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title: "Regolamento di applicazione della legge edilizia"
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# Regolamento di applicazione della legge edilizia

## Art. 1 Licenza di costruzione; definizione {#art_1}

1La licenza di costruzione è un atto amministrativo col quale l’autorità accerta che nessun
impedimento di diritto pubblico si oppone all’esecuzione dei lavori previsti.
2La licenza non procura al suo titolare alcun diritto nuovo; esso non lo protegge in principio dalle
conseguenze di un nuovo diritto, salvo che la legge disponga espressamente il contrario.

## Art. 2 Autorità competenti {#art_2}

1La licenza è concessa dal Municipio previo avviso cantonale ai sensi degli art. 3 cpv. 1
e 7 LE nei casi previsti dalla legislazione di cui all’allegato 1. L’avviso cantonale è emanato:
a) dai Servizi generali per le domande di costruzione fuori zona edificabile e per le domande che
comprendono una ponderazione degli interessi;
b) dall’Ufficio delle domande di costruzione negli altri casi.
2L’Ufficio delle domande di costruzione (UDC) cura l’allestimento e deve in particolare:
a) gestire la procedura relativa alle domande di costruzione ai sensi della legislazione edilizia
cantonale e federale;
b) eliminare, dopo ponderazione e verifica della pratica da parte del servizio interessato, possibili
contraddizioni che si dovessero riscontrare in tale ambito;
c) non tenere in considerazione preavvisi sprovvisti di una sufficiente base legale;
d) sottoporre la proposta di avviso cantonale ai Servizi generali.
3Ai Municipi è delegata la competenza di applicare le norme che la legge affida all'autorità cantonale
nelle materie indicate nell'allegato 2.

## Art. 3 Lavori non soggetti a licenza {#art_3}

1Non soggiacciono a licenza edilizia:
a) gli edifici o impianti la cui approvazione è disciplinata nel dettaglio da leggi speciali federali e
cantonali come la legge federale sulle strade nazionali, la legge federale sulle foreste, la legge
sulle strade, la legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni, la legge sui consorzi (del
1913);
b) i lavori di ordinaria manutenzione, che non modificano né l'aspetto esterno né la destinazione
degli edifici e impianti, come la sostituzione dei servizi o delle istallazioni non comportanti un
cambiamento di consumo energetico, la sostituzione dei tetti senza cambiamento della
carpenteria e del tipo dei materiali;
c) gli edifici o impianti sottratti alla competenza cantonale dal diritto federale;
d) le piccole trasformazioni all'interno dei fabbricati, come lo spostamento di pareti e porte;
e) ...;
f) ...;
g) la sistemazione di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo;
h) gli scavi e colmate con materiale terroso per una confacente sistemazione del terreno fino
all’altezza di m 1.00 e una superficie di mq 500, per un massimo di mc 200, nella zona
edificabile secondo il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato;3
1 Art. modificato dal R 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 381; precedente modifica: BU 2007,
70.
2 Art. modificato dal R 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 377.
3 Lett. modificata dal R 14.6.2017; in vigore dal 20.6.2017 - BU 2017, 174.
i) le costruzioni provvisorie, ossia le costruzioni destinate a soddisfare un bisogno contingente,
la cui durata è prestabilita, come le baracche di cantiere per deposito materiali e attrezzi, le
tende da circo e per manifestazioni;
k) la sosta di roulottes per un periodo non superiore a tre mesi nello spazio di un anno fuori
dall'area forestale;
l) il deposito di materiali inerti per un periodo non superiore a tre mesi, ritenuto però che tale
deposito non interessi biotopi protetti o degni di protezione e sia fuori dall'area forestale;
m) gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti o alle facciate situati nelle zone edificabili e
nelle zone agricole (art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno
1979).4
n) gli impianti solari posati su tetti piani nelle zone di produzione intensiva di beni o servizi (art. 27
cifra II del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 e art. 18a
della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979);5
o) la sostituzione di serramenti posati su edifici abitativi dopo il 1° gennaio 1991, previo annuncio
al Municipio;6
p) in zona edificabile, riservate eventuali norme comunali più restrittive, la locazione a fini turistici
non sottoposta alla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023
(LEAR), di unità abitative o di parte di esse, per un periodo complessivo non superiore a 90
giorni per anno civile, previo annuncio al Municipio.7
2L'esenzione dalla licenza non dispensa in ogni caso da un'esecuzione conforme alla legge, alle
regole dell'arte e della sicurezza, nonché ad un uso parsimonioso dell'energia.
Impianti solari
Art. 3a8 1Per gli impianti solari non soggetti a licenza, l’annuncio ai sensi degli articoli 32a e 32abis
dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 dev’essere formulato per iscritto
e in due copie al Municipio almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori.9
2Esso va accompagnato dagli atti necessari a documentare l’intervento e a dimostrare che l’impianto
è sufficientemente adattato al tetto e/o alla facciata, e segnatamente:
a) il nome e l’indirizzo del proprietario del fondo;
b) il numero e il subalterno di mappa;
c) un estratto planimetrico 1:500 o 1:1000 dell’edificio;
d) un modello del pannello previsto e la potenza installata complessiva;
e) a dipendenza dell’intervento, una pianta del tetto e/o delle facciate con indicate le dimensioni e
la posizione dell’impianto;
f) una o più sezioni.10
3Entro dieci giorni dalla ricezione, il Municipio trasmette una copia della documentazione alla
Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.

## Art. 4 Lavori soggetti a licenza {#art_4}

La licenza di costruzione è necessaria per:
a) la costruzione, la rinnovazione, la trasformazione anche parziale (ivi compreso il solo
cambiamento di destinazione) e la ricostruzione di edifici e impianti di qualsiasi genere;
b) la demolizione parziale o totale di edifici;
c) ogni altra opera edilizia o impianto come:
- muri, piscine, strade private, serre fisse, accessi stradali, posteggi per veicoli e natanti,
piazzali per la vendita di automobili e di altri beni mobili;
- canalizzazioni e impianti per le acque di scarico;
- cisterne per il concime o il colaticcio;
- serbatoi per gas, oli combustibili e carburanti;
- impianti per il trasporto di merci e di persone, in quanto non soggetti a concessione federale;
d) l'apertura di cave per l'estrazione di materiali di ogni genere, scavi e colmate;
4 Lett. modificata dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183; precedente modifica: BU 2014,
282.
5 Lett. introdotta dal R 21.5.2014; in vigore dal 23.5.2014 - BU 2014, 282.
6 Lett. introdotta dal R 14.6.2017; in vigore dal 20.6.2017 - BU 2017, 174.
7 Lett. modificata dal R 7.6.2023; in vigore dal 15.6.2023 - BU 2023, 244; precedente modifica: BU 2022,
297.
8 Art. introdotto dal R 21.5.2014; in vigore dal 23.5.2014 - BU 2014, 282.
9 Cpv. modificato dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.
10 Cpv. modificato dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.
e) il deposito rifiuti, materiali e macchinari di qualsiasi natura;
f) i campeggi;
g) impianti per la telecomunicazione mobile e fissa senza filo e le loro modifiche ai sensi del
regolamento di applicazione dell’ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non
ionizzanti (RORNI);11
h) la sostituzione di serramenti e la posa di impianti solari nei nuclei, nelle zone di protezione del
paesaggio (art. 105 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011), nel
Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP), negli
insediamenti elencati nell’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere
d’importanza nazionale (ISOS) e nei perimetri di rispetto dei beni culturali d’interesse cantonale
(art. 22 cpv. 2 della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997).12

## Art. 5 a) procedura ordinaria {#art_5}

1In quanto non siano esplicitamente soggette alla procedura della notifica (art. 6), tutti gli
interventi di cui all'art. 4 soggiacciono alla procedura ordinaria.
2Non è consentito suddividere i lavori in modo da eludere la procedura ordinaria.
3Ogni intervento su edifici o impianti siti fuori zona edificabile deve essere sottoposto alla procedura
ordinaria.13

## Art. 6 b) procedura della notifica {#art_6}

1Sono soggetti alla procedura della notifica nella zona edificabile secondo il PR
approvato dal Consiglio di Stato:
1. i lavori di rinnovazione e di trasformazione, senza modifica sostanziale dell'aspetto esterno o
della destinazione e dell'aspetto generale degli edifici o impianti;
2. la sostituzione dei tetti con modificazioni della carpenteria o del tipo dei materiali di copertura;
3. le costruzioni accessorie, le costruzioni elementari e le pergole;
4. le opere di cinta e i muri di sostegno;
5. la demolizione parziale o totale di edifici;
6. la costruzione di muri, piscine familiari, strade private, accessi alle strade pubbliche degli enti
locali o private aperte al pubblico, posteggi per veicoli per edifici abitativi mono e bifamiliari, in
quanto tutte queste opere non ingenerino ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso
ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente;
7. l'allacciamento degli edifici di abitazione alle canalizzazioni;
8. il deposito di materiali e macchinari;
9. gli scavi e le colmate con materiale terroso fino all'altezza di m 1.50 e una superficie di mq
1000;
10. l'apertura di porte, finestre o vetrine, nonché la formazione di balconi senza modifica
sostanziale dell'aspetto;
11. il tinteggio di edifici e impianti.14
2Il Municipio non può autorizzare, senza l'approvazione dell'autore della restrizione, lavori di nessun
genere inerenti progetti comportanti l'applicazione delle leggi di cui all'allegato 1.

## Art. 7 Elaborazione progetti {#art_7}

Devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della
natura dell'opera, o da una persona autorizzata in base al diritto anteriore, i progetti per la
costruzione e ricostruzione di edifici per l'abitazione, il lavoro, il commercio e l'immagazzinamento
di merci e materiali; e, in quanto non siano di secondaria importanza, i progetti per canalizzazioni e
impianti annessi, strade, ponti, ripari contro le alluvioni, scoscendimenti, frane e simili.
Domanda di costruzione

## Art. 8 a) forma {#art_8}

1La domanda di costruzione, stesa sul formulario ufficiale, deve essere presentata al
Municipio.
2La domanda e i progetti devono essere firmati dalla persona che chiede la licenza, dal proprietario
del fondo e dal progettista.
11 Lett. introdotto dal R 26.6.2001; in vigore dal 3.7.2001 - BU 2001, 175.
12 Lett. modificata dal R 19.11.2025; in vigore dal 21.11.2025 - BU 2025, 305; precedenti modifiche: BU
2014, 282; BU 2017, 174.
13 Cpv. introdotto dal R 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 377.
14 Cpv. modificato dal R 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 377.

## Art. 9 b) contenuto {#art_9}

La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo della persona che chiede la licenza, del proprietario del fondo, del
progettista e del responsabile della garanzia della qualità (art. 12 legge sulla protezione
antincendio del 14 dicembre 2022 - LPA);15
b) il genere dell’edificio o degli impianti e la qualità dei materiali impiegati;
c) l'esatta destinazione dell'edificio o degli impianti;
d) le coordinate secondo la carta nazionale, il numero di mappa, la località e la descrizione del
fondo, un estratto della carta nazionale alla scala 1:25 000, con l'indicazione dell'ubicazione;
e) la richiesta di deroghe, con la specificazione dei motivi;
f) l'indicazione del limitare del bosco nel raggio di ml 30;
g) l'occupazione di area pubblica;
h) il preventivo delle spese secondo le norme SIA;
i) a seconda della natura dell’opera:
– il calcolo particolareggiato degli indici d’occupazione e di sfruttamento;
– il calcolo dell’isolamento termico;
– il volume degli edifici o impianti;
– il modo di approvvigionamento idrico e di evacuazione delle acque di scarico;
– negli edifici o impianti artigianali o industriali, il numero delle persone che vi saranno
presumibilmente occupate;
– gli atti richiesti da leggi speciali, in particolare l’esame dell’impatto sull’ambiente secondo la
relativa ordinanza federale, le dichiarazioni inerenti le emissioni atmosferiche, le sostanze
eventualmente impiegate ed i provvedimenti per il risparmio energetico.16
l) l’attestato di conformità del progetto alle prescrizioni antincendio ove prescritto (art. 3 LPA);17
m) la data probabile dell’inizio dei lavori e la loro durata;18
n) le informazioni ai sensi dell’art. 16 dell’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti
del 4 dicembre 2015 (OPSR) concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti edili
prodotti nonché il loro smaltimento, se
– si prevede che saranno prodotti più di 200 mc di rifiuti edili oppure che i rifiuti edili prodotti
conterranno sostanze nocive per l’ambiente o la salute;
– l’intervento comporta la demolizione o la trasformazione di edifici o impianti costruiti prima
del 1° gennaio 1991; in tal caso le informazioni devono essere fornite tramite una perizia
allestita da uno specialista riconosciuto;
– sono previsti interventi su un sito inquinato ai sensi dell’Ordinanza sui siti contaminati del 26
agosto 1998 (OSiti);19
o) per i progetti fuori zona edificabile, un piano 1:100 con indicate le modifiche apportate alla
superficie impermeabilizzata del suolo ai sensi dell’art. 25a cpv. 2 e 3 dell’ordinanza sulla
pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT), ivi compresi eventuali ripristini.20

## Art. 10 Piano di situazione {#art_10}

1Alla domanda deve essere allegato un piano di situazione rilasciato dal geometra
revisore.
2Il piano può essere sostituito da un rilievo eseguito da un geometra o dal progettista, quando non
esista una mappa aggiornata.
3Il piano deve specificare:
a) le coordinate secondo la carta nazionale, l'orientamento, il nome locale, i numeri di mappa;21
15 Lett. modificata dal R 20.3.2024; in vigore dal 22.3.2024 - BU 2024, 82; precedente modifica: BU 2015,
208.
16 Lett. modificata dal R 14.6.2017; in vigore dal 20.6.2017 - BU 2017, 174; precedenti modifiche: BU
2006, 128; BU 2013, 391.
17 Lett. modificata dal R 20.3.2024; in vigore dal 22.3.2024 - BU 2024, 82; precendente modifica: BU 2012,
97.
18 Lett. introdotta dal R 7.3.2012; in vigore dal 1.4.2012 - BU 2012, 97.
19 Lett. modificata dal R 14.6.2017; in vigore dal 20.6.2017 - BU 2017, 174; precedente modifica: BU 2016,
334.
20 Lett. introdotta dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.
21 Lett. modificata dal R 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 377.
b) l'ubicazione delle opere previste, le loro dimensioni, le distanze dai confini e dagli edifici
esistenti o progettati, gli accessi stradali e, quando occorra, le aree riservate per il gioco dei
bambini e per i posteggi.
Progetti; contenuto

## Art. 11 a) in generale {#art_11}

1I progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la
natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda.
2Si possono prevedere soluzioni varianti o alternative.
3L’autorità può all’occorrenza chiedere informazioni o completamenti; in casi particolari può essere
chiesto anche l’allestimento di studi speciali, come perizie geologiche, di meccanica delle terre,
idrografiche o del traffico, foniche e simili, o perizie sull’uso o sullo smaltimento di sostanze, prodotti
o materiali potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute.22
4Eventuali contestazioni circa la necessità di allestire studi speciali o perizie ai sensi del cpv. 3 sono
decise dal Dipartimento, senza formalità particolari.23

## Art. 12 b) per gli edifici {#art_12}

1I progetti devono comprendere i seguenti piani:
a) la pianta di ogni piano, con le misure principali e la destinazione di ogni vano;
b) una o più sezioni per ogni corpo dell'edificio, da cui si possa dedurre l'altezza dell'edificio e
quella dei singoli piani, il livello del terreno naturale e quello delle strade pubbliche adiacenti;
nelle sezioni devono inoltre chiaramente figurare eventuali sporgenze sull'area pubblica;
b1) per gli edifici;24
c) l'indicazione del volume del materiale di scavo e/o delle demolizioni, del materiale riportato in
loco e della destinazione del materiale esuberante;
d) l’indicazione del volume del materiale di scavo e/o delle demolizioni, del materiale riportato in
loco e della destinazione del materiale esuberante nei casi elencati all’art. 9 lett. n);25
e) il piano delle sistemazioni esterne, comprendente in particolare i dettagli degli accessi alle
strade pubbliche, dei posteggi e delle aree di svago;
f) il piano dei rifugi di protezione civile elaborato secondo le direttive della legislazione speciale.
2Di regola i progetti sono allestiti alla scala 1:100; per progetti di grandi dimensioni può essere usata
la scala 1:200; nel caso di trasformazione o di rinnovazione, le demolizioni saranno indicate con
colore giallo e le nuove costruzioni con colore rosso.
b2) per gli edifici protetti secondo il PUC-PEIP (rustici)
Art. 12a26 1Per le domande concernenti edifici meritevoli di conservazione (categorie 1a, 1c, 1d), gli
edifici meritevoli già trasformati (categoria 3) e le ricostruzioni di edifici diroccati ricostruibili
(categoria 1b) secondo l’inventario comunale degli edifici fuori della zona edificabile (IEFZE)
all’interno del Piano di utilizzazione cantonale degli edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP), a
dipendenza della natura dell’intervento, i progetti devono comprendere:
a) i piani di rilievo e i piani di progetto:
– delle piante di ogni piano, con le misure principali e la destinazione di ogni vano (scala 1:50),
– delle sezioni di ogni corpo dell’edificio, da cui si possano dedurre le quote dell’opera e quella
dei singoli piani, nonché del terreno naturale circostante (scala 1:50),
– di tutte le facciate dell’edificio e di quelle di eventuali edifici contigui (scala 1:50),
– della sistemazione esterna (scala 1:100).
Le rappresentazioni grafiche dovranno indicare con colore giallo le demolizioni, con colore
rosso i nuovi interventi e le nuove componenti e con colore viola gli elementi che saranno
rimossi e successivamente ricollocati nella loro sede originaria;
b) il rilievo fotografico completo dell’edificio (4 prospetti e interno di ogni locale) e del suo
paesaggio (unità paesaggistica di riferimento, art. 14 NAPUC-PEIP) che ne documenti lo stato
al momento dell’inoltro della domanda di costruzione;
c) una relazione tecnica che descriva con precisione tutti gli interventi previsti, i dettagli costruttivi
e i materiali utilizzati, nonché la presenza di dettagli particolari e di elementi di pregio originali
da salvaguardare ed una descrizione dell’unità paesaggistica di riferimento;
22 Cpv. modificato dal R 28.3.2006; in vigore dal 31.3.2006 - BU 2006, 128.
23 Cpv. introdotto dal R 22.8.2006; in vigore dal 25.8.2006 - BU 2006, 308.
24 Lett. introdotta dal R 7.11.2012; in vigore dal 9.11.2012 - BU 2012, 520.
25 Lett. modificata dal R 14.6.2017; in vigore dal 20.6.2017 - BU 2017, 174.
26 Art. introdotto dal R 7.11.2012; in vigore dal 9.11.2012 - BU 2012, 520.
d) l’indicazione del volume del materiale di scavo esuberante e delle demolizioni, e della loro
destinazione;
e) le modalità di gestione dell’unità paesaggistica di riferimento al momento dell’inoltro della
domanda di costruzione;
f) una proposta dell’istante per la gestione dell’unità paesaggistica di riferimento dell’edificio.
2Nel caso di interventi minori, il Dipartimento può esonerare l’istante dalla produzione di singoli
documenti richiesti dal capoverso precedente.

## Art. 13 c) per le canalizzazioni {#art_13}

1I progetti delle canalizzazioni devono comprendere:
a) il piano di situazione (di regola in scala 1:500);
b) le piante e il profilo longitudinale delle canalizzazioni, con i manufatti di trattamento delle acque,
i pozzetti di raccolta e d'ispezione, i manufatti per lo smaltimento delle acque di scarico, le aree
a dispersione superficiale, come pure il punto di allacciamento alla fognatura pubblica;
c) i particolari costruttivi dei manufatti speciali di trattamento, evacuazione e smaltimento delle
acque di scarico;
d) la relazione tecnica;
e) l'eventuale piano di smaltimento delle acque;
f) l'eventuale perizia geologica per accertare l'idoneità del terreno allo smaltimento delle acque.
2I particolari costruttivi sono allestiti alla scala 1:20 o 1:50.

## Art. 14 d) per serbatoi di carburanti e oli combustibili {#art_14}

1I progetti per la posa di serbatoi, impianti di deposito carburante, oli combustibili o altri
liquidi nocivi alle acque devono indicare:
a) l'ubicazione esatta degli impianti di deposito, dei serbatoi e delle costruzioni adiacenti;
b) il settore di protezione delle acque (S, A, B, C) in cui è ubicato il deposito o il serbatoio;
c) la natura dei liquidi contenuti nell'impianto di deposito o nel serbatoio;
d) la caratteristica degli impianti e dei serbatoi (capacità, tipo);
e) le misure di prevenzione e di lotta contro gli incendi;
f) una relazione tecnica che indichi:
- le misure di protezione contro l'inquinamento delle acque;
- vasche di contenimento, vaschette, sistemi di sicurezza e di allarme, tipo di rivestimento,
misure di protezione contro la corrosione, ecc.;
- i calcoli statici dell'opera di protezione degli impianti di volume superiore a 50 mc;
- i dettagli delle opere di prevenzione di travasi durante il riempimento (piazzole di travaso).
2I particolari tecnici sono allestiti in scala 1:20 o 1:50.

## Art. 15 e) per l'apertura di cave, scavi e colmate {#art_15}

Il progetto deve comprendere:
a) un estratto della carta nazionale in scala 1:25'000;
b) un estratto della mappa catastale, la planimetria e le sezioni degli scavi o dei riempimenti;
c) la relazione in cui sia indicato lo scopo, il volume dei movimenti di materiale, la durata, la
descrizione delle attrezzature impiegate e le informazioni sulla situazione delle acque sorgive
o sotterranee;
d) il piano di risistemazione della zona.

## Art. 16 Numero delle copie; formato {#art_16}

1Alla domanda, in cinque copie, devono essere annessi il piano di situazione e i progetti,
pure in cinque copie.
2Per le domande sottoposte alla procedura di notifica sono sufficienti 3 copie dei piani di situazione
e dei progetti.27
3Gli atti, datati e numerati, piegati formato A4, sono da presentare in fascicoli separati.28

## Art. 17 Avviso di pubblicazione {#art_17}

1L'avviso di pubblicazione della domanda di costruzione deve contenere:
a) il nome della persona che chiede la licenza e del proprietario del fondo;
b) il genere dell'opera;
c) l'esatta destinazione degli edifici o impianti;
27 Cpv. modificato dal R 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 377.
28 Cpv. introdotto dal R 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 377.
d) il nome locale, il numero di mappa e la descrizione del fondo;
e) la richiesta di deroghe;
f) il periodo della pubblicazione e gli orari in cui può essere presa conoscenza degli atti;
g) il termine per le opposizioni.
2Copia dell'avviso è notificato all'istante e ai proprietari confinanti; per edifici o impianti che si trovano
fuori delle zone edificabili è pure dato avviso nel Foglio ufficiale.29
3La pubblicazione non può avvenire prima che le mutazioni dei luoghi conseguenti all'opera siano
state adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine.
4Per i lavori soggetti alla procedura della notifica non è richiesta la pubblicazione nel Foglio ufficiale;
il Municipio può altresì prescindere dalla pubblicazione negli albi comunali e dall'avviso ai vicini se
è escluso il coinvolgimento di interessi pubblici o privati particolari.

## Art. 18 Trasmissione atti al Dipartimento {#art_18}

1Contemporaneamente alla pubblicazione, quattro copie della domanda e degli annessi
vengono trasmessi all’Ufficio delle domande di costruzione (in seguito UDC) per raccomandata o
pacco iscritto.30
1bisI dati della domanda possono essere trasmessi al Dipartimento in forma elettronica mediante
l’utilizzo dell’applicativo GIPE (gestione informatizzata delle procedure edilizie). Per il termine di
trenta giorni di cui all’art. 7 cpv. 1 LE fa comunque stato la ricezione degli atti trasmessi per via
postale.31
2Entro cinque giorni al più tardi dalla scadenza del termine di pubblicazione, il sindaco o altra
persona incaricata dal Municipio informa l’UDC, per lettera raccomandata, se sono o non sono
pervenute opposizioni; delle opposizioni pervenute viene allegata copia con eventuali
osservazioni.32
3Quanto disposto nel presente articolo non si applica nella procedura della notifica.

## Art. 19 Sospensione dei termini {#art_19}

1I termini stabiliti dall’art. 7 della LE non decorrono fin tanto che gli atti non siano stati
completati conformemente alle richieste dell’UDC (documenti, studi supplementari, ecc.).33
2Della sospensione dei termini vengono informati il Municipio e l’istante mediante decisione formale.

## Art. 20 Diritto di opposizione delle organizzazioni {#art_20}

Il Consiglio di Stato pubblica nel Foglio ufficiale l'elenco delle organizzazioni cantonali
conosciute, che sono legittimate a fare opposizione.

## Art. 21 Rinnovo della licenza {#art_21}

1La licenza non può essere rinnovata prima che sia scaduto il termine di validità.34
2La domanda di rinnovo dev'essere corredata unicamente dalla licenza scaduta.
3È applicabile la procedura seguita per la concessione della licenza (ordinaria o della notifica),
escluso l'art. 17 per i casi in cui non è stata nel frattempo approvata alcuna modifica al diritto
applicabile.35

## Art. 22 Contestazioni di natura civile {#art_22}

1Insorgendo contestazioni di natura civile, l'autorità rinvia l'interessato al giudice civile; di
regola, tali contestazioni non sospendono la procedura amministrativa.
2Il termine di validità della licenza è sospeso durante lo svolgimento di un processo civile solo in
quanto il processo abbia per oggetto contestazioni riguardanti il diritto di proprietà e i rapporti di
vicinato che impediscono l'utilizzazione della licenza.
Inizio dei lavori e proseguimento
a) regola
29 Cpv. modificato dal R 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 377.
30 Cpv. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 70.
31 Cpv. introdotto dal R 14.6.2017; in vigore dal 20.6.2017 - BU 2017, 174.
32 Cpv. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 70.
33 Cpv. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 70.
34 Cpv. modificato dal R 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 377.
35 Cpv. modificato dal R 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 377.

## Art. 23 {#art_23}

1I lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in giudicato,
salvo diversa disposizione dell’autorità.
2Almeno sette giorni prima dell’inizio dei lavori dev’essere inoltrata una notifica scritta al Municipio,
informandolo sul nominativo dell’impresa di costruzione esecutrice dei lavori, sui modi di
esecuzione, sulle macchine impiegate e sui provvedimenti previsti per la tutela della quiete dei
rumori, come pure sulle modalità d’uso o di smaltimento di sostanze, materiali o prodotti
potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute.
3L’impresa di costruzione esecutrice dei lavori è tenuta a far sì che sul cantiere venga installata e
mantenuta durante tutto il periodo d’esecuzione dei lavori una tavola di dimensioni non inferiori a
metri 1 di larghezza e metri 0.5 di altezza, collocata in luogo ben visibile entro cinque giorni dall’inizio
dei lavori. Tanto la tavola quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tavola dovrà recare impresse a colori indelebili la
ragione sociale dell’impresa di costruzione esecutrice dei lavori, nonché i dati relativi alla direzione
dei lavori.
4I lavori sono considerati iniziati quando:
a) sono in corso d’esecuzione i lavori di demolizione necessari; oppure
b) sono state poste in cantiere le installazioni necessarie all’esecuzione dell’opera; oppure
c) è accertato che furono fatte spese ingenti per garantire la protezione del cantiere e di opere
vicine; oppure
d) sono state gettate le fondamenta dell’edificio o impianto.
5Trascorso il periodo di due anni senza che i lavori siano stati iniziati, il permesso non può più essere
utilizzato prima dell’ottenimento del rinnovo (art. 14 LE).

## Art. 24 b) revoca {#art_24}

1Il permesso può essere revocato, previa diffida, se i lavori non vengono proseguiti nei
modi e nei termini usuali; l'autorità esige in tal caso il ripristino di una situazione conforme al diritto,
ordinando se del caso il riordino del fondo.37
2Il Municipio informa il Dipartimento sulle violazioni della legge sull'esercizio della professione
d'impresario costruttore.

## Art. 25 c) eccezioni: lavori urgenti {#art_25}

Lavori urgenti, determinati da eventi eccezionali come alluvioni e incendi, intesi a
prevenire un danno grave o salvaguardare la sicurezza e l'incolumità delle persone o delle cose,
possono essere iniziati prima dell'inoltro della domanda di costruzione, dandone immediata notizia
al Municipio.

## Art. 26 Licenza preliminare {#art_26}

1La domanda di licenza preliminare secondo l'art. 15 LE deve essere corredata di un
piano di situazione e, di regola, di progetti di massima o schizzi illustrativi.
2La domanda e gli atti che l'accompagnano devono essere presentati in cinque copie.
3E' applicabile la procedura ordinaria ove l'istante non vi abbia espressamente rinunciato.
Commissione di consulenza
Art. 26a38 1Per la costruzione, l’ampliamento o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti
con rilevante incidenza territoriale, l’istante può richiedere all’UDC la convocazione della
Commissione di consulenza.39
2L’UDC, interpellando i Servizi cantonali e comunali competenti ed assegnando loro un termine per
la risposta, fornisce un preavviso, vincolante per 6 mesi, sulle possibilità edificatorie dei fondi indicati
dall’istante.40
3Restano comunque riservati i diritti dei terzi.
Trasferimento della licenza a terzi
36 Art. modificato dal R 30.3.2010; in vigore dal 2.4.2010 - BU 2010, 133; precedente modifica: BU 2006,
128.
37 Cpv. modificato dal R 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 377.
38 Art. modificato dal R 4.3.1998; in vigore dal 10.3.1998 - BU 1998, 65; introdotto dal R 13.11.1996 - BU
1996, 377.
39 Cpv. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 70.
40 Cpv. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 70.

## Art. 27 {#art_27}

1La licenza di costruzione può essere trasferita a terzi mediante avviso al Municipio,
firmato dal nuovo e dal precedente titolare.
2Dopo l'inizio dei lavori il Municipio può opporsi al trasferimento se sono minacciati importanti
interessi pubblici.

## Art. 28 Conservazione degli atti {#art_28}

I Comuni sono tenuti a conservare gli atti relativi alle licenze di costruzione per il periodo
di dieci anni.

## Art. 29 Tasse e spese {#art_29}

Per la concessione della licenza di costruzione non si possono prelevare tasse e spese
oltre quelle stabilite dall'art. 19 LE; è riservato il prelevamento di tasse previste da leggi speciali.
CAPITOLO II
Norme edilizie generali

## Art. 30 Sicurezza e igiene degli edifici e impianti {#art_30}

1Gli edifici, gli impianti e ogni altra opera devono essere progettati e eseguiti secondo le
regole dell'arte, tenendo conto delle prescrizioni tecniche emanate dalle autorità, sussidiariamente
da associazioni professionali riconosciute, come la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
(SIA), l'Associazione svizzera dei tecnici della depurazione delle acque (VSA/ASTEA),
l'Associazione padronale svizzera lattonieri e installatori (APSLI) e l'Unione svizzera dei
professionisti della strada (VSS).
2L'altezza, il volume, l'insolazione, l'illuminazione, l'aerazione, l'isolamento termico e fonico dei locali
destinati all'abitazione e al lavoro devono corrispondere alle esigenze dell'igiene, tenuto conto delle
condizioni locali.
3Devono inoltre essere ossequiate le disposizioni speciali, in particolare della legislazione sulla
protezione dell'ambiente e delle acque, della legislazione sanitaria, del lavoro, della protezione
antincendio, della prevenzione degli infortuni e del risparmio energetico.41

## Art. 31 Sicurezza sui cantieri {#art_31}

Oltre ai provvedimenti di sicurezza per gli addetti ai lavori prescritti dalla legislazione
speciale, devono essere adottati anche adeguati provvedimenti per la salvaguardia dell'incolumità
dei terzi.
Art. 32 ...42

## Art. 33 Calcoli statici {#art_33}

I calcoli statici per i progetti di cui all'art. 7 del presente regolamento devono essere
elaborati da un ingegnere giusta l'art. 4 LE.

## Art. 34 {#art_34}

…43

## Art. 35 Altezza dei locali d'abitazione {#art_35}

1Fino all'introduzione dei piani regolatori l'altezza minima dei locali d'abitazione è di ml.
2.30; i piani ammezzati possono avere un'altezza inferiore. Per i sottotetti fa stato l'altezza media.44
2Per le costruzioni di montagna, come capanne e baite, l'altezza può essere inferiore ai ml 2,30.
3Deroghe possono essere concesse nel caso di rinnovazione o trasformazione di edifici esistenti.
Ascensori45
41 Cpv. modificato dal R 20.3.2024; in vigore dal 22.3.2024 - BU 2024, 82.
42 Art. abrogato dal R 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 377.
43 Art. abrogato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 147; precedente modifica: BU 2007,
70.
44 Cpv. modificato dal R 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 377.
45 Nota marginale modificata dal R 17.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 391.

## Art. 36 {#art_36}

1Le installazioni di nuovi ascensori e componenti di sicurezza come pure le
trasformazioni o i rinnovamenti che incidono considerevolmente sulla sicurezza degli stessi devono
rispettare le norme dell’ordinanza sulla sicurezza degli ascensori del 23 giugno 1999.
2In particolare, nuovi ascensori e componenti di sicurezza possono essere installati soltanto se la
loro immissione in commercio è avvenuta conformemente agli articoli da 4 a 10 dell’ordinanza.
3Le trasformazioni o i rinnovamenti che incidono considerevolmente sulla sicurezza degli ascensori
o dei componenti di sicurezza devono essere attuati in modo che sia garantita l’eliminazione di,
almeno, i seguenti pericoli significativi elencati nella norma SIA 370.080:
a) sistema di azionamento con una cattiva precisione di livellamento o fermata (n. 3 della lista dei
pericoli significativi);
b) vetro inadeguato nelle porte (n. 27);
c) superficie di cabina troppo ampia rispetto alla portata (n. 38);
d) cabina senza porte (n. 40);
e) nessuna o inadeguata illuminazione di emergenza nella cabina (n. 46);
f) nessuno o inadeguati ammortizzatori (n. 56);
g) nessuno o inadeguato dispositivo di allarme (n. 71).
4Il rispetto di tali requisiti dev’essere certificato da un installatore che soddisfi gli obblighi di cui al
punto 2 degli allegati 8, 9 o 10 dell’ordinanza oppure da un ente accreditato presso il Servizio di
accreditamento svizzero SAS o presso un altro servizio di accreditamento riconosciuto.
5In ogni caso l’esercizio degli ascensori è subordinato ad un collaudo ed a controlli periodici eseguiti
da un installatore o da un ente ai sensi del precedente capoverso. Le spese sono a carico del
proprietario.

## Art. 37 Rumori di cantiere {#art_37}

1Ai lavori di cantiere sono applicabili le seguenti prescrizioni particolari per la tutela della
quiete dai rumori:
a) le macchine impiegate nelle costruzioni devono di regola essere azionate elettricamente; nelle
vicinanze di ospedali, asili, scuole, istituti scientifici, chiese e cimiteri, possono essere usate
altre macchine solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile;
b) i lavori rumorosi, come la lavorazione del legno o dei metalli, devono essere fatti di norma in
baracche o locali chiusi;
c) l'uso di battipali e l'infissione di palancole di ferro sono ammessi solo allorché altri sistemi non
sono possibili o la loro spesa risulti sproporzionata.
2Il Municipio è tenuto a prescrivere adeguati provvedimenti per ridurre al minimo i rumori inevitabili,
come l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti e la limitazione dei lavori a determinati
periodi e orari; esso può inoltre vietare l'uso di macchine che, per causa di vetustà o di cattivo stato
di manutenzione, provocano rumori inutili.
3Sono riservate le disposizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente.

## Art. 38 Manutenzione delle opere {#art_38}

Edifici, impianti e ogni altra opera, compreso il terreno annesso, devono essere
mantenuti in modo da non offendere il decoro e da non mettere in pericolo le persone e le cose.

## Art. 39 {#art_39}

…47
CAPITOLO III
Computo di indici, distanze e altezze

## Art. 40 Indici di sfruttamento e di occupazione {#art_40}

1Oltre a quanto esemplificato nell'art. 38 cpv. 1 LE, non vengono computati nella
superficie utile lorda i rifugi di protezione civile, le piscine familiari, gli archivi e i magazzini
sotterranei, non accessibili al pubblico e che non servono per il lavoro.
2Nell'indice di occupazione non vengono computati i balconi non calcolati nella distanza dal confine.
3Per il computo della superficie utile lorda, edificabile e edificata, lo spessore dei muri perimetrali
con isolamento termico dei nuovi edifici è considerato nella misura di 35 centimetri al massimo.48
46 Art. modificato dal R 21.5.2014; in vigore dal 23.5.2014 - BU 2014, 282; precedenti modifiche: BU 2006,
28; BU 2013, 391.
47 Art. abrogato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 147; precedente modifica: BU 2011,
648.
48 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 535.
4Il bonus sulla superficie utile lorda ai sensi dell’art. 40a cpv. 3 della legge è concesso soltanto per
la realizzazione di nuovi edifici che raggiungono almeno la classe A dell'efficienza energetica
dell'involucro e la classe B dell'efficienza energetica globale secondo il Certificato energetico
cantonale degli edifici (CECE) o che ottengono almeno il certificato Minergie-P, Minergie-A o
Minergie-ECO. Nell’ambito della ristrutturazione di edifici esistenti è richiesto il raggiungimento della
classe B dell'efficienza energetica dell'involucro e della classe B dell'efficienza energetica globale
secondo il CECE oppure l'ottenimento di un certificato Minergie. In ogni caso, il CECE Nuovo edificio
- provvisorio, il CECE Plus o il certificato provvisorio Minergie devono essere prodotti assieme alla
domanda di costruzione.49
Registri degli indici
Art. 40a50 I Comuni esercitano il controllo delle quantità edificatorie tramite un registro ufficiale
allestito secondo i disposti dell'art. 38b) della Legge edilizia.

## Art. 41 Modo di misurare le distanze {#art_41}

1La distanza è misurata nel punto in cui l'edificio o l'impianto più si avvicina al confine,
dall'estremità dei corpi sporgenti, escluse le gronde e i balconi che hanno una sporgenza fino a m
1,10 e non occupano più di un terzo della lunghezza della facciata.
2Se i confini sono irregolari si può prendere una distanza media.
3I balconi chiusi ai lati sono considerati come corpi sporgenti, indipendentemente dalla loro
larghezza.

## Art. 42 Edifici e impianti sotterranei {#art_42}

1Se il regolamento edilizio o il piano regolatore non dispongano altrimenti, le distanze dal
confine non si applicano agli edifici e impianti che sporgono dal terreno meno di m 1.50.
2Ove non sia altrimenti disposto, le distanze dalle strade e dai corsi d'acqua devono invece essere
osservate anche nelle opere sotterranee.

## Art. 43 Attici {#art_43}

Gli attici sono computati nell'altezza degli edifici.

## Art. 44 Numero dei piani {#art_44}

I piani semi-interrati, sporgenti più di m 1.50 dal terreno sistemato almeno su una
facciata, e sottotetti sono computati come piano quando la loro superficie supera i due terzi della
superficie di un piano intero.
CAPITOLO IV
…51
Art. 44a-44i …52
CAPITOLO IVa53
Abitazioni secondarie
Competenze
Art. 44l54 1I municipi sono competenti per l’applicazione della legge federale sulle abitazioni
secondarie del 20 marzo 2015 (LASec) nell’ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia,
riservato il cpv. 2.
2La Sezione dello sviluppo territoriale attesta l’adempimento dei presupposti di cui all’art. 9 LASec
(nuove abitazioni in edifici protetti); essa può emanare delle linee guida riguardanti le modalità di
applicazione della LASec.
49 Cpv. modificato dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183; precedenti modifiche: BU 2010,
53; BU 2023, 389.
50 Art. introdotto dal R 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 377.
51 Capitolo abrogato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 357.
52 Art. abrogati dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 357; precedenti modifiche: BU 1996,
377; BU 2002, 355; BU 2007, 70; BU 2012, 97; BU 2015, 208; BU 2017, 174.
53 Capitolo introdotto dal R 6.7.2016; in vigore dal 8.7.2016 - BU 2016, 334.
54 Art. introdotto dal R 6.7.2016; in vigore dal 8.7.2016 - BU 2016, 334.
3L’Ufficio di statistica è il servizio cantonale di riferimento per la gestione del Registro edifici e
abitazioni (REA) ed è competente per i contatti con la Confederazione ai sensi dell’art. 5 cpv. 4
LASec.
4Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull’applicazione della LASec (art. 15 LASec). Nelle
procedure edilizie essa è esercitata secondo i disposti dell’art. 52.
5L’Ufficio del registro fondiario notifica al Municipio le iscrizioni ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 LASec con
i dati dell’acquirente conformemente all’art. 970 cpv. 2 del Codice civile svizzero.
Nuove abitazioni secondarie in edifici protetti o tipici del sito
Art. 44m55 1Ai sensi dell’art. 9 LASec sono protetti tutti gli edifici tutelati quali beni culturali cantonali
o locali in base alla legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997.
2Per edifici tipici ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LASec e dell’art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza sulle abitazioni
secondarie del 4 dicembre 2015 (OASec) si intendono le costruzioni tradizionali meritevoli di essere
conservate nella loro identità in quanto, per tipologia costruttiva, caratteristiche architettoniche,
materiali e posizione nel tessuto insediativo, contribuiscono in maniera essenziale a determinare e
a qualificare il carattere del sito in cui si collocano.
3La tipicità e la relazione dell’edificio rispetto al sito è verificata nell’ambito della procedura edilizia.
A tale scopo l’istante è tenuto a produrre la documentazione (rapporto, piani, fotografie) che
descriva:
a) le caratteristiche e il valore dell’insediamento in cui si colloca l’edificio;
b) l’edificio stesso, la sua tipologia costruttiva, le caratteristiche architettoniche, il suo stato di
conservazione;
c) le relazioni tra l’edificio, gli spazi liberi e le altre costruzioni presenti nei suoi dintorni.
CAPITOLO V
Opere abusive e contravvenzioni
Opere abusive

## Art. 45 a) sospensione dei lavori {#art_45}

1Il Municipio ordina la sospensione dei lavori e delle utilizzazioni non autorizzati o
eseguiti in contrasto con la licenza di costruzione; l'ordine può essere impartito anche dal
Dipartimento se il Municipio non interviene con la necessaria sollecitudine, specialmente quando
sono violate disposizioni di competenza cantonale.56
2L'ordine non deve eccedere quanto è necessario per conservare la situazione di fatto nella misura
in cui è controversa (i lavori contestati devono essere elencati con precisione); e, se le violazioni
non appaiono manifestamente gravi, l'ordine deve essere preceduto o immediatamente seguito da
un contraddittorio con gli interessati.
3I lavori in contrasto con la licenza edilizia devono essere lasciati continuare se è semplicemente
stata omessa la notifica di una variante non soggetta a pubblicazione.
4L'ordine di sospensione deve indicare i provvedimenti da adottare per il ripristino di uno stato
conforme alla legge, assegnando ove occorra al proprietario un termine per il deposito di una
domanda di variante.
5La decisione di sospensione dei lavori è immediatamente esecutiva.
6La sospensione dell’utilizzazione è ordinata immediatamente ed eseguita entro i termini dell’art 43b
cpv. 1 lett. a OPT.57

## Art. 46 b) violazioni formali {#art_46}

Le violazioni formali della legge sono sanate mediante licenza posteriore, riservata la
procedura di contravvenzione.

## Art. 47 c) violazioni materiali {#art_47}

1Prima di ordinare la demolizione o la rettifica di edifici o impianti fuori delle zone
edificabili il Municipio deve chiedere l'avviso al Dipartimento; l'avviso riguarda il diritto di competenza
cantonale.
1bisIn presenza di una violazione materiale non autorizzabile a posteriori il Municipio trasmette al
Dipartimento, entro 60 giorni dall’accertamento, una proposta di ordine di ripristino della legalità.
55 Art. introdotto dal R 6.7.2016; in vigore dal 8.7.2016 - BU 2016, 334.
56 Cpv. modificato dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.
57 Cpv. introdotto dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.
Ricevuto l’avviso cantonale vincolante, il Municipio emana l’ordine di ripristino nel termine di 30
giorni.58
1terIn presenza di una domanda di costruzione a posteriori la proposta di ordine di ripristino della
legalità dev’essere presentata entro 60 giorni dalla ricezione dell’opposizione cantonale. Si applica
per il rimanente il cpv. 1bis.59
1quaterLa proposta di decisione di cui ai capoversi precedenti deve indicare le modalità di ripristino
ed il termine di esecuzione, che non potrà in ogni caso essere superiore a quello prescritto dall’art.
43c cpv. 1 OPT.60
2La demolizione non esclude la procedura di contravvenzione.

## Art. 48 d) richiesta di aiuto {#art_48}

Il Municipio può chiedere l'intervento della polizia cantonale quando, in determinati casi,
non disponga di forze sufficienti per assolvere le sue funzioni (art. 108 LOC).
CAPITOLO VI
Applicazione della legge e disposizioni varie

## Art. 49 Restrizioni della proprietà {#art_49}

1Le restrizioni di diritto pubblico della proprietà non possono essere soppresse o
modificate per accordo delle parti, nemmeno col consenso dell'autorità, tranne che nei casi
espressamente previsti dalla legge, dai piani o dai regolamenti.
2Le restrizioni di diritto pubblico sussistono anche senza iscrizione nel registro fondiario.

## Art. 50 Ritrovamenti archeologici {#art_50}

Chiunque, scavando nel proprio terreno o nell’altrui terreno, scopre oggetti archeologici,
reliquie o altre costruzioni antiche, deve sospendere lo scavo, provvedere perché nessuno
manometta i ritrovamenti e darne immediata notizia al Municipio e all’Ufficio dei beni culturali.

## Art. 51 Notifica delle decisioni al Dipartimento {#art_51}

Tutte le decisioni di concessione della licenza edilizia, siano esse nella forma della
procedura ordinaria (art. 4 ss. LE), di sospensione lavori (art. 42 cpv. 1 LE), di demolizione (art. 43
LE) e di sanzione pecuniaria (art. 44 LE) devono essere notificate anche all’UDC.
Vidimazione dei piani
Art. 51a63 Nell’ambito delle procedure riguardanti edifici o impianti situati fuori zona edificabile,
l’UDC vidima con un timbro i piani della domanda di costruzione che sono stati oggetto di un esame
sfociato in un preavviso favorevole.

## Art. 52 Vigilanza {#art_52}

Il Dipartimento vigila sull'osservanza della legge nei Comuni, facendone rapporto al
Consiglio di Stato nei casi in cui si giustifichi l'intervento d'ufficio previsto dall'art. 48 cpv. 2 LE.
Prestazioni del Dipartimento ai Comuni e nell’ambito delle procedure federali di approvazione dei
piani64
Art. 52a65 1Le prestazioni fornite dal Dipartimento o dai suoi servizi a favore dei Comuni
conformemente all’art. 3 cpv. 2 della legge sono remunerate in funzione della classe di stipendio dei
funzionari coinvolti e secondo il seguente tariffario:66
Classe stipendio Tariffa oraria
(franchi)
1 - 3 fr. 60.--
58 Cpv. introdotto dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.
59 Cpv. introdotto dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.
60 Cpv. introdotto dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.
61 Art. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 70.
62 Art. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 70; precedente modifica: BU 1996,
377.
63 Art. introdotto dal R 14.6.2017; in vigore dal 20.6.2017 - BU 2017, 174.
64 Nota marginale modificata dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.
65 Art. introdotto dal R 17.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 391.
66 Cpv. modificato dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.
4 - 5 fr. 75.--
6 - 7 fr. 85.--
8 - 9 fr. 100.--
10 - 11 fr. 115.--
12 - 13 fr. 130.--
14 - 15 fr. 145.--
16 - 17 fr. 165.--
18 - 20 fr. 185.--
1bisPer le prestazioni fornite dal Dipartimento o dai suoi servizi nell’ambito delle procedure federali
di approvazione dei piani conformemente all’art. 19a della legge, l’emolumento è fissato in 105
franchi/ora.67
2I Comuni e gli enti richiedenti ai sensi dei precedenti capoversi sono inoltre tenuti a rifondere al
Dipartimento le eventuali spese per perizie, trasferte ed altri costi.68
3Le tasse e le spese di cui al presente articolo sono addebitate direttamente sul conto Stato-
Comune.
Tassa per l’esame delle notifiche
Art. 52b69 1Per l’esame delle notifiche ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 la tassa cantonale ammonta a fr.
50.-- per ogni preavviso.
2Essa è prelevata dal Municipio ed è successivamente accreditata al Cantone sul conto Stato-
Comune a cura del servizio cantonale che ha rilasciato il preavviso.
Rappresentanza
Art. 52c70 L’UDC rappresenta il Cantone per tutto quanto attiene la gestione di procedure edilizie
secondo la legislazione edilizia cantonale e federale, incluse le relative vertenze.

## Art. 53 Disposizioni finali {#art_53}

1Il regolamento di applicazione della legge edilizia del 22 gennaio 1974 è abrogato.
2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra
in vigore il 1° gennaio 1993.
Pubblicato nel BU 1993, 10.
Allegato 171
Elenco della legislazione che prevede competenze cantonali
1.
Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700)
Ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1)
Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100)
Regolamento sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110)
2.
Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01)
Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1)
Ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41)
Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA; RS 814.011)
Ordinanza sulla protezione contro gli incendi rilevanti del 27 febbraio 1991 (OPIR; RS 814.012)
Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR; RS 814.600)
Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1° luglio 1998 (O suolo; RS 814.12)
67 Cpv. introdotto dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.
68 Cpv. modificato dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183.
69 Art. introdotto dal R 17.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 391.
70 Art. introdotto dal R 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 381.
71 Allegato modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 21.11.2025 - BU 2025, 305; precedenti modifiche:
BU 1996, 384; BU 2001, 175; BU 2024, 82.
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim; RS
814.81)
Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo
2004 (LALPAmb; RL 831.100)
Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710)
Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti
del 26 giugno 2001 (RORNI; RL 837.110)
Legge federale sulla protezione contro le sostanze chimiche e i preparati pericolosi del 15 dicembre
2000 (LPChim; RS 813.1)
Legge federale sull’energia del 30 settembre 2016 (LEne; RS 730.0)
Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn; RS 730.01)
Legge cantonale sull’energia del 8 febbraio 1994 (Len; RL 740.100)
Regolamento sull’utilizzazione dell’energia del 15 marzo 2023 (RUEn; RL 740.110)
3.
Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451)
Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991 (OPN; RS 451.1)
4.
Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0)
Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo; RS 921.01)
Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 921.100)
5.
Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20)
Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201)
Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (RL
833.100)
6.
Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone del 21 dicembre 2006 (OIFT; RS
743.011)
Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione
federale del 15 ottobre 1951 (RL 770.200)
Regolamento concernente le funivie e le sciovie esonerate dalla concessione federale del 14
dicembre 1982 (RLFun; RL 770.310)
7.
Legge federale sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 (LPAn; RS 455)
Ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1)
Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987 (RL
482.100)
Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali del 30 giugno 1987
(RL 482.110)
8.
Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5
febbraio 1996 (LLI; RL 835.100)
9.
Legge sulla protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961 (RL 701.400)
10.
Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (RL 445.100)
Regolamento sulla protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004 (RL 445.110)
11.
Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (RL 705.100)
12.
Legge federale sulle strade nazionali dell'8 marzo 1960 (LSN; RS 725.11)
Legge di applicazione della legge federale sulle strade nazionali del 17 settembre 2007 (LALSN; RL
725.200)
Legge sulle strade del 23 marzo 1983 (RL 725.100)
Regolamento sulle strade del 13 dicembre 2023 (RStr; RL 725.110)
13.
Legge sui campeggi del 26 gennaio 2004 (RL 943.100)
14.
Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR; RL 942.100)
15.
Legge sul cinema del 9 novembre 2005 (RL 443.100)
16.
Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (RL 702.100)
17.
Legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 (LPCi; RL 520.100)
18.
Legge sulle acque sotterranee del 12 settembre 1978 (RL 722.300)
Regolamento della legge sulle acque sotterranee del 19 gennaio 1979 (RL 722.310)
Legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (RL 721.100)
Regolamento sull’utilizzazione delle acque del 29 aprile 2003 (RL 721.110)
Legge sull’approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 (RL 722.100)
19.
Legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017 (LTPNat; RL 701.500)
20.
Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan; RL
801.100)
Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958 (RL 831.350)
Regolamento sull'igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali del 12 luglio 2011 (RL 825.150)
21. …
22.
Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL; RS
822.11)
Legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio
e della legge federale sul lavoro a domicilio del 14 marzo 2011 (RL 843.100)
Allegato 272
Elenco delle competenze delegate ai Municipi
a) applicazione della legge federale sulle abitazioni secondarie (LASec) del 20 marzo 2015,
riservato l’art. 44l;
b) applicazione dell’art. 6 della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre
1970, previo avviso del geometra assuntore.
Allegato 3 …73
72 Allegato modificato dal R 6.7.2016; in vigore dal 8.7.2016 - BU 2016, 334; precedente modifica: BU
2012, 616.
73 Allegato abrogato dal R 20.3.2024; in vigore dal 22.3.2024 - BU 2024, 82; precedenti modifiche: BU
1996, 384; BU 2015, 208.
Allegato 4 …74
74 Allegato abrogato dal R 20.3.2024; in vigore dal 22.3.2024 - BU 2024, 82; precedente modifica: BU
2015, 208;
