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title: "7.3.1 Ordinanza municipale sulla manutenzione dei fondi del Comune di Lugano del 21 novembre 2013"
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# 7.3.1 Ordinanza municipale sulla manutenzione dei fondi del Comune di Lugano del 21 novembre 2013

## Art. 1 Scopo e campo di applicazione {#art_1}

Scopo
La presente Ordinanza persegue lo scopo di garantire la sicurezza delle
persone e delle cose e di preservare il decoro nelle aree urbane, imponendo
una regolare manutenzione dei fondi.

## Art. 2 {#art_2}

Campo di applicazione
Le disposizioni della presente Ordinanza sono applicabili alle zone edificabili
ed a quelle non edificabili, esclusa la zona forestale.
CAPITOLO 2

## Art. 3 Norme generali {#art_3}

Obbligo di manutenzione
a) Terreni in zona edificabile
1 Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere in buono stato il proprio
fondo.
2 Tutti i proprietari di terreni fronteggianti strade, sentieri, piazze,
marciapiedi o altri sedimi comunali, hanno l'obbligo di provvedere alla
potatura delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti (anche di alberi)
sull'area pubblica, allo scopo di eliminare inconvenienti a pedoni eveicoli,
in particolare per non impedire lavisuale, garantire l'illuminazione
pubblica e la sicurezza del traffico.
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3 lvori di manutenzione devono essere eseguiti almeno duevolte l'anno,
in funzione dello sviluppo dellavegetazione.
4 Il materiale derivante dalla pulizia del fondo deve essere immediatamente
allontanato.

## Art. 4 {#art_4}

b) Terreni in zona agricola
Lo sfalcio del fieno deve avvenire almeno unavolta all'anno in modo da
evitare la crescita libera di arbusti, roveti, rampicanti, ecc.; deve pure essere
evitata la crescita di alberi ad alto fusto (inselvatichimento).

## Art. 5 {#art_5}

Alberature
1 Gli alberi ad alto fusto secchi o con evidenti segni di deperimento devono
essere oggetto di interventi di manutenzione eseguiti da personale
qualificato. In generale, gli alberi ad alto fusto devono essere oggetto di
regolari controlli e interventi di cura.
1 Municipio ha la facoltà di intimare l'abbattimento di un albero per
ragioni di sicurezza, con costi d'esecuzione a carico del proprietario.
Perla cura di alberi inventariati, di particolare pregio o meritevoli di
protezione, gli interventi di manutenzione devono essere preventivamente
notificati al Servizio del Verde pubblico; esso ha la facoltà di condizionarne
l'esecuzione, qualora ciò sia ritenuto necessario.

## Art. 6 {#art_6}

Piante invasive, neofite
1 L presenza di piante invasive (cfr. lista emanata dalla "Commissione
svizzera per la conservazione delle piante selvatiche (CPS) deve essere
segnalata al Servizio del Verde pubblico.
Le piante di cui al cpv. 1 devono essere eliminate sistematicamente
secondo i metodi di lotta più appropriati.
CAPITOLO 3

## Art. 7 Contravvenzioni {#art_7}

Controlli e sanzioni
1 Il Municipio procede a controlli periodici e assegna ai proprietari
inadempienti un termine per l'esecuzione dei lavori di manutenzione,
scaduto infruttuoso il quale procede all'esecuzione d'ufficio a loro spese,
sulla base delle seguenti tariffe:
Operaio comunale con attrezzi CHF 60.--/ora
Supplementi:
uso del trattore CHF 30.--/ora
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uso motosega CHF 25.--/ora
uso tagliaerba, tosasiepe, CHF 20.--/ora
decespugliatore
2 I caso di esecuzione d'ufficio per il tramite di ditte privateviene
rifatturato il costo effettivo.
Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi degli art. 46 della
Legge edilizia cantonale e 145 e seg. LOC.
CAPITOLO 4

## Art. 8 Disposizioni finali {#art_8}

Abrogazioni
La presente Ordinanza sostituisce e annulla:
l'Ordinanza municipale sulla manutenzione dei fondi nel territorio del
Comune di Lugano prima del 5 aprile 2004, del 26 aprile 2004;
l'Ordinanza municipale per la manutenzione dei confini nel quartiere di
Breganzona, del 26 aprile 2004;
l'Ordinanza municipale riguardante il taglio di siepi e rami sporgenti e la
manutenzione dei fondi nel quartiere di Viganello, del 26 aprile 2004;
l'Ordinanza municipale sulla manutenzione dei fondi nel quartiere di
Carabbia, del 14 maggio 2008;
l'Ordinanza municipale sulla tenuta dei fondi nel quartiere di Bogno, del 8
maggio 2013;
nonchè ogni altra disposizione incompatibile o contraria alla stessa.

## Art. 9 {#art_9}

Entrata invigore
La presente ordinanza entra invigore alla scadenza del periodo di
pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art.
208 LOC.
Per il Municipio
11 Sindaco 11 Segretario
Avv. M. Borradori lic. jur. M. Delorenzi
Risoluzione municipale del 21 novembre 2013. Pubblicata agli albi comunali nel
periodo compreso tra il 2 e il 17 dicembre 2013.
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