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title: "Decreto legislativo concernente la limitazione degli orari di apertura delle stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti nel Sottoceneri"
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# Decreto legislativo concernente la limitazione degli orari di apertura delle stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti nel Sottoceneri

## Art. 1 Scopo {#art_1}

Il presente decreto ha lo scopo di ridurre gli inconvenienti ambientali, in particolare le
emissioni foniche e di sostanze inquinanti, generati dal traffico frontaliero di approvvigionamento di
carburanti per automezzi.

## Art. 2 Campo di applicazione {#art_2}

Il presente decreto disciplina la distribuzione e la vendita di carburanti nel territorio dei
distretti di Mendrisio e Lugano. Il Consiglio di Stato attende all’applicazione del decreto, tramite il
Dipartimento del territorio.

## Art. 3 Orari di apertura nei giorni feriali {#art_3}

Nei giorni feriali e alla vigilia dei giorni festivi ufficiali le stazioni di distribuzione e di
vendita di carburanti possono essere aperte al più presto alle ore 06.00 e devono essere chiuse
entro le ore 20.00. Al sabato le stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti devono chiudere
entro le ore 19.00.

## Art. 4 Chiusura nei giorni festivi e feste infrasettimanali {#art_4}

La domenica e nei giorni festivi ufficiali, ad eccezione di quelli che immediatamente
precedono o seguono la domenica, le stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti sono
chiuse.
Nei seguenti sei giorni festivi i distributori possono restare aperti:
- S. Giuseppe (19 marzo);
- Ascensione;
- Corpus Domini;
- S. Pietro e Paolo (29 giugno);
- Primo agosto;
- S. Stefano (26 dicembre).

## Art. 5 Distributori automatici {#art_5}

Gli orari di apertura e di chiusura indicati agli art. 3 e 4 non sono applicabili:
1 Ingresso modificato dalla L 24.3.2004; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.
831.200
a) a tutti i distributori automatici funzionanti con banconote, carte di credito e altri mezzi di
pagamento, ubicati nel territorio a nord del ponte-diga di Melide;
b) ai distributori automatici di sola benzina senza piombo, funzionanti con banconote, carte di
credito e altri mezzi di pagamento, ubicati a sud del ponte-diga di Melide, riservato l’art. 9.

## Art. 6 Deroghe {#art_6}

1Il Dipartimento del territorio può accordare, su richiesta, permessi speciali per il
rifornimento degli autoveicoli in dotazione ai servizi di pubblica utilità.
2Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono
impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.2

## Art. 7 Sospensione {#art_7}

Il Consiglio di Stato può sospendere l’applicazione del presente decreto, in tutto o in
parte, qualora il pericolo di inconvenienti ambientali generati dal traffico frontaliero di
approvvigionamento di carburanti per automezzi risulti sufficientemente ridotto.

## Art. 8 Penalità {#art_8}

I contravventori sono puniti con una multa sino a fr. 5000.--. Il Dipartimento del territorio
istruisce i casi che gli sono segnalati e decide sull’importo delle multe da infliggere. È applicabile la
legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

## Art. 9 Disposizioni transitorie {#art_9}

L’art. 5 cpv. 1 lett. b) è applicato per il periodo di un anno a partire dall’entrata in vigore
del presente decreto.

## Art. 10 Entrata in vigore {#art_10}

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio 1994.
Pubblicato nel BU 1994, 128.
2 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39.
3 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedente modifica: BU 2004,
390.
