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title: "2.7.1 Regolamento per il porto, i pontili e le darsene del comune di Lugano del 14 marzo 2016"
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# 2.7.1 Regolamento per il porto, i pontili e le darsene del comune di Lugano del 14 marzo 2016

## Art. 1 Campo d'applicazione e scopo {#art_1}

Campo d'applicazione
1 Il presente Regolamento è applicabile agli attracchi a lago (porto, pontili e
darsene) di proprietà del Comune di Lugano e più precisamente:
a. porto al Campo Marzio e pontili esterni;
b. pontili Lanchetta, Belvedere, Torazza e Roncone;
c. darsene al Ponte della Croce e a Cortivo.
Essovale per tutto il loro comprensorio, ad esclusione delle infrastrutture
di terra, ed èvincolante per tutti i locatari di posti d'attracco e per tutte le
persone che si trovano all'interno della loro area.
11 Municipio è autorizzato a disciplinare tramite Ordinanza l'ordine e
l'esercizio degli attracchi a lago sopra menzionati.

## Art. 2 {#art_2}

Scopo
Il presente Regolamento definisce e disciplina l'uso delle installazioni
designate all'art. 1, allo scopo di mantenerle in buone condizioni e di
assicurare la convivenza di tutti i loro utenti.
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1- Città di Lugano Regolamento 2.7.1
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CAPITOLO 2

## Art. 3 Locazione {#art_3}

Assegnazione dei posti
1 posti di attraccovengono assegnati dal Municipio nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a. i conduttori devono essere persone fisiche e nel contempo proprietari
del natante stazionato;
b. non può essere assegnato più di un posto d'attracco per persona;
c. 1'80% dei posti disponibili è assegnato a proprietari di natanti
domiciliati nel Comune o comunque ivi tenuti al pagamento delle
imposte; il rimanente 20% è assegnato a proprietari di natanti
domiciliati in comuni non rivieraschi del Distretto di Lugano.
In assenza di richieste sufficienti il Municipio può derogare alle suddette
percentuali o assegnare posti di attracco a proprietari di natanti domiciliati in
altri comuni.
11 Municipio, se l'interesse pubblico o generale lo giustifica, può derogare
a quanto previsto alle lettere a) e b) del cpv. 1 e stipulare contratti di
locazione a condizioni speciali con enti pubblici, cantieri nautici, imprese
di trasporto concessionate, ditte di noleggio autorizzate, associazioni e
albergatori.
3 Nel caso in cui il numero di richieste supera quello di posti di attracco
disponibili il Municipio allestisce una lista d'attesa. I posti di attracco che si
liberanovengono assegnati secondo l'ordine di iscrizione nella lista,
considerate le dimensioni del natante e salvaguardato il rispetto del cpv.
1.

## Art. 4 {#art_4}

Cessione dei contratti e sublocazione
La cessione a terzi del contratto di locazione non è ammessa.
La sublocazione è consentita unicamente ai beneficiari di un contratto
speciale ai sensi dell'art. 3 cpv. 2, se il contratto lo prevede
esplicitamente. I canoni di sublocazione non possono superare quelli
previsti dall'allegato A, a meno che un aumento non sia giustificato da
prestazioni supplementari del sublocatore in diretta relazione con l'uso
dell'attracco.

## Art. 5 {#art_5}

Canoni di locazione
I canoni di locazione massimi applicabili sono definiti nell'allegato A del
presente Regolamento.
2 11 Municipio adegua periodicamente i canoni ai mutamenti dei costi del
capitale e dell'esercizio.
3 11 Municipio può ridurre o sopprimere il canone di locazione per natanti
appartenenti ad enti o persone che svolgono compiti di interesse
pubblico e ad associazioni con fini non lucrativi.
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CAPITOLO 3

## Art. 6 Utilizzo delle infrastrutture {#art_6}

Immatricolazione
I natanti stazionati negli impianti comunali devono essere immatricolati e
muniti dei relativi contrassegni, benvisibili per consentirne l'identificazione.
Sono eccettuati i natanti menzionati all'art. 16 cpv. 2 dell'Ordinanza sulla
navigazione nelle acque svizzere dell'8 novembre 1978.

## Art. 7 {#art_7}

Approdo e ormeggio
I natanti devono essere ormeggiati al posto loro assegnato.
Il cambiamento dei posti assegnati può avvenire solo con il consenso del
Municipio.
3 11 Municipio può modificare in ogni tempo i posti di ormeggio, dandone
comunicazione agli interessati.
4 La scelta del sistema di ormeggio è libera.
Esso deve tuttavia essere realizzato a regola d'arte e non deve
danneggiare l'infrastruttura usata e l'ormeggio di altre imbarcazioni.
I natanti devono essere fissati adeguatamente ai supporti previsti per tale
scopo utilizzando ormeggi della dovuta misura e forza.
5vietata qualsiasi modifica alle installazioni. Sono segnatamentevietati
lavori di traforatura o altri interventi di tipo meccanico.
Onde evitare rumori le barche avela devono essere munite di supporti
che impediscano lo sbattere delle cordine contro gli alberi.
7 Ogni natante deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi di
materiale sintetico e di gomma commisurati alle dimensioni
dell'imbarcazione.
8 L barra del timone deve essere tenuta salda e ferma mediante cima
testata.
La prua dell'imbarcazione deve possibilmente essere rivoltaverso iventi
predominanti.

## Art. 8 {#art_8}

Circolazione
1 All'interno del comprensorio e nelle immediatevicinanze delle
infrastrutture definite dall'art. 1 lavelocità dei natanti non deve superare i
5 knn/h.
2 Gli accessi devono sempre essere mantenuti liberi.

## Art. 9 {#art_9}

Manutenzione e cura
1 L manutenzione ordinaria è eseguita dal Comune.
2 Ogni utente deve utilizzare con cura le infrastrutture a disposizione.
3 I proprietari dei natanti provvedono alla loro buona manutenzione.
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1-v Città di Lugano Regolamento 2.7.1
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4 Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni devono essere
tempestivamente notificati al servizio competente, rispettivamente al
proprietario del natante danneggiato.
5 Natanti in cattivo stato di manutenzione, abbandonati, affondati o non
correttamente ormeggiati sono rimossi a spese del proprietario.

## Art. 10 {#art_10}

Ordine generale e divieti
1 Evietato fare il bagno nelle infrastrutture definite dall'art. 1 e nelle
immediatevicinanze. La pratica del surf è consentita solo per entrare ed
uscire dal porto Campo Marzio, seguendo lavia più diretta.
I pontili, le rampe e iviali d'accesso devono sempre essere tenuti sgombri.
3 Sonovietati i lavori di manutenzione e di riparazione che possono causare
inquinamenti o eccessivi rumori; in particolare è proibito travasare
carburante nei natanti o eseguire cambi dell'olio del motore, come pure
pulire i natanti con detergenti o sostanze chimiche, se non nelle aree
appositamente designate a tale scopo.
4 Difetti che possono causare perdite di olio o di carburante devono essere
immediatamente eliminati.
5 Evietato l'attracco di imbarcazioni munite di toilettes e/0 di lavelli con
scarico in acqua. Le toilettes chimiche chiuse devono essere scaricate
senza provocare inquinamenti.
6 Le acque luride dei natanti (acque di sentina, oli) devono essere evacuate
tramite un'apposita pompa.
7 Ogni utente è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago
e nell'area dell'infrastruttura; qualora dovesse lasciare tracce di sporco è
suo compito provvedere all'immediata pulizia e alla rifusione di eventuali
danni.
8 Equipaggi in tardo rientro sono tenuti ad evitare rumori inutili.
9 inoltrevietato:
a. l'attracco, anche temporaneo, se non di emergenza, di natanti estranei
alle infrastrutture;
b. autorizzare terze persone ad usufruire del proprio posto, anche per un
breve periodo;
c. lasciare inutilizzato il posto di attracco senza chiedere l'autorizzazione
al Municipio.

## Art. 11 {#art_11}

Disposizioni speciali per il porto al Campo Marzio
1 Luso dell'approdo con ormeggio esterno al porto è riservato agli utenti
dello stesso, che non possono tuttavia tenerlo occupato oltre il tempo
strettamente necessario per operazioni di imbarco e di sbarco.
2 Evietato:
a. fumare all'interno del porto;
b. ormeggiare al posto riservato per il rifornimento di carburante, come
pure al posto di paranco.
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Città di Lugano Regolamento 2.7.1
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L'uso del carrello di alaggio deve essere autorizzato da chi lo gestisce. Le
tariffe massime sono le seguenti:
a. solo alaggio (uscita e messa in acqua) CHF 150.--
b. stazionamento sul carrello (al giorno) CHF 150.--

## Art. 12 c. utilizzo idropulitrice CHF 50.-- {#art_12}

Responsabilità
L uso delle infrastrutture avviene a rischio proprio dell'utente.
2 proprietario del natante è responsabile dei danni che lo stesso causa
nell'area infrastrutture, siano esse manufatti o altri natanti.
3 Il omune non risponde in caso di avarie, incendi, furti o manomissioni alle
imbarcazioni, siano esse causate da persone o da eventi naturali. Resta
riservato l'art. 58 CO.
4 proprietari che affidano i loro natanti a terzi sono personalmente
responsabili per i danni da questi causati.
CAPITOLO 4

## Art. 13 Disposizioni finali {#art_13}

Esecuzione
Il Municipio è responsabile dell'applicazione del presente Regolamento
ed emana le necessarie disposizioni esecutive. Nei limiti fissati dalla legge
esso può delegare le competenze attribuitegli.
Il macato rispetto delle norme del presente Regolamento è punito con la
multa ai sensi dell'art. 145 LOC.
3 inoltre riservata l'applicazione delle disposizioni del Codice delle
obbligazioni relative al contratto di locazione.

## Art. 14 {#art_14}

Entrata invigore e abrogazioni
1 Il presente Regolamento entra invigore con l'approvazione del Consiglio
di Stato o del Dipartimento da esso delegato.
2 Con l'entrata invigore del presente Regolamento sono abrogati:
a. il Regolamento per il porto, i pontili e le darsene del Comune di
Lugano dell'11 novembre 1991;
b. il Regolamento per il porto "Torrazza" (del Comune di Barbengo) del
31 gennaio 1994;
c. il Regolamento della Riva comunale di Gandria (Riva Granda) del 18
febbraio 1962.
E FI
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Per il Consiglio comunale
11 Presidente 11 Segretario Gli scrutatori
Peter Rossi Robert Bregy Simona Buri
Ero Medolago
Adottato dal Consiglio comunale di Lugano nella seduta del 14 marzo 2016.
Pubblicato nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 2 maggio 2016.
Approvato dalla Sezione degli enti locali, con ris. 137-RE-13835 del 16 agosto
2016.
Allegato:
1 Allegato A: canoni di locazione massimi
Allegato 1
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A AL CAMPO MARZIO
DEL NATANTE
COPERTO SCOPERTO
ALLEGATO A: CANONI DI LOCAZIONE MASSIMI
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PONTILI LANCHETTA BELVEDERE TORAZZA
ESTERNI
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RONCONE CORTIVO
CROCE
SINO A 160 cm SFr. 1'250.00 SFr. 990.00 SFr. 900.00 SFr. 900.00 SFr. 900.00 SFr. 900.00 SFr. 900.00 SFr. 900.00 SFr. 900.00
DA 161 A 170 cm SFr. 1'450-00 SFr. 1'150.00 SFr. 1'050.00 SFr. 1'050.00 S Fr. 1'050.00 SFr. 1'050.00 SFr. 1'050.00 SFr. 1'050.00 SFr. 1'050.00
-
DA 171 A 180 cm SFr. 1'800.00 SFr. 1'450.00 SFr. 1'300.00 SFr. 1'300.00 SFr. 1'300.00 SFr. 1'300.00 SFr. 1 '300.00 SFr. 1'300.00 SFr. 100.00
DA 181 A 190 cm SFr. 2'250.00 SFr. 1'750.00
S
F
'
0 SFr. 1'600.00 SFr. 1'600.00 SFr. 1'600.00 SFr. 1600.00 SFr. 1'600.00 SFr. 1'600.00
DA 191 A 200 cm SFr. 2'650.00 SFr. 2'100.00 SFr. 1'900.00
S
F
'
0 SFr. 1'900.00 SFr. 1'900.00 SFr. 1'900.00 SFr. 1'900-00
DA 201 A 210 cm SFr. 3'150.00 SFr. 2'450.00 SFí. 2'250.00 SFr. 2'250.00 SFr. 2250.00 SFr. 2'250-00 SFr. 2250.00
DA 211 A 220 cm SFr. 3'650.00 SFr. 2'850.00 SFr. 2'600.00 SFr. 2'600.00 SFr. 2'600.00 SFr. 2'600,00 SFr. 2'600.00 - -
D
c
m SFí. 4200.00 SFr. 3'300.00 SFr. 5000.00 SFr. 3'000.00 SFr. 3'000.00 SFr. 3'000.00 SFr. 3'000.00
D
c
m SFr. 4'750.00 SFr. 3'750.00 SFr. 3'400.00 SFr. 3'400.00 SFr. 3'400.00 SFr. 3'400.00
S
F
'
DA 241 A 250 cm SFr. 5'450.00 SFr. 4'300.00
S
F
'
00.
0 SFr. 3'900.00 SFr. 3'900.00
S
F
'
0 SFr. 3'900.00
DA 251 A 260 cm SFr. 6'150.00 SFr. 4'850.00 S Fr. 4'400.00 SFr. 4'400.00 SFr. 4'400.00 SFr. 4'400.00 SFr. 4'400.00
DA 261 A 270 cm S Fr. 6'850.0 SFr. 5'400,00 SFr. 4'900.00 SFr. 4'00.00 SFr. 4'900.00 SFr. 4'900.00 SFr. 4'900.00 -
-
DA 271 A 280 cm SFr. 7'550.00 SFr. 6'C.00 SFr. 5'400,00 SFr. 5'400.00 SFr. 5'400,00 SFr. 5400.00 SPr, 5'400.00 - -
OLTRE 281 cm SFr. 8'400.00 SFr. 6600.00 SFr. 6'000.00 SFr. 6'000.00 SFr. 6'000.00 SFr. 6'000.00 SFr. 6'000.00 - -
Allegato 1
"A dipendenza della forza propulsiva del natante, il canone può essere soggetto a sconti rispettivamente ad aggravi in funzione di quanto segue:
· 0 - 30 kW sconto del 30%;
· 100 - 150 kW aggravio del 10%;
· 151 - 200 kW aggravio del 15%;
· 201 kW o più aggravio del 20%.
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