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title: "Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali"
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# Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali

## Art. 1 {#art_1}

1I Cantoni si obbligano a non stipulare convenzioni fiscali con contribuenti e a non far
più uso delle competenze loro conferite per legge o regolamento di stipulare tali convenzioni.
2Le convenzioni di durata limitata, concluse prima dell’adesione di un Cantone al Concordato,
diverranno prive d’effetto alla loro scadenza e non potranno essere rinnovate, né prolungate. Le
convenzioni di durata illimitata saranno valevoli per il rimanente dell’anno in cui il Cantone ha
aderito al Concordato e per i dieci anni seguenti.
3È consentita, in quanto prevista dalla legge, la facoltà di accordare speciali agevolazioni tributarie:
a) a persone che per la prima volta o dopo un’assenza di almeno dieci anni dal Paese prendono
domicilio o dimora in Svizzera, senza esercitarvi attività lucrativa, per il rimanente dell’anno in
cui prendono domicilio o dimora e per l’anno seguente.
Se queste persone sono stranieri non nati in Svizzera, le agevolazioni tributarie possono
essere accordate anche per un periodo maggiore, ritenuto tuttavia che l’ammontare
dell’imposta a loro carico non sarà inferiore a quanto dovuto, in applicazione delle leggi
vigenti, per la sostanza immobiliare sita in Svizzera, per i valori mobiliari svizzeri (cartevalori,
quote sociali, diritti, crediti, averi) e per i beni mobiliari che si trovano in Svizzera;
b) a imprese industriali di nuova creazione, quando il Cantone abbia interesse economico a
promuoverne lo sviluppo, per il rimanente dell’anno in cui comincia l’esercizio e per i nove anni
seguenti;
c) a imprese al cui capitale partecipa una corporazione di diritto pubblico o che sono destinate
prevalentemente ad uno scopo pubblico o di pubblica utilità.
4I Cantoni si impegnano a non concludere convenzioni particolari in contraddizione con la loro
legislazione in materia di imposte sulle successioni, le donazioni e le mutazioni.
5Sono riservate le esenzioni accordate agli Stati esteri, al personale delle loro rappresentanze
diplomatiche e consolari, agli istituti e alle opere internazionali, ufficiali, semi-ufficiali e private e al
loro personale, come pure al personale delle delegazioni accreditate presso di loro.

## Art. 2 {#art_2}

Le norme concordatarie si applicano alle imposte cantonali ed a quelle percepite dalle
organizzazioni amministrative autonome dei Cantoni, come distretti, circoli e comuni.

## Art. 3 {#art_3}

1I Cantoni si obbligano a comunicare l’ultima tassazione fiscale del contribuente,
persona fisica o giuridica, che lascia il loro territorio, se ne sono richiesti dal Cantone del nuovo
domicilio, o dimora, o della nuova sede.
2Parimenti il Cantone del nuovo domicilio, o dimora, o della nuova sede, farà conoscere, a
richiesta, la nuova tassazione al Cantone dal quale il contribuente, persona fisica o giuridica,
proviene.
3I Cantoni dovranno parimenti comunicare al Cantone cui spettava precedentemente la sovranità
fiscale il trasferimento e la tassazione dei beni imponibili ad una persona giuridica (per esempio
fondazione di famiglia, società di sede).

## Art. 4 {#art_4}

1La sorveglianza sull’applicazione del Concordato è affidata ad una Commissione
nominata dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze: essa pronuncia sulle infrazioni alle
norme concordatarie.
671.100
2La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze stabilisce il regolamento concernente il modo di
elezione e di rimunerazione dei membri della Commissione, la procedura e le spese inerenti alle
decisioni.
3Il Cantone concordatario il quale constata che un altro Cantone concordatario o uno dei suoi
distretti, circoli o comuni, non impone un contribuente in conformità alle norme che precedono, o
non adempie l’obbligo di fornire le informazioni cui è tenuto, propone reclamo alla Commissione
del concordato. Questa, esperita un’indagine in contraddittorio, stabilisce se esiste un’infrazione al
concordato.
4Se con decisione della Commissione si accerta che le autorità o i funzionari di un Cantone, dei
suoi distretti, circoli o comuni, hanno contravvenuto alle disposizioni del concordato, l’atto
amministrativo contrario al concordato sarà annullato. Il Cantone in colpa dovrà inoltre pagare la
multa fissata dalla Commissione.
5La multa sarà fissata:
a) in caso di infrazione all’art. 1:
da una a tre volte l’importo del privilegio accordato al contribuente, secondo la gravità della
colpa, ma al minimo fr. 1’000.- e al massimo franchi 10’000.-; in caso di recidiva la multa potrà
essere aumentata fino a fr. 50’000.-;
b) in caso d’infrazione all’art. 3:
secondo la gravità della colpa, al minimo fr. 100.- e al massimo fr. 500.-.
6Le decisioni della Commissione sono inappellabili ed equiparate ai giudizi esecutivi. La
Commissione ne cura l’esecuzione.
7Le multe vengono versate ad un fondo amministrato dalla Conferenza dei direttori cantonali delle
finanze. La Conferenza ne decide la destinazione, dopo aver interpellato i Governi dei Cantoni
aderenti al Concordato.

## Art. 5 {#art_5}

1Il Concordato entra in vigore, dopo la ratifica del Consiglio federale, con la
pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Confederazione.
2I Cantoni aderenti al Concordato hanno diritto di uscirne per la fine dell’anno civile, con un
preavviso di due anni.
3Le notifiche di adesione e di rinuncia devono essere inviate al Consiglio federale, per la
trasmissione alla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e alla commissione del
Concordato, nonché ai Cantoni concordatari.1
Protocollo finale
Considerata la situazione economica straordinaria del momento, è accordata l’autorizzazione di
concedere a titolo transitorio e allo scopo di combattere la penuria degli alloggi, facilitazioni fiscali
di carattere legale per la costruzione di nuove abitazioni.
1 Hanno aderito al Concordato tutti i Cantoni (stato al 1.7.1984).
Adesione del Cantone Ticino con ris. gov. n. 4390 del 25.9.1959 ed effetto a contare dal 1.10.1959 - RU
1959, 968 (v. anche DL di approvazione del 20.12.1950 - BU 1951, 23).
