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title: "Regolamento sull’avvocatura"
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# Regolamento sull’avvocatura

## Art. 1 Ammissione {#art_1}

La Commissione per l’avvocatura ammette alla pratica legale presso un avvocato
iscritto nel registro cantonale degli avvocati o all’alunnato ai sensi dell’articolo 13 lettera b) LAvv
l’istante che adempie i requisiti seguenti:
a) è in possesso di un titolo di studio riconosciuto dalla legge federale sulla libera circolazione
degli avvocati del 23 gennaio 2000 (LLCA);
b) dimostra, mediante un’attestazione, di essere assunto da un avvocato iscritto nel registro
cantonale degli avvocati, da un’autorità giudiziaria o da un’amministrazione pubblica nel
settore del contenzioso;
c) ha l’esercizio dei diritti civili;
d) non è gravato da attestati di carenza di beni;
e) nel caso di pratica legale, prova di essere coperto dall’assicurazione per la responsabilità
civile dell’avvocato.

## Art. 2 Termini {#art_2}

1Il decreto di ammissione stabilisce la data in cui comincia a decorrere il periodo di
pratica o di alunnato.
2I periodi di pratica e di alunnato devono essere ultimati entro la fine di marzo per essere ammessi
alla sessione di esami di primavera ed entro la fine di settembre per la sessione di esami di
autunno.

## Art. 3 Sospensione {#art_3}

1Se il periodo di pratica o di alunnato viene sospeso, interrotto o ripreso, dovrà essere
data comunicazione alla Commissione per l’avvocatura.
2La sospensione, l’interruzione e la ripresa della pratica o dell’alunnato sono menzionate nei
rispettivi elenchi.
3La sospensione non interrompe il decorso dei termini dell’articolo 10 capoverso 2 LAvv; decorso
l’ultimo termine il nome del praticante viene radiato dall’elenco.

## Art. 4 Conclusione della pratica e dell’alunnato {#art_4}

L’adempimento del periodo della pratica e dell’alunnato viene attestato mediante un
certificato finale rilasciato dall’avvocato, dal magistrato o dal responsabile dell’autorità
amministrativa.

## Art. 5 Doveri {#art_5}

1I praticanti legali soggiacciono alle norme che regolano l’esercizio dell’avvocatura e
sono passibili delle sanzioni previste dalla LLCA.
2Gli alunni soggiacciono ai doveri di servizio e alle sanzioni disciplinari previste dalla legislazione
sul personale dello Stato.
Svolgimento e sorveglianza

## Art. 6 a) della pratica legale {#art_6}

1La pratica legale si svolge sotto la sorveglianza e la responsabilità dell’avvocato.
2L’avvocato deve istruire, assistere il praticante e dargli occasione di un adeguato esercizio della
professione.
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3Il praticante deve diligentemente coadiuvare l’avvocato nell’esercizio della professione, lavorando
regolarmente presso lo studio legale.
4Il praticante può patrocinare davanti alle autorità civili e penali in conformità alle disposizioni della
procedura civile e della procedura penale.
5La sorveglianza sui praticanti compete all’autorità designata dalla LAvv.

## Art. 7 b) dell’alunnato {#art_7}

1La sorveglianza dell’alunno compete all’autorità giudiziaria o amministrativa presso la
quale si svolge l’alunnato.
2L’alunnato consiste nel coadiuvare un’autorità giudiziaria o un’amministrazione pubblica nel
settore del contenzioso, sotto competente guida professionale.
3In particolare l’alunno elabora progetti di sentenze, decisioni o altri atti processuali.

## Art. 8 Misure disciplinari {#art_8}

Le misure disciplinari nei confronti dei praticanti sono pronunciate dalla Commissione di
disciplina, quelle nei confronti degli alunni, dalle autorità designate dalla legislazione cantonale sul
personale dello Stato o dalle corrispondenti norme applicabili all’ente presso il quale è svolto
l’alunnato.
Capitolo secondo
Esame di capacità

## Art. 9 Sessioni {#art_9}

1La Commissione esaminatrice organizza le sessioni di esame.
2La prova attitudinale e il colloquio di verifica si svolgono durante le stesse sessioni.

## Art. 10 Prove {#art_10}

L’esame consiste in una prova scritta e in una prova orale che vanno sostenute nella
medesima sessione.

## Art. 11 Ripetizione dell’esame {#art_11}

1L’esame può essere ripetuto due volte.
2Il candidato che non supera la terza prova non è più ammesso all’esame cantonale.

## Art. 12 Certificato di capacità {#art_12}

Il certificato di capacità, ovvero la patente di avvocato (art. 3 LLCA), è rilasciato dal
presidente del Tribunale di appello al candidato che ha superato l’esame.
Capitolo terzo
Prova attitudinale, colloquio di verifica

## Art. 13 Prova attitudinale {#art_13}

L’avvocato cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione
europea di libero scambio (AELS), che adempie le condizioni previste dall’articolo 31 capoverso 1
lettere a) e b) LLCA, può presentare alla Commissione per l’avvocatura istanza di ammissione alla
prova attitudinale, con la documentazione attestante l’adempimento delle condizioni previste dalle
stesse norme.

## Art. 14 Colloquio di verifica {#art_14}

L’avvocato cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, che intende sostenere il
colloquio di verifica previsto dall’articolo 30 capoverso 1 lettera b) n. 2 e dall’articolo 32 LLCA,
deve presentare istanza alla Commissione per l’avvocatura, corredata della documentazione
prevista dall’articolo 32 capoversi 2 e 3 LLCA.
Capitolo quarto
Iscrizione e radiazione dal registro e dall’albo pubblico

## Art. 15 Iscrizione nel registro cantonale degli avvocati {#art_15}

Il titolare di una patente di avvocato cantonale o di un altro Cantone o l’avvocato
cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, che intende iscriversi nel registro cantonale
degli avvocati, deve presentare istanza scritta alla Commissione per l’avvocatura, allegando i
documenti che comprovino l’adempimento delle condizioni previste dall’articolo 8 LAvv.
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## Art. 16 Iscrizione nell’albo pubblico {#art_16}

L’istanza scritta di iscrizione nell’albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’UE
o dell’AELS va presentata alla Commissione per l’avvocatura, allegando i documenti che
comprovino l’adempimento delle condizioni previste dall’articolo 9 LAvv.

## Art. 17 Pubblicazione {#art_17}

Le iscrizioni nel registro cantonale e nell’albo pubblico sono pubblicate sul Foglio
ufficiale.

## Art. 18 Rinuncia all’iscrizione e radiazione {#art_18}

1L’avvocato che intende rinunciare all’iscrizione nel registro cantonale o nell’albo deve
darne comunicazione alla Commissione per l’avvocatura.
2La rinuncia e le radiazioni sono pubblicate sul Foglio ufficiale.

## Art. 19 Revoca del certificato di capacità {#art_19}

La revoca del certificato di capacità o della patente cantonale di avvocato,
rispettivamente il divieto d’uso nel Cantone del titolo di avvocato conseguito all’estero o in altri
Cantoni, sono pubblicate sul Foglio ufficiale e notificate, se del caso, alla competente autorità
estera o degli altri Cantoni.
Capitolo quinto
Patrocinio civile e penale dei praticanti

## Art. 20 Patrocinio civile {#art_20}

Il praticante può assumere difese d’ufficio nelle procedure civili sotto la sorveglianza e
la responsabilità dell’avvocato, giusta l’articolo 10 LAvv.

## Art. 21 Patrocinio penale {#art_21}

1Il praticante può compiere singoli atti di patrocinio nell’ambito penale e partecipare al
dibattimento su delega, responsabilità e sorveglianza dell’avvocato difensore d’ufficio o di fiducia.1
2Nella procedura penale in materia di contravvenzioni, è ammissibile il patrocinio diretto da parte
di praticanti designati dalle autorità giudiziarie o amministrative cantonali, sotto la sorveglianza
dell’avvocato.
3Il praticante ha l’obbligo di partecipare al picchetto penale, sotto sorveglianza e in rappresentanza
dell’avvocato.
Capitolo sesto

## Art. 22 Dichiarazione di fedeltà {#art_22}

La dichiarazione di fedeltà è rilasciata davanti al presidente del Tribunale di appello,
secondo la formula seguente:
«Dichiaro di rispettare le Costituzioni federale e cantonale, le leggi federali e cantonali e di
adempiere coscienziosamente tutti i doveri della mia professione, in particolare di rispettare
sempre le regole imposte dalla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e dalla
legge sull’avvocatura, di osservare le norme deontologiche, gli usi e le consuetudini, l’obbligo
di esercitare la mia attività professionale con cura e diligenza, in piena indipendenza, a mio
nome e sotto la mia responsabilità, evitando qualsiasi conflitto tra gli interessi dei miei clienti e
quelli delle persone con cui avrò rapporti professionali o privati, come pure di attenermi senza
limiti di tempo al segreto professionale».
Capitolo settimo
Assicurazione per la responsabilità civile

## Art. 23 Forme della copertura {#art_23}

1La copertura per la responsabilità civile professionale può essere prestata nelle forme
seguenti, che possono essere anche cumulate fra di loro:
a) mediante un’assicurazione della responsabilità civile stipulata con un istituto autorizzato ad
esercitare in Svizzera;
1 Cpv. modificato dal R 9.9.2014; in vigore dal 12.9.2014 - BU 2014, 448.
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b) mediante la costituzione in pegno di cartelle ipotecarie o di ipoteche al portatore in primo
rango su fondi in Svizzera; il pegno deve essere depositato in una banca autorizzata ad
esercitare in Svizzera; la Commissione per l’avvocatura può chiedere in ogni tempo che
l’avvocato provi la reale consistenza della garanzia ipotecaria;
c) mediante un atto di fidejussione solidale da parte di una banca autorizzata a esercitare in
Svizzera;
d) mediante la costituzione in pegno di polizze di assicurazione sulla vita, emesse da società
autorizzate ad esercitare in Svizzera, il cui valore di riscatto ammonti all’importo stabilito dalla
LLCA;
e) mediante una polizza di assicurazione di un istituto autorizzato ad esercitare in Svizzera,
senza clausole che restringano i termini della cauzione.
2La copertura assicurativa deve estendersi anche all’attività di eventuali praticanti, compresa
l’attività svolta quale patrocinatore o difensore d’ufficio.

## Art. 24 Prova della copertura {#art_24}

1Chi chiede l’iscrizione nel registro cantonale, nell’albo pubblico, o si notifica quale
prestatore di servizi alla Commissione per l’avvocatura, deve produrre una dichiarazione
dell’assicurazione attestante l’esistenza della copertura assicurativa, l’entità e l’estensione della
stessa.
2L’istituto che fornisce la garanzia è tenuto a comunicare immediatamente alla Commissione per
l’avvocatura la cessazione del contratto o la sospensione della copertura.
Capitolo ottavo
Indennità ai membri della Commissione per l’avvocatura,

## Art. 25 della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina {#art_25}

Ai membri della Commissione per l’avvocatura, della Commissione esaminatrice e della
Commissione di disciplina esterni all’amministrazione cantonale sono corrisposte le indennità in
conformità all’articolo 3 della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973.
Capitolo nono

## Art. 26 Tariffa per gli atti e le decisioni adottate in base alla legge {#art_26}

Per gli atti e le prestazioni previsti dalla legge sono dovute le seguenti tasse:
a) per la decisione di ammissione alla pratica e all’alunnato, fr. 100.–;
b) per l’ammissione all’esame di capacità e alla prova attitudinale, fr. 500.–;
c) per l’ammissione al colloquio di verifica, fr. 300.–;
d) per l’iscrizione nel registro cantonale o all’albo pubblico, fr. 300.–;
e) per ogni altra decisione della Commissione per l’avvocatura, della Commissione esaminatrice
e della Commissione di disciplina, da fr. 100.– a fr. 5’000.–;
f) per la notifica dell’avvocato prestatore di servizi, fr. 100.–.
Capitolo decimo
Disposizioni transitorie

## Art. 27 Praticanti e alunni {#art_27}

1Il presente regolamento si applica dalla sua entrata in vigore ai candidati che chiedono
l’iscrizione alla pratica o all’alunnato.
2Per i praticanti o alunni già iscritti, si applicano le norme vigenti al momento dell’ammissione, per
ulteriori due anni dall’entrata in vigore della legge e del regolamento.
Capitolo undicesimo
Disposizioni finali

## Art. 28 Abrogazione {#art_28}

Sono abrogati:
– il regolamento sull’avvocatura del 28 ottobre 2002;
– il regolamento di applicazione della legge sull’assistenza giudiziaria del 9 novembre 2010.

## Art. 29 Entrata in vigore {#art_29}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.
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Pubblicato nel BU 2012, 599.
