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title: "Regolamento sulla prova periodica della precisione di tiro per cacciatori"
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# Regolamento sulla prova periodica della precisione di tiro per cacciatori

## Art. 1 Scopo {#art_1}

La prova periodica della precisione di tiro (di seguito prova di tiro) per cacciatori mira ad
assicurare un esercizio venatorio conforme alle esigenze della protezione degli animali.

## Art. 2 Competenze {#art_2}

1Il Dipartimento del territorio è competente per l’attuazione del presente regolamento. Esso
può delegare a terzi l’organizzazione e l’esecuzione della prova di tiro.
2L’Ufficio della caccia e della pesca (UCP) controlla l’adempimento dell’obbligo della prova di tiro
avvalendosi, se del caso, della collaborazione della Federazione dei Cacciatori Ticinesi (FCTI). Esso
decide inoltre sul riconoscimento degli attestati di tiro rilasciati da altri cantoni.

## Art. 3 Requisiti per lo svolgimento della prova {#art_3}

1Il tiratore deve presentarsi alla prova di tiro munito della seguente documentazione:
a) un valido documento di legittimazione o la tessera d’identità per la caccia;
b) la prova della copertura assicurativa per la propria responsabilità civile per una somma minima
di 2 milioni di franchi.
2Per l’esecuzione della prova di tiro può essere usata unicamente un’arma da caccia a palla,
rispettivamente a pallini, conforme all’art. 18 cpv. 1 lett. a) e b) LCC. Sono vietati mezzi ausiliari quali
cinghia finlandese o altre cinghie.

## Art. 4 Comportamento nell’area dello stand di tiro {#art_4}

1Nell’area dello stand di tiro il tiratore deve portare armi scariche: le armi a palla con
otturatore aperto e le armi a pallini aperte.
2Le armi possono essere caricate soltanto in posizione di tiro e vanno scaricate prima di lasciare la
pedana o lo stallo di tiro.
3Le disposizioni dei responsabili di stand devono essere immediatamente eseguite e rispettate.
4I responsabili di stand possono decidere l’allontanamento dalla piazza di tiro di chiunque pregiudichi
la sicurezza o il normale svolgimento dell’attività.

## Art. 5 Superamento della prova {#art_5}

1La prova di tiro è superata se viene raggiunto il seguente punteggio minimo:
a) tiro a palla: bersaglio sagoma camoscio/capriolo in piedi divisa in 10 cerchi, distanza da 100 a
200 metri, da effettuare 6 colpi in un tempo massimo di 15 minuti, almeno 3 colpiti ognuno con
un punteggio minimo di 8 punti; sono concessi al massimo 4 colpi di prova;
b) tiro a pallini:
– bersaglio mobile a segmenti ribaltabili, sagoma lepre, distanza da 30 a 35 metri, fucile
caricato ad un solo colpo, utilizzabili unicamente cartucce con pallini 3,5 millimetri, 5
passaggi del bersaglio lepre, almeno 2 colpiti (è considerato colpito il ribaltamento di un
segmento); sono concessi al massimo 2 colpi di prova, oppure
– tiro al piattello, fucile caricato a due colpi, utilizzabili unicamente cartucce con pallini numero
7½, 5 lanci, almeno 2 colpiti; sono concessi al massimo 2 colpi di prova.
2In caso di mancato superamento, la prova di tiro può essere ripetuta gratuitamente al massimo due
volte durante la stessa sessione e rispettando le indicazioni dell’organizzatore della prova.
922.260

## Art. 6 Attestazione {#art_6}

1L’organizzatore della prova di tiro e il tiratore devono confermare il superamento della/e
prova/e di tiro apponendo la loro firma e il timbro ufficiale sull’apposito formulario d’attestazione che
verrà consegnato al tiratore.
2L’attestazione del superamento della prova di tiro a palla (art. 5 cpv. 1 lett. a) è necessaria per
l’ottenimento delle autorizzazioni all’esercizio della caccia che concedono l’uso di un’arma ai sensi
dell’art. 18 cpv. 1 lett. a) LCC. Quella del superamento della prova di tiro a pallini (art. 5 cpv. 1 lett. b)
lo è invece per le autorizzazioni che concedono l’uso di un’arma ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 lett. b) LCC.
3L’attestazione del superamento della prova di tiro è valida per due anni a partire dal suo rilascio.

## Art. 7 Tasse {#art_7}

L’esecuzione della prova di tiro e il rilascio della relativa attestazione sono soggetti al
pagamento di una tassa di 15 franchi (sia per il tiro a palla che per quello a pallini) da versare
all’organizzatore della prova.

## Art. 8 Riconoscimento di attestati di altri cantoni {#art_8}

Gli attestati comprovanti il superamento della prova di tiro in altri cantoni vengono
riconosciuti se soddisfano le esigenze fissate dal presente regolamento.

## Art. 9 Norme transitorie {#art_9}

1A partire dal 1° settembre 2020 il rilascio delle autorizzazioni annuali di esercizio della
caccia è subordinato alla presentazione dell’attestazione del superamento della prova di tiro.
2Per tutte le attestazioni del superamento della prova di tiro, il termine di scadenza di cui all’art. 6 cpv.
3 inizia a decorrere dopo il 1° settembre 2020. Per giustificati motivi, quali ad esempio l’insufficiente
disponibilità di postazioni di tiro, il Dipartimento del territorio può eccezionalmente prorogare tale
termine.
3Il superamento delle prove di tiro per gli aspiranti cacciatori a far tempo dalla sessione di esami 2018
comporta automaticamente l’ottenimento dell’attestazione di cui all’art. 6.
4Chi ha ottenuto un’autorizzazione all’esercizio della caccia nel 2020 e non ha potuto sostenere la
prova di tiro entro il 31 agosto dello stesso anno a causa della pandemia, per ottenere una
autorizzazione di caccia nel 2021 deve conseguire un’attestazione del superamento della prova di
tiro entro il 31 agosto 2021, la cui validità sarà di un anno a partire dal suo rilascio.1
5La validità delle nuove attestazioni del superamento della prova di tiro che sono rilasciate prima
del 31 agosto 2021 a chi ha già ottenuto un’attestazione di tiro entro il 31 agosto 2020, è fissata
eccezionalmente a tre anni dal rilascio.2
6In un anno civile può essere conseguita al massimo un’attestazione del superamento della prova
di tiro a palla e a pallini.3

## Art. 10 Entrata in vigore {#art_10}

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entra
immediatamente in vigore.4
Pubblicato nel BU 2018, 457.
1 Cpv. introdotto dal R 24.3.2021; in vigore dal 26.3.2021 - BU 2021, 99.
2 Cpv. introdotto dal R 24.3.2021; in vigore dal 26.3.2021 - BU 2021, 99.
3 Cpv. introdotto dal R 24.3.2021; in vigore dal 26.3.2021 - BU 2021, 99.
4 Entrata in vigore: 14 dicembre 2018 - BU 2018, 455.
