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title: "Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione invalidità"
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# Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione invalidità

## Art. 1 Ufficio cantonale dell’assicurazione invalidità {#art_1}

1Nell’ambito dell’Istituto delle assicurazioni sociali è costituito l’Ufficio cantonale
dell’assicurazione invalidità (Ufficio AI).
2L’Ufficio AI è un servizio amministrativo del Dipartimento della sanità e della socialità con personalità
giuridica propria.2
3L’Ufficio AI ha sede a Bellinzona.

## Art. 2 Compiti {#art_2}

L’Ufficio AI applica la legislazione federale sull’assicurazione invalidità, secondo le direttive
emanate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

## Art. 3 Autorità di vigilanza {#art_3}

L’Ufficio AI è sottoposto alla vigilanza dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, per
quanto attiene all’applicazione della legislazione federale sull’assicurazione invalidità.
Capitolo II
Competenze

## Art. 4 Capo ufficio {#art_4}

1L’Ufficio AI è diretto da un Capo ufficio.
2In particolare egli:
a) riceve, controlla e registra le richieste;
b) riceve le comunicazioni di assicurati, autorità e terzi relativi al diritto alle prestazioni;
c) trasmette immediatamente alla cassa di compensazione competente le comunicazioni
riguardanti il diritto alle indennità giornaliere, alle rendite e agli assegni per grandi invalidi in corso;
d) notifica le comunicazioni e le decisioni come pure la relativa corrispondenza;
e) controlla l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione ordinati;
f) coopera alla salvaguardia del posto di lavoro tramite provvedimenti di inserimento sociale;
g) fornisce informazioni;
h) conserva gli incarti AI;
i) prende posizione in caso di ricorso e interpone i ricorsi di diritto amministrativo;
l) rappresenta l’Ufficio AI verso terzi;
m) può delegare compiti ai suoi collaboratori;
n) disciplina la formazione dei collaboratori e degli apprendisti.
1 RS 831.20
2 Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
851.400

## Art. 5 Collaboratori {#art_5}

I rapporti di servizio di tutti i collaboratori dell’Ufficio AI sono retti dalla legge
sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti e dalla legge sugli stipendi degli impiegati
dello Stato e dei docenti.
Capitolo IIa
Assistenza amministrativa in materia fiscale3
Trasmissione dei dati fiscali
Art. 5a4 1I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi
all’Ufficio AI singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi
accessibili anche tramite procedura di richiamo.
2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.
Capitolo III
Responsabilità e disposizioni penali

## Art. 6 Responsabilità {#art_6}

1La responsabilità per i danni cagionati dall’Ufficio AI nell’adempimento di compiti di diritto
federale è regolata dal diritto federale (art. 70 LAVS).
2La responsabilità per i danni cagionati dai collaboratori dell’Ufficio AI nell’adempimento di compiti di
diritto cantonale è regolata dalla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti
pubblici.
3I collaboratori dell’Ufficio AI rispondono nei confronti del Cantone per i danni da essi cagionati con
atti illeciti, agendo intenzionalmente o per colpa grave.
4La procedura è regolata dalla legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli
agenti pubblici.

## Art. 7 Disposizioni penali {#art_7}

1Il perseguimento ed il giudizio dei reati penali di cui all’art. 70 LAI sono deferiti all’autorità
penale ordinaria.
2Le sentenze cresciute in giudicato e le decisioni di non luogo a procedere devono essere trasmesse
al Ministero pubblico della Confederazione a norma dell’art. 90 cpv. 2 LAVS.
Capitolo IV
Rimedi giuridici

## Art. 8 Rimedi giuridici {#art_8}

È data facoltà di ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni contro ogni decisione dell’Ufficio AI, ed in particolare:
a) le decisioni che accordano o rifiutano il diritto a provvedimenti di integrazione (art. 8-27 LAI);
b) le decisioni che accordano o rifiutano il diritto ad una rendita (art. 28-41 LAI);
c) le decisioni che accordano o rifiutano il diritto ad un assegno per grandi invalidi (art. 42 LAI).

## Art. 9 Tribunale arbitrale {#art_9}

1Il Consiglio di Stato nomina il Tribunale arbitrale competente a pronunciarsi sulla
privazione della facoltà di curare gli assicurati o di fornire loro medicamenti o mezzi ausiliari
conformemente all’art. 26 cpv. 4 LAI.
2Il Consiglio di Stato emana un regolamento sull’organizzazione e ne determina la procedura.
3Il Tribunale è composto di un Presidente e di quattro membri.
TITOLO II
3 Capitolo introdotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 154.
4 Art. introdotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 154.
851.400
Spese di amministrazione e finanziamento

## Art. 10 Spese di amministrazione {#art_10}

L’assicurazione federale per l’invalidità rimborsa all’Ufficio, previa approvazione
dell’UFAS, le spese di esercizio derivanti dall’applicazione della legge federale e della presente legge.

## Art. 11 {#art_11}

…5

## Art. 12 {#art_12}

…6
TITOLO III
Disposizioni finali e abrogative

## Art. 13 Disposizione abrogativa {#art_13}

La presente legge abroga il decreto legislativo concernente l’applicazione della legge
federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità del 28 dicembre 1961.

## Art. 14 Modifica di altre leggi {#art_14}

La legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di
assicurazioni sociali del 6 aprile 1961 è così modificata:
Art. 1 cpv. 1 lett. m (nuova)
m) dall’Ufficio AI.

## Art. 15 Entrata in vigore {#art_15}

1La presente legge, decorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore7 previa approvazione federale.8
Pubblicata nel BU 1994, 137.
5 Art. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 714.
6 Art. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 714; precedente modifica: BU 2002,
420.
7 Entrata in vigore: 1° agosto 1994 - BU 1994, 137.
8 Approvazione federale: 10 settembre 1993.
