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title: "1.2.10 Ordinanza municipale per il personale sulla formazione e il perfezionamento professionale del 23 dicembre 2020"
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# 1.2.10 Ordinanza municipale per il personale sulla formazione e il perfezionamento professionale del 23 dicembre 2020

## Art. 1 {#art_1}

Campo di applicazione
1 L presente Ordinanza disciplina le modalità d'intervento volte a
promuovere e consolidare la formazione continua e il perfezionamento
professionale dei collaboratori dell'Amministrazione comunale.
Tutte le designazioni di persone o funzioni nella presente Ordinanza si
intendono al maschile e al femminile.
3 AI personale docente si applicano le disposizioni cantonali.

## Art. 2 {#art_2}

Obiettivi
La formazione e il perfezionamento professionale hanno lo scopo di
migliorare la capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di una
moderna Amministrazione, favorendo il consolidamento delle competenze
già presenti e l'acquisizione di nuove compentenze, promuovendo lo
sviluppo della professionalità e della personalità dei collaboratori in un'ottica
di continuo miglioramento della qualità del servizio/prodotto offerto
all'utenza.
Categorie
Si identificano cinque tipi di formazione:
a. la formazione specialistica o di approfondimento professionale (per
esempio miglioramento delle tecniche del lavoro, sviluppo delle
competenze e delle conoscenze necessarie all'adempimento della
mansione, formazione a nuovi compiti/attività, partecipazione a congressi,
simposi e giornate di studio e conoscenza delle disposizioni legali e
amministrative relative al proprio settore di competenza);
b. la formazione manageriale (sviluppo delle capacità di gestione,
conduzione e organizzazione);
c. la formazione informatica e digitale;
d. la formazione linguistica;
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e. altri tipi di formazione con impatto sulle prestazioni o sulla motivazione
dei collaboratori (cultura generale, formazione neoassunti, ecc.).

## Art. 3 {#art_3}

Responsabilità
a) dei collaboratori
I collaboratori hanno un ruolo attivo e una responsabilità individuale nei
confronti della propria formazione e sviluppo. Seguono le indicazioni dei
direttori/responsabili dei servizi in merito alla formazione continua. Si fanno
promotori tramite richieste riguardo al loro perfezionamento professionale.
b) dei direttori/responsabili dei servizi
le direzioni sono tenute ad analizzare e pianificare i bisogni nel campo della
formazione e del perfezionamento professionale all'interno del proprio
servizio coinvolgendo tempestivamente la Divisione risorse umane e a
operare secondo i disposti delle deleghe finanziarie e operative e secondo le
richieste di ques'ultima. Particolare attenzione deve essere data al momento
dell'introduzione di nuovi collaboratori il cui inserimento deve essere favorito
mettendo l'accento sui compiti, le competenze, le responsabilità e
l'atteggiamento nella relazione con gli utenti e i colleghi.
c) delle risorse umane
La Divisione risorse umane funge da coordinatore e/0 promotore degli
interventi formativi e di perfezionamento professionale.
In particolare:
a. definisce e promuove la formazione e il perfezionamento professionale di
interesse generale per l'Amministrazione comunale;
b. elabora e pubblica il programma periodico dei corsi;
c. organizza corsi e provvedimenti di formazione specifici richiesti dalle
direzioni/dai servizi;
d. presta consulenza alle direzioni/ai servizi in materia di formazione e di
perfezionamento professionale;
e. ricerca e valuta offerte dal mercato, il grado di rispondenza e le possibili
opportunità per le necessità dell'Amministrazione comunale.
d) degli specialisti interni o esterni
La Divisione risorse umane si avvale della collaborazione di specialisti, interni
o esterni all'Amministrazione, per la definizione dei bisogni/contenuti di
formazione in specifici campi a favore di tutti i collaboratori e per l'eventuale
erogazione di eventi formativi.
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## Art. 4 y {#art_4}

Formazione con partecipazione finanziaria integrale o parziale del
datore di lavoro
a) per esigenze del servizio
Per esigenze del servizio, di esercizio della funzione o in vista di prospettive
future, le direzioni, in collaborazione con la Divisione risorse umane, possono
dichiarare obbligatoria la frequenza di un percorso formativo.
Per il tempo e i costi inerenti alla formazione, vengono applicate le seguenti
modalità:
a. nel caso in cui la formazione coincida con l'orario lavorativo, di regola è
concesso il tempo necessario ma al massimo 4 ore per 1/2 giornata 0 8
ore per una giornata intera;
b. nel caso in cui la formazione si svolga al di fuori della giornata lavorativa
(in ore serali), le ore non sono conteggiate come orario di lavoro e sono a
carico del collaboratore;
c. sono riconosciute le tasse di iscrizione o di frequenza, il materiale
didattico e le eventuali tasse di esame o di certificazione;
d. se il collaboratore non supera l'esame lo potrà rifare, ma tutti i costi
relativi alla ripetizione saranno posti a suo carico. Eventuali eccezioni
legate a situazioni particolari saranno esaminate dalla Divisione risorse
umane;
e. per quanto attiene alle trasferte e ai rimborsi spese, è applicabile
l'Ordinanza municipale per il personale sulle indennità di trasferta e sui
rimborsi spese del 28 febbraio 2021.
b) concordata
Se la richiesta di formazione parte dal collaboratore, può essere concessa la
frequenza di un percorso formativo se i seguenti presupposti sono adempiuti
cumulativamente:
a. esiste un interesse diretto per l'Amministrazione, nel senso che l'esercizio
della funzione ne trae un vantaggio;
b. le condizioni di servizio lo permettono, in particolare per quanto concerne
la sostituzione interna;
c. il collaboratore si dimostra meritevole per quanto attiene al
comportamento e alle prestazioni.
La partecipazione ai costi da parte del datore di lavoro sarà attuata secondo i
criteri seguenti:
a. 25% se la formazione è sopratutto nell'interesse del collaboratore, ma
porta del valore aggiunto alla funzione;
b. 50% se i contenuti della formazione rappresentano un valore aggiunto per
la funzione attualmente rivestita ed è ragionevolmente possibile trasferire
efficacemente nella pratica le conoscenze acquisite con la stessa;
c. 75% se la formazione è utile e ragionevole per la funzione attualmente
ricoperta e i contenuti della formazione possono essere trasferiti nella
pratica in larga percentuale.
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Per il tempo e i costi accessori inerenti alla formazione, vengono applicate le
seguenti modalità:
a. nel caso in cui la formazione coincida con l'orario lavorativo, di regola è
concesso il tempo necessario in base alla percentuale di partecipazione
stabilita dal datore di lavoro;
b. nel caso in cui la formazione si svolga al di fuori della propria giornata
lavorativa (in ore serali), le ore non sono conteggiate come orario di lavoro
e sono a carico del collaborator;
c. per quanto attiene alle trasferte e ai rimborsi spese, è applicabile
l'Ordinanza municipale per il personale sulle indennità di trasferta e sui
rimborsi spese del 28 febbraio 2021.

## Art. 5 {#art_5}

Formazione senza partecipazione del datore di lavoro
La Divisione risorse umane, sentito il parere delle direzioni, può autorizzare la
partecipazione a corsi facoltativi di formazione e perfezionamento durante
l'orario di lavoro se i seguenti presupposti sono adempiuti cumulativamente:
a. non esiste un interesse diretto per lo svolgimento della funzione, ma un
interesse indiretto per l'Amministrazione;
b. il collaboratore ne trae un beneficio in termini di crescita personale;
c. le condizioni di servizio lo permettono, segnatamente per quanto
concerne la sostituzione interna;
d. il collaboratore si dimostra meritevole per quanto attiene al
comportamento e alle prestazioni.
Per questo tipo di formazione non è riconosciuta alcuna partecipazione.

## Art. 6 {#art_6}

Convenzione
Nel caso in cui la partecipazione alle spese da parte dell'Amministrazione
comunale (iscrizione, indennità, tempo di lavoro e ogni altro tipo di costo)
eccede CHF 4'000.--, il collaboratore è tenuto a sottoscrivere una specifica
convenzione di formazione.
In caso di scioglimento del rapporto d'impiego su richiesta o per colpa del
collaboratore sottoposto alla convenzione di formazione prima della
scadenza del termine di 3 anni dalla fine di un corso, il Municipio esige la
totale o parziale rifusione delle spese e degli stipendi percepiti durante i
congedi pagati.
Il recupero dei costi, degli stipendi percepiti e delle altre spese legate alla
formazione (trasferta, vitto, alloggio) durante i congedi pagati, avviene nei
seguenti termini:
entro 1 anno dalla fine di un corso, rifusione di 3/3;
entro 2 anni dalla fine di un corso, rifusione di 2/3;
entro 3 anni dalla fine di un corso, rifusione di 1/3;
e viene di regola conteggiato con l'ultimo stipendio mensile.
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## Art. 7 y {#art_7}

Recupero dei costi
Il collaboratore che interrompe la formazione per cause non imputabili al
datore di lavoro, o che non si presenta, per propria colpa o negligenza, agli
esami finali, è pure tenuto al rimborso totale o parziale delle spese legate
alla formazione (tassa di iscrizione, di frequenza, materiale didattico, tasse di
esame, ecc.) e delle altre spese (trasferta, vitto, alloggio) generate durante i
congedi pagati.
Tale norma è valida indipendentemente dalla sottoscrizione o meno di una
convenzione di formazione come da art. 6.

## Art. 8 {#art_8}

Entrata in vigore
La presente ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sulla formazione e il
perfezionamento professionale dei collaboratori, del 1. febbraio 2018 ed
entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali,
riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
Per il Municipio
11 Sindaco 11 Segretario
Avv. M. Borradori R. Bregy
Risoluzione municipale del 23 dicembre 2020.
Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 7 gennaio e 1'8 febbraio
2021.
