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title: "1.2.20 Regolamento concernente la corresponsione di una rendita in caso di invalidità, di vecchiaia o di morte del 9 ottobre 2000"
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# 1.2.20 Regolamento concernente la corresponsione di una rendita in caso di invalidità, di vecchiaia o di morte del 9 ottobre 2000

## Art. 1 del 9 ottobre 2000 {#art_1}

Campo di applicazione
Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili a tutti i dipendenti
del Comune e delle sue Aziende municipalizzate, entrati in servizio prima del
1° gennaio 1990, che non sono al beneficio delle prestazioni della Cassa
delle pensioni, che cessano il lavoro per limite di età o per invalidità
permanente totale, comprovata da una rendita AI, escluso il caso di
licenziamento o disdetta, nonché agli eredi dei dipendenti stessi (coniuge
e/0 figli), in caso di decesso.

## Art. 2 {#art_2}

Prestazioni
Le prestazioni sono costituite da:
a. rendita base, riservata ai dipendenti celibi, nubili, divorziati o vedovi;
b. rendita per coniugi, riservata ai dipendenti sposati, divorziati o separati
tenuti all'obbligo di alimenti verso il coniuge secondo le norme del Codice
Civile Svizzero;
c. rendita vedovile, riservata alle vedove dei dipendenti;
d. rendite per figli od orfani, pari al 7.5% della rendita base per i figli i cui
genitori sono viventi, pari al 15% della rendita base per gli orfani di un
solo genitore e pari al 30% della rendita base per gli orfani di entrambi i
genitori. Esse sono corrisposte per ogni figlio o orfano con età inferiore ai
18 anni e cumulate con la rendita semplice, per coniugi o vedovile. Le
rendite sono corrisposte anche per ogni figlio o orfano con età superiore
ai 18 anni e fino ai 25 anni che non esercita una attività lucrativa perché
invalido, al tirocinio o agli studi, ritenuto che le gratificazioni concesse
durante l'apprendistato non debbano essere considerate quale reddito.
.
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Città di Lugano Regolamento 1.2.19

## Art. 3 www.lugano.ch {#art_3}

Scala delle rendite
Anni di servizio Rendita base in Rendita coniugi di Rendita vedovile
CHF CHF in CHF
da 5a 10 anni 9'270.60 9'909.60 8'842.20
dalla15anni 9'804.60 10'602.00 9'270.60
fa 16 a 20 anni 10'338.00 11'299.20 9'694.80
da 21 a 25 anni 10'873.20 11 '992.20 10'124.40
da 26 a 30 anni
'
.
0 12'679.20 10'549.80
da 31 anni e oltre 11'938.20 13'385.40 10'978.20

## Art. 4 (importi annui valevoli dal 01.01.1999) {#art_4}

Indicizzazione
Le rendite previste dal presente Regolamento possono essere indicizzate
secondo decisione del Municipio.

## Art. 5 {#art_5}

Disposizioni esecutive
a. Ai dipendenti (o ai loro eredi: coniuge e/0 figli) che non hanno prestato
servizio ad orario pieno presso il Comune, le rendite sono corrisposte
proporzionalmente alle loro prestazioni degli ultimi 5 anni;
b. nessuna rendita è dovuta a chi ha prestato servizio per meno di 10 ore
settimanali;
c. le rendite sono versate mensilmente, in dodici mensilità, secondo le
scadenze previste per il versamento degli stipendi al personale
dell'Amministrazione comunale;
d. gli importi delle rendite saranno registrati in apposite voci di bilancio
dell'Amministrazione comunale e delle Aziende da cui dipendeva il
beneficiario.

## Art. 6 {#art_6}

Abrogazioni
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili, in particolare il
Regolamento ris. C.C. 25.02.1960.

## Art. 7 {#art_7}

Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della
competente autorità cantonale. In seguito decadrà con l'estinzione
dell'ultima rendita erogata ai sensi del presente Regolamento.
E I
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1- v Città di Lugano Regolamento 1.2.19
www.lugano.ch
y
Per il Consiglio comunale
11 Presidente 11 Segretario Gli scrutatori
Nicola Respini Armando Zoppi Raniero Gonnella
Beino Bernasconi
Adottato dal Consiglio comunale del 9 ottobre 2000.
Pubblicato agli albi nel periodo compreso tra il 12 ottobre e il 13 novembre
2000.
Approvato dalla Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato con
ris. del 30 novembre 2000.
