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title: "Regolamento della legge cantonale d’applicazione alla legge federale sulla navigazione interna"
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# Regolamento della legge cantonale d’applicazione alla legge federale sulla navigazione interna

## Art. 1 {#art_1}

1Il Dipartimento delle istituzioni è l’autorità competente per l’esecuzione delle norme legali
concernenti la navigazione. Riservate le competenze demandategli dal presente regolamento,
procede per il tramite della Sezione della circolazione (in seguito Sezione circolazione).
2La vigilanza sui porti e pontili di approdo adibiti al servizio pubblico è esercitata dalla Sezione della
circolazione in unione con il Dipartimento del territorio, Sezione amministrativa immobiliare.1
3…2

## Art. 2 Laghi e corsi d’acqua {#art_2}

1Nelle acque svizzere del Ceresio e del Verbano è ammessa la navigazione di tutti i
natanti, con le riserve stabilite dal presente regolamento.
2Sugli altri laghi nonché sui laghi artificiali del Cantone la navigazione può essere autorizzata dalla
Sezione circolazione.
3Sui fiumi e corsi d’acqua naturali è ammessa unicamente la navigazione di natanti destinati a tale
scopo, come canoe, caiachi e riverrafting.

## Art. 3 Zona rivierasca interna {#art_3}

1Nelle acque svizzere del Ceresio e del Verbano viene costituita la zona rivierasca interna
della larghezza di 150 m, nella quale i natanti a motore non possono navigare, a meno che vogliano
approdare, partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; queste manovre vanno eseguite
seguendo la via più breve, ad una velocità massima di 10 km/h.
2Nella zona rivierasca interna, in deroga al cpv. 1, è autorizzato l’uso di barche a motore per esercitare
la pesca alla traina.

## Art. 4 Segnaletica {#art_4}

1La Sezione della circolazione, Servizio navigazione, è competente
a) ad autorizzare, mediante decisione formale, la posa e la rimozione della segnaletica;
b) ad effettuare i lavori di posa e rimozione della segnaletica;
c) ad eseguirne la manutenzione.
2Le spese per l’acquisto, la posa e la manutenzione della segnaletica di utilità pubblica sono a carico
della Sezione della circolazione, Servizio navigazione, quelle di prevalente utilità privata sono a carico
degli interessati.
3L’effettuazione dei lavori di posa, rimozione e manutenzione può essere delegata a terzi.
Punti pericolosi norme particolari di navigazione
1 Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.
2 Cpv. abrogato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.
3 Art. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

## Art. 5 {#art_5}

1La navigazione, data la pericolosità dei luoghi, deve svolgersi con particolare cautela nei
seguenti punti:
- Lago Ceresio: Ponte di Melide; stretto di Lavena;
- Lago Verbano: Isole di Brissago.
2Sotto il ponte di Melide, il passaggio dei natanti appartenenti a imprese titolari di una concessione
federale avviene sotto l’arcata N. 3; quello degli altri natanti deve essere fatto sotto le arcate 1
(Bissone), 2 e 4.
3Al ponte di Melide la precedenza in caso di contemporaneo arrivo di due natanti, provenienti da
opposte direzioni, spetta al natante che naviga verso sud (arcata N. 1); nello stretto di Lavena ha la
precedenza il natante diretto a Ponte Tresa, riservati tuttavia gli artt. 43 e 44 cpv. 1 lett. a)
dell’Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (in seguito O.N.I.).

## Art. 6 Limitazioni alla navigazione {#art_6}

Restano riservate ulteriori limitazioni alla navigazione dovute a esigenze in materia di
protezione dell’ambiente.

## Art. 7 Zone vietate {#art_7}

1La pratica dello sci nautico e del kite surfing (tavola ad aquilone) come pure l’impiego di
altre attrezzature analoghe è vietato nei luoghi e nelle aree seguenti:
– Lago Ceresio: golfo di Lugano tra Paradiso (Capo San Martino E 2.717.665//N 1.093.503) e
Castagnola (Villa Favorita E 2.719.301//N 1.095.430): lago di Ponte Tresa;
– Lago Maggiore: golfo di Locarno tra la foce del fiume Maggia (E 2.705.485//N 1.111.832) e
Minusio (chiesa San Quirico (E 2.706.367//N 1.114.418); golfo di Ascona tra la punta San Michele
(E 2.702.254//N 1.112.129) e il lido (E 2.703.582//N 1.111.512).
2Lo sci nautico è autorizzato all’esterno della zona rivierasca interna (150 m) nel golfo di Riva San
Vitale fino alla foce del fiume Mara (lido di Maroggia E 2.718.669//N 1.088.045) e nella zona fra
Carabietta (E 2.713.120//N 1.091.872) e Pian Roncaa (E 2.713.657//N 1.093.040).
3La pratica del kite surfing è inoltre vietata su tutte le rotte dei natanti di linea e a meno di 150 m dai
pontili pubblici, dalle entrate dei porti e dalle arcate del ponte di Melide, come pure nello stretto di
Lavena.

## Art. 8 Pratica dello sport della tavola a vela (Windsurfing) {#art_8}

1La pratica dello sport della tavola a vela (Windsurfing) è autorizzata solo di giorno e con
buona visibilità.
2È vietata a meno di 50 m dai pontili pubblici ed entrate dei porti; è pure vietata in vicinanza e sotto
le arcate del ponte di Melide e nello stretto di Lavena.

## Art. 9 Manifestazioni, feste nautiche e sportive {#art_9}

1L’organizzazione di manifestazioni, feste nautiche o gare è subordinata all’autorizzazione
preventiva della Sezione circolazione secondo l’art. 72 dell’O.N.I.
2La domanda da presentare almeno 30 giorni prima della data scelta, deve indicare giorno, genere e
luogo della manifestazione, festa nautica o gara, e essere corredata da una planimetria.
3Contemporaneamente all’autorizzazione possono essere concesse deroghe alle disposizioni
dell’O.N.I. e del presente regolamento, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia
compromessa.

## Art. 10 Licenza di navigazione e targhe {#art_10}

1L’ottenimento di una licenza di navigazione e delle relative targhe ufficiali è subordinato
al possesso di un luogo di stazionamento autorizzato.
Domanda e allegati
2La domanda da formulare tramite l’apposito formulario alla Sezione circolazione, dev’essere
corredata:
a) di un attestato di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, nei limiti
fissati dall’art. 155 dell’O.N.I., riservate le eccezioni previste dall’art. 153 cpv. 2 dell’O.N.I.;
4 Art. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251; precedenti modifiche: BU 2008,
676; BU 2002, 121.
b) di un documento con il quale l’istante comprova di possedere un luogo di stazionamento
autorizzato;5
c) per i natanti o i motori provenienti dall’estero, di un documento doganale o certificato equivalente;
d) per i natanti destinati al trasporto professionale delle persone o delle merci, relativamente al
detentore, dell’estratto del casellario giudiziale, del preavviso delle autorità comunali, e di una
descrizione delle particolarità del servizio (luogo d’imbarco e sbarco, ecc.).6

## Art. 11 Luogo di applicazione delle targhe {#art_11}

1Le targhe ufficiali devono essere applicate in modo ben visibile verso prua e sui due lati
esterni dello scafo.
2È vietata l’applicazione sul parabrezza.7

## Art. 12 Targhe8 {#art_12}

1Sui natanti possono essere applicate targhe ufficiali autocollanti o di metallo.
2I numeri di targa possono essere ceduti tra privati previo pagamento di una tassa e secondo le
direttive emesse dalla Sezione della circolazione.
3Determinati numeri di targa possono essere venduti a prezzo fisso, secondo le direttive emesse dalla
Sezione della circolazione.

## Art. 13 Riconsegna delle targhe {#art_13}

Le targhe ufficiali che non sono più usate devono essere riconsegnate alla Sezione
circolazione.

## Art. 14 Turisti confederati {#art_14}

I natanti immatricolati in altri Cantoni e temporaneamente utilizzati in Ticino, devono essere
muniti, prima della messa in navigazione, di un contrassegno da richiedersi alla Sezione circolazione.

## Art. 15 Locazione di natanti {#art_15}

1La locazione di natanti di qualsiasi genere, deve essere notificata dal locatore alla
Sezione circolazione, con l’indicazione dei suoi dati personali, il genere ed il numero di natanti, l’area
in cui viene esercitata l’attività; vanno allegati l’attestato di assicurazione per le conseguenze derivanti
dalla responsabilità civile, nei limiti fissati dall’art. 155 dell’O.N.I., nonché la dichiarazione comunale
attestante l’autorizzazione ad occupare l’area pubblica e lo svolgimento dell’attività.11
2La Sezione circolazione interviene quando l’ubicazione dell’area di noleggio pregiudica la sicurezza
o la fluidità della navigazione.
3La cessazione dell’attività deve essere notificata alla Sezione circolazione.
Scuola di vela o a motore, tavola a vela (windsurfing), sci nautico, ecc.12

## Art. 16 {#art_16}

1L’apertura di una scuola di vela o a motore, tavola a vela, sci nautico o altre, necessita
dell’autorizzazione della Sezione della circolazione.13
2L’autorizzazione ha una durata di un anno, è sempre rinnovabile e va richiesta alla Sezione
circolazione.14

## Art. 17 Lavori di manutenzione, rifornimenti carburante e acque luride {#art_17}

1È vietata, ai natanti stazionati sulle acque, l’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione e
di riparazione che possono provocare inquinamenti; sono segnatamente proibiti i travasi di carburante
5 Lett. modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.
6 Lett. modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.
7 Cpv. introdotto dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.
8 Nota marginale modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.
9 Art. modificato dal R 8.7.2026; in vigore dal 1.8.2026 - BU 2026, 237; precedente modifica: BU 2008, 676.
10 Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.
11 Cpv. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.
12 Nota marginale modificata dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.
13 Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.
14 Cpv. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.
al di fuori delle zone appositamente autorizzate (stazioni di rifornimento), nonché l’esecuzione di
cambi di olio del motore o di altri aggregati e la pulizia dei natanti con detergenti o sostanze chimiche.
2Lo scarico diretto delle acque oleose di sentina è vietato; queste vanno raccolte in appositi contenitori
e successivamente eliminate facendo capo al Servizio organizzato dal Dipartimento del territorio.15
3Le acque residuali provenienti da installazioni sanitarie (WC, lavelli), come pure i residui di WC
chimici o simili, vanno raccolte in appositi contenitori, ed eliminate in luoghi autorizzati dall’autorità
competente.
4I difetti ai natanti che provocano perdite di olio o di carburante sono da eliminare immediatamente.

## Art. 18 Tasse {#art_18}

1La Sezione circolazione riscuote le tasse stabilite dal presente regolamento.
a) principio
2Per la mancata presentazione senza valida giustificazione agli esami di condurre, al collaudo, al
controllo e agli esami successivi dei natanti è riscosso l’intero importo della tassa dovuta.
3L’intera tassa dovuta viene riscossa anche nei casi in cui la prestazione non può essere fornita per
altre cause da ascrivere all’utente.

## Art. 19 b) tariffario {#art_19}

1. Esame di conduttore
a) Esame teorico:
1. scritto fr. 30.–
2. Proroga validità esame teorico fr. 20.–
b) Esame pratico:
1. cat. natanti motorizzati, natanti a vela fr. 100.–
2.
3 cat. natanti a vela motorizzati fr. 80.–
4.
5. cat. battelli per passeggeri, natanti motorizzati per il trasporto di
merci, battelli di spinta e rimorchiatori
fr. 300.–
6.
7. cat. natanti di costruzione particolare da fr. 100.– a 300.–
2. Permesso di condurre
a) Apertura incarto fr. 30.–
b) Rilascio:
1. del permesso di condurre, del certificato
internazionale di capacità per conducenti
di imbarcazioni di diporto, dell’autorizzazione
all’esame
fr. 50.–
2. del permesso di condurre in sostituzione di un permesso di altri
Cantoni o federale
fr. 30.–
c) Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso
di condurre, del certificato internazionale di capacità,
dell’autorizzazione all’esame
fr. 30.–
d) Modifica del permesso di condurre, del certificato
internazionale di capacità, dell’autorizzazione
all’esame, ad eccezione del cambiamento d’indirizzo
fr. 15.–
e) Conversione di una licenza estera ed emissione
del permesso di condurre
fr. 90.–
3. Ispezione dei natanti
a) Prima immatricolazione di natanti omologati e a beneficio
dell’attestazione di conformità
fr. 30.–
b) Ispezione di collaudo:
1. natanti non motorizzati fr. 50.–
2. natanti a vela:
– con deriva fr. 80.–
– con chiglia fr. 120.–
15 Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.
16 Art. modificato dal R 14.4.2015; in vigore dal 17.4.2015 - BU 2015, 138.
17 Art. modificato dal R 8.7.2026; in vigore dal 1.8.2026 - BU 2026, 237; precedenti modifiche: BU 2008,
676; BU 2015, 489.
3. natanti motorizzati:
– con potenza propulsiva < o = a 6 kW fr. 80.–
– con potenza propulsiva > a 6 kW e < a 30 kW fr. 100.–
– con potenza propulsiva > a 30 kW e < a 150 kW fr. 130.–
con potenza propulsiva > a 150 kW fr. 170.–
c) Ispezioni periodiche, speciali o d’ufficio:
1. natanti non motorizzati fr. 30.–
2. natanti a vela:
- con deriva fr. 60.–
- con chiglia fr. 100.–
3. natanti motorizzati:
– con potenza propulsiva < o = a 6 kW fr. 60.–
– con potenza propulsiva > a 6 kW e < a 30 kW fr. 80.–
– con potenza propulsiva > a 30 kW e < a 150 kW fr. 110.–
- con potenza propulsiva > a 150 kW fr. 150.–
d) Ispezioni di natanti non sdoganati fr. 30.–
e) Misurazione dei rumori, dei gas di scarico,
altre perizie, controlli diversi o supplementari,
controlli fuori acqua, secondo il genere del
natante, le apparecchiature utilizzate ed il
tempo consacrato da fr. 50.– a 1000.–
4. Targhe
a) Rilascio:
1. di targhe o relativa ristampa fr. 30.–
2. di targhe turistiche fr. 10.–
3. di targhe depositate fr. 15.–
b) Esame e decisione concernente il sequestro di targhe fr. 100.–
c) Cessione fr. 50.–
d) Proroga del periodo di deposito della targa, all’anno fr. 50.–
e) Vendita a prezzo fisso:
1. una cifra fr. 10'000.–
2. due cifre uguali fr. 5'000.–
3. due cifre diverse fr. 3'000.–
4. tre cifre uguali, tre cifre in ordine crescente o tre cifre in ordine
decrescente
fr. 2'000.–
5. numeri pieni con almeno tre zeri finali fr. 1'500.–
6. altri contrassegni a tre cifre fr. 1'000.–
7. numeri su richiesta dell’utente non contemplati nelle combinazioni
elencate nelle cifre da 1 a 6
fr. 1'000.–
8. quattro cifre in ordine crescente o decrescente, oppure due
coppie di numeri uguali oppure numero di due cifre ripetuto
fr. 500.–
9. tutte le altre numerazioni fr. 200.–
5. Licenze di navigazione
a) Rilascio:
1. della licenza di navigazione per natanti
motorizzati o a vela, della licenza di navigazione
collettiva o della licenza di navigazione per natanti
non sdoganati
fr. 50.–
2. della licenza di navigazione per natanti non motorizzati fr. 40.–
b) Sostituzione o emissione di un duplicato:
1. della licenza di navigazione per natanti motorizzati o a vela, della
licenza di navigazione collettiva o della licenza di navigazione per
natanti non sdoganati
fr. 40.–
2. della licenza di navigazione per natanti non motorizzati fr. 20.--
c) Modifica della licenza di navigazione, della licenza collettiva o della
licenza di navigazione per natanti non sdoganati
fr. 15.--
6. Tasse diverse
a) Esame e decisione concernente una manifestazione sportiva o altro,
soggetta ad autorizzazione secondo l’art. 27 LNI
da fr. 50.–
a fr. 1000.–
b) Autorizzazione per la messa in esercizio di natanti esteri ai sensi
dell’art. 105 ONI:
1. natanti a motore con potenza propulsiva:
- fino a 6 kW fr. 50.–
- sup. a 6 kW fino a 30 kW fr. 70.–
- sup. a 30 kW fr. 100.–
2. natanti a vela e natanti non motorizzati fr. 40.–
c) Altre autorizzazioni e loro rinnovi
da fr. 20.–
a fr. 500.–
d) Esame e decisione concernente il rilascio di una licenza di navigazione
collettiva
fr. 100.–
e) Dichiarazioni ed attestazioni diverse fr. 10.--
fr. 100.–

## Art. 20 Delega {#art_20}

Il Dipartimento delle istituzioni, previa consultazione, ha la facoltà di delegare ai Comuni o
ad altri enti pubblici o privati, competenze conferitegli dalla legislazione federale e cantonale. Esso
ne stabilisce le condizioni e la procedura.
TITOLO II
Stanziamento dei natanti

## Art. 21 Principio {#art_21}

1Lo stazionamento dei natanti sul demanio pubblico è ammesso solo negli impianti
autorizzati.
2Sono ammesse la sosta e l’ancoraggio per poche ore dove non è vietato da altre disposizioni e
purché ciò non sia in conflitto con le esigenze di sicurezza, della protezione dell’ambiente, della pesca
o con altri interessi degni di protezione.

## Art. 22 Obbligo di contrassegni {#art_22}

1I natanti stazionati sul demanio pubblico devono essere provvisti di regolari contrassegni.
2Fanno eccezione i natanti appartenenti alle categorie elencate nell’art. 16 cpv. 2 lett. b), c) e d)
dell’O.N.I..

## Art. 23 Messa in acqua {#art_23}

1I natanti possono essere messi in acqua o a terra solo negli appositi impianti autorizzati
o nei luoghi designati a tale scopo dalla Sezione amministrativa immobiliare.18
2Fanno eccezione i natanti appartenenti alle categorie elencate nell’art. 16 cpv. 2 lett. b), c) e d)
dell’O.N.I.

## Art. 24 Impianti di stazionamento {#art_24}

Sono considerati impianti di stazionamento di natanti: porti, darsene, pontili, binari, boe,
anelli, sollevatori o altri manufatti simili.

## Art. 25 Impianti collettivi {#art_25}

1Di principio, autorizzazioni vengono rilasciate solo per impianti collettivi che, di regola,
comprendono almeno 15 posti d’attracco, sono gestiti e sorvegliati da una persona responsabile e
dispongono di un accesso pubblico e di un sufficiente numero di posteggi.
2La loro ubicazione, costruzione, sistemazione e gestione devono essere conformi agli interessi
pubblici; in particolare alle esigenze di sicurezza della protezione dell’ambiente, della pesca, della
navigazione pubblica e della pianificazione del territorio.
3L’amministrazione e l’uso di un impianto collettivo sono disciplinati da un regolamento d’esercizio.

## Art. 26 Campi di boe {#art_26}

1Sono pure considerati impianti collettivi i campi boe delimitati e gestiti dalla Sezione
amministrativa immobiliare.20
2Essi hanno funzione transitoria e saranno eliminati con la realizzazione di impianti portuali.
3L’assegnazione e l’uso delle boe sono disciplinati dalla Sezione economico-amministrativa.
18 Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.
19 Art. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.
20 Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

## Art. 27 Gestione degli impianti {#art_27}

1L’affitto o la vendita di impianti per lo stazionamento di natanti o di singoli posti d’attracco
situati su area di demanio pubblico sono ammessi solo con il consenso della Sezione amministrativa
immobiliare.21
2L’attribuzione di posti d’affitto deve essere conforme al principio di parità di trattamento; preferenze
possono essere riconosciute per natanti finora stazionati in impianti singoli o in campi di boe da
eliminare, altre preferenze devono essere oggettivamente fondate.
3I canoni d’affitto si calcolano in base agli effettivi costi per la costruzione e la gestione dell’impianto,
considerando un’adeguata corresponsione d’interessi.
4Il concessionario è obbligato ad informare gli affittuari sul contenuto della concessione e risponde di
fronte all’autorità per la sua osservanza.

## Art. 28 Autorizzazioni {#art_28}

1La costruzione e la modifica di impianti per lo stazionamento di natanti richiedono
un’autorizzazione del Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale e inoltre, se situati
su area di demanio pubblico, un permesso rilasciato in virtù della legge sul demanio pubblico del 18
marzo 1986.22
2La domanda per l’autorizzazione di un impianto collettivo deve essere corredata, oltre che dalla
documentazione tecnica, dal regolamento d’esercizio, dal contratto d’affitto tipo e dal piano di
finanziamento comprendente il calcolo dei canoni d’affitto; questi atti fanno parte integrante
dell’autorizzazione.
3Su richiesta delle autorità competenti, il beneficiario dell’autorizzazione è obbligato a presentare tutte
le pezze giustificative necessarie per il controllo dell’adempimento del presente regolamento e
dell’autorizzazione.

## Art. 29 Revoca {#art_29}

Un interesse pubblico per la revoca di una concessione è dato in particolare quando esiste
la possibilità di riordinare attracchi singoli o boe in impianti collettivi o quando essi compromettono la
realizzazione e l’uso di opere di interesse pubblico.
TITOLO III
Salvataggio, ricerca e ricupero

## Art. 30 Competenza {#art_30}

L’organizzazione ed il coordinamento delle operazioni di ricerca e ricupero nelle acque del
Cantone compete al Comando della Polizia cantonale.

## Art. 31 Allarme {#art_31}

1La Polizia cantonale, quando riceve direttamente l’allarme, decide, previo rapido esame
di tutte le circostanze, se è necessario chiamare la Società di salvataggio competente ad intervenire
sul luogo ove si è prodotto l’evento.
2La Società di salvataggio che riceve direttamente l’allarme, può immediatamente recarsi sul luogo
dell’incidente ma deve nel contempo avvisare il Comando della Polizia cantonale.
Organizzazione e direzione delle operazioni in caso di intervento congiunto

## Art. 32 {#art_32}

1La Polizia cantonale, appena giunta sul luogo dell’incidente, assume l’organizzazione e
la direzione delle operazioni di ricerca e di ricupero delle persone e delle cose scomparse.
2Essa in particolare decide se le operazioni di ricerca e ricupero necessitano o meno della
collaborazione e dell’aiuto delle Società di salvataggio già presenti in loco.

## Art. 33 Collaborazione {#art_33}

1Il responsabile dei sommozzatori delle Società di salvataggio chiamate a collaborare con
la Polizia cantonale è interpellato sulle ulteriori fasi e modalità d’esecuzione delle ricerche e del
ricupero.
21 Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.
22 Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.
2Il responsabile delle Società di salvataggio, ricevute le istruzioni, dirige egli stesso i suoi
sommozzatori.
Intervento di una o più Società di salvataggio;

## Art. 34 procedura {#art_34}

1Se le operazioni di ricerca sono state affidate esclusivamente ad una o più Società di
salvataggio, la Polizia cantonale deve essere avvisata del ritrovamento delle persone o delle cose
scomparse.
2Il ricupero di regola può avvenire unicamente previa autorizzazione della Polizia cantonale.

## Art. 35 Obblighi delle Società di salvataggio {#art_35}

Tutte le operazioni di ricerca o di ricupero eseguite dalle Società di salvataggio devono
essere notificate alla Polizia cantonale.

## Art. 36 Interruzione delle operazioni di ricerca e di ricupero {#art_36}

Il Comando, in caso di insuccesso delle operazioni di ricerca e ricupero, decide sulla
interruzione delle operazioni stesse dopo aver sentito, se del caso, l’avviso degli esperti.

## Art. 37 Indennità {#art_37}

1Ritenuto che gli interventi atti a salvare la vita di una o più persone sono forniti dalle
Società di salvataggio a titolo gratuito, le indennità applicabili nelle operazioni di ricerca e ricupero
vengono così stabilite:
a) indennità oraria per persona al momento dell’allarme o dopo il ricupero della o delle vittime fr.
25.-- all’ora;
b) indennità per pasto (pranzo o cena) fr. 20.--;
c) indennità per natante di pronto intervento senza personale fr. 80.-- all’ora;
d) indennità per natante di lavoro senza personale fr. 80.-- all’ora;
e) indennità per materiale per ogni intervento o giorno fr. 70.--;
f) indennità per veicoli di appoggio fr. 2.-- al km.
2Tali indennità vincolano le Società di salvataggio finché è in atto la collaborazione con la Polizia
cantonale.

## Art. 38 Fatture {#art_38}

Le fatture, stilate dalle Società di salvataggio al termine di un intervento di ricerca e
ricupero, devono essere vistate dal Capo ricerche e ricupero della Polizia cantonale e quindi
trasmesse al Comando per la via di servizio.

## Art. 39 Spese {#art_39}

Le spese per le ricerche e i ricuperi sono garantite dallo Stato, riservato il diritto di regresso
di quest’ultimo verso chi è obbligato a rispondere.
Addetti alle operazioni;

## Art. 40 a) assicurazione {#art_40}

1Le Sezioni ticinesi della Società di salvataggio e le Associazioni analoghe sono obbligate
ad assicurare contro gli infortuni i loro membri addetti alle azioni di prevenzione, soccorso, ricerca e
ricupero.
2Il contratto d’assicurazione deve prevedere le seguenti prestazioni minime:
fr. 150’000.-- in caso di morte;
fr. 250’000.-- in caso di invalidità;
fr. 80.-- indennità giornaliera;
importo illimitato durante un periodo di 2 anni per spese di cura.

## Art. 41 b) sussidi {#art_41}

1Alle Sezioni ticinesi della Società svizzera di salvataggio è concesso un sussidio annuo,
da prelevare dal fondo lotteria intercantonale.
23 Art. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.
2Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport,
stabilisce di anno in anno, in sede di preventivo, l’importo del sussidio, in considerazione dell’attività
di prevenzione e d’istruzione e delle relative spese di organizzazione; l’aiuto finanziario è versato
dopo l’esame del consuntivo e del rapporto di attività.24
3In caso di comprovata necessità possono pure essere concessi dei sussidi, sino a un massimo del
50% della spesa riconosciuta sussidiabile, per l’acquisto di natanti di soccorso o per l’eventuale
sostituzione di pezzi o parti degli stessi, di compressori e di apparecchiature tecniche di
comunicazione; sono escluse dal sussidiamento le spese per la manutenzione ordinaria.25

## Art. 42 Delega {#art_42}

Alle Sezioni ticinesi della Società di salvataggio e alle altre Associazioni analoghe, la
Sezione circolazione può in particolare delegare:
a) la tenuta di corsi e dimostrazioni di salvataggio e soccorso;
b) l’istruzione del pubblico sui provvedimenti prudenziali da prendere dai bagnanti e sul modo di
prestare i primi soccorsi;
c) l’organizzazione di servizi temporanei o permanenti di pronto intervento;
d) la posa di cartelli segnaletici.
TITOLO IV
Provvedimenti amministrativi e penali

## Art. 43 Competenze {#art_43}

Le infrazioni alle norme delle leggi federale e cantonale, del presente regolamento o a
quelle della Convenzione e del regolamento internazionali sono perseguite, secondo l’art. 8 della
legge, dalla Sezione circolazione.

## Art. 44 Denuncia all’autorità federale {#art_44}

La Sezione circolazione denuncia all’autorità federale competente le infrazioni commesse
dalle imprese titolari di una concessione federale.
TITOLO V
Norme finali

## Art. 45 Concessioni e autorizzazioni vigenti {#art_45}

Concessioni e autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente
regolamento mantengono la loro validità fino alla loro scadenza o fino alla revoca.

## Art. 46 Abrogazione {#art_46}

Sono abrogati il Regolamento della legge cantonale d’applicazione alla legge federale 3
ottobre 1975 sulla navigazione interna del 14 maggio 1985 e il Decreto esecutivo sulla procedura per
infrazioni commesse con la pratica della canoa del 2 luglio 1985.

## Art. 47 Entrata in vigore {#art_47}

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.26
Pubblicato nel BU 1993, 131.
24 Cpv. modificato dal DE 9.7.2002; in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
25 Cpv. modificato dal R 28.1.1997; in vigore dal 4.2.1997 - BU 1997, 58.
26 Entrata in vigore: 6 aprile 1993 - BU 1993, 131.
