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title: "Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti"
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# Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti

## Art. 1 Campo di applicazione {#art_1}

La presente legge regola le remunerazioni dei dipendenti sottoposti alla legge
sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD).

## Art. 2 Elenco e classificazione delle funzioni {#art_2}

1L’elenco delle funzioni e la relativa classificazione degli impiegati dello Stato e dei
docenti sono stabiliti dal Consiglio di Stato, d’intesa con le autorità di nomina competenti ai sensi
dell’art. 2 cpv. 1 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) per
quanto attiene il loro personale, mediante regolamento basato, di principio, sulla valutazione
analitica di ogni singola funzione.
2La valutazione analitica delle funzioni avviene in modo trasparente e non discriminatorio.
3Una nuova valutazione delle funzioni viene elaborata se gli elementi che ne determinano la
classificazione esistente si sono modificati in maniera significativa e durevole.
4Il Consiglio di Stato consulta le organizzazioni del personale e informa il Gran Consiglio sui
cambiamenti di contenuto della classificazione dei dipendenti attraverso il rendiconto.

## Art. 3 Elementi della retribuzione {#art_3}

Gli impiegati e i docenti percepiscono annualmente gli stipendi, i supplementi e le
indennità stabiliti negli articoli seguenti.
Capitolo secondo
Stipendi e indennità

## Art. 4 Scala degli stipendi {#art_4}

1Le classi di stipendio dei dipendenti cantonali sono stabilite come segue:
Classe Minimo Massimo
1 40’610 62’133
2 45’963 70’692
3 51’213 79’175
4 56’369 87’598
5 61’446 96’278
6 66’454 104’332
7 71’405 112’677
8 76’312 121’031
9 81’187 129’412
10 86’041 137’838
11 90’887 146’328
12 95’737 154’349
13 100’602 162’416
14 105’495 170’550
15 110’427 178’769
16 115’411 187’095
17 120’459 195’545
18 125’583 204’142
19 130’794 212’903
20 136’105 221’851
2Ogni classe è composta di 24 aumenti, suddivisi in 4 livelli:
– il primo contiene 4 aumenti,
– il secondo contiene 5 aumenti,
– il terzo contiene 6 aumenti,
– il quarto contiene 9 aumenti.
3È garantito il principio di considerare il minimo salariale della rispettiva categoria professionale
tenendo conto delle specificità del pubblico impiego.
4Il Regolamento rispetta quale soglia d’entrata per la prima classe di regola un lordo annuo di fr.
43’000.–.
5A ogni aumento corrisponde uno stipendio di riferimento prefissato.

## Art. 5 Adeguamento al rincaro {#art_5}

1Gli stipendi dei dipendenti sottoposti alla LORD e lo stipendio di riferimento per la
definizione degli onorari dei Consiglieri di Stato sono adeguati all’evoluzione dell’indice nazionale
dei prezzi al consumo.
2L’adeguamento degli stipendi è stabilito dal Consiglio di Stato al 1° gennaio di ogni anno, sulla
base dell’indice nazionale mensile effettivo dei prezzi al consumo di novembre dell’anno precedente.
3Dopo consultazione delle organizzazioni del personale il Consiglio di Stato può decidere di
adeguare interamente o parzialmente gli stipendi al rincaro oppure può stabilire il pagamento di una
indennità completiva parziale o totale.

## Art. 6 Stipendio e indennità in caso di occupazione parziale {#art_6}

In caso di grado d’occupazione parziale lo stipendio e le indennità previste dalla presente
legge sono calcolati in proporzione all’attività prestata.

## Art. 7 Supplementi di stipendio {#art_7}

1L’autorità di nomina può stabilire supplementi di stipendio per remunerare compiti
assegnati temporaneamente e che eccedono quelli normalmente previsti.
2Questi supplementi di stipendio non sono assicurabili ai fini della previdenza professionale.

## Art. 8 Diritto allo stipendio {#art_8}

1Il diritto allo stipendio e ad eventuali indennità decorre dal giorno dell’entrata in funzione
effettiva e si estingue al momento della cessazione del rapporto d’impiego.
2Lo stipendio è corrisposto in tredici mensilità.

## Art. 9 Stipendio iniziale {#art_9}

1Lo stipendio iniziale è fissato dall’autorità di nomina e corrisponde, per impiegati senza
esperienza, allo stipendio minimo previsto per la rispettiva funzione.
2Il Consiglio di Stato stabilisce nel regolamento lo stipendio iniziale dei docenti senza esperienza.
3L’autorità di nomina stabilisce nel regolamento i criteri che determinano lo stipendio iniziale nel
caso di candidati con esperienza.
4L’autorità di nomina può stabilire uno stipendio iniziale maggiore, quando ciò è giustificato da
circostanze speciali, quali l’esercizio di una funzione analoga in un altro posto, preparazione
speciale, capacità e condizioni particolari.

## Art. 10 Riduzione dello stipendio iniziale {#art_10}

1Nel caso in cui, a titolo eccezionale, si debba ricorrere a candidati che non dispongono
di tutti i requisiti o per i quali è previsto un periodo di introduzione, l’autorità di nomina può stabilire,
per due anni al massimo, uno stipendio fino a due classi inferiore rispetto a quello minimo previsto
per la funzione.
2Trascorso il periodo d’introduzione, il dipendente viene inserito nella classe corrispondente alla sua
funzione con il riconoscimento degli aumenti annuali maturati.

## Art. 11 Contratti speciali e casi eccezionali {#art_11}

1Per funzioni particolari che esigono delle conoscenze altamente specializzate, il
Consiglio di Stato, e per funzioni particolari di spettanza di diversa autorità di nomina sentiti l’Ufficio
presidenziale del Gran Consiglio o la relativa autorità giudiziaria competente, può derogare alla
classificazione della funzione e al massimo di stipendio previsto dalla presente legge.
2Deroga analoga può essere applicata in casi eccezionali, allo scopo di assicurarsi la collaborazione
di persone di capacità eminenti o di mantenerle al servizio dello Stato.

## Art. 12 Aumenti annuali {#art_12}

1I dipendenti hanno diritto a un aumento annuale di stipendio corrisposto secondo la
scala stipendi, riservata l’applicazione dell’art. 13, fino al massimo della classe della funzione
occupata.
2Gli aumenti annuali vengono corrisposti all’inizio dell’anno civile per gli impiegati o all’inizio
dell’anno scolastico per i docenti.
3L’impiegato matura l’aumento se all’inizio dell’anno civile ha compiuto almeno 6 mesi di servizio:
se ne ha prestati meno l’aumento è computato solo a contare dall’anno successivo. Questa regola
fa stato anche per le interruzioni di servizio non pagate.
4Il docente matura l’aumento all’inizio dell’anno scolastico se nel precedente anno scolastico ha
compiuto ininterrottamente almeno 4 mesi di servizio. Questa regola fa stato anche per le
interruzioni di servizio non pagate.

## Art. 13 Aumenti annuali: mancata concessione per inadempienza {#art_13}

1Se le prestazioni del dipendente sono insufficienti, l’autorità di nomina può bloccare
l’aumento annuale mediante decisione formale.
2Il dipendente dev’essere sentito.
3Restano riservate le norme per il trasferimento o la disdetta.

## Art. 14 Aumenti annuali nel periodo di prova {#art_14}

Durante il periodo di prova non vengono concessi aumenti salariali.

## Art. 15 Promozioni {#art_15}

1La promozione consiste nel passaggio individuale da una funzione ad un’altra di grado
superiore.
2La promozione può avvenire in seguito a:
a) occupazione di una funzione superiore resasi vacante;
b) mutamento significativo dei compiti, sostanziato mediante una nuova valutazione analitica della
funzione.
3In caso di promozione il nuovo stipendio del dipendente non deve essere inferiore a quello
precedente maggiorato di un aumento annuo.1

## Art. 16 Trasferimento a funzione inferiore {#art_16}

1In caso di trasferimento a funzione di classe inferiore, lo stipendio deve corrispondere
almeno allo stipendio della classe della nuova funzione con gli aumenti maturati.
2Il regolamento precisa le condizioni.
3Il dipendente dev’essere sentito.

## Art. 17 Riclassificazione della funzione {#art_17}

1La riclassificazione consiste nell’assegnazione di una nuova classe di stipendio a una
determinata funzione.
2La riclassificazione avviene a fronte di modifiche sostanziali nei compiti attribuiti a una funzione
oppure a seguito di una modifica sostanziale dei requisiti richiesti per l’esercizio della funzione.
3Essa impone l’esecuzione di una nuova valutazione analitica.
4Gli stipendi modificati a seguito di una riclassificazione vengono calcolati seguendo i medesimi
principi applicati per le promozioni o per i trasferimenti a funzione inferiore.

## Art. 18 Premio per prestazioni eccezionali {#art_18}

1Ai dipendenti che si sono distinti per prestazioni particolarmente elevate e straordinarie
l’autorità di nomina può:
a) accordare una gratificazione straordinaria unica, non assicurabile all’Istituto di previdenza del
Cantone Ticino (in seguito Istituto di previdenza);
b) accordare dei giorni di congedo pagato;
c) autorizzare la partecipazione a particolari corsi di formazione o di perfezionamento
professionali;
d) valutare la possibilità di concedere modalità più flessibili di svolgere il lavoro in funzione del
compito e della funzione.
1 Cpv. modificato dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 331.
2Le relative proposte formulate dai rispettivi funzionari dirigenti devono essere motivate con un
rapporto esaustivo che dimostri la prestazione eccezionale e superiore agli obiettivi fissati.
3Il premio può essere accordato a gruppi di dipendenti; il premio può essere utilizzato anche per il
finanziamento di manifestazioni o eventi comuni.

## Art. 19 Modalità di pagamento {#art_19}

1I dodici tredicesimi dello stipendio e le indennità per i figli sono pagati mensilmente.
2Il Consiglio di Stato stabilisce i modi e la scadenza mensile di pagamento dello stipendio, come
pure la scadenza del pagamento della tredicesima mensilità.
3Per stabilire il diritto alla tredicesima mensilità dello stipendio si tiene conto dell’entrata in servizio,
nonché delle modificazioni e delle riduzioni di stipendio intervenute nel corso dell’anno.

## Art. 20 Conversione della tredicesima in giorni di congedo {#art_20}

Compatibilmente con le esigenze di servizio, l’autorità di nomina può concedere la facoltà
agli impiegati di chiedere la conversione parziale o totale della tredicesima mensilità in congedo.

## Art. 21 Calcolo degli anni di servizio {#art_21}

1Vengono riconosciuti come anni di servizio gli anni in cui il dipendente ha avuto un
rapporto d’impiego con lo Stato.
2I periodi di congedo non pagato che superano trenta giorni all’interno di un anno civile non vengono
computati negli anni di servizio.
3Gli anni di apprendistato o praticantato non vengono computati quali anni di servizio presso lo
Stato.
4Gli anni di servizio prestati come docente delle scuole comunali ticinesi sono riconosciuti in caso
di cambiamento di datore di lavoro pubblico e lo sono di regola in caso di assunzione nelle scuole
cantonali.2

## Art. 22 Gratifiche per anzianità di servizio {#art_22}

1Dopo venti anni di servizio e successivamente ogni cinque anni, al dipendente può
essere accordata una gratifica pari a 20 giorni lavorativi di congedo pagato; la gratifica può essere
corrisposta anche se gli anni di servizio non sono stati prestati ininterrottamente.
2I periodi di congedo non pagati superiori a 30 giorni non vengono computati.
3La gratifica può essere distribuita al massimo sui 4 anni successivi all’anno di maturazione del
diritto.
4…3

## Art. 23 Compenso per lavoro straordinario {#art_23}

Le ore di lavoro straordinario vengono recuperate con un uguale numero di ore di
congedo, entro i sei mesi successivi. Quando il recupero non è possibile, esse danno diritto ad
un’indennità pari al compenso orario calcolato sulla base dello stipendio mensile x 12, nei limiti
consentiti dall’art. 71 cpv. 3 LORD.

## Art. 24 Trasferte e picchetti per servizio festivo e notturno {#art_24}

Le norme che regolano il diritto e l’ammontare delle indennità di trasferta, di picchetto, di
servizio festivo e notturno sono stabilite in un apposito regolamento.

## Art. 25 Assegni per i figli {#art_25}

Il dipendente ha diritto agli assegni per i figli previsti dalla legislazione federale e
cantonale sugli assegni familiari.

## Art. 26 Indennità per supplenze {#art_26}

1L’impiegato che, su incarico dell’autorità di nomina, supplisce un dipendente di
categoria superiore, ha diritto, a contare dal primo giorno, per una supplenza effettiva di durata
superiore a 3 mesi, a un’indennità nei limiti stabiliti dal regolamento.
2Per i docenti sono applicabili le norme del regolamento specifico per le supplenze docenti.
Indennità d’uscita in caso di scioglimento del rapporto d’impiego
2 Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 349.
3 Cpv. abrogato dalla L 6.2.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 99.

## Art. 27 {#art_27}

1In caso di scioglimento del rapporto d’impiego per disdetta secondo l’art. 60 cpv. 3 lett.
a) e b) LORD, il dipendente ha diritto ad un’indennità d’uscita.
2L’indennità riconosciuta al dipendente è calcolata secondo la formula seguente:
18 mensilità x anni interi di servizio prestati
3Determinante ai fini del conteggio è l’ultimo stipendio mensile.
4Dal 58° anno di età sono applicabili le norme riguardanti l’Istituto di previdenza.
5In caso di disdetta secondo l’art. 60 cpv. 3 lett. h) LORD, il dipendente ha diritto a un’indennità di
uscita pari a una volta e mezzo quella prevista dal cpv. 2.
6Per i docenti delle scuole elementari e delle scuole dell’infanzia lo scioglimento del rapporto
d’impiego di cui al cpv. 1, è da intendere presso lo stesso datore di lavoro.

## Art. 28 Rifiuto dell’indennità di uscita {#art_28}

L’indennità d’uscita non è concessa nei casi in cui il dipendente rifiuti senza motivi validi
un posto di lavoro adeguato.

## Art. 29 Prestazioni ai superstiti {#art_29}

1Alla morte del dipendente in servizio i suoi superstiti ricevono lo stipendio del mese in
corso cui si aggiunge un’indennità unica pari a 1/4 dello stipendio annuo, compresi gli assegni per i
figli.
2Sono considerati superstiti:
a) il coniuge o partner registrato, il convivente in caso di convivenza per almeno cinque anni
consecutivi;4
b) i figli, per i quali il dipendente percepisce assegni per figli come da art. 25.
Capitolo terzo
Stipendio in caso di assenza
Diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio non professionali

## Art. 30 {#art_30}

1In caso di assenza per malattia o per infortunio non professionali, anche discontinui,
comprovati da certificato medico, il dipendente percepisce lo stipendio calcolato in base al proprio
grado d’occupazione per i primi 365 giorni di durata dell’inabilità lavorativa parziale o totale e il 90%
per i successivi 365 giorni di durata dell’inabilità lavorativa parziale o totale all’interno di un periodo
di osservazione di 900 giorni.
2Lo Stato ha la facoltà di far eseguire visite di controllo e può subordinare il diritto allo stipendio ad
una visita medica da parte del medico del personale o di un medico di fiducia.
3Allo scadere dei 730 giorni di durata dell’inabilità lavorativa parziale o totale all’interno di un periodo
di osservazione di 900 giorni, oppure a fronte di una decisione dell’Istituto di previdenza di
riconoscimento di una rendita intera di invalidità, il pagamento dello stipendio cessa in ogni caso.
4Lo stipendio dei docenti, per tutte le inabilità lavorative durante l’anno scolastico, è calcolato in
proporzione alla durata della scuola.
Diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio professionali

## Art. 31 {#art_31}

1In caso di assenza per malattia o infortunio professionali o per evento di cui risponde
l’assicurazione militare, il dipendente percepisce lo stipendio calcolato in base al suo grado
d’occupazione per la durata di 730 giorni di inabilità lavorativa parziale o totale all’interno di un
periodo di osservazione di 900 giorni.
2Allo scadere dei 730 giorni di durata dell’inabilità lavorativa parziale o totale all’interno di un periodo
di osservazione di 900 giorni, oppure a fronte di una decisione dell’Istituto di previdenza di
riconoscimento di una rendita intera di invalidità, il pagamento dello stipendio cessa in ogni caso.
3Lo stipendio dei docenti, per tutte le inabilità lavorative durante l’anno scolastico, è calcolato in
proporzione alla durata della scuola.

## Art. 32 Annuncio all’assicurazione invalidità {#art_32}

1Il dipendente che presenta un’inabilità lavorativa dovuta a malattia o infortunio, deve
presentare una domanda di prestazioni all’assicurazione invalidità al più tardi dopo sei mesi
dall’inizio dell’inabilità lavorativa.
2Il servizio medico del personale comunica in ogni tempo le situazioni di inabilità lavorativa con
decorso negativo o incerto al servizio di rilevamento tempestivo dell’assicurazione invalidità.
4 Lett. modificata dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 331.

## Art. 33 Retribuzione in caso di rendimento ridotto {#art_33}

1Qualora la capacità di rendimento del dipendente sia ridotta a causa di problemi di
salute certificati da una decisione dell’assicurazione invalidità l’autorità di nomina modifica il rapporto
d’impiego, indipendentemente dal diritto alla rendita d’invalidità, ricercando quando possibile una
funzione confacente alla nuova situazione.
2Per i casi di rendimento ridotto con diritto a rendita d’invalidità, qualora l’assicurazione invalidità
riveda la propria decisione, l’autorità di nomina modifica il rapporto d’impiego secondo le nuove
condizioni.
3Per i casi di rendimento ridotto senza diritto a rendita d’invalidità, l’autorità di nomina riesamina
periodicamente l’evoluzione del rendimento; allorquando esso risulti essere nuovamente conforme
alle prestazioni richieste per la funzione, l’autorità di nomina modifica il rapporto d’impiego secondo
le nuove condizioni.
4Restano riservate le norme per il trasferimento a funzione inferiore.
Riduzione dello stipendio in periodo di malattia o infortunio causati da colpa

## Art. 34 {#art_34}

1Il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso se il dipendente ha cagionato la
malattia o l’infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si è consapevolmente esposto a un
pericolo straordinario, ha compiuto un’azione temeraria, oppure se ha commesso un crimine o un
delitto.
2Sono inoltre applicabili i principi enunciati nella legislazione federale in materia di assicurazione
infortuni e di assicurazione militare.

## Art. 35 Diritto allo stipendio in caso di assenza per servizio obbligatorio {#art_35}

1In caso di interruzione del lavoro dovuta a servizio militare o simili, di tipo obbligatorio,
è versato lo stipendio integrale.
2Sono considerati servizio obbligatorio:
a) la scuola reclute;
b) il servizio di avanzamento;
c) i corsi di ripetizione;
d) il servizio della Croce Rossa;
e) la protezione civile obbligatoria;
f) il servizio civile sostitutivo.

## Art. 36 Indennità perdita di guadagno {#art_36}

Tutte le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge sono versate al datore di
lavoro.

## Art. 37 Surrogazione {#art_37}

1Le indennità giornaliere o le rendite dell’assicurazione federale per l’invalidità, le rendite
(indennità uniche) versate dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dall’assicurazione
militare federale spettano al datore di lavoro ritenuto che lo stipendio previsto dagli art. 30 o 31 sia
pagato integralmente.
2Lo Stato subentra fino a copertura dello stipendio corrisposto nei diritti del dipendente contro il terzo
responsabile.

## Art. 38 Compensazione {#art_38}

1Lo stipendio, esclusi gli assegni per i figli o per l’aiuto allo studio, può essere trattenuto
a compensazione di quanto dovuto dal dipendente al datore di lavoro per imposte, tasse, multe,
danni arrecati al datore di lavoro.
2La compensazione per pretese dello Stato sullo stipendio del dipendente può avvenire solo previa
diffida.
3Al dipendente è in ogni caso garantito il minimo vitale previsto dalla legislazione federale
sull’esecuzione e sul fallimento; restano riservate le compensazioni a seguito di danni causati
intenzionalmente o per negligenza grave.
Recupero in caso di compensi non dovuti
5 Art. modificato dalla L 18.11.2019; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 23.
6 Art. modificato dalla L 18.11.2019; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 23.

## Art. 39 {#art_39}

1Nel caso in cui un dipendente abbia beneficiato di compensi salariali oppure indennità
ai quali non aveva diritto, tale importo in eccesso deve essere reso al datore di lavoro.
2Nel caso di difficoltà economica del dipendente e se ne è dimostrata la buona fede, l’autorità di
nomina può rinunciare totalmente o parzialmente al recupero.
3Il recupero è esigibile entro e non oltre cinque anni dal momento in cui il datore di lavoro ha preso
conoscenza dell’esistenza di compensi salariali non dovuti.
Capitolo quarto
Contestazioni di natura pecuniaria

## Art. 40 Contestazioni di natura pecuniaria {#art_40}

1L’autorità di nomina decide sulle pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto di
impiego dei dipendenti cantonali.
2Contro le decisioni dell’autorità di nomina è dato ricorso ai sensi degli art. 65 e 66 LORD.
Capitolo quinto
Disposizioni finali
Norma transitoria:

## Art. 41 a) adeguamento dei salari alle nuove classi {#art_41}

1Ai dipendenti viene garantito lo stipendio percepito al momento dell’entrata in vigore
della presente legge.
2Ai dipendenti con uno stipendio determinante inferiore a quello minimo della classe previsto per la
funzione, lo stipendio sarà adeguato fino al raggiungimento di questo minimo.
3Ai dipendenti con uno stipendio determinante compreso tra il minimo e il massimo della classe
prevista per la funzione e per i quali le disposizioni vigenti nel 2016 prevedevano un aumento o un
avanzamento all’1.1.2017 per gli impiegati e all’1.9.2017 per i docenti, lo stesso sarà riconosciuto a
tale data secondo il modello precedente. All’1.1.2018 per gli impiegati e all’1.9.2018 per i docenti lo
stipendio sarà poi adeguato all’aumento immediatamente superiore della nuova classe salariale ove
questo sia previsto.
4Agli impiegati con uno stipendio determinante compreso tra il minimo e il massimo della classe
prevista per la funzione e per i quali le disposizioni vigenti nel 2016 avrebbero consentito un aumento
o un avanzamento dall’1.1.2018, lo stesso sarà riconosciuto a tale data secondo il modello
precedente.
Per essi all’1.1.2019 lo stipendio sarà poi adeguato all’aumento immediatamente superiore della
nuova classe salariale ove questo sia previsto.
5Qualora da un confronto eseguito per ogni dipendente dal 2017 tra l’applicazione del modello
salariale precedente e l’applicazione dei cpv. 3 e 4 risultasse che il modello precedente fosse più
favorevole al dipendente in modo significativo, il Consiglio di Stato potrebbe considerare il
riconoscimento di uno scatto supplementare secondo il modello precedente. Per tali correttivi si
pone un limite massimo complessivo di fr. 300’ - 400’000.--.
6I dipendenti al massimo della carriera, in classe speciale o con contratto speciale nel 2016,
mantengono il medesimo stipendio nel 2017. Per essi all’1.1.2018 lo stipendio sarà adeguato
all’aumento immediatamente superiore ove questo sia previsto.

## Art. 42 {#art_42}

1È istituita una commissione paritetica, formata da sei membri, tre in rappresentanza del
Consiglio di Stato e tre rappresentanti dei dipendenti, allo scopo di valutare eventuali divergenze
nella fase introduttiva della nuova classificazione delle funzioni.
2Il Consiglio di Stato e l’insieme delle organizzazioni sindacali definiscono i casi che devono essere
sottoposti all’esame della commissione, che rassegnerà un rapporto all’indirizzo del Consiglio di
Stato.
3L’organizzazione della commissione è disciplinata da un apposito regolamento approvato dal
Consiglio di Stato.
4I membri della commissione sono tenuti al segreto d’Ufficio.
5Essa viene sciolta a conclusione della fase introduttiva della nuova classificazione delle funzioni,
di regola al più tardi a conclusione del primo anno di entrata in vigore della legge.

## Art. 43 b) calcolo dei giorni di malattia o di infortunio {#art_43}

1Per i dipendenti che presentano un biennio di malattia o infortunio non professionale
aperto secondo la legge previgente, viene riportato nel nuovo sistema il numero di giorni di malattia
o infortunio non professionale accumulati fino a quel momento e vengono successivamente applicati
i nuovi disposti.
2Per i dipendenti che presentano un’inabilità lavorativa al momento dell’entrata in vigore della
presente legge, ma non sono in riduzione di stipendio, viene riportato nel nuovo sistema il numero
di giorni di malattia o infortunio non professionale o infortunio professionale accumulati fino a quel
momento e vengono successivamente applicati i nuovi disposti.
3Per i dipendenti che presentano un’inabilità lavorativa, come da art. 30, al momento dell’entrata in
vigore della presente legge e che nel contempo sono in riduzione di stipendio, si applicano le
disposizioni della legge previgente.

## Art. 44 c) rincaro {#art_44}

L’adeguamento al rincaro di cui all’art. 5 della presente legge è sospeso finché l’indice
nazionale dei prezzi al consumo (base tabella 2010) non supera un indice di 100 punti.

## Art. 45 Disposizioni abrogative {#art_45}

La legge concernente l’adeguamento degli stipendi statali al rincaro del 10 giugno 1985
e la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 sono abrogate.

## Art. 46 Entrata in vigore {#art_46}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle leggi.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.7
Pubblicata nel BU 2017, 81.
7 Entrata in vigore: 1° gennaio 2018 - BU 2017, 81.
