le pratiche per il conseguimento della dichiarazione dì
P. 36 dí 37
pubblica utilità entro un mese dalla data di diniego della concessione della
licenza di costruzione.
TITOLO SESTO
Penalità - ricorsi - disposizioni finali
CAPITOLO XXIII

## Art. 128 Penalità - ricorsi: modalità {#art_128}

Multa Azione penale/Azione civile
Le infrazioni alle norme del Regolamento edilizio e del PR sono punite con
una multa nei limiti previsti dalla Legge edilizia cantonale, riservato il
diritto del Municipio di imporre il rispetto dei piani approvati.
2 La decisione di condanna al pagamento delle multe e l'incasso sono di
competenza del Municipio.
3 L decisione viene pubblicata all'albo comunale nella parte dispositiva e
comunicata con le motivazioni agli interessati per lettera raccomandata.
La procedura è quella stabilita per le contravvenzioni agli art. 119 e 120
della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987.
5 Il iorso contro le multe si propone al Consiglio di Stato a stregua dei
disposti della Legge edilizia cantonale.
6 E riservata l'azione penale che sarà proposta dal Municipio.
L'eventuale azione civile per risarcimento dei danni sarà decisa dal
Consiglio comunale su proposta del Municipio.

## Art. 129 {#art_129}

Ricorso contro decisioni amministrative
1 Contro le decisioni del Municipio in materia di RE e PR è ammesso ricorso
al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione e, in assenza
di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata.
Il diritto di ricorso è concesso, oltre che direttamente agli interessati,
anche ad ogni cittadino domiciliato nel Comune che possa giustificare un
interesse anche solo estetico od ideale.
CAPITOLO XXIV

## Art. 130 Disposizioni finali {#art_130}

Disposizioni abrogate
Con la sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga il Regolamento
edilizio del 19 novembre 1943 e modificazioni successive e ogni altra
disposizione contraria e incompatibile.

## Art. 131 P. 37 dí 37 {#art_131}

Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi i termini per l'esercizio del
diritto di referendum riservata la ratifica del Consiglio di Stato.
Per il Consiglio comunale
11 Presidente 11 Segretario Gli scrutatori
Franco Masoni Eugenio Talleri Antonio Bariffi
Ennio Bernardoni
Adottato dal Consiglio Comunale il 16 dicembre 1963.
